Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 752
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione

    Il giudice ha ritenuto che il termine di decadenza non sia decorso a causa della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020), rendendo la notifica tempestiva.

  • Rigettato
    Non debenza del credito per compensazione

    La compensazione non è stata accolta in quanto il credito del contribuente è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) a seguito di dissesto finanziario del Comune. Il Comune non può gestire, riconoscere o compensare crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto, e il titolo vantato deve essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura liquidatoria presso l'OSL. In difetto di certificazione, la compensazione non è ammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione

    Il giudice ha ritenuto che il termine di decadenza non sia decorso a causa della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020), rendendo la notifica tempestiva.

  • Rigettato
    Non debenza del credito per compensazione

    La compensazione non è stata accolta in quanto il credito del contribuente è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) a seguito di dissesto finanziario del Comune. Il Comune non può gestire, riconoscere o compensare crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto, e il titolo vantato deve essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura liquidatoria presso l'OSL. In difetto di certificazione, la compensazione non è ammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione

    Il giudice ha ritenuto che il termine di decadenza non sia decorso a causa della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020), rendendo la notifica tempestiva.

  • Rigettato
    Non debenza del credito per compensazione

    La compensazione non è stata accolta in quanto il credito del contribuente è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) a seguito di dissesto finanziario del Comune. Il Comune non può gestire, riconoscere o compensare crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto, e il titolo vantato deve essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura liquidatoria presso l'OSL. In difetto di certificazione, la compensazione non è ammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 752
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 752
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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