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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. V.G. 11/2025 e vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Tropiano
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Pietro Galluzzo
APPELLATA
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 61/2024, pubblicata in data
16/07/2024, emessa a definizione della causa R.G.V.G. n. 803/2023 avente ad oggetto attribuzione della quota di pensione di reversibilità ex art. 9 Legge 898/1970
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 24.03.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 29.06.2023, ha adito il Tribunale di Locri al Parte_1
CP_ fine di ottenere nei confronti dell' e del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della
Legge 898/70, l'accertamento e la determinazione della quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato deceduto , in concorso con Persona_1 Controparte_1 coniuge superstite di quest'ultimo, in ragione della durata del matrimonio, delle condizioni economiche e della entità dell'assegno versato, con conseguente condanna dell' alla CP_2
corresponsione della quota di reversibilità così come determinata in giudizio. A sostegno della domanda ha dedotto:
(a) di aver contratto matrimonio concordatario in data 26 maggio 1979, in Bovalino, con _1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bovalino parte II, serie A, n. 9, anno 1979;
(b) che il Tribunale di Locri, con sentenza n. 81/1998, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni convenute dai coniugi, tra cui il pagamento mensile, a carico del sig. ed in favore del coniuge, della somma pari lire 450,000 a titolo di assegno _1
divorzile, somma da questi sempre versata;
(c) che in data 09.02.2002 il sig. aveva contratto nuovo matrimonio con l'odierna _1
appellata ; Controparte_1
(d) che in data 07.04.2023 il sig. è deceduto, sicchè essa ricorrente, in qualità di ex _1 coniuge, in data 23.05.2023, ha presentato domanda all' di Locri per vedersi riconoscere CP_2
la quota della pensione di reversibilità ex art. 9 della Legge 898/1970, domanda poi rigettata dall'ente previdenziale per mancanza di pronuncia di accertamento del Tribunale.
A sostegno delle rassegante conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, laddove il suo diritto fosse ritenuto non sufficientemente provato documentalmente,
l'ammissione di prove testimoniali.
, costituitasi in giudizio, ha contestato la prospettazione avversaria, Controparte_1
evidenziando la sussistenza del requisito contributivo anteriore alla sentenza di divorzio per la
2 sola pensione del de cuius , numero 36711328, e la durata del rapporto tra il de cuius CP_3
e il coniuge istante dal 26 maggio 1979 sino al 24 marzo 1988 - data in cui le parti sono state autorizzate a vivere separatamente - e non già sino alla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 81/1998, depositata il 22 dicembre 1998, anche in considerazione della relazione intrattenuta dal sig. con altra _1
persona successivamente alla separazione.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, CP_2
l'ente si è costituito con comparsa del 6.02.2024, rimettendosi al Tribunale per la determinazione delle quote della pensione di reversibilità di spettanti ai due Persona_1
coniugi.
Il giudizio, istruito a mezzo di prove documentali, è stato definito con la sentenza qui gravata
(n. 61/2024, pubblicata in data 16.07.2024), con la quale il primo giudicante, riscontrata in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti della libertà di stato e la titolarità dell'assegno divorzile ex art. 5 legge 898/1970, ha:
(1) accolto la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di a percepire Parte_1
una quota della pensione indiretta derivante dalla pensione Cat. n. 36711328 di CP_3 _1
, non ricorrendo per il trattamento pensionistico Cat. VOAUT n. 010110008 il
[...] presupposto dell'anteriorità rispetto alla sentenza di divorzio;
(2) attribuito alla medesima ricorrente, quale coniuge già divorziato, con decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 33% della pensione indiretta erogata a seguito del decesso di
, e a , quale coniuge superstite, la quota del 67% di Persona_1 Controparte_1
detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione.
(3) compensato interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
(a) erronea applicazione del prevalente criterio della durata del matrimonio, calcolata, in applicazione del correttivo dell'effettività della convivenza, solo fino alla data della pronuncia di separazione, con conseguente errata quantificazione in poco meno di dieci anni, anziché in venti, della durata del rapporto coniugale tra la medesima e il sig. ; Persona_1
(b) erronea valutazione degli elementi valutabili come correttivi, ossia nel dettaglio: la titolarità di due immobili anziché di un diritto di godimento sull' appartamento destinato a personale abitazione (usufrutto vitalizio derivante da donazione dei genitori risalente al 06.12.2002);
3 l'ammontare del proprio reddito, di entità inferiore al minimo vitale;
l'importo dell'assegno divorzile.
Inoltre, richiamando il combinato disposto degli artt. 113 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c.,
l'appellante ha lamentato l'uso improprio dell'espressione “in via equitativa” utilizzata dal giudice di prime cure nell'applicazione dei correttivi, evidenziando che la stessa debba intendersi equipollente al “prudente apprezzamento”, non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti che consentono al giudice di decidere secondo equità.
Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di riconoscere in suo favore, quale coniuge divorziato, una quota della pensione di reversibilità categoria VOCOM n. 36711328 di titolarità di , maggiore della quota del 33% riconosciuta dal Tribunale di Locri. Persona_1
, costituitasi in giudizio con comparsa del 21.03.2025, ha contestato Controparte_1
la domanda avversaria segnalando la conformità della sentenza impugnata ai criteri previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 04.11.1999 n. 419 espressamente richiamata dal
Tribunale. Ha pertanto domandato il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata con compensazione delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio con comparsa del 04.03.2025, si è rimesso alla valutazione della CP_2
Corte per la determinazione delle quote della pensione di reversibilità di di Persona_1
spettanza dei due coniugi.
Con ordinanza collegiale del giorno 11.04.2025, comunicata alle parti in data 13.04.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo Cass. civ. SU 21/03/2019
n. 7940).
4 Chiarito, pertanto, il limitato perimetro dell'odierna procedura, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
2.1 L'art. 9 della Legge 898/1970, ai commi 2 e 3, nel testo applicabile ratione temporis, dispone: “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza .
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della Legge n. 898/1970 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, evidenziando che la norma si presta ad un'interpretazione che consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale, poiché la previsione stabilisce che il giudice deve certamente tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare ed, anzi, a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non prevede che sia l'unico criterio utilizzabile nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico.
Nel solco dell'interpretazione della norma fornita dalla Consulta si è affermato l'indirizzo ormai univoco della Corte di Cassazione secondo cui il criterio della "durata del rapporto matrimoniale" non si pone come unico ed esclusivo parametro al quale il giudice deve conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, ossia dalla natura solidaristica della pensione di reversibilità, dalle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dall'assegno goduto dal coniuge divorziato, dai periodi
5 di convivenza prematrimoniale e da ogni altro elemento desumibile dall'art. 5 della Legge n.
898/1970, compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia. Non tutti i suddetti elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. civ. n. 18461/2004; Cass. civ. n. 6272/2004, Cass. civ. n. 26358/2011; Cass. civ. n. 16093/2012; Cass. civ. n. 5268/2020;
Cass. civ. 25656/2020; Cass. civ. 5839/2025).
In ordine alla funzione dell'istituto, la Suprema Corte ha affermato che “il requisito funzionale del trattamento di reversibilità è riconducibile al presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, fermo restando che non si tratta di una mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio, ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, anche se il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, deve essere modulato sulla base della verifica giudiziale, diretta ad accertare gli elementi in fatto, che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto” (cfr. Cass. civ. 5839/2025 che sul punto richiama la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 22434 del 24/09/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame non sono contestate la sussistenza del diritto autonomo e concorrente di ciascuna parte a percepire una quota della pensione di reversibilità del coniuge deceduto e la configurabilità di tale diritto, in relazione a , esclusivamente Parte_1
per la pensione VOCOM numero 36711328 (vecchiaia dei commercianti), atteso che solo in ordine a quest'ultima si è realizzata la contribuzione, da parte del de cuius, da cui è scaturito il diritto pensionistico durante il matrimonio con il primo coniuge (circostanza quest'ultima contestata nel giudizio di primo grado, ma non riproposta nella presente fase di gravame), sicchè deve ritenersi acclarato il diritto di a concorrere esclusivamente sulla Parte_1
pensione sopra indicata.
Ciò posto, va rilevato che il Tribunale, dopo aver richiamato correttamente le norme e la giurisprudenza rilevanti nel caso in esame, ha erroneamente determinato la durata del primo matrimonio in circa 10 anni, considerando cioè il periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio (26.05.1979) e la separazione (pronunciata con decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale del 05.04.1988), escludendo così l'ulteriore arco temporale dei successivi dieci anni fino alla pronuncia di divorzio (pubblicata il 22.12.1998): “Quanto al
6 calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di aprile del 1988 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in poco meno di 10 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è intervenuta nel 1998 (sulla possibilità di tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16093 del 21/09/2012)” (cfr. pag. 8 della sentenza appellata).
Invero, il correttivo applicato è privo di fondamento normativo e giurisprudenziale in quanto l'effettiva durata della convivenza non rileva di per sé ai fini del computo della durata del matrimonio - il quale cessa con la pronuncia di divorzio - ma al fine di non penalizzare il coniuge superstite nei casi in cui la più lunga durata del primo matrimonio rispetto a quella del secondo sia stata in concreto compensata dal lungo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio.
La convivenza prematrimoniale, da computare nella durata del rapporto, assume dunque rilievo eventualmente in via ulteriore rispetto alla durata del periodo di coniugio, allorché il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (v. da ultimo Cass. civ. n. 21247 del 23/07/2021).
Nella medesima prospettiva si pongono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la recente pronuncia n. 35385/2023, hanno attribuito rilievo al periodo di convivenza prematrimoniale “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale”, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile per la necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
La suddetta pronuncia, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale concernente il rilievo della convivenza nel riconoscimento dell'assegno divorzile ai sensi della Legge
898/1970, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 23/1991, la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis della Legge
898/1970, ha sottolineato che la durata del matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale nella legge sul divorzio, quanto alla quota di indennità di fine rapporto, all'assegno divorzile e per la ripartizione della pensione di reversibilità, e che è del tutto ragionevole che il
7 legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata, si sia ancorato "ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza".
L'orientamento è stato ribadito dalla pronuncia della Corte Costituzionale 14 novembre 2000,
n. 491, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della Legge n. 898/1970, "nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote anzidette, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza more uxorio precedente la celebrazione del secondo matrimonio", ha rilevato, quanto al primo profilo, che la separazione, in conformità alla sua natura ed alle sue origini storiche, rappresenta una semplice fase del rapporto coniugale, sicché “non può certo ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che accomuna convivenza coniugale e stato di separazione”.
Non si discosta dal suddetto indirizzo neppure la pronuncia posta dal Tribunale a favore della tesi di attribuire rilievo all'effettivo periodo di convivenza nell'ambito del matrimonio (così escludendo dal computo della durata del vincolo la fase successiva alla separazione), in quanto nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte sussisteva la prova dell'inizio della relazione con il coniuge superstite successivamente alla separazione dal primo coniuge (rispetto a cui è poi intervenuta la pronuncia di divorzio, cfr. Cass. civ. 16093/2012 in parte motiva).
In definitiva, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti alla fattispecie in esame, in accoglimento delle doglianze dell'appellante, va riconosciuta al primo rapporto la durata di circa 19 anni, dal 26.05.1979 (data del matrimonio) al 22.12.1998 (data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) e va esclusa la rilevanza giuridica della relazione intrattenuta dal successivamente alla separazione dalla signora _1 Pt_1
con altra persona (differente dal coniuge superstite), in quanto non sfociata in un progetto comune di vita, presupposto necessario per assurgere, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, a criterio correttivo della durata legale del matrimonio.
2.2 Privo di fondamento è invece il secondo motivo di impugnazione: ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare “le inadeguate condizioni economiche dell'ex coniuge, alterando il dato reddituale e patrimoniale risultante dalla documentazione prodotta ed accreditando alla ricorrente la titolarità di immobili in realtà solo in suo godimento, e
l'entità dell'assegno in godimento”. Invero, le suddette circostanze sono state tutte esaminate
8 dal giudice di primo grado e valorizzate in modo conforme alla documentazione in atti: per l'appellante, il reddito personale annuo di euro 8.733,00 (risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022), cui si aggiunge il canone di locazione percepito in misura pari ad euro
633,00 annui;
l'assegno divorzile determinato nel 1998 in lire 450.000 (pari all'importo mensile di euro 373,00 rivalutato nel 2023 secondo indici ISTAT); per l'appellata le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del de cuius da cui emerge una capacità reddituale alta dello stesso, indice di un agiato stile di vita, a nulla rilevando, ai fini della quantificazione della quota di pensione, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, il titolo in forza del quale la parte istante esercita il godimento dell'immobile in cui vive (usufrutto piuttosto che proprietà).
Dunque, tenuto conto della durata pressoché paritaria dei due matrimoni (il primo circa 19 anni e il secondo 21) e, per un verso, dell'esiguo reddito del coniuge divorziato, dell'importo di cui questi beneficiava a titolo di assegno divorzile e, per altro verso, dell'omessa certificazione dei redditi da parte del coniuge superstite (circostanza che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. depone a sfavore di questi), avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche proprie del trattamento di reversibilità, appare congruo ripartire l'importo della pensione di reversibilità del deceduto categoria n.36711328 al 50% tra le due parti. CP_3
3. La natura necessaria del giudizio e la partecipazione obbligatoria dell' e del coniuge CP_2 superstite, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. V.G. 11/2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 61/2024 del Tribunale di Locri, pubblicata in data
16/07/2024, emessa a definizione della causa n. R.G. V.G. 803/2023 disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti in premessa indicati e, per l'effetto, attribuisce a Parte_1
quale coniuge divorziato, con decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 50%
[...]
della pensione categoria VOCOM n. 36711328 erogata a , nato a [...] il Persona_1
06.01.1953 e deceduto in data 07.04.2023 e a quale coniuge Controparte_1
9 superstite, l'ulteriore quota del 50 % della suddetta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 11 aprile
2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. ssa Patrizia Morabito
10
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. V.G. 11/2025 e vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Tropiano
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Pietro Galluzzo
APPELLATA
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 61/2024, pubblicata in data
16/07/2024, emessa a definizione della causa R.G.V.G. n. 803/2023 avente ad oggetto attribuzione della quota di pensione di reversibilità ex art. 9 Legge 898/1970
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 24.03.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 29.06.2023, ha adito il Tribunale di Locri al Parte_1
CP_ fine di ottenere nei confronti dell' e del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della
Legge 898/70, l'accertamento e la determinazione della quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato deceduto , in concorso con Persona_1 Controparte_1 coniuge superstite di quest'ultimo, in ragione della durata del matrimonio, delle condizioni economiche e della entità dell'assegno versato, con conseguente condanna dell' alla CP_2
corresponsione della quota di reversibilità così come determinata in giudizio. A sostegno della domanda ha dedotto:
(a) di aver contratto matrimonio concordatario in data 26 maggio 1979, in Bovalino, con _1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bovalino parte II, serie A, n. 9, anno 1979;
(b) che il Tribunale di Locri, con sentenza n. 81/1998, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni convenute dai coniugi, tra cui il pagamento mensile, a carico del sig. ed in favore del coniuge, della somma pari lire 450,000 a titolo di assegno _1
divorzile, somma da questi sempre versata;
(c) che in data 09.02.2002 il sig. aveva contratto nuovo matrimonio con l'odierna _1
appellata ; Controparte_1
(d) che in data 07.04.2023 il sig. è deceduto, sicchè essa ricorrente, in qualità di ex _1 coniuge, in data 23.05.2023, ha presentato domanda all' di Locri per vedersi riconoscere CP_2
la quota della pensione di reversibilità ex art. 9 della Legge 898/1970, domanda poi rigettata dall'ente previdenziale per mancanza di pronuncia di accertamento del Tribunale.
A sostegno delle rassegante conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, laddove il suo diritto fosse ritenuto non sufficientemente provato documentalmente,
l'ammissione di prove testimoniali.
, costituitasi in giudizio, ha contestato la prospettazione avversaria, Controparte_1
evidenziando la sussistenza del requisito contributivo anteriore alla sentenza di divorzio per la
2 sola pensione del de cuius , numero 36711328, e la durata del rapporto tra il de cuius CP_3
e il coniuge istante dal 26 maggio 1979 sino al 24 marzo 1988 - data in cui le parti sono state autorizzate a vivere separatamente - e non già sino alla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 81/1998, depositata il 22 dicembre 1998, anche in considerazione della relazione intrattenuta dal sig. con altra _1
persona successivamente alla separazione.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, CP_2
l'ente si è costituito con comparsa del 6.02.2024, rimettendosi al Tribunale per la determinazione delle quote della pensione di reversibilità di spettanti ai due Persona_1
coniugi.
Il giudizio, istruito a mezzo di prove documentali, è stato definito con la sentenza qui gravata
(n. 61/2024, pubblicata in data 16.07.2024), con la quale il primo giudicante, riscontrata in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti della libertà di stato e la titolarità dell'assegno divorzile ex art. 5 legge 898/1970, ha:
(1) accolto la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di a percepire Parte_1
una quota della pensione indiretta derivante dalla pensione Cat. n. 36711328 di CP_3 _1
, non ricorrendo per il trattamento pensionistico Cat. VOAUT n. 010110008 il
[...] presupposto dell'anteriorità rispetto alla sentenza di divorzio;
(2) attribuito alla medesima ricorrente, quale coniuge già divorziato, con decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 33% della pensione indiretta erogata a seguito del decesso di
, e a , quale coniuge superstite, la quota del 67% di Persona_1 Controparte_1
detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione.
(3) compensato interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
(a) erronea applicazione del prevalente criterio della durata del matrimonio, calcolata, in applicazione del correttivo dell'effettività della convivenza, solo fino alla data della pronuncia di separazione, con conseguente errata quantificazione in poco meno di dieci anni, anziché in venti, della durata del rapporto coniugale tra la medesima e il sig. ; Persona_1
(b) erronea valutazione degli elementi valutabili come correttivi, ossia nel dettaglio: la titolarità di due immobili anziché di un diritto di godimento sull' appartamento destinato a personale abitazione (usufrutto vitalizio derivante da donazione dei genitori risalente al 06.12.2002);
3 l'ammontare del proprio reddito, di entità inferiore al minimo vitale;
l'importo dell'assegno divorzile.
Inoltre, richiamando il combinato disposto degli artt. 113 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c.,
l'appellante ha lamentato l'uso improprio dell'espressione “in via equitativa” utilizzata dal giudice di prime cure nell'applicazione dei correttivi, evidenziando che la stessa debba intendersi equipollente al “prudente apprezzamento”, non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti che consentono al giudice di decidere secondo equità.
Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di riconoscere in suo favore, quale coniuge divorziato, una quota della pensione di reversibilità categoria VOCOM n. 36711328 di titolarità di , maggiore della quota del 33% riconosciuta dal Tribunale di Locri. Persona_1
, costituitasi in giudizio con comparsa del 21.03.2025, ha contestato Controparte_1
la domanda avversaria segnalando la conformità della sentenza impugnata ai criteri previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 04.11.1999 n. 419 espressamente richiamata dal
Tribunale. Ha pertanto domandato il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata con compensazione delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio con comparsa del 04.03.2025, si è rimesso alla valutazione della CP_2
Corte per la determinazione delle quote della pensione di reversibilità di di Persona_1
spettanza dei due coniugi.
Con ordinanza collegiale del giorno 11.04.2025, comunicata alle parti in data 13.04.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo Cass. civ. SU 21/03/2019
n. 7940).
4 Chiarito, pertanto, il limitato perimetro dell'odierna procedura, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
2.1 L'art. 9 della Legge 898/1970, ai commi 2 e 3, nel testo applicabile ratione temporis, dispone: “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza .
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della Legge n. 898/1970 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, evidenziando che la norma si presta ad un'interpretazione che consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale, poiché la previsione stabilisce che il giudice deve certamente tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare ed, anzi, a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non prevede che sia l'unico criterio utilizzabile nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico.
Nel solco dell'interpretazione della norma fornita dalla Consulta si è affermato l'indirizzo ormai univoco della Corte di Cassazione secondo cui il criterio della "durata del rapporto matrimoniale" non si pone come unico ed esclusivo parametro al quale il giudice deve conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, ossia dalla natura solidaristica della pensione di reversibilità, dalle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dall'assegno goduto dal coniuge divorziato, dai periodi
5 di convivenza prematrimoniale e da ogni altro elemento desumibile dall'art. 5 della Legge n.
898/1970, compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia. Non tutti i suddetti elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. civ. n. 18461/2004; Cass. civ. n. 6272/2004, Cass. civ. n. 26358/2011; Cass. civ. n. 16093/2012; Cass. civ. n. 5268/2020;
Cass. civ. 25656/2020; Cass. civ. 5839/2025).
In ordine alla funzione dell'istituto, la Suprema Corte ha affermato che “il requisito funzionale del trattamento di reversibilità è riconducibile al presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, fermo restando che non si tratta di una mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio, ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, anche se il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, deve essere modulato sulla base della verifica giudiziale, diretta ad accertare gli elementi in fatto, che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto” (cfr. Cass. civ. 5839/2025 che sul punto richiama la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 22434 del 24/09/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame non sono contestate la sussistenza del diritto autonomo e concorrente di ciascuna parte a percepire una quota della pensione di reversibilità del coniuge deceduto e la configurabilità di tale diritto, in relazione a , esclusivamente Parte_1
per la pensione VOCOM numero 36711328 (vecchiaia dei commercianti), atteso che solo in ordine a quest'ultima si è realizzata la contribuzione, da parte del de cuius, da cui è scaturito il diritto pensionistico durante il matrimonio con il primo coniuge (circostanza quest'ultima contestata nel giudizio di primo grado, ma non riproposta nella presente fase di gravame), sicchè deve ritenersi acclarato il diritto di a concorrere esclusivamente sulla Parte_1
pensione sopra indicata.
Ciò posto, va rilevato che il Tribunale, dopo aver richiamato correttamente le norme e la giurisprudenza rilevanti nel caso in esame, ha erroneamente determinato la durata del primo matrimonio in circa 10 anni, considerando cioè il periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio (26.05.1979) e la separazione (pronunciata con decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale del 05.04.1988), escludendo così l'ulteriore arco temporale dei successivi dieci anni fino alla pronuncia di divorzio (pubblicata il 22.12.1998): “Quanto al
6 calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di aprile del 1988 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in poco meno di 10 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è intervenuta nel 1998 (sulla possibilità di tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16093 del 21/09/2012)” (cfr. pag. 8 della sentenza appellata).
Invero, il correttivo applicato è privo di fondamento normativo e giurisprudenziale in quanto l'effettiva durata della convivenza non rileva di per sé ai fini del computo della durata del matrimonio - il quale cessa con la pronuncia di divorzio - ma al fine di non penalizzare il coniuge superstite nei casi in cui la più lunga durata del primo matrimonio rispetto a quella del secondo sia stata in concreto compensata dal lungo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio.
La convivenza prematrimoniale, da computare nella durata del rapporto, assume dunque rilievo eventualmente in via ulteriore rispetto alla durata del periodo di coniugio, allorché il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (v. da ultimo Cass. civ. n. 21247 del 23/07/2021).
Nella medesima prospettiva si pongono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la recente pronuncia n. 35385/2023, hanno attribuito rilievo al periodo di convivenza prematrimoniale “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale”, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile per la necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
La suddetta pronuncia, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale concernente il rilievo della convivenza nel riconoscimento dell'assegno divorzile ai sensi della Legge
898/1970, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 23/1991, la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis della Legge
898/1970, ha sottolineato che la durata del matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale nella legge sul divorzio, quanto alla quota di indennità di fine rapporto, all'assegno divorzile e per la ripartizione della pensione di reversibilità, e che è del tutto ragionevole che il
7 legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata, si sia ancorato "ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza".
L'orientamento è stato ribadito dalla pronuncia della Corte Costituzionale 14 novembre 2000,
n. 491, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 della Legge n. 898/1970, "nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote anzidette, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza more uxorio precedente la celebrazione del secondo matrimonio", ha rilevato, quanto al primo profilo, che la separazione, in conformità alla sua natura ed alle sue origini storiche, rappresenta una semplice fase del rapporto coniugale, sicché “non può certo ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che accomuna convivenza coniugale e stato di separazione”.
Non si discosta dal suddetto indirizzo neppure la pronuncia posta dal Tribunale a favore della tesi di attribuire rilievo all'effettivo periodo di convivenza nell'ambito del matrimonio (così escludendo dal computo della durata del vincolo la fase successiva alla separazione), in quanto nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte sussisteva la prova dell'inizio della relazione con il coniuge superstite successivamente alla separazione dal primo coniuge (rispetto a cui è poi intervenuta la pronuncia di divorzio, cfr. Cass. civ. 16093/2012 in parte motiva).
In definitiva, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti alla fattispecie in esame, in accoglimento delle doglianze dell'appellante, va riconosciuta al primo rapporto la durata di circa 19 anni, dal 26.05.1979 (data del matrimonio) al 22.12.1998 (data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) e va esclusa la rilevanza giuridica della relazione intrattenuta dal successivamente alla separazione dalla signora _1 Pt_1
con altra persona (differente dal coniuge superstite), in quanto non sfociata in un progetto comune di vita, presupposto necessario per assurgere, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, a criterio correttivo della durata legale del matrimonio.
2.2 Privo di fondamento è invece il secondo motivo di impugnazione: ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare “le inadeguate condizioni economiche dell'ex coniuge, alterando il dato reddituale e patrimoniale risultante dalla documentazione prodotta ed accreditando alla ricorrente la titolarità di immobili in realtà solo in suo godimento, e
l'entità dell'assegno in godimento”. Invero, le suddette circostanze sono state tutte esaminate
8 dal giudice di primo grado e valorizzate in modo conforme alla documentazione in atti: per l'appellante, il reddito personale annuo di euro 8.733,00 (risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022), cui si aggiunge il canone di locazione percepito in misura pari ad euro
633,00 annui;
l'assegno divorzile determinato nel 1998 in lire 450.000 (pari all'importo mensile di euro 373,00 rivalutato nel 2023 secondo indici ISTAT); per l'appellata le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del de cuius da cui emerge una capacità reddituale alta dello stesso, indice di un agiato stile di vita, a nulla rilevando, ai fini della quantificazione della quota di pensione, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, il titolo in forza del quale la parte istante esercita il godimento dell'immobile in cui vive (usufrutto piuttosto che proprietà).
Dunque, tenuto conto della durata pressoché paritaria dei due matrimoni (il primo circa 19 anni e il secondo 21) e, per un verso, dell'esiguo reddito del coniuge divorziato, dell'importo di cui questi beneficiava a titolo di assegno divorzile e, per altro verso, dell'omessa certificazione dei redditi da parte del coniuge superstite (circostanza che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. depone a sfavore di questi), avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche proprie del trattamento di reversibilità, appare congruo ripartire l'importo della pensione di reversibilità del deceduto categoria n.36711328 al 50% tra le due parti. CP_3
3. La natura necessaria del giudizio e la partecipazione obbligatoria dell' e del coniuge CP_2 superstite, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. V.G. 11/2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 61/2024 del Tribunale di Locri, pubblicata in data
16/07/2024, emessa a definizione della causa n. R.G. V.G. 803/2023 disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti in premessa indicati e, per l'effetto, attribuisce a Parte_1
quale coniuge divorziato, con decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 50%
[...]
della pensione categoria VOCOM n. 36711328 erogata a , nato a [...] il Persona_1
06.01.1953 e deceduto in data 07.04.2023 e a quale coniuge Controparte_1
9 superstite, l'ulteriore quota del 50 % della suddetta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 11 aprile
2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. ssa Patrizia Morabito
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