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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° REPUBBLICA ITALIANA 1741/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.
N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Rep. N°
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: ________ assicurazione
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere contro i danni
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 4141/2021 emessa il
08/11/2021, pubblicata in data 10/11/2021 e notificata il 11/11/2021 resa dal Tribunale di
Bari – II Sez. Civ. nell'ambito del procedimento iscritto al numero N.R.G. 14588/2019;
tra rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Vista Parte_1
in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante-;
e rappresentata e difesa in forza di mandato steso in calce alla Controparte_1
comparsa di risposta,
- appellata –;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 19.01.2024 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------
per l'appellante: accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, in riforma anche parziale
della sentenza n. 4041/2021 emessa dal Tribunale di Bari accertare l'inadempimento della
1 società appellata ex art. 1915 II co Cod. Civ. e,quindi, dichiarare Controparte_1
congrua e pienamente satisfattiva l'offerta formulata di € 34.000,00 formulata dalla
[...]
. e/o quell'altra che Ecc.ma Corte riterrà di giustizia con rivalsa di Parte_1
tutte le somme corrisposte all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado che
verranno determinate all'esito del presente giudizio di appello. Condannare la società
appellata al pagamento delle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio oltre
accessori;
per l'appellata: rigettare l'appello e condannare alle spese da distrarsi in favore del
difensore che si dichiara antistatario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.10.2019 in Controparte_1
qualità di beneficiaria dalla polizza n. 200149736 denominata “Contratto Locazione Serena”
stipulata dalla società DN RA NG srl con la Parte_2
conveniva in giudizio la al fine accertare l'inadempimento contrattuale Controparte_2
di quest'ultima con la condanna al pagamento dell'indennizzo, pari ad € 100.000,00, pari all'intero massimale di polizza, oltre accessori, spese e competenze di causa, derivante dall'accertata morosità (pari ad € 187.000,00 per aver omesso la garantita di corrispondere il canone mensile dal settembre 2016 al luglio 2017 di € 17.000,00 mensili) cui era seguita la risoluzione del contratto intimata in base alla clausola risolutiva espressa con l'azione di rilascio proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 30/6/2017, definita con ordinanza del
Tribunale di Bari del 30/8/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta, la eccepiva Parte_1
l'insussistenza del diritto all'indennizzo dell'assicurata per effetto della violazione, da parte di quest'ultima, delle disposizioni contrattuali sulla denuncia del sinistro (in particolare, art. 7 delle condizioni generali di contratto) o, in subordine, chiedeva dichiararsi congrua l'offerta (€34.000,00) formulata stragiudizialmente in favore dell'assicurata, con vittoria di spese.
2 Il Tribunale in composizione monocratica considerato il mancato accordo conciliativo attraverso la mediazione obbligatoria, rigettatava ogni richiesta di istruttoria avanzata dalla società attrice, e con la sentenza impugnata accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava la al pagamento in favore della società della somma di Pt_1 CP_1
€100.000,00 oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali.
Con atto di appello dell'01.12.2021, notificato in pari data, la Parte_3
ha impugnato la sentenza di primo grado per l'omessa valutazione del
[...]
comportamento colposo posto in essere dalla nell'attivare Controparte_1
tardivamente la procedura di rilascio dell'immobile oggetto della locazione aggravando la posizione della società assicuratrice per tale ingiustificato ritardo.
Si è costituita la società appellata la quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la morosità in cui è incorsa la società
affittuaria si sarebbe determinata dopo un anno dalla stipula del contratto di locazione, con una verosimile previsione che l'affittuaria non avrebbe potuto recuperare la morosità e,
quindi, la locatrice avrebbe dovuto azionare immediatamente la domanda di rilascio nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di locazione.
Con il secondo e terzo motivo d'appello, l'appellante pone in evidenza gli errori interpretativi da parte del giudice di primo grado delle clausole del contratto di assicurazione circa l'onere di denunciare il sinistro entro un certo termine con le dovute conseguenze della violazione sulla misura dell'indennizzo a carico dell'assicuratore.
I motivi possono essere trattati congiuntamente con un diverso ordine di trattazione rispetto alla loro proposizione, tenuto conto che le doglianze della compagnia di assicurazione riguardano sia la corretta interpretazione delle clausole contrattuali circa la denuncia di sinistro che la condotta colposa della locatrice nel ritardare la risoluzione del contratto CP_1
3 e l'azione di rilascio ai fini dell'indennizzo dovuto.
E' pacifico tra le parti in causa che l'assicuratrice e la DN RA NG Parte_1
srl (affittuaria dell'azienda concessale dalla locatrice giusta scrittura privata CP_1
autenticata del 29/8/2015, registrata a Bari il 4/9/2015) stipularono in data 25/3/2016 una polizza fideiussoria, denominata "Contratto locazione serena" n. 200149736, allo specifico fine di garantire la per l'adempimento dei canoni del contratto di affitto, con un capitale CP_1
garantito di € 200.000,00 e con un indennizzo per le perdite pecuniarie del locatore fissato entro il massimale del 50%, pari a €100.000,00.
Dall'inizio del secondo anno dell'affitto (1° settembre 2016) l'affittuaria DN non versò alla il canone pattuito (per detta annualità, pari a €17.000,00 mensili) e la società CP_1
perdurando la morosità inviò alla una raccomandata del 21/3/2017, recapitata il Pt_1
3/4/2017, recante la denuncia di sinistro relativa alla polizza in questione, allegando la perdita dei canoni ammontante, a tutto il marzo 2017, a €145.180,00, facendo presente l'impossibilità di recuperare bonariamente le somme dall'affittuaria.
Mentre, solo in data 30/6/2017 la società depositò ricorso ex art. 700, e il Tribunale CP_1
con provvedimento del 29.08.2017 ordinò alla DN la restituzione immediata in favore della del complesso aziendale di cui al contratto del 29/8/2015. CP_1
L'appellante lamenta con un motivo il ritardo nella denuncia del sinistro in quanto dalla documentazione in atti risulta che la Nadir Impianti Sportivi spa solo con raccomandata datata 21/03/2017, dopo che la morosità si attestò sulla considerevole somma di €
145.000,00 provvide a denunciare il sinistro alla Nobis Compagnia di Assicurazioni, mentre l'art. 7 del contratto di assicurazione le imponeva la denuncia del sinistro per raccomandata
(o fax, telex, e-mail) dall'Assicurato all'Impresa entro cinque giorni da quando ne fosse venuta a conoscenza (art. 1913 del C.C.), potendo comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo.
Il motivo è infondato.
Così come ritenuto dal giudice di primo grado nessuna violazione dell'obbligo di denuncia
4 del sinistro può imputarsi all'assicurata in quanto l'evento generatore del danno per il CP_1
quale fu prestata la garanzia assicurativa è costituito dalla perdita dei canoni la quale può
dirsi avverata solamente a seguito della risoluzione del contratto che determinò il definitivo inadempimento del contraente.
La denuncia del sinistro fu fatta dalla alla Compagnia con la racc. 21/3-3/4/2017 CP_1
mentre la risoluzione avvenne in seguito al ricorso per rilascio proposto dinanzi al Tribunale
il 30/6/2017 che determinò la risoluzione del rapporto di affitto in forza della clausola risolutiva espressa di cui la società chiese di avvalersi.
Con altro motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del comportamento colposo della società appellata, che non avrebbe dovuto temporeggiare nella proposizione dell'azione di rilascio in forza delle clausole previste nel contratto di locazione e in considerezione del considerevole canone di locazione previsto dal contratto ammontante ad € 17.000,00 mensili.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Sul punto va detto che in materia di contratto di assicurazione vanno considerati di salvataggio (ai sensi dell'art. 1914 c.c.) gli interventi che, inserendosi nel processo casuale,
risultano idonei ad impedire la produzione (fin tutto o in parte) o il completamento del danno,
sicche il suo mancato esercizio da parte dell'assicurato è da considerarsi idoneo ad integrare la violazione di un obbligo dell'assicurato stesso, quale quello previsto dall'art. 1914 c.c. (tra le tante Cassazione civile sez. III 11 giugno 2008 n. 15458).
Il Collegio, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado, ritiene che la società tenne un comportamente di irragionevole tolleranza, in relazione alle CP_1
condizione pattuite nel contratto di locazione, allorquando l'affittuaria si rese morosa nel pagamento del considerevole canone di Euro 17.000,00 mensili, tardando immotivatamente l'azione di rilascio, presumibilmente in ragione del fatto che fosse coperta dalla polizza fideiussioria, nonostante nel contratto di affitto venne chiaramente pattuito all'art. 22, che lo stesso si sarebbe risolto di diritto “automaticamente” dalla parte locatrice, ai sensi dell'art. 5 1456 c.c., per il mancato versamento di “due rate di canone affitto” senza che fosse necessario alcun atto di costituzione in mora.
Ciò vuol dire, che la non avrebbe dovuto temporeggiare per CP_1 Controparte_1
diversi mesi prima di proporre l'azione di rilascio ma, al contrario, in presenza di una clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione del contratto di locazione dopo due mesi dall'accertata morosità, avrebbe dovuto non aggravare la posizione economica del garante,
attivando rapidamente la domanda di rilascio avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
La compagnia di assicurazione ha sin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado evidenziato un comportamento colposo della la quale non si Controparte_1
attivò tempestivamente nell'intraprendere la procedura di rilascio arrecando un chiaro pregiudizio alla la quale nel determinare il premio Parte_1
assicurativo per il contratto di garanzia valutò il rischio in considerazione delle clausole contrattuali stipulate tra la locatrice e la parte garantita, tenendo conto della risoluzione automatica dopo solo due mesi di morosità.
Tuttavia, ai fini della quantificazione dell'indennizzo da corripondere da parte della
Compagnia assicuratrice alla occorre analizzare l'oggetto del Controparte_1
contratto di assicurazione, nel quale fu stabilito il riconoscimento all'assicurato delle perdite pecuniarie derivanti dalla perdita dei canoni e oneri accessori per il “rimpossessamento
dell'immobile”, ossia fino alla data di rilascio stabilito dal giudice, trattandosi di contratto di affitto di azienda e non di sfratto per morosità.
Ciò vuol dire, che l'indennizzo va limitato ai due canoni di affitto previsti per l'esercizio da parte della locatrice della clausola risolutiva, dovendo restare a carico dell'assicurato le ulteriori perdite derivanti dalla tolleranza con cui si è protratto l'inadempimento dell'affittuaria.
A tale somma, tuttavia occorre aggiungere le perdite subite per il tempo necessario per ottenerne il possesso, che può essere quantificato, tenuto conto del tempo intercorrente dalla proposizione del ricorso del 30.06.2017 alla data dell'ordinanza di rilascio del Tribunale di 6 Bari del 30/08/2017, per altri mesi due.
Quindi, in totale può essere riconosciuto alla mesi 4 di perdite Controparte_1
pecuniarie che determinano la somma complessiva di Euro 68.000,00 (17.000x4).
Quindi, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza, con una compensazione di 1/3 per la riduzione della domanda, ponendo la restante parte a carico della Compagnia di assicurazione con diritto al rimborso a quest'ultima delle somme eventualmente corrisposte in eccdenza in forza della sentenza oggi riformata.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, con riferimento al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (52-000-260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso avverso la Parte_1
sentenza n. 4141/2021 emessa il 08/11/2021, pubblicata in data 10/11/2021 e notificata il
11/11/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado condanna
[...]
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 68.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo,
con diritto alla restituzione delle maggiori somme eventualmente corrisposte in eccedenza in forza della sentenza di primo grado;
2) Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese Parte_1
processuali del doppio grado di giudizio, compensandone per 1/3, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 786,00 per esborsi per spese ed Euro 8.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 8.500,00 per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
7 Così deciso in Bari nella videoconferenza del 25.02.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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