Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00829/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto dalle società
Commercio & Decoro 2018 S.r.l., Gruppo Misto – Decoro di Roma 2018 S.r.l., Mistery S.r.l., Desirée 2012 S.r.l., Hilary S.r.l., Mixage ’93 S.n.c. di AR DO & C., Night & Day 14 S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Castellana e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Mazzini, n. 131;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Memeo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Sindaco di Roma, in qualità di Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
previe misure cautelari monocratiche,
dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, n. 614/2025 del 28 gennaio 2025, resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata nel ricorso R.G. n. 105/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, n. 614/2025 del 28 gennaio 2025, con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti in primo grado;
Visti l’istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 525/2025 del 7 febbraio 2025, recante reiezione della stessa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, nonché del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario per il Giubileo 2025;
Visti la memoria e i documenti depositati dalla difesa erariale;
Vista, altresì, la memoria depositata da Roma Capitale;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Orazio Castellana, in sostituzione dell’avv. Alessandro Castellana, l’avv. Michele Memeo e l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Considerato che con l’ordinanza impugnata l’adito T.A.R. ha respinto la richiesta di misure cautelari in relazione al ricorso proposto avverso gli atti con cui, in esecuzione dell’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025, è stata disposta la delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio originariamente assentite in favore degli appellanti per esigenze collegate alla gestione degli eventi giubilari che si terranno nel periodo 24 dicembre 2024 – 6 gennaio 2026;
Ritenuto che l’appello cautelare non possa essere accolto, difettandone i presupposti;
Considerato, infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, che:
- la delocalizzazione delle postazioni appare connessa all’indisponibilità delle aree per preminenti motivi di pubblico interesse, collegati alla gestione ordinata e in condizioni di sicurezza di un evento straordinario, quale indubbiamente è la celebrazione del Giubileo per il 2025;
- l’ordinanza commissariale presupposta è stata emessa nell’esercizio dei poteri attribuiti ex lege al Commissario straordinario per garantire il corretto svolgimento dell’evento, trattandosi di azioni necessarie all’accoglienza dei pellegrini e turisti nell’anno giubilare e, quindi, di interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo;
- rispetto ai tempi di adozione dei provvedimenti impugnati, risulta prevalere – entro i limiti della sommaria delibazione della presente fase cautelare – la situazione di potenziale pericolo per i primari interessi pubblici tutelati (ordine pubblico e sicurezza urbana, viabilità e mobilità urbana);
- la deroga alle garanzie partecipative appare giustificata da specifiche e motivate esigenze di celerità e comunque, quand’anche non sussistesse una particolare urgenza, la carenza appare sanata dalla partecipazione degli interessati nel procedimento concernente l’approvazione del Piano di commercio per la definitiva ricollocazione delle postazioni;
- non appaiono suscettibili di positivo apprezzamento in questa sede neanche le censure di eccesso di potere (per irragionevolezza e sproporzione delle misure adottate, nonché per difetto di istruttoria o di motivazione dei provvedimenti), essendo chiaramente esplicitate sia le ragioni poste alla base dell’esercizio dei poteri straordinari, che i passaggi dell’istruttoria condotta dalle Amministrazioni competenti nel ponderato apprezzamento degli interessi coinvolti; mentre, per altro verso, neppure si dimostrano manifestamente erronee le stime previsionali sul fisiologico impatto dell’afflusso dei pellegrini o turisti né, ancora, appare irragionevole la valutazione unitaria dell’evento che è alla base dei provvedimenti impugnati; sotto quest’ultimo specifico profilo, anzi, sono state chiarite in atti le esigenze di tutela degli interessi pubblici affermati che non consentono, allo stato, la delocalizzazione “intermittente” (i.e. solo in occasione di specifiche celebrazioni dell’anno giubilare e/o solo per alcune postazioni) o “alternativa” auspicata dagli appellanti;
- non sembra ravvisabile la prospettata disparità di trattamento rispetto alla categoria dei cd. urtisti trattandosi, per un verso, di fattispecie tra loro non comparabili anche per la diversa natura dell’attività esercitata (in ragione della sua storicità), ed essendo, per altro verso, espressamente prescritto anche a tale categoria il rispetto di eventuali provvedimenti restrittivi adottati per sussistenti esigenze di sicurezza pubblica;
Considerato, inoltre, che non si ravvisano apprezzabili profili di periculum in mora, in quanto:
- il pregiudizio prospettato dagli appellanti, declinato in termini economici e correlato essenzialmente all’asserita minore appetibilità commerciale delle postazioni temporaneamente assegnate è recessivo rispetto ai prevalenti interessi pubblici (viabilità e mobilità nel periodo giubilare, sicurezza e ordine pubblico) alla cui tutela sono preordinati gli atti impugnati;
- si tratta comunque di un pregiudizio sprovvisto dei caratteri di gravità e irreparabilità, considerata, oltre alla sua risarcibilità, la temporaneità delle delocalizzazioni, la vicinanza e/o contiguità delle aree di destinazione individuate rispetto alle precedenti posizioni, nonché la pendenza del procedimento partecipativo appositamente avviato per la definitiva ricollocazione delle postazioni, nel cui ambito dovranno essere tempestivamente valutate – il più celermente possibile in rapporto alle specifiche esigenze istruttorie – l’adeguatezza delle postazioni assegnate ai titolari delle concessioni e le istanze di questi ultimi riguardo all’individuazione di un più idoneo posteggio alternativo;
Ritenuto, infine, in ragione della particolarità, della complessità e della novità delle questioni trattate, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) respinge l’appello (Ricorso numero: 1005/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO