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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVKCR0600109 FONDO PERDUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna per motivi vari atto di recupero dei contributi a fondo perduto emesso a seguito di controllo dei contributi a fondo perduto erogati nell'anno 2020 in periodo emergenziale Covid-19. Esponeva di esercitare l'attività artigianale e di aver presentato, in piena emergenza sanitaria Covid-19, un'istanza telematica intesa ad ottenere i benefici di legge previsti per i contribuenti che avevano visto ridursi gli incassi corrispettivi per detta annualità di almeno due terzi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d. L. n. 34/2020.
Aggiungeva di aver presentato, in modo peraltro errato, il modello c.d. “Temporary framework”, ovvero la
“dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, errore che risultava evidente già proprio nella compilazione del quadro A, dopodichè presentava un emendamento con dichiarazione di annullamento cui non veniva data risposta né richiamata in alcun modo dall'Ufficio.
Parti ricorrenti contestano l'illegittimità dell'atto per incongrua motivazione e sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del bonus percepito.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e chiede nel merito richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, come dimostra la documentazione contabile relativa al fatturato del mese di aprile degli anni 2019 e 2020, aveva in effetti diritto alla percezione del contributo, a nulla rilevando le incongruenze e gli errori in cui è incorsa nella compilazione della dichiarazione Temporary framework. Anche la causa di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 25 cit., norma che l'Agenzia delle Entrate ha evocato per disconoscere il diritto del ricorrente al contributo a fondo perduto non è rilevante poiché essa esclude il beneficio solo per coloro che hanno percepito le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del d.L. n. 18/2020 poiché detto art. 25 del D.L. n. 34/2020 prevede l'incompatibilità del contributo, unicamente con le
“indennità previste agli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Parte ricorrente ha percepito il bonus INPS di cui al D.L. n. 18/2020 ex comma 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) dove si ribadisce AGO assume il significato delle assicurazioni generali obbligatorie, ovvero dei soggetti artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, come nel caso in esame della contribuente artigiana.
Per quanto sopra esposto, il Giudice ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVKCR0600109 FONDO PERDUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna per motivi vari atto di recupero dei contributi a fondo perduto emesso a seguito di controllo dei contributi a fondo perduto erogati nell'anno 2020 in periodo emergenziale Covid-19. Esponeva di esercitare l'attività artigianale e di aver presentato, in piena emergenza sanitaria Covid-19, un'istanza telematica intesa ad ottenere i benefici di legge previsti per i contribuenti che avevano visto ridursi gli incassi corrispettivi per detta annualità di almeno due terzi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d. L. n. 34/2020.
Aggiungeva di aver presentato, in modo peraltro errato, il modello c.d. “Temporary framework”, ovvero la
“dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, errore che risultava evidente già proprio nella compilazione del quadro A, dopodichè presentava un emendamento con dichiarazione di annullamento cui non veniva data risposta né richiamata in alcun modo dall'Ufficio.
Parti ricorrenti contestano l'illegittimità dell'atto per incongrua motivazione e sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del bonus percepito.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e chiede nel merito richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, come dimostra la documentazione contabile relativa al fatturato del mese di aprile degli anni 2019 e 2020, aveva in effetti diritto alla percezione del contributo, a nulla rilevando le incongruenze e gli errori in cui è incorsa nella compilazione della dichiarazione Temporary framework. Anche la causa di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 25 cit., norma che l'Agenzia delle Entrate ha evocato per disconoscere il diritto del ricorrente al contributo a fondo perduto non è rilevante poiché essa esclude il beneficio solo per coloro che hanno percepito le indennità previste dagli artt. 27 e 38 del d.L. n. 18/2020 poiché detto art. 25 del D.L. n. 34/2020 prevede l'incompatibilità del contributo, unicamente con le
“indennità previste agli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Parte ricorrente ha percepito il bonus INPS di cui al D.L. n. 18/2020 ex comma 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) dove si ribadisce AGO assume il significato delle assicurazioni generali obbligatorie, ovvero dei soggetti artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, come nel caso in esame della contribuente artigiana.
Per quanto sopra esposto, il Giudice ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate