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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 TASI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620250021355176000, notificatagli in data 19 marzo 2025, relativa a crediti per IMU, TASI e TARI per l'anno d'imposta 2019, iscritti a ruolo su richiesta del Comune di San Fratello. Il contribuente ha eccepito:
la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per intervenuta notifica della cartella oltre i termini di cui all'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006; in via subordinata, la non debenza del credito, per compensazione con un proprio credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Ente impositore, derivante da sentenza passata in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le doglianze attengono alla fase impositiva e invocando la necessità di chiamata in causa del Comune di San Fratello ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999, senza tuttavia effettuare detta vocatio in ius.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è infondata.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agente della riscossione che intenda andare esente dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio deve, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, attivarsi per la vocatio in ius dell'ente impositore. Tale litis denuntiatio costituisce una prerogativa che spetta all'Agente senza necessità di autorizzazione giudiziale e senza che il giudice possa supplire con un'ordinanza
Nel caso di specie, la mancata attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione comporta il consolidarsi del contraddittorio nei suoi confronti, che resta l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio, con tutte le relative conseguenze.
Del pari infonata è eccezione di decadenza formulata dal ricorrente. Il termine di decadenza infatti non risulta decorso;
sebbene la cartella impugnata sia stata notificata in data 19 marzo 2025,si deve tenere conto del periodo di sospensione dei termini disposto dall'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, in relazione alla sospensione delle attività di riscossione coattiva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
Tale sospensione, alla luce del rinvio operato all'art. 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015, incide anche sui termini di decadenza e prescrizione, comportando una proroga per un “corrispondente periodo di tempo”
(Cass. n. 960/2025). Pertanto, il periodo di 542 giorni va escluso dal computo del termine decadenziale, con la conseguenza che la notifica della cartella avvenuta nel marzo 2025 è tempestiva.
Quanto alla dedotta compensazione del credito professionale vantato nei confronti dell'ente impositore valagano le seguenti argomentazioni. Il ricorrente ha invocato, in via subordinata, l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992, allegando di essere creditore nei confronti del Comune di San Fratello per l'importo di € 99.023,06, in forza di titolo giudiziale definitivo costituito dall'ordinanza n. 7090 del 14.9.2021 del Tribunale di Palermo, Sez. III Civile, R.G. 280/20, notificata e passata in giudicato.
Tuttavia, detta pretesa compensativa non può essere accolta, in quanto, come attestato dalla documentazione versata in atti, il credito azionato dal contribuente ricade tra quelli di competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione (OSL), nominato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del
Comune di San Fratello, formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21.3.2019.
In particolare, il contribuente ha presentato al Comune, in data 3 maggio 2022 e successivamente in data
20 maggio 2024, due distinte istanze di certificazione del credito ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L.
n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, e del relativo decreto attuativo del MEF.
Entrambe le istanze sono state rigettate, con motivazioni formalmente identiche:
Con provvedimento del 3 maggio 2022, l'ente ha evidenziato che “trattasi di credito afferente a prestazioni professionali non impegnate e rientranti tra i debiti di competenza dell'OSL”;
Con successivo provvedimento del 11 giugno 2024, è stato ribadito che “le somme richieste attengono a competenze professionali non impegnate dall'Ente e fanno parte dell'istanza di ammissione alla massa passiva già formulata all'Organismo Straordinario di Liquidazione”, soggiungendo che “pertanto non possono essere certificate”.
Tali dichiarazioni impongono una valutazione in diritto alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 248 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui:
«A seguito della dichiarazione di dissesto, la gestione della massa passiva è attribuita all'OSL, e l'ente locale non può adottare provvedimenti di pagamento, né effettuare compensazioni, neppure parziali, in relazione a debiti anteriori alla data del dissesto».
«Tutti i crediti maturati anteriormente alla data di riferimento (31 dicembre dell'anno precedente alla delibera) devono essere oggetto di specifica domanda di ammissione al passivo e soddisfatti nell'ambito della procedura liquidatoria.»
Consolidata giurisprudenza ha confermato che l'ente dissestato non è legittimato ad adempiere né a riconoscere debiti di competenza dell'OSL, né a certificare o compensare crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto (cfr. Corte dei Conti, sez. riun., deliberazione n. 16/CONTR/2018).
Nel caso di specie, il credito azionato dal contribuente è riferito ad attività professionale risalente ad annualità precedenti al 2019 e dunque rientrante, ratione temporis, tra quelli di competenza esclusiva dell'Organo
Straordinario di Liquidazione. Ne deriva l'inammissibilità giuridica della compensazione, in quanto:
il credito non è certificabile ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008; il Comune non può gestire, riconoscere o compensare crediti risalenti al periodo anteriore alla dichiarazione di dissesto;
il titolo vantato, pur se definitivo, deve essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura liquidatoria avanti all'OSL.
In difetto di certificazione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973 e del D.M. 22 maggio 2012, non può ammettersi la compensazione con debiti tributari iscritti a ruolo.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 800,00, somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies. D.Lgs. n.546 del 1992 oltre spese ed accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Massimo Russo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021355176000 TASI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620250021355176000, notificatagli in data 19 marzo 2025, relativa a crediti per IMU, TASI e TARI per l'anno d'imposta 2019, iscritti a ruolo su richiesta del Comune di San Fratello. Il contribuente ha eccepito:
la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per intervenuta notifica della cartella oltre i termini di cui all'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006; in via subordinata, la non debenza del credito, per compensazione con un proprio credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Ente impositore, derivante da sentenza passata in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le doglianze attengono alla fase impositiva e invocando la necessità di chiamata in causa del Comune di San Fratello ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999, senza tuttavia effettuare detta vocatio in ius.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è infondata.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agente della riscossione che intenda andare esente dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio deve, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, attivarsi per la vocatio in ius dell'ente impositore. Tale litis denuntiatio costituisce una prerogativa che spetta all'Agente senza necessità di autorizzazione giudiziale e senza che il giudice possa supplire con un'ordinanza
Nel caso di specie, la mancata attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione comporta il consolidarsi del contraddittorio nei suoi confronti, che resta l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio, con tutte le relative conseguenze.
Del pari infonata è eccezione di decadenza formulata dal ricorrente. Il termine di decadenza infatti non risulta decorso;
sebbene la cartella impugnata sia stata notificata in data 19 marzo 2025,si deve tenere conto del periodo di sospensione dei termini disposto dall'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, in relazione alla sospensione delle attività di riscossione coattiva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
Tale sospensione, alla luce del rinvio operato all'art. 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015, incide anche sui termini di decadenza e prescrizione, comportando una proroga per un “corrispondente periodo di tempo”
(Cass. n. 960/2025). Pertanto, il periodo di 542 giorni va escluso dal computo del termine decadenziale, con la conseguenza che la notifica della cartella avvenuta nel marzo 2025 è tempestiva.
Quanto alla dedotta compensazione del credito professionale vantato nei confronti dell'ente impositore valagano le seguenti argomentazioni. Il ricorrente ha invocato, in via subordinata, l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992, allegando di essere creditore nei confronti del Comune di San Fratello per l'importo di € 99.023,06, in forza di titolo giudiziale definitivo costituito dall'ordinanza n. 7090 del 14.9.2021 del Tribunale di Palermo, Sez. III Civile, R.G. 280/20, notificata e passata in giudicato.
Tuttavia, detta pretesa compensativa non può essere accolta, in quanto, come attestato dalla documentazione versata in atti, il credito azionato dal contribuente ricade tra quelli di competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione (OSL), nominato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del
Comune di San Fratello, formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21.3.2019.
In particolare, il contribuente ha presentato al Comune, in data 3 maggio 2022 e successivamente in data
20 maggio 2024, due distinte istanze di certificazione del credito ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L.
n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, e del relativo decreto attuativo del MEF.
Entrambe le istanze sono state rigettate, con motivazioni formalmente identiche:
Con provvedimento del 3 maggio 2022, l'ente ha evidenziato che “trattasi di credito afferente a prestazioni professionali non impegnate e rientranti tra i debiti di competenza dell'OSL”;
Con successivo provvedimento del 11 giugno 2024, è stato ribadito che “le somme richieste attengono a competenze professionali non impegnate dall'Ente e fanno parte dell'istanza di ammissione alla massa passiva già formulata all'Organismo Straordinario di Liquidazione”, soggiungendo che “pertanto non possono essere certificate”.
Tali dichiarazioni impongono una valutazione in diritto alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 248 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui:
«A seguito della dichiarazione di dissesto, la gestione della massa passiva è attribuita all'OSL, e l'ente locale non può adottare provvedimenti di pagamento, né effettuare compensazioni, neppure parziali, in relazione a debiti anteriori alla data del dissesto».
«Tutti i crediti maturati anteriormente alla data di riferimento (31 dicembre dell'anno precedente alla delibera) devono essere oggetto di specifica domanda di ammissione al passivo e soddisfatti nell'ambito della procedura liquidatoria.»
Consolidata giurisprudenza ha confermato che l'ente dissestato non è legittimato ad adempiere né a riconoscere debiti di competenza dell'OSL, né a certificare o compensare crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto (cfr. Corte dei Conti, sez. riun., deliberazione n. 16/CONTR/2018).
Nel caso di specie, il credito azionato dal contribuente è riferito ad attività professionale risalente ad annualità precedenti al 2019 e dunque rientrante, ratione temporis, tra quelli di competenza esclusiva dell'Organo
Straordinario di Liquidazione. Ne deriva l'inammissibilità giuridica della compensazione, in quanto:
il credito non è certificabile ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008; il Comune non può gestire, riconoscere o compensare crediti risalenti al periodo anteriore alla dichiarazione di dissesto;
il titolo vantato, pur se definitivo, deve essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura liquidatoria avanti all'OSL.
In difetto di certificazione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973 e del D.M. 22 maggio 2012, non può ammettersi la compensazione con debiti tributari iscritti a ruolo.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 800,00, somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies. D.Lgs. n.546 del 1992 oltre spese ed accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Massimo Russo