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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2024/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 13920239000857833000 , della complessiva somma di € euro 175.554,28 notificata dall'Agenzia delle Entrate- NE e riguardante le seguenti cartelle: 1) n.
13920120000106863000--IRPEF anno 2008, notificata in data 27.01.2012 ,in forza di ruolo emesso da
Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le di BO Valentia Uff. Territorio, per un importo pari ad € 2.071,34;
2) n. 13920150003413261000- TARI per l'anno 2014, notificata in data 21.10.2015 in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia Ufficio Tributi, importo di € 1.290,29; 3) n. 13920190000342973000- studi di settore – adeguamento iva – imposta, per l'anno 2015 + addizionale comunale irpef per l'anno 2015, in forza di ruolo emesso da amministrazione finanziaria Dir. Prov.le di BO Valentia uff. territorio, notificata in data 21.01.2019, importo pari ad € 1.396,50; 4) n. 13920200000946547000 con oggetto addizionale IRPEF per l'anno 2016,notificata in data 15.09.2021, in forza di ruolo emesso da Dir. Prov.le di BO Valentia uff.
Territoriale, per un importo pari ad € 2.653,17; 5) n. 13920220000051079000 con oggetto pers. fisiche – maggior. 3% adeguamento studi di settore art. 2 dpr 195/99 capitale e studi di settore adeguamento iva e addizionale comunale irpef per l'anno 2014, notificata in data 11.07.2022, in forza di ruolo emesso da Dir.
Prov.le di BO Valentia – Uff. territoriale, di importo pari ad € 4.248,89; 6) n. 13920220001958892000 con oggetto ritenute add. comunale irpef e ritenute add.regionale irpef e ritenute fonte su indennita' per cess. rapporto di lavoro e ritenute irpef, per l'anno 2013,notificata in data 03.06.2022 in forza di ruolo emesso da
Dir. Prov.le di BO Valentia uff. territorio, di importo pari ad € 2.512,21 comprensivo di interessi e sanzioni;
7) n. 13920190004933638000, con oggetto sanzione iva per l'anno 2016, presuntivamente notificata in data
10.10.2019. in forza di ruolo emesso da amministrazione finanziaria dir. prov.le di vibo valentia uff.territorio, importo pari ad € 1.659,16; 8) n. 13920150004507126000 - tassa automobilistica per l'anno 2010, di importo pari ad € 10.895,32; 9) n. 13920160001926456000- TARI 2015, notificata in data 12.05.2016, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 1.496,63; 10) n. 13920160002145919000-
TARI 2015, notificata in data 25.08.2016, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 1.077,41; 11) n. 13920160004874051000- tassa automobilistica anni 2011 e 2012, notificata in data
29.07.2016, in forza di ruolo emesso da Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche, importo pari ad
€ 503,47 12) n. 13920170000657902000 con oggetto TARES 2013, notificata in data 20.03.2017, in forza di ruolo emesso da Comune d BO Valentia, importo pari ad € 55,31; 13) n. 13920200002714860000 con oggetto tassa automobilistica anno 2015, presuntivamente notificata in data 14.01.2022 in forza di ruolo emesso da Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche, importo pari ad € 598,57; 14) n.
13920200003717543002 con oggetto ART. 15 D.LGS 546/92 spese di giudizio, presuntivamente notificata in data 14.01.2022, in forza di ruolo emesso da DIR. PROV.LE DI VIBO VALENTIA - UFF.CONTROLLI, importo pari ad € 991,63. 3 15) Cartella n. 13920170000657902000 con oggetto TARES 2013, notificata in data 20.03.2017, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 55,31.
Successivamente presenta istanza di rinuncia al ricorso RGR n. 2024/2023 iscritto presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, in quanto la controversia risulta già definita con provvedimento reso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO Valentia in data 22.02.2024 ; chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate-NE, a cui è stato notificato il ricorso al seguente indirizzo " Email_3 “ in data 30-06-2023 13:07:06.
All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso;
il collegio accoglie la domanda di estinzione per cessazione della materia del contendere. Sussistono fondate motivazioni (rinuncia) ,per dichiarare le spese irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (rinuncia della parte).
Spese irripetibili.
Catanzaro,24.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (Dott.Giuseppe Alcaro)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2024/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000857833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 13920239000857833000 , della complessiva somma di € euro 175.554,28 notificata dall'Agenzia delle Entrate- NE e riguardante le seguenti cartelle: 1) n.
13920120000106863000--IRPEF anno 2008, notificata in data 27.01.2012 ,in forza di ruolo emesso da
Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le di BO Valentia Uff. Territorio, per un importo pari ad € 2.071,34;
2) n. 13920150003413261000- TARI per l'anno 2014, notificata in data 21.10.2015 in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia Ufficio Tributi, importo di € 1.290,29; 3) n. 13920190000342973000- studi di settore – adeguamento iva – imposta, per l'anno 2015 + addizionale comunale irpef per l'anno 2015, in forza di ruolo emesso da amministrazione finanziaria Dir. Prov.le di BO Valentia uff. territorio, notificata in data 21.01.2019, importo pari ad € 1.396,50; 4) n. 13920200000946547000 con oggetto addizionale IRPEF per l'anno 2016,notificata in data 15.09.2021, in forza di ruolo emesso da Dir. Prov.le di BO Valentia uff.
Territoriale, per un importo pari ad € 2.653,17; 5) n. 13920220000051079000 con oggetto pers. fisiche – maggior. 3% adeguamento studi di settore art. 2 dpr 195/99 capitale e studi di settore adeguamento iva e addizionale comunale irpef per l'anno 2014, notificata in data 11.07.2022, in forza di ruolo emesso da Dir.
Prov.le di BO Valentia – Uff. territoriale, di importo pari ad € 4.248,89; 6) n. 13920220001958892000 con oggetto ritenute add. comunale irpef e ritenute add.regionale irpef e ritenute fonte su indennita' per cess. rapporto di lavoro e ritenute irpef, per l'anno 2013,notificata in data 03.06.2022 in forza di ruolo emesso da
Dir. Prov.le di BO Valentia uff. territorio, di importo pari ad € 2.512,21 comprensivo di interessi e sanzioni;
7) n. 13920190004933638000, con oggetto sanzione iva per l'anno 2016, presuntivamente notificata in data
10.10.2019. in forza di ruolo emesso da amministrazione finanziaria dir. prov.le di vibo valentia uff.territorio, importo pari ad € 1.659,16; 8) n. 13920150004507126000 - tassa automobilistica per l'anno 2010, di importo pari ad € 10.895,32; 9) n. 13920160001926456000- TARI 2015, notificata in data 12.05.2016, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 1.496,63; 10) n. 13920160002145919000-
TARI 2015, notificata in data 25.08.2016, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 1.077,41; 11) n. 13920160004874051000- tassa automobilistica anni 2011 e 2012, notificata in data
29.07.2016, in forza di ruolo emesso da Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche, importo pari ad
€ 503,47 12) n. 13920170000657902000 con oggetto TARES 2013, notificata in data 20.03.2017, in forza di ruolo emesso da Comune d BO Valentia, importo pari ad € 55,31; 13) n. 13920200002714860000 con oggetto tassa automobilistica anno 2015, presuntivamente notificata in data 14.01.2022 in forza di ruolo emesso da Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche, importo pari ad € 598,57; 14) n.
13920200003717543002 con oggetto ART. 15 D.LGS 546/92 spese di giudizio, presuntivamente notificata in data 14.01.2022, in forza di ruolo emesso da DIR. PROV.LE DI VIBO VALENTIA - UFF.CONTROLLI, importo pari ad € 991,63. 3 15) Cartella n. 13920170000657902000 con oggetto TARES 2013, notificata in data 20.03.2017, in forza di ruolo emesso da Comune di BO Valentia, importo pari ad € 55,31.
Successivamente presenta istanza di rinuncia al ricorso RGR n. 2024/2023 iscritto presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, in quanto la controversia risulta già definita con provvedimento reso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BO Valentia in data 22.02.2024 ; chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate-NE, a cui è stato notificato il ricorso al seguente indirizzo " Email_3 “ in data 30-06-2023 13:07:06.
All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso;
il collegio accoglie la domanda di estinzione per cessazione della materia del contendere. Sussistono fondate motivazioni (rinuncia) ,per dichiarare le spese irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (rinuncia della parte).
Spese irripetibili.
Catanzaro,24.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (Dott.Giuseppe Alcaro)