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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1897 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Catanzaro, Traversa Nunzio Nasi, n. 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giacomo Enzo C. Maletta (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura generale alle liti in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, chiedendo l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4392022000200981000, notificato il primo agosto 2022, relativo a contributi di Gestione Commercianti per l'anno 2020 e di importo pari a 4.258,17 euro.
Il ricorrente deducendo di essere stato titolare di una ditta individuale cessata il 19.02.2019, a cui è seguita apposita comunicazione alla Camera di Commercio e anche all' , dichiara di non dover CP_1 corrispondere la somma pretesa, in ragione del mancato svolgimento, continuo e prevalente, dell'attività che determina detta iscrizione . Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE 1. Dichiarare la immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche con decreto
1 inaudita altera parte, ovvero a mezzo di fissazione di apposita udienza, sussistendone gravi e comprovati motivi;
NEL MERITO 1. Annullare il provvedimento impugnato, poiché illegittimo ed infondato in virtù delle argomentazioni esposte in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2. Con condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. .”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2. Sebbene il ricorrente abbia documentato di aver dato opportuna comunicazione della cessazione dell'attività dell'impresa individuale anche all'Ente previdenziale resistente, secondo quanto provato da , è stato destinatario di due verbali di accertamento ispettivo (rispettivamente, n. CP_1 Parte_1
2021001018/COM del 15.02.2021 e n. 2021002458/COM del 24.03.2021) dai quali è emerso che lo stesso e la coniuge convivente siano titolari (rispettivamente al 60% e al 40% delle quote) della società
AN.SA.GI. S.r.l. e, precisamente, che l'odierno ricorrente sia amministratore di fatto della suddetta società.
2.1. Dall'ispezione è, altresì, emerso che solo nel dicembre 2020, la società AN.SA.GI. S.r.l. abbia nominato un altro amministratore di fatto, rimanendo, pertanto, imputabili all'odierno ricorrente i crediti contributivi riportati dall'avviso di addebito n. 4392022000200981000, oggetto di contestazione e relativi a tutto l'anno 2020.
3. il ricorrente a fronte di quanto emerso dall'accertamento ispettivo effettuato non ha dimostrato I) l'estraneità all'attività contestata dall' resistente;
II) una diversa posizione rispetto a quella di CP_1 amministratore di fatto, contestatagli, con annesso svolgimento abituale e prevalente delle attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società AN.SA.GI.
4. ne consegue l'infondatezza del ricorso ed il rigetto dello stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sonno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00 euro, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Catanzaro, Traversa Nunzio Nasi, n. 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giacomo Enzo C. Maletta (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura generale alle liti in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, chiedendo l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4392022000200981000, notificato il primo agosto 2022, relativo a contributi di Gestione Commercianti per l'anno 2020 e di importo pari a 4.258,17 euro.
Il ricorrente deducendo di essere stato titolare di una ditta individuale cessata il 19.02.2019, a cui è seguita apposita comunicazione alla Camera di Commercio e anche all' , dichiara di non dover CP_1 corrispondere la somma pretesa, in ragione del mancato svolgimento, continuo e prevalente, dell'attività che determina detta iscrizione . Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE 1. Dichiarare la immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche con decreto
1 inaudita altera parte, ovvero a mezzo di fissazione di apposita udienza, sussistendone gravi e comprovati motivi;
NEL MERITO 1. Annullare il provvedimento impugnato, poiché illegittimo ed infondato in virtù delle argomentazioni esposte in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2. Con condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. .”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2. Sebbene il ricorrente abbia documentato di aver dato opportuna comunicazione della cessazione dell'attività dell'impresa individuale anche all'Ente previdenziale resistente, secondo quanto provato da , è stato destinatario di due verbali di accertamento ispettivo (rispettivamente, n. CP_1 Parte_1
2021001018/COM del 15.02.2021 e n. 2021002458/COM del 24.03.2021) dai quali è emerso che lo stesso e la coniuge convivente siano titolari (rispettivamente al 60% e al 40% delle quote) della società
AN.SA.GI. S.r.l. e, precisamente, che l'odierno ricorrente sia amministratore di fatto della suddetta società.
2.1. Dall'ispezione è, altresì, emerso che solo nel dicembre 2020, la società AN.SA.GI. S.r.l. abbia nominato un altro amministratore di fatto, rimanendo, pertanto, imputabili all'odierno ricorrente i crediti contributivi riportati dall'avviso di addebito n. 4392022000200981000, oggetto di contestazione e relativi a tutto l'anno 2020.
3. il ricorrente a fronte di quanto emerso dall'accertamento ispettivo effettuato non ha dimostrato I) l'estraneità all'attività contestata dall' resistente;
II) una diversa posizione rispetto a quella di CP_1 amministratore di fatto, contestatagli, con annesso svolgimento abituale e prevalente delle attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società AN.SA.GI.
4. ne consegue l'infondatezza del ricorso ed il rigetto dello stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sonno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00 euro, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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