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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3303
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3303/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Mordiglia, Enrico Salvatico,
Pietro Mordiglia e Luca Mordiglia, nonché dall'Avv. Giuseppe Lavaggi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
LIVE FISH CARRIER SHIPPING AND TRADING CORP. (C.F. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Marco Paggini ed Alessandro Personi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vinci, in Augusta, Via P. Umberto 230, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Pagina 1 Il Giudice Designato dott. Domenico Stilo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20/11/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la società ricorrente, operante nel settore del nel commercio internazionale di prodotti ittici, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo della
Cont imbarcazione della (IMO n. 8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di Parte_2
proprietà di ., corrente in Kat 25, Brandium Residence Parte_3
R2, Dudullu Caddesi 23-25, Kucukbakkalkoy Mah, Atasehir, Istanbul (Turchia), fino a concorrenza di € 3.000.000,00 per capitale, interessi e spese, assumendo l'inadempimento della società resistente nella esecuzione del contratto di noleggio della suddetta imbarcazione in quanto inidonea a trasportare i prodotti ittici oggetto dei contratti di compravendita stipulati dalla ricorrente nel periodo compreso tra giugno e luglio 2024.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 veniva autorizzato il sequestro conservativo richiesto,
sussistendo i presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, con concessione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio.
Si costituiva la società “ .”, contestando quanto Parte_3
lamentato da parte ricorrente e chiedendo la revoca del decreto di autorizzazione del sequestro e il rigetto della domanda.
In particolare, preliminarmente eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, eccepiva il contratto di noleggio dedotto da parte ricorrente era scaduto il 31 luglio
2024 (o, al più tardi, il 31 agosto 2024), che le Parti non avevano concordato alcuna proroga di tale termine, posto che tale proroga avrebbe comunque dovuto essere pattuita per iscritto ex art. 385
Pagina 2 cod. nav. e che, pertanto, non sussisteva alcun inadempimento contrattuale in capo a Parte_3
in quanto la detenzione amministrativa della M/n IA (avvenuta in data 2 settembre
[...]
2024) era occorsa al di fuori del periodo di efficacia del contratto di noleggio.
***
2. In primo luogo, l'eccepito difetto di notificazione del ricorso deve ritenersi superato dalla costituzione della società resistente, che ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In ogni caso, va rilevato che dalla documentazione versata in atti emerge che in data 10 ottobre
2024, ha ritualmente notificato sia il ricorso per sequestro conservativo che il Parte_1
predetto Decreto a e al Comandante della M/n IA (sia quale legale Parte_3
rappresentante dell'armatore ex art. 309 cod. nav. che ai sensi dell'art. 683 cod. nav.) tramite
Ufficiali Giudiziari, nonché, sempre in data 10 ottobre 2024, all'agente raccomandatario della Nave
ex art. 288 cod. nav. ( tramite PEC;
inoltre, Controparte_2
gli atti risultano consegnati a mani del Comandante della Nave in data 10 ottobre 2024.
Di conseguenza, tanto il ricorso per sequestro conservativo, quanto il pedissequo decreto di sequestro e fissazione di udienza risultano sono stati regolarmente notificati.
3. Ciò premesso, il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte deve essere integralmente confermato.
La domanda cautelare è infatti fondata per le seguenti ragioni.
In primo luogo si evidenzia che, trattandosi di sequestro conservativo ante causam, deve essere vagliata l'ammissibilità del ricorso in relazione all'instaurando giudizio di merito.
Pagina 3 Tale ammissibilità va valutata esclusivamente alla luce della domanda di merito che il ricorrente intende promuovere, che deve essere una domanda di condanna (e non di mero accertamento) e di cui devono essere indicati gli elementi principali (petitum e causa petendi) nell'istanza cautelare.
Ebbene, sotto tale profilo la domanda proposta è ammissibile, atteso che il ricorrente intende promuovere un giudizio per ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di noleggio della imbarcazione, come sostanzialmente indicato nel ricorso.
Nel merito, va rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che la società ricorrente,
operante nel settore del nel commercio internazionale di prodotti ittici, per dare esecuzione a contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti ittici nel periodo compreso tra giugno e luglio
2024, ebbe a noleggiare con contratto a tempo (“Charter Contract”) stipulato il 5 aprile 2024,
richiamante i termini e le condizioni di cui al formulario Shelltime 4, la nave M/n IA (IMO n.
8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di proprietà di Parte_3
., la cui durata è stata prorogata sino al mese di ottobre 2024.
[...]
Risulta dai rapporti prodotti che in data 1° settembre 2024, mentre la Nave si trovava ormeggiata presso il porto di Portopalo, la Capitaneria di Porto di Siracusa ebbe a eseguire a bordo l'usuale ispezione P.S.C. (“Port State Control”), riscontrando deficienze afferenti la navigabilità della nave tali da determinare la detenzione amministrativa della M/n IA a decorrere dal 2 settembre
2024 (cfr. all. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente): in particolare, la presenza di n. 35 gravi carenze relative alla sicurezza (uscite di emergenza, etc.), alle attrezzature di bordo (sistema elettrico, motore principale, sistema antincendio, etc.), all'igiene (pulizia degli alloggi, utenze sanitarie, conservazione delle provviste, etc.) e al trattamento salariale dell'equipaggio (pagamenti non effettuati con la cadenza prevista nei rispettivi contratti, etc.), come da relativi rapporti di
P.S.C. (cfr. all. nn. 12 e 13).
Pagina 4 Conseguentemente, la nave M/n ” è rimasta sotto detenzione amministrativa per tutto il Pt_2
mese di settembre 2024.
La società ricorrente lamenta che ciò ha inevitabilmente impedito alla stessa di dare corso ai suddetti impegni contrattuali con i propri acquirenti entro i termini di consegna concordati con i contratti di compravendita sopra menzionati, alcuni dei quali sono stati poi annullati da parte dei rispettivi interlocutori contrattuali;
ha, quindi, esposto di essersi attivata per noleggiare navi sostitutive e, in particolare, la M/n 7”, corrispondendo all'armatore l'importo Controparte_3
di € 40.000,00 a titolo di acconto sul nolo e ricevendo un'ulteriore fattura (sempre a titolo di
Cont acconto) per € 50.000,00, nonché la , ricevendo per quest'ultima una fattura per CP_4
€ 48.000, nonché per tentare in extremis anche il trasporto via terra tramite la ditta Lusenzo S.r.l.,
risultato però impraticabile a causa dell'indisponibilità di mezzi;
ha dedotto che a decorrere da metà
agosto 2024 e nel corso della detenzione della nave M/n ” da parte dell'Autorità Marittima, Pt_2
ha anticipato ingenti spese per conto degli armatori della stessa (provviste, ricariche telefoniche,
medicinali, combustibile, etc.), sostenendo costi per l'importo complessivo di € 31.520,13; di avere,
pertanto, diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale da parte della società resistente ., Parte_3
armatrice/proprietaria della M/n IA, quantificati in complessivi € 2.373.970,13.
Come detto, la società resistente eccepisce l'inesistenza del contratto di noleggio della Pt_4
Controparte asserendo che tale contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2024 (o, al più tardi, il 31
agosto 2024), che le parti non avrebbero concordato alcuna proroga di tale termine, che la proroga avrebbe comunque dovuto essere pattuita per iscritto ex art. 385 cod. nav. e che, pertanto, non vi sarebbe alcun inadempimento contrattuale in capo a in quanto la detenzione Parte_3
amministrativa della M/n IA (avvenuta in data 2 settembre 2024) sarebbe occorsa al di fuori del periodo di efficacia del contratto di noleggio.
Pagina 5 In realtà, come rilevato in maniera condivisibile da parte ricorrente, il contratto di noleggio in questione è soggetto a legge inglese (cfr. Prod. n. 1 di pag. n. 8) e, in base alla Parte_1
legge inglese, la proroga non richiede affatto forma scritta, in quanto il contratto di noleggio di nave a tempo si intende tacitamente prorogato ogniqualvolta le Parti, nonostante la scadenza del termine indicato in contratto, continuino a darvi esecuzione anche oltre il termine originariamente concordato.
Che vi sia stata una tacita proroga del contratto risulta chiaramente dal fatto che le parti abbiano continuato a dare esecuzione al contratto di noleggio della M/n IA anche dopo il 31 luglio
2024, come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente e, in particolare, dalle fatture emesse dagli armatori della per il pagamento del nolo relativo al mese di agosto 2024 (cfr. Pt_4
Prod. nn. 4 e 5 di e dagli scambi di corrispondenza intercorsi tra le Parti nei mesi di Parte_1
settembre e ottobre 2024 (cfr. Prod. nn. 28, 29 e 30 di . Parte_1
Da quanto precede, appare evidente da una valutazione sommaria della documentazione versata in atti propria della fase processuale, la sussistenza del fumus boni iuris per la concessione del provvedimento invocato, rappresentato dall'inadempimento cui sono incorsi gli armatori in ordine al contratto di noleggio stipulato il 5 aprile 2024 con Acqua Azzurra Società Agricola s.r.l.
Si aggiunge che la sussistenza del fumus boni iuris è in re ipsa per i crediti marittimi e che in ogni caso, la società resistente non ha contesta l'innavigabilità della né che tale fatto costituisca un Pt_4
inadempimento a norma del contratto di noleggio azionato dalla ricorrente.
Tali circostanze devono quindi ritenersi pacifiche.
Sotto il profilo del periculum in mora, tale requisito risulta sussistente atteso che l'imbarcazione potrebbe lasciare nella immediatezza il porto di Portopalo, ove è ormeggiata, dopo aver completato le riparazioni conseguenti alle deficienze riscontrate dall'Autorità Marittima, dovendosi, altresì,
Pagina 6 rilevare che la società resistente è soggetto straniero, residente all'estero e senza alcun bene di proprietà in Italia.
Ne consegue la conferma del decreto di autorizzazione al sequestro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam in data 4 ottobre 2024 dalla società
nei confronti della Parte_5 Parte_3
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) conferma il decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 4 ottobre
2024, avente ad oggetto il sequestro conservativo della M/n IA (IMO n. 8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di proprietà di ., corrente Parte_3
in Kat 25, Brandium Residence R2, Dudullu Caddesi 23-25, Kucukbakkalkoy Mah, Atasehir,
Istanbul (Turchia), fino a concorrenza di € 3.000.000,00 per capitale, interessi e spese in relazione ai titoli di cui alle premesse, con divieto alla proprietaria di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia e con intimazione al Comandante pro tempore di non far partire la nave dal porto di Portopalo ai sensi dell'art. 682 cod. nav., dando inoltre mandato alla Capitaneria di Porto di
Siracusa, ai sensi dell'art. 646 cod. nav., di prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della M/n IA senza ordine di giustizia o autorizzazione scritta dei procuratori della ricorrente;
2) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in €. 843,00 per esborsi ed €.
Pagina 7 10.137,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Siracusa, 17 marzo 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3303/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Mordiglia, Enrico Salvatico,
Pietro Mordiglia e Luca Mordiglia, nonché dall'Avv. Giuseppe Lavaggi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Siracusa, Viale Montedoro n. 18, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
LIVE FISH CARRIER SHIPPING AND TRADING CORP. (C.F. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Marco Paggini ed Alessandro Personi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vinci, in Augusta, Via P. Umberto 230, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Pagina 1 Il Giudice Designato dott. Domenico Stilo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20/11/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la società ricorrente, operante nel settore del nel commercio internazionale di prodotti ittici, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo della
Cont imbarcazione della (IMO n. 8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di Parte_2
proprietà di ., corrente in Kat 25, Brandium Residence Parte_3
R2, Dudullu Caddesi 23-25, Kucukbakkalkoy Mah, Atasehir, Istanbul (Turchia), fino a concorrenza di € 3.000.000,00 per capitale, interessi e spese, assumendo l'inadempimento della società resistente nella esecuzione del contratto di noleggio della suddetta imbarcazione in quanto inidonea a trasportare i prodotti ittici oggetto dei contratti di compravendita stipulati dalla ricorrente nel periodo compreso tra giugno e luglio 2024.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 veniva autorizzato il sequestro conservativo richiesto,
sussistendo i presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, con concessione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio.
Si costituiva la società “ .”, contestando quanto Parte_3
lamentato da parte ricorrente e chiedendo la revoca del decreto di autorizzazione del sequestro e il rigetto della domanda.
In particolare, preliminarmente eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, eccepiva il contratto di noleggio dedotto da parte ricorrente era scaduto il 31 luglio
2024 (o, al più tardi, il 31 agosto 2024), che le Parti non avevano concordato alcuna proroga di tale termine, posto che tale proroga avrebbe comunque dovuto essere pattuita per iscritto ex art. 385
Pagina 2 cod. nav. e che, pertanto, non sussisteva alcun inadempimento contrattuale in capo a Parte_3
in quanto la detenzione amministrativa della M/n IA (avvenuta in data 2 settembre
[...]
2024) era occorsa al di fuori del periodo di efficacia del contratto di noleggio.
***
2. In primo luogo, l'eccepito difetto di notificazione del ricorso deve ritenersi superato dalla costituzione della società resistente, che ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In ogni caso, va rilevato che dalla documentazione versata in atti emerge che in data 10 ottobre
2024, ha ritualmente notificato sia il ricorso per sequestro conservativo che il Parte_1
predetto Decreto a e al Comandante della M/n IA (sia quale legale Parte_3
rappresentante dell'armatore ex art. 309 cod. nav. che ai sensi dell'art. 683 cod. nav.) tramite
Ufficiali Giudiziari, nonché, sempre in data 10 ottobre 2024, all'agente raccomandatario della Nave
ex art. 288 cod. nav. ( tramite PEC;
inoltre, Controparte_2
gli atti risultano consegnati a mani del Comandante della Nave in data 10 ottobre 2024.
Di conseguenza, tanto il ricorso per sequestro conservativo, quanto il pedissequo decreto di sequestro e fissazione di udienza risultano sono stati regolarmente notificati.
3. Ciò premesso, il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte deve essere integralmente confermato.
La domanda cautelare è infatti fondata per le seguenti ragioni.
In primo luogo si evidenzia che, trattandosi di sequestro conservativo ante causam, deve essere vagliata l'ammissibilità del ricorso in relazione all'instaurando giudizio di merito.
Pagina 3 Tale ammissibilità va valutata esclusivamente alla luce della domanda di merito che il ricorrente intende promuovere, che deve essere una domanda di condanna (e non di mero accertamento) e di cui devono essere indicati gli elementi principali (petitum e causa petendi) nell'istanza cautelare.
Ebbene, sotto tale profilo la domanda proposta è ammissibile, atteso che il ricorrente intende promuovere un giudizio per ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di noleggio della imbarcazione, come sostanzialmente indicato nel ricorso.
Nel merito, va rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che la società ricorrente,
operante nel settore del nel commercio internazionale di prodotti ittici, per dare esecuzione a contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti ittici nel periodo compreso tra giugno e luglio
2024, ebbe a noleggiare con contratto a tempo (“Charter Contract”) stipulato il 5 aprile 2024,
richiamante i termini e le condizioni di cui al formulario Shelltime 4, la nave M/n IA (IMO n.
8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di proprietà di Parte_3
., la cui durata è stata prorogata sino al mese di ottobre 2024.
[...]
Risulta dai rapporti prodotti che in data 1° settembre 2024, mentre la Nave si trovava ormeggiata presso il porto di Portopalo, la Capitaneria di Porto di Siracusa ebbe a eseguire a bordo l'usuale ispezione P.S.C. (“Port State Control”), riscontrando deficienze afferenti la navigabilità della nave tali da determinare la detenzione amministrativa della M/n IA a decorrere dal 2 settembre
2024 (cfr. all. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente): in particolare, la presenza di n. 35 gravi carenze relative alla sicurezza (uscite di emergenza, etc.), alle attrezzature di bordo (sistema elettrico, motore principale, sistema antincendio, etc.), all'igiene (pulizia degli alloggi, utenze sanitarie, conservazione delle provviste, etc.) e al trattamento salariale dell'equipaggio (pagamenti non effettuati con la cadenza prevista nei rispettivi contratti, etc.), come da relativi rapporti di
P.S.C. (cfr. all. nn. 12 e 13).
Pagina 4 Conseguentemente, la nave M/n ” è rimasta sotto detenzione amministrativa per tutto il Pt_2
mese di settembre 2024.
La società ricorrente lamenta che ciò ha inevitabilmente impedito alla stessa di dare corso ai suddetti impegni contrattuali con i propri acquirenti entro i termini di consegna concordati con i contratti di compravendita sopra menzionati, alcuni dei quali sono stati poi annullati da parte dei rispettivi interlocutori contrattuali;
ha, quindi, esposto di essersi attivata per noleggiare navi sostitutive e, in particolare, la M/n 7”, corrispondendo all'armatore l'importo Controparte_3
di € 40.000,00 a titolo di acconto sul nolo e ricevendo un'ulteriore fattura (sempre a titolo di
Cont acconto) per € 50.000,00, nonché la , ricevendo per quest'ultima una fattura per CP_4
€ 48.000, nonché per tentare in extremis anche il trasporto via terra tramite la ditta Lusenzo S.r.l.,
risultato però impraticabile a causa dell'indisponibilità di mezzi;
ha dedotto che a decorrere da metà
agosto 2024 e nel corso della detenzione della nave M/n ” da parte dell'Autorità Marittima, Pt_2
ha anticipato ingenti spese per conto degli armatori della stessa (provviste, ricariche telefoniche,
medicinali, combustibile, etc.), sostenendo costi per l'importo complessivo di € 31.520,13; di avere,
pertanto, diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale da parte della società resistente ., Parte_3
armatrice/proprietaria della M/n IA, quantificati in complessivi € 2.373.970,13.
Come detto, la società resistente eccepisce l'inesistenza del contratto di noleggio della Pt_4
Controparte asserendo che tale contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2024 (o, al più tardi, il 31
agosto 2024), che le parti non avrebbero concordato alcuna proroga di tale termine, che la proroga avrebbe comunque dovuto essere pattuita per iscritto ex art. 385 cod. nav. e che, pertanto, non vi sarebbe alcun inadempimento contrattuale in capo a in quanto la detenzione Parte_3
amministrativa della M/n IA (avvenuta in data 2 settembre 2024) sarebbe occorsa al di fuori del periodo di efficacia del contratto di noleggio.
Pagina 5 In realtà, come rilevato in maniera condivisibile da parte ricorrente, il contratto di noleggio in questione è soggetto a legge inglese (cfr. Prod. n. 1 di pag. n. 8) e, in base alla Parte_1
legge inglese, la proroga non richiede affatto forma scritta, in quanto il contratto di noleggio di nave a tempo si intende tacitamente prorogato ogniqualvolta le Parti, nonostante la scadenza del termine indicato in contratto, continuino a darvi esecuzione anche oltre il termine originariamente concordato.
Che vi sia stata una tacita proroga del contratto risulta chiaramente dal fatto che le parti abbiano continuato a dare esecuzione al contratto di noleggio della M/n IA anche dopo il 31 luglio
2024, come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente e, in particolare, dalle fatture emesse dagli armatori della per il pagamento del nolo relativo al mese di agosto 2024 (cfr. Pt_4
Prod. nn. 4 e 5 di e dagli scambi di corrispondenza intercorsi tra le Parti nei mesi di Parte_1
settembre e ottobre 2024 (cfr. Prod. nn. 28, 29 e 30 di . Parte_1
Da quanto precede, appare evidente da una valutazione sommaria della documentazione versata in atti propria della fase processuale, la sussistenza del fumus boni iuris per la concessione del provvedimento invocato, rappresentato dall'inadempimento cui sono incorsi gli armatori in ordine al contratto di noleggio stipulato il 5 aprile 2024 con Acqua Azzurra Società Agricola s.r.l.
Si aggiunge che la sussistenza del fumus boni iuris è in re ipsa per i crediti marittimi e che in ogni caso, la società resistente non ha contesta l'innavigabilità della né che tale fatto costituisca un Pt_4
inadempimento a norma del contratto di noleggio azionato dalla ricorrente.
Tali circostanze devono quindi ritenersi pacifiche.
Sotto il profilo del periculum in mora, tale requisito risulta sussistente atteso che l'imbarcazione potrebbe lasciare nella immediatezza il porto di Portopalo, ove è ormeggiata, dopo aver completato le riparazioni conseguenti alle deficienze riscontrate dall'Autorità Marittima, dovendosi, altresì,
Pagina 6 rilevare che la società resistente è soggetto straniero, residente all'estero e senza alcun bene di proprietà in Italia.
Ne consegue la conferma del decreto di autorizzazione al sequestro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam in data 4 ottobre 2024 dalla società
nei confronti della Parte_5 Parte_3
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) conferma il decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 4 ottobre
2024, avente ad oggetto il sequestro conservativo della M/n IA (IMO n. 8129486), battente bandiera di Guinea-Bissau, di proprietà di ., corrente Parte_3
in Kat 25, Brandium Residence R2, Dudullu Caddesi 23-25, Kucukbakkalkoy Mah, Atasehir,
Istanbul (Turchia), fino a concorrenza di € 3.000.000,00 per capitale, interessi e spese in relazione ai titoli di cui alle premesse, con divieto alla proprietaria di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia e con intimazione al Comandante pro tempore di non far partire la nave dal porto di Portopalo ai sensi dell'art. 682 cod. nav., dando inoltre mandato alla Capitaneria di Porto di
Siracusa, ai sensi dell'art. 646 cod. nav., di prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della M/n IA senza ordine di giustizia o autorizzazione scritta dei procuratori della ricorrente;
2) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in €. 843,00 per esborsi ed €.
Pagina 7 10.137,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Siracusa, 17 marzo 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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