Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3067 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SORIANO CESARE ) che la rapp.ta e difende in C.F._2
virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. IDA VERRENGIA CP_1
(cf ) C.F._3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 26-04-2024, la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 07-03-2023 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1
attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del presente giudizio risulta che la ricorrente è affetta da
“pregressa asportazione di microadenoma ACTH secernente (Dicembre 2021), secondaria a diagnosi di S di Cushing, per via endoscopia endonasale, in attuale trattamento farmacologico (per insufficienza cortisonica successiva all'intervento di exeresi); artrite reumatoide in spondiloartrite psoriasica in segni di spondilo- coxogon-artrosi ed obesità; ipertensione arteriosa in pregressa FA trattata con ablazione in attuale I classe NYHA”
Tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 75% a far data dal mese di Marzo 2024.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1-03-
2024
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% CP_ ponendo la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
CP_ Le spese di ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1
dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1-03-2024;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la CP_ quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi €.600,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 12/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)