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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2024, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1755/2024
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola Tanara Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri ConIGliere rel.
Dott. Lucio Marcantonio ConIGliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( , nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Ludovico Il Moro n. 97, rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di appello
– dall'avv. Roberta Mauri, presso il cui studio sito in Bergamo, via D. Piccinini n.2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresenta e difesa – giusta delega in atti – dall'avv. Ludovico Lucibello e dall'Avv. Maria Antonietta Murino, presso il cui studio sito in Milano, via San Barnaba 39 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott. Controparte_2 che ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
[...]
pagina 1 di 23 Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione n. 5034/2024 del Tribunale di Milano, emessa il
24 aprile 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024 nel procedimento n. 29627/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… In via principale, nel merito:
- revocare l'addebito della separazione al marito;
- ridurre il contributo ordinario di mantenimento della figlia minore posto a carico di
[...]
, rideterminandolo nell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) o nella diversa somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, purché inferiore alla statuizione di primo grado;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie . Controparte_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i sottoindicati testi, chiedendo sin d'ora di essere ammessa alla prova contraria, come già dedotto nel giudizio di primo grado:
1) Vero che a partire dal 2016, anno successivo alla nascita di , il IGnor dormiva sul Per_1 Pt_1
divano;
2) Vero che la NO faceva dormire la figlia nel letto coniugale, destinando al CP_1 Per_1
marito il divano del soggiorno;
3) Vero che la NO fin dal 2016 non cucinava e non si occupava del marito;
CP_1
4) Vero che i coniugi a far data dal 2016 hanno coltivato autonome frequentazioni amichevoli;
5) Vero che nel periodo che ha preceduto il dicembre 2022, epoca di avvio della controversia giudiziale di separazione, il padre aveva sempre visto e tenuto con sé la fi-glia nei tempi liberi dal lavoro e, di norma, più volte nel corso della settimana.
Si indicano in qualità di testimoni sulle circostanze che precedono: residente in [...]sima n. 18, sui Testimone_1
capitoli ; Tes_2
, residente in [...], in Galleria Scorzeria n. 12, sui capitoli 1,2,3,4,5; Testimone_3
residente in [...], sui capitoli 1,2,3,4,5; Testimone_4
Si chiede altresì che sia deferito interrogatorio formale all'attrice sulle circostanze Controparte_1 qui già capitolate per prova per testi, enunciate nella formula “vero o meno che…”, e, in prosecuzione, sulle ulteriori circostanze:
6) Vero che in data 20 aprile 2023 si è recata al Salone del Mobile di HO ER , come da post
Instagram che si rammostra (doc.19);
pagina 2 di 23 7) Vero che il giorno 20 aprile 2023 nel quale lei si è recata al Salone del Mobile era una giornata dedicata agli operatori del settore e non ai visitatori;
8) Vero è che il IGnor a far data da giugno 2023 ha proposto alla di lui moglie Pt_1 CP_1
diverse occupazioni con sede di lavoro nell'area della provincia di Milano, come da offerte di
[...]
lavoro che si rammostrano (doc.15), e la moglie si è sempre rifiutata anche di prendere contatti con le aziende offerenti per un colloquio;
9) Vero che in data 05.11.2019 ha ricevuto il seguenti bonifico: 05.11.2019 euro 62.123,50 da
[...]
per saldo arredi, come da doc.1 del 28.02.2023; Controparte_3
10)Vero che successivamente in data 14.11.2019 ha emesso i seguenti assegni postali: assegno
n.7233233721 di euro 20.000,00 e assegno n.7233233735 di euro 550,00 come da doc. 1 del
28.02.2023;
11) Vero che la carta di credito annotata con n. 76842679 in estratto conto prodotto dall'attrice è stata ed è nella sua esclusiva disponibilità;
12)Vero che la carta di credito annotata con n.77458643 in estratto conto prodotto dall'attrice è stata ed è nella esclusiva disponibilità del fratello Controparte_4
13)Vero che di cui al doc. n. 20, è la madre dell'attrice; Testimone_5
14) Vero che su internet, cliccando SA RR SI si apre il sito della ditta (con foto che si rammostra doc.20) ove viene indicata quale sede quella di via Santa Caterina D'Alessandria n. 16 -
89122 Reggio Calabria, ovvero la medesima sede della società società a Controparte_5
responsabilità limitata semplificata, intestata a;
Controparte_6
15)Vero che sul sito SA RR SI compare che gli uffici amministrativi e di rappresentanza sono a Milano, in via Bagutta, n.13 (doc.20);
16)Vero che la NO ha inoltrato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza;
CP_1
17)Vero che la NO ha inoltrato domanda per ottenere l'assegno unico di inclusione che CP_1
sostituirà il reddito di cittadinanza dal 2024;
Si chiede, inoltre, a fronte delle lacunose e contraddittorie produzioni documentali ex adverso conferite e riguardati il profilo economico- reddituale dell'attrice, che sia disposta indagine tributaria
a migliore, più puntuale e rilevante approfondimento in punto di prova documentale.
Si chiede che il Giudice ordini a l'esibizione ex art.210 cpc degli assegni n. assegni CP_7
postali: assegno n.7233233721 di euro 20.000,00 e assegno n.7233233735 di euro 550,00 emessi da
in data 14.11.2019. Controparte_1
Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede vengano ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli n.1, n.2, n.3, di controparte i seguenti testi:
pagina 3 di 23 - residente in [...]sima n. Testimone_1
18, sui capitoli 1,2,3;
- , residente in [...], in Galleria Scorzeria n. 12, sui capitoli 1,2,3; Tes_3
- residente in [...], sui capitoli 1,2,3. Testimone_4
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari rimborso forfettario per spese generali, cpa ed iva per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “…- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.
342 n.ri 2 e 3 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
- Nel merito, rigettare l'appello promosso da poiché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi su esposti e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 5034/2024 emessa il 24.04.2024 e pubblicata il 14.05.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione IX civile.
Con vittoria di spese del grado e con riserva di meglio dedurre entro i termini di preclusione dettati dal rito.”
Per il procuratore generale: rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata.
IN FATTO E IN DIRITTO
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
I IGnori e contraevano matrimonio concordatario in data 31 luglio 2014 Controparte_1 Parte_1
e dalla loro unione nasceva il 7 novembre 2015 la figlia Per_1
Con ricorso depositato il 27 luglio 2022, la IG.ra adiva il Tribunale di Milano, chiedendo di CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito e, per l'effetto, condannare il IG. al risarcimento del danno;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa Pt_1
coniugale, ponendo tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze a carico del IG.
, e l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia con collocamento Pt_1 Per_1
presso la madre, preservando la regolamentazione degli incontri con il padre già in essere;
infine, chiedeva di riconoscere in capo al IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1
versando un assegno mensile di € 2.000,00, con decorrenza dal tempo in cui abbandonava la Pt_1
casa coniugale (agosto 2021) o in subordine dal giorno dell'introduzione del giudizio di primo grado, oltre al 100% delle spese straordinarie, e di corrispondere un assegno per il mantenimento della pagina 4 di 23 ricorrente di importo pari ad € 1.500,00, con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Con memoria depositata in data 30 novembre 2022 si costituiva in giudizio il IG. , il quale, Pt_1
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, di affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , si opponeva CP_1
alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie e alla domanda di risarcimento del danno e chiedeva di porre a carico della moglie assegnataria della casa coniugale oneri e spese condominiali di ordinaria amministrazione, di determinare nella misura di €800,00 il contributo mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disciplinare i tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le modalità da lui indicate.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 25 gennaio 2023, il
Presidente F.F. con ordinanza dell'8 marzo 2023 disponeva l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava la Per_1 frequentazione paterna e poneva a carico del IG. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Pt_1 moglie la somma di €1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie, e la somma di €800,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Con ordinanza del 13 settembre 2023, il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale avanzate dalle parti, ritenendo invece necessario per un'esaustiva ricostruzione delle posizioni economiche che le stesse depositassero la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70.
A seguito di reclamo proposto dal IG. avverso l'ordinanza presidenziale, questa Corte Pt_1
d'Appello con ordinanza del 30 maggio 2023 così disponeva: “… • il regime di frequentazione padre- figlia è il seguente: salvo miglior accordo tra i genitori il padre terrà con sé la figlia , a Per_1
weekend alterni, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 21.00 della domenica, con il pernotto;
il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi di mercoledì dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21:00; starà con il padre durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 Per_1
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza su base annuale, per un tempo - equamente diviso tra i genitori - corrispondente ai giorni di vacanza di cui la minore godrà anno per anno. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza estiva in cui starà con il padre stabilito in giorni 15 giorni, Per_1
anche non continuativi.
• Ridetermina l'obbligo gravante sul padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data
pagina 5 di 23 della domanda (mensilità di luglio 2022), la somma di euro 800,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023), oltre al 70% delle spese straordinarie, ponendo in capo alla madre il restante 30 % delle spese straordinarie.
• verserà entro il giorno 5 di ogni mese a favore di a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al suo mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2022), la somma di euro
300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023)
…”.
In motivazione, questa Corte rilevava ed osservava, a motivo della riduzione di entrambi i contributi economici posti a carico del vuoi la potenziale capacità lavorativa e contributiva della Tes_1 sia il valore da assegnarsi al godimento dell'abitazione familiare, a costei assegnata in CP_4
ragione della collocazione prevalente della figlia minore sia i diminuiti tempi di permanenza Per_1 della figlia minore presso la madre, data l'introduzione dei pernotti presso il padre, nei termini che seguono:
“10. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , si osserva quanto segue. In CP_1 sede di udienza la odierna reclamata così dichiarava: “…Avevo un'impresa individuale cessata al
31/12/21. Quando sono venuta a Milano l'attività è stata proseguita da mio padre che mi inviava circa
500,00-1000,00 euro al mese per le mie eIGenze. Preciso che mio marito non mi ha mai mantenuta;
non mi ha mai dato nulla. Per esempio, io facevo la spesa alimentare quando non la faceva lui;
io ho sempre provveduto in autonomia alla cura della mia persona;
mio marito pagava tutte le spese di casa, mutuo ed oneri condominiali;
per la bambina ci dividevamo le spese a seconda. Mio padre mi ha sempre aiutato. A volte mi faceva dei bonifici a volte quando io andavo in Calabria mi dava soldi in contanti. Mio padre mi mandava i soldi anche con una posta pay;
io avevo un conto corrente aziendale che è stato chiuso al 31/12/21; ho ancora la carta posta pay. Quando ho bisogno mio padre carica o soldi sulla carta: per esempio quando ho bisogno di pagare i biglietti aerei…”. Da tali dichiarazioni e dalla documentazione reddituale dimessa in atti - che fino al 2019 certificava un imponibile della
pari ad euro 24.260,00 - oltre alle risorse economiche di cui la reclamante ha dichiarato di CP_1
avere disponibilità certa, anche dopo la cessione (a titolo gratuito si deve ritenere) a favore del padre dell'attività commerciale che prima esercitava in prima persona, la proprietà di almeno due immobili ad uso abitativo in Calabria - che se necessario potrebbero essere messi a reddito, almeno nei periodi in cui non sono utilizzati per le vacanze estive - , le sue stesse affermazioni ripetute di indipendenza economica nel corso della vita coniugale, costituiscono altrettanti indici di capacità economica e patrimoniale della stessa, ciascuno di essi compatibile con le censure di parte reclamante. Anche la Pt_ capacità di produrre reddito da parte della dovrà essere riesaminata in sede istruttoria, e CP_1
pagina 6 di 23 ciò sia in relazione alla giovane età dell'odierna reclamata, che in considerazione della pregressa esperienza commerciale maturata quale imprenditore individuale, o artigianale;
entrambi questi profili dovranno essere presi in considerazioni al fine di una complessiva rivalutazione dei profili economici della controversia, laddove le parti non trovino un accordo sulla misura del contributo in parola. La presunta totale incapacità economica e patrimoniale, nonché incapacità di produrre reddito nell'odierna reclamata allo stato non pare comunque corrispondere alla situazione di fatto. 11.
Ciò premesso, va preso altresì in considerazione il valore dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del reclamante in questo caso – immobile sul quale grava un mutuo mensile a totale suo carico di € 1.067,00 – valore che deve essere quantificato in misura non inferiore al rateo mensile di rimborso del mutuo;
tale valore dovrà necessariamente essere preso considerato nella comparazione delle contrapposte richieste economiche delle parti. Infatti, secondo l'insegnamento della corte suprema, anche di recente ribadito, il provvedimento di assegnazione della casa familiare reca sempre con sé un implicito trasferimento delle corrispondenti risorse economiche, risorse di non trascurabile entità cui il giudice è chiamato ad attribuire necessariamente un determinato valore e a portarlo in comparazione con le altre risorse disponibili (Cassazione civile , sez. I , 21/09/2022 , n.
27599); è inoltre provvedimento la cui efficacia tende a protrarsi per un tempo indeterminato, generalmente prolungato. L'individuazione del valore di detta assegnazione è ritenuta dal giudice di legittimità necessaria anche laddove l'immobile assegnato ad uno dei coniugi a titolo di casa familiare sia in regime comproprietà tra le parti (Corte di Cassazione ordinanza 11 novembre 2021, n. 33606), e ciò perché il godimento del bene da parte dell'assegnatario non trova più fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, provvedimento opponibile anche ai terzi che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un concreto pregiudizio economico;
anche in tale ultimo caso è necessario che il giudice provveda alla determinazione del suo valore ai fini della quantificazione dell'assegno eventualmente dovuto. 12.
Dovendosi ora ponderare l'attuale condizione economico-patrimoniale dell'obbligato, si ha che sul suo reddito - accertato di circa 5.300,00 € mensili sulla base di 12 mensilità – gravano circa 4.500,00 mensili tra spese e oneri di contribuzione (1.600 € per la locazione di un immobile ad uso abitativo reso necessario dall'assegnazione, circa 1.100 € per il rateo di mutuo dell'abitazione assegnata alla coniuge separata, 1.000 € per il contributo al mantenimento di , 800 € per il mantenimento Per_1
della coniuge;
senza considerare il 100% delle spese extra-assegno che pure sono state poste a intero carico dell'obbligato); in tal modo circa i 4/5 del reddito mensile netto del reclamante vengono assorbiti, residuando per il soddisfacimento di ogni altra eIGenza della vita quotidiana circa 1.300 € al mese. In questi termini le censure avanzate dal reclamante appaiono fondate. 13. In esito, poiché
pagina 7 di 23 resta comunque accertata la maggiore capacità economica e produttiva del reclamante, e poiché non sembra revocabile in dubbio che questi, in costanza di matrimonio, abbia maggiormente contribuito al sostentamento della famiglia, deve essere confermato l'onere di contribuzione al mantenimento personale della figlia e della coniuge separata, sia pure in misura minore a quanto stabilito col provvedimento gravato. 14. In questa prospettiva, e fatte le comparazioni di cui sopra, appare congruo disporre la riduzione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento della reclamata alla misura di euro 300,00. 15. Quanto al contributo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia, richiamate tutte le considerazioni già svolte e considerata altresì la modifica del regime di frequentazione padre-figlia con l'introduzione dei pernotti - atti anche a semplificare i rapporti familiari riducendo drasticamente i continui trasferimenti in auto della minore - si rende opportuna una modifica di tale onere contributivo, riducendone l'importo ad euro 800,00 mensili. 16. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie che andranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del
30% residuo a carico della madre”.
Con note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, parte ricorrente chiedeva che il contributo al mantenimento della figlia venisse aumentato a €2.000,00 mensili e che le spese straordinarie venissero poste per il 100% a carico del padre;
chiedeva inoltre la quantificazione di un assegno per il proprio mantenimento dell'importo di €1.500,00 e, quanto al regime di frequentazione padre-figlia, che venisse preservata la regolamentazione dettata dall'ordinanza presidenziale dell'8 marzo 2023. Parte resistente chiedeva di “…disporre che il padre versi alla madre, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive, concordate
e/o documentate come da protocollo distrettuale;
disporre altresì che il padre versi la somma di euro
400,00 mensile al condominio di Via Martinelli n.40, per le spese condominiali ordinarie a carico dell'assegnataria, stante l'inadempimento della stessa, a titolo di mantenimento della figlia
” e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, la domanda di Per_2
addebito della separazione e di risarcimento del danno. Le parti precisavano nel resto le conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con la sentenza n. 5034/2024, in questa sede impugnata, il Tribunale di Milano così statuiva: “…
1.DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Reggio Calabria in data Parte_1
31/07/2014 (dati trascrizione: Anno 2014; atto n. 264; parte II;
serie A);
2. DICHIARA l'addebito della separazione ex art. 151, comma 2 c.c. al marito Parte_1
pagina 8 di 23
3. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori confermano il suo prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di
Milano, via Guido Martinelli n. 40;
4. DISPONE che il regime di frequentazione padre-figlia sarà il seguente: salvo miglior accordo tra i genitori il padre terrà con sé la figlia , a weekend alterni, dalle ore 10.00 del sabato mattina Per_1
fino alle ore 21.00 della domenica, con il pernotto;
il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi di mercoledì dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21:00; starà con il padre durante le Per_1
festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza su base annuale, per un tempo – equamente diviso tra i genitori – corrispondente ai giorni di vacanza di cui la minore godrà anno per anno. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza estiva in cui starà con il Per_1
padre stabilito in giorni 15 giorni, anche non continuativi.
5. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare di Milano, via Guido Martinelli n. 40, con tutti gli arredi alla madre NO . Controparte_1
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1
tramite corresponsione alla RA con decorrenza dalla mensilità di Per_1 Controparte_1 pubblicazione del presente decreto, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di euro 1.000,00
(annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
pagina 9 di 23 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
7. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda (luglio 2022) mediante versamento a entro Controparte_1 il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023);
8. CONDANNA a rifondere in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_3
che liquida per tale quota in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di
2/3;…”.
pagina 10 di 23 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in data 14 giugno 2024 il IG. , Parte_1 censurandone l'erroneità, in fatto e in diritto, in punto di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della figlia, di debenza dell'assegno di separazione a favore del coniuge e in relazione all'addebito della separazione.
A sostegno delle sue censure, l'appellante ha addotto i seguenti motivi di appello:
1) Erronea valutazione di elementi di fatto rilevanti per la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e conseguente violazione del principio che pone a carico di entrambi i genitori il relativo obbligo in base alle proprie sostanze, carenza di motivazione della sentenza impugnata. A parere del difensore il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di valutare, oltre all'aumento del reddito del IG. intervenuto Pt_1 nell'anno di imposta 2022, il proporzionale incremento delle spese sullo stesso gravanti. In particolare, l'appellante ha evidenziato che, al netto delle spese dovute a titolo di rata mensile di mutuo per l'acquisto della casa coniugale (€1.297,00), rata mensile leasing automobile
(€466,27), rata mensile assicurazione auto e rateo mensile bollo auto (€121,35), canone di locazione dell'abitazione in cui abita il IG. (€1.600,00), utenze abitazione IG. Pt_1 Pt_1
(€300,00 mensili), importo mensile polizza sanitaria padre e figlia (€172,83), rata mensile per telefonia e Wi-Fi (€62,22), spese mensili autostradali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa del IG. (€90,00), spese mensili di condominio gestione ordinaria della casa Pt_1 coniugale – di competenza della IG.ra ma pagate dal stante l'inadempimento CP_1 Pt_1
della prima – (€364,87), spese mensili di condominio gestione straordinaria della casa coniugale
(€206,74), er la casa in cui abita il (€16,26 mensili) e per la casa coniugale in cui CP_8 Pt_1 abita la (€25,20), il suo reddito netto mensile, pari a circa €7.000,00, si riduce ad un CP_1 importo di €2.277,26, a cui vanno sottratti i flussi in uscita di cui non vi è evidenza nella dichiarazione dei redditi, come gli acconti dell'imposta sul reddito e dei contributi richiesti dalla cassa di previdenza, e gli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia e della moglie. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe neppure adeguatamente considerato l'apporto economico che la IG.ra potrebbe e dovrebbe investire per il CP_1
mantenimento della figlia, come già peraltro faceva in costanza di matrimonio (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 25 gennaio 2023, ove la dichiarava “per la bambina ci CP_1 dividevamo le spese a seconda”), sull'ulteriore rilievo che la stessa percepisce il 100% dell'assegno unico universale. Infine, secondo l'appellante la quantificazione del contributo per pagina 11 di 23 il mantenimento della figlia non sarebbe sorretta da un'adeguata motivazione, in quanto non è stata rapportata alle effettive eIGenze della minore e allo stile di vita da lei condotto prima della crisi coniugale, considerando anche che l'assegnazione della casa coniugale può essere valorizzata nella determinazione del contributo in misura pari alla rata di mutuo a carico dell'obbligato e che il continua a pagare anche le spese condominiali ordinarie della Pt_1
suddetta casa.
2) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento del coniuge, in particolare secondo l'appellante non sarebbero stati considerati: (i) l'attività di impresa esercitata dalla sino a CP_1 gennaio 2023 (“artatamente cessata in prossimità dell'udienza presidenziale” cfr. atto di appello, pag.11), che varrebbe a smentire l'assunto del Tribunale secondo cui la sarebbe rimasta molti CP_1
anni lontana dal mondo del lavoro;
(ii) l'inconsistenza dell'esposizione debitoria per €150.000,00 dichiarata dalla , stante la mancata produzione di qualsivoglia documentazione;
(iii) il rifiuto CP_1
della di valutare proposte di lavoro segnalatele dal coniuge;
(iv) la possibilità per la di CP_1 CP_1 mettere a reddito i due immobili siti in provincia di Reggio Calabria a lei intestati. L'appellante ha evidenziato che in realtà la avrebbe sempre continuato a lavorare nel corso degli anni, gestendo CP_1
a distanza la sua attività aziendale e collaborando successivamente anche con l'impresa di famiglia intestata alla madre, e non avrebbe dato prova di essersi attivata nella ricerca di un lavoro, pur avendo dichiarato di non essere mai stata mantenuta dal marito;
inoltre la non ha mai chiesto il reddito CP_1 di cittadinanza né l'assegno di inclusione sociale e ha sempre rifiutato di trasferire la sua residenza a
Milano, rinunciando alla possibilità di usufruire di agevolazioni riservate ai residenti.
3) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei principi che regolano
l'addebito della separazione, in quanto a parere della difesa i messaggi allegati dalla IG.ra CP_1
quali prove del presunto tradimento del marito non sarebbero inequivocabilmente riconducibili al IG.
e non consentirebbero di identificare il periodo temporale in cui sono stati scambiati. Pt_1
L'appellante ha inoltre rilevato che, quandanche si volesse attribuire efficacia probatoria a tali messaggi, mancherebbe la prova dell'efficacia causale dei presunti tradimenti nella determinazione della crisi coniugale, tanto più considerando che la stessa ha dichiarato di aver scoperto episodi CP_1 di infedeltà già durante il fidanzamento, senza che tale circostanza l'avesse fatta recedere dal proposito di sposarsi. A parere dell'appellante l'unico indizio di infedeltà coniugale sarebbe la lettera prodotta dalla moglie e attribuita alla IG.ra (cfr doc. 3 ), ma da tale documento più che la prova di Pt_4 CP_1
un tradimento emergerebbe la delusione della IG.ra per il rifiuto ricevuto dal e per il Pt_4 Pt_1
pagina 12 di 23 sempre maggiore avvicinamento di quest'ultimo alla moglie. In ogni caso, secondo il difensore, la reazione pacata della moglie al rinvenimento della lettera dimostrerebbe, alternativamente, o che la stessa era sicura della fedeltà del marito o che la relazione coniugale era già deteriorata;
in entrambi i casi, quindi, l'asserito tradimento del marito non sarebbe la causa della crisi coniugale, tant'è che alla convivenza pose fine non la moglie ma lo stesso . Secondo l'appellante la crisi coniugale Pt_1
sarebbe iniziata dopo la nascita di poiché la madre faceva dormire la bambina nel letto Per_1
coniugale e il marito sul divano, e poiché il avrebbe scoperto alcune bugie raccontategli dalla Pt_1
moglie prima del matrimonio, tanto gravi da indurlo a radicare una causa per la declaratoria di nullità del matrimonio davanti al competente tribunale ecclesiastico.
Con comparsa depositata in data 16 settembre 2024 si è costituita in giudizio la IG.ra . Controparte_1
L'appellata ha in primo luogo contestato l'ammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'appellante avrebbe meramente e genericamente richiamato le ragioni già presentate dinnanzi al giudice di primo grado, senza contestare specificamente i capi della sentenza impugnata. Nel merito il difensore ha evidenziato l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto al primo motivo di appello, secondo la difesa le argomentazioni dell'appellante sarebbero le stesse già dedotte nel giudizio di primo grado e, pertanto, sarebbero insufficienti a sostenere una riforma della sentenza impugnata;
l'appellata ha inoltre evidenziato che le spese condominiali pagate dal verrebbero compensate dalle spese straordinarie dallo stesso dovute e non corrisposte. Pt_1
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che le sue vicende imprenditoriali sono state ampiamente documentate nel giudizio di primo grado e puntualmente recepite nella motivazione della sentenza impugnata.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sul rilievo che sussistono chiare prove delle relazioni affettive extraconiugali tenute dal e che, d'altro canto, non esiste alcun elemento, neppure indiziario, che avvalori la tesi Pt_1
del , peraltro sostenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo cui i messaggi non Pt_1
avrebbero alcuna efficacia probatoria di asseriti tradimenti.
La Corte, acquisito il parere del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell'appello, ha trattenuto la causa in decisione.
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pagina 13 di 23 Alla luce degli atti e dei documenti di causa, nonché in considerazione dei principi giuridici applicabili alle questioni dedotte, ritiene la Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato, neri termini che seguono.
Sul primo motivo di gravame:
1) Erronea valutazione di elementi di fatto rilevanti per la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e conseguente violazione del principio che pone a carico di entrambi i genitori il relativo obbligo in base alle proprie sostanze, carenza di motivazione della sentenza impugnata
Il primo motivo di appello svolto dalla difesa del IG. alla luce degli atti e dei documenti di Tes_1
causa, nonché dei principi giuridici applicabili alla fattispecie, appare infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I,
Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez.
I, 29 agosto 2024, n.23323; Pres. Genovese, Rel. Cons. ). Per_3
Si è altresì affermato, a proposito della valutazione delle “attuali” eIGenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle eIGenze dei figli con il progredire pagina 14 di 23 dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n.
11724 del 4 maggio 2023).
Di ciò tenendo conto, deve osservarsi che dalla disamina della documentazione reddituale aggiornata, si desume certamente un aumento delle disponibilità economiche facenti capo al PRATICO' nell'ultimo anno. Infatti egli può ora fruire di un reddito netto mensile di € 7.000 circa, sul quale incidono le medesime spese fisse già considerate da questa Corte con la citata ordinanza di revisione, lasciando all'onerato, per provvedere alle proprie eIGenze individuali, un margine certamente maggiore.
Dall'altro lato, è pure emerso come il dato considerato dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa da questa Corte durante il giudizio di primo grado per disporre la riduzione del contributo paterno al mantenimento, ovvero la maggiore permanenza della figlia presso la residenza del padre, con previsioni di pernotto, non possa essere ribadito e riaffermato nella presente sede: infatti la sentenza gravata, con statuizione non specificamente contestata dall'appellante, quantifica l'assegno di mantenimento in favore della figlia in cifra superiore a quella statuita da questa Corte in fase Per_1
di reclamo, affermando che la minore, nonostante il disposto ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, è accudita in netta prevalenza dalla madre, come del resto risulta dal tenore delle relazioni investigative versate in causa dallo stesso che attestano una quotidiana dedizione della Tes_1
donna per provvedere ai bisogni della figlia minore.
Né la circostanza che anche la sia dotata della capacità lavorativa che le consentirebbe di CP_4
contribuire, a propria volta economicamente, al mantenimento della figlia, può IGnificativamente alterare i dati salienti utilizzati dal Tribunale nella quantificazione del predetto contributo, atteso il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale, sicuramente buono, grazie, soprattutto, alle sostanze immessevi dal che ha provveduto, pagandone integralmente il Tes_1 costo, all'acquisto dell'abitazione familiare (mentre la per sua stessa ammissione, CP_4
contribuiva alle spese domestiche con le attività imprenditoriali familiari poi cessate in prima persona, ma soprattutto con l'aiuto economico dei propri genitori), considerate le presumibili eIGenze di vita della figlia in crescita, ed in ragione dei tempi, più protratti, di permanenza della figlia presso la madre, nonché degli oneri necessari per mantenere la casa familiare, assicurando alla figlia vitto e alloggio
(non rileva nella presente sede il dato dell'inottemperanza della al pagamento delle spese CP_4 condominiali, che ha spinto il d attivarsi in sede esecutiva nei suoi confronti). Tes_1
Tanto premesso, si ritiene pienamente giustificata la quantificazione del ridetto contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sull'evidente disparità
pagina 15 di 23 reddituale e patrimoniale tra le parti, ed in riferimento al presumibile tenore di vita che la figlia avrebbe potuto godere laddove la famiglia non si fosse disciolta, con statuizione che merita conferma.
Sul secondo motivo di gravame:
2) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Lamenta parte appellante come, da parte della sentenza impugnata, non si sia adeguatamente considerata la valenza, ostativa in ordine al diritto al mantenimento nei riguardi del coniuge separato, del comportamento inerte serbato dalla che oltre ad essere proprietaria di ben due cespiti CP_4
in Calabria, che ben potrebbero essere impiegati fruttuosamente (la donna ha dichiarato, in fase di audizione del 25 gennaio 2023, che uno di essi viene utilizzato come casa di vacanza), da tempo non svolge attività lavorativa, né dimostra di essersi attivata in tal senso, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dalla frattura dell'unione coniugale.
Orbene, ritiene questa Corte che il motivo di appello così sunteggiato meriti accoglimento.
Secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (v. in particolare, Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, Ord. 18 gennaio 2024, n. 1894, Cons. Rel. Dott.ssa Marina Meloni), se è vero che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( V. Cass. Sez. 1 nr.
12196 del 2017), è altrettanto vero che, a far tempo dal mutamento di orientamento della Cassazione in ordine ai presupposti per attribuire al coniuge economicamente più debole l'assegno divorzile, si è progressivamente attribuito valore, anche durante il periodo di separazione coniugale, il principio di autoresponsabilità ed il dovere, per il coniuge che vi abbia concreta attitudine, di affrancarsi economicamente, affermando che "In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione
pagina 16 di 23 retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo" (Vedasi Cass.
Sez. 1 . , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 ).
Nella predetta pronuncia di legittimità, che ha inaugurato un corso ormai pacifico, si è affermato testualmente che: “E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 789/2017, Cass. 3502/2013, Cass.
18547/2006, Cass. 12121/2005). Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cass.
12196/2017). In vero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini. In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell' ”ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (Cass. 1691/1987), grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro. Rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente
pagina 17 di 23 l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando – come nel caso in esame – sia stato accertato, in fatto, che questi aveva la possibilità di lavorare (Cass.
6886/2018). Il che IGnifica, più precisamente, che in questo caso rimane a carico del richiedente
l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini
e mettere così a frutto le capacità professionali possedute”.
La Corte nomofilattica ha dunque ritenuto esente da censure la motivazione con cui il giudice distrettuale, una volta preso atto tanto della “concreta capacità di reddito” della ricorrente (in ragione della giovane età, del titolo professionale qualificante di ortottista e dell'attività professionale svolta fino alla nascita della figlia), quanto della sua possibilità di proporsi sul mercato del lavoro, aveva ritenuto che la stessa dovesse “attivarsi per cercare opportunità lavorative”, traendo le conseguenze del mancato assolvimento del relativo onere probatorio per non porre totalmente a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Ha dunque ritenuto definitivamente superato il pregresso orientamento secondo il quale il coniuge economicamente più debole, laddove la mancata dedizione ad attività lavorativa durante il matrimonio fosse frutto di accordo tra coniugi circa l'indirizzo della vita familiare, vantava la legittima aspettativa a mantenere la medesima prerogativa anche durante il periodo, a tutti gli effetti ancora matrimoniale, della separazione legale (si affermava in passato, infatti, che “siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il “tipo” di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato – o, quanto meno, accettato – che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”: v. Cass. 18547/2006, Cass.
3291/2001), ed ha affermato il principio di diritto, cui questa Corte ritiene di conformarsi, non avendo alcun motivo per discostarsene, secondo il quale “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'”ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare,
l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere
a frutto le proprie attuali attitudini professionali”.
Applicando i sopra riportati principi al caso che occupa, va osservato che la si è separata CP_4 all'età di 42 anni, dopo che, per sua stessa ammissione, aveva avuto in passato, in aziende di matrice pagina 18 di 23 familiare, continuative e proficue esperienze imprenditoriali nel campo della produzione e nel commercio di mobili.
La stessa, ancora, appare proprietaria di due immobili nel territorio calabrese, che per scelta personale,
a questo punto piuttosto opinabile, data la dichiarata indisponibilità di diverse fonti di guadagno, ha scelto di non destinare alla produzione di redditi da locazione, che potrebbero certo incrementare le disponibilità economiche per far fronte al proprio mantenimento.
La sua concreta ed attuale attitudine al lavoro è testimoniata dal fatto che, anche in epoca coeva alla separazione, la donna ha iscritto attività economiche presso la Camera di Commercio di Reggio
Calabria, poi cancellate, ed ha partecipato, come dimostra la documentazione prodotta in causa dal ad iniziative fieristiche di settore. Tes_1
Infine, la donna, ora appena quarantacinquenne, non dimostra, come sarebbe stato suo onere, di aver attuato alcuna concreta e fattiva iniziativa per rendersi economicamente indipendente, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dall'allontanamento del coniuge dal domicilio familiare, nel cui godimento ella
è rimasta, potendo godere del corrispondente vantaggio economico, come questa Corte ha già rilevato in occasione della decisione sul reclamo ex art. 708 c.p.c. deciso in prime cure.
Tanto premesso, se una inattitudine alla produzione di autonomi guadagni poteva, semmai, giustificarsi in epoca prossima alla separazione, anche in ragione dell'età infantile della figlia Per_1
una inerzia completa non può certamente giustificarsi alla data odierna, epoca in cui la dazione di un contributo economico di mantenimento da parte del marito non può affermarsi se non a costo di porre a carico del coniuge economicamente più abbiente, in violazione del dovere di solidarietà, un comportamento colpevolmente inerte.
In altri termini, il nuovo corso della giurisprudenza sul principio di autoresponsabilità che deve permeare l'intera congerie degli obblighi patrimoniali, sia tra coniugi in fase di separazione che, in termini di solidarietà cd. post coniugale, tra ex coniugi, porta ad escludere che, anche nel periodo che precede il divorzio, in cui sopravvivono pur sempre i doveri matrimoniali propriamente intesi, in specie di natura patrimoniale, possa tollerarsi o premiarsi un contegno di mancata ricerca di opportunità lavorative da parte di chi, per la giovane età, per la formazione professionale o per le esperienze pregresse, abbia la concreta possibilità di attivarsi per rinvenire autonome fonti di sostentamento.
Trattasi, oltretutto, nel caso di specie, di matrimonio che, come emerge in atti, ha avuto durata di appena sette anni, dato che, secondo quanto parimenti ritenuto dalla recente giurisprudenza, merita di essere adeguatamente soppesato ai fini della regolamentazione economica dei doveri discendenti dalla dissoluzione dell'unione stessa (cfr. Cass. ord. 24 luglio 2024, n. 20507).
pagina 19 di 23 In conclusione, il motivo di appello deve essere accolto e l'assegno di mantenimento in favore della revocato, a decorrere dalla data della presente sentenza, constatandosi ad oggi la non CP_4
ulteriore giustificabilità del comportamento inattivo della predetta.
Sul terzo motivo di gravame:
3) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei principi che regolano
l'addebito della separazione
Lamenta parte appellante la mancata ammissione delle prove, che, a detta del medesimo, avrebbero potuto e senz'altro condotto il Tribunale ad escludere l'incidenza causale della ripetuta violazione del dovere di fedeltà sullo sfaldamento dell'unione affettiva tra i coniugi, atteso che, in tesi di parte appellante, la crisi irreversibile del rapporto sentimentale tra le parti era da collocarsi in epoca precedente alle suddette infedeltà (che lo stesso ammette esplicitamente esservi state negli Tes_1
atti di prime cure, a pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale).
Si rammenta, a tale proposito, che per orientamento consolidato della S.C. (tra le più recenti,
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2022, n.34944) “La parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e il nesso di causalità con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La parte che, al contrario, voglia provare l'anteriorità della perdita dell'affectio coniugalis è gravata del relativo onere probatorio”.
Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, poi, si è affermato (v. anche Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966) che “La dichiarazione di addebito implica la prova che
l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge , salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in una Per_4
situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti” (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n.
13592). Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei pagina 20 di 23 fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923;
Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059; v. anche, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 aprile 2024, n.
11208; Pres. Genovese, la quale ha affermato che, con riguardo all'onere della Controparte_9
prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio. L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo).
Nel caso che occupa, ritiene la Corte che la rappresentazione compiuta dal circa Tes_1
l'anteriorità della crisi del rapporto rispetto alla reiterata violazione del dovere di fedeltà da costui commessa, e che costui avrebbe voluto dimostrare attraverso audizione di tre testimoni su capitoli di prova che non sono stati giustamente ammessi, è assai generica, e non senz'altro valevole a supportare la dedotta anteriorità della irreversibile crisi del rapporto matrimoniale.
I testi indicati dal sui capitoli articolati in prime cure, e riproposti nella presente sede, Tes_1
infatti, avrebbero dovuto riferire sulla circostanza che, a far tempo dalla nascita della piccola Per_1 ed in ogni caso almeno a far tempo dall'anno 2016, la NO avrebbe interrotto ogni CP_4
rapporto intimo con il coniuge, iniziando a dormire con la figlia nel letto matrimoniale;
inoltre, la stessa avrebbe cessato di cucinare e di occuparsi del marito, dalla stessa epoca.
Se si pone mente alla circostanza, però, che l'unione tra le parti era comunque proseguita almeno per altri cinque anni, sui sette complessivi di durata del matrimonio, e cioè fino ad almeno il 2020, anno in cui veniva scoperta dalla moglie la prima infedeltà del marito, seguita da una seconda nel 2021, non può certo reputarsi che, in ben cinque anni, il supposto comportamento “rifiutante” serbato dalla fosse stato idoneo a determinare la “irreversibile” frattura dell'unione coniugale, frattura CP_4
sulla quale, piuttosto, hanno sicuramente svolto efficacia determinante le predette ripetute infedeltà.
pagina 21 di 23 Del resto, non vi è alcuna prova del fatto che, in ben cinque anni di asserito comportamento evitante da parte della moglie, i coniugi avessero intrapreso qualsivoglia iniziativa per porre rimedio a tale situazione, che evidentemente, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, non era di gravità, insopportabilità ed incresciosità tali da determinare intollerabilità della convivenza, in specie considerando che, per stessa ammissione del tale situazione perdurava da ben cinque anni, Tes_1 un tempo incompatibile con la tesi, da costui sostenuta, che l'infedeltà si sia verificava in un contesto di rapporto coniugale già “irrimediabilmente” compromesso.
Il terzo motivo di appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Conclusioni nel merito.
Conclusivamente, devono essere rigettati tutti i motivi di appello svolti dal ad eccezione Tes_1
del secondo, che viene integralmente accolto, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite deve, necessariamente, essere effettuata in virtù dell'esito finale e globale della vertenza, non potendosi operare una valutazione parcellizzata dei singoli segmenti di essa, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2022,
n.33925 tra le molte;
per la giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Firenze, sez. IV, 27 ottobre 2022, n. 2389, secondo la quale: “in tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa”).
Orbene, il presente processo ha visto, nel corso di due gradi di giudizio, le parti reciprocamente soccombenti in ordine alle domande ivi reciprocamente avanzate. In particolare, sebbene la CP_4
sia risultata vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio sulla domanda di addebito, la stessa ha visto ridurre e poi infine eliminare il contributo stabilito a proprio favore, ed ha visto altresì quantificare in misura ridotta, rispetto a quanto richiesto, il contributo al mantenimento della figlia, qui confermato nell'importo già fissato dal giudice di prime cure in misura ampiamente inferiore a quella originariamente richiesta.
pagina 22 di 23 Il tutto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza di separazione n. 5034/2024 del Tribunale di Milano, emessa il 24 aprile 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024 nel procedimento n. 29627/2022 R.G, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca con decorrenza dalla data della presente sentenza il contributo di mantenimento di € 300,00 mensili stabilito dalla impugnata sentenza a favore della moglie;
Controparte_1 conferma l'impugnata sentenza nel resto;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, il 2 ottobre 2024
Il ConIGliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa Paola Tanara
pagina 23 di 23
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola Tanara Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri ConIGliere rel.
Dott. Lucio Marcantonio ConIGliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( , nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Ludovico Il Moro n. 97, rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di appello
– dall'avv. Roberta Mauri, presso il cui studio sito in Bergamo, via D. Piccinini n.2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresenta e difesa – giusta delega in atti – dall'avv. Ludovico Lucibello e dall'Avv. Maria Antonietta Murino, presso il cui studio sito in Milano, via San Barnaba 39 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott. Controparte_2 che ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
[...]
pagina 1 di 23 Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione n. 5034/2024 del Tribunale di Milano, emessa il
24 aprile 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024 nel procedimento n. 29627/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… In via principale, nel merito:
- revocare l'addebito della separazione al marito;
- ridurre il contributo ordinario di mantenimento della figlia minore posto a carico di
[...]
, rideterminandolo nell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) o nella diversa somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, purché inferiore alla statuizione di primo grado;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie . Controparte_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i sottoindicati testi, chiedendo sin d'ora di essere ammessa alla prova contraria, come già dedotto nel giudizio di primo grado:
1) Vero che a partire dal 2016, anno successivo alla nascita di , il IGnor dormiva sul Per_1 Pt_1
divano;
2) Vero che la NO faceva dormire la figlia nel letto coniugale, destinando al CP_1 Per_1
marito il divano del soggiorno;
3) Vero che la NO fin dal 2016 non cucinava e non si occupava del marito;
CP_1
4) Vero che i coniugi a far data dal 2016 hanno coltivato autonome frequentazioni amichevoli;
5) Vero che nel periodo che ha preceduto il dicembre 2022, epoca di avvio della controversia giudiziale di separazione, il padre aveva sempre visto e tenuto con sé la fi-glia nei tempi liberi dal lavoro e, di norma, più volte nel corso della settimana.
Si indicano in qualità di testimoni sulle circostanze che precedono: residente in [...]sima n. 18, sui Testimone_1
capitoli ; Tes_2
, residente in [...], in Galleria Scorzeria n. 12, sui capitoli 1,2,3,4,5; Testimone_3
residente in [...], sui capitoli 1,2,3,4,5; Testimone_4
Si chiede altresì che sia deferito interrogatorio formale all'attrice sulle circostanze Controparte_1 qui già capitolate per prova per testi, enunciate nella formula “vero o meno che…”, e, in prosecuzione, sulle ulteriori circostanze:
6) Vero che in data 20 aprile 2023 si è recata al Salone del Mobile di HO ER , come da post
Instagram che si rammostra (doc.19);
pagina 2 di 23 7) Vero che il giorno 20 aprile 2023 nel quale lei si è recata al Salone del Mobile era una giornata dedicata agli operatori del settore e non ai visitatori;
8) Vero è che il IGnor a far data da giugno 2023 ha proposto alla di lui moglie Pt_1 CP_1
diverse occupazioni con sede di lavoro nell'area della provincia di Milano, come da offerte di
[...]
lavoro che si rammostrano (doc.15), e la moglie si è sempre rifiutata anche di prendere contatti con le aziende offerenti per un colloquio;
9) Vero che in data 05.11.2019 ha ricevuto il seguenti bonifico: 05.11.2019 euro 62.123,50 da
[...]
per saldo arredi, come da doc.1 del 28.02.2023; Controparte_3
10)Vero che successivamente in data 14.11.2019 ha emesso i seguenti assegni postali: assegno
n.7233233721 di euro 20.000,00 e assegno n.7233233735 di euro 550,00 come da doc. 1 del
28.02.2023;
11) Vero che la carta di credito annotata con n. 76842679 in estratto conto prodotto dall'attrice è stata ed è nella sua esclusiva disponibilità;
12)Vero che la carta di credito annotata con n.77458643 in estratto conto prodotto dall'attrice è stata ed è nella esclusiva disponibilità del fratello Controparte_4
13)Vero che di cui al doc. n. 20, è la madre dell'attrice; Testimone_5
14) Vero che su internet, cliccando SA RR SI si apre il sito della ditta (con foto che si rammostra doc.20) ove viene indicata quale sede quella di via Santa Caterina D'Alessandria n. 16 -
89122 Reggio Calabria, ovvero la medesima sede della società società a Controparte_5
responsabilità limitata semplificata, intestata a;
Controparte_6
15)Vero che sul sito SA RR SI compare che gli uffici amministrativi e di rappresentanza sono a Milano, in via Bagutta, n.13 (doc.20);
16)Vero che la NO ha inoltrato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza;
CP_1
17)Vero che la NO ha inoltrato domanda per ottenere l'assegno unico di inclusione che CP_1
sostituirà il reddito di cittadinanza dal 2024;
Si chiede, inoltre, a fronte delle lacunose e contraddittorie produzioni documentali ex adverso conferite e riguardati il profilo economico- reddituale dell'attrice, che sia disposta indagine tributaria
a migliore, più puntuale e rilevante approfondimento in punto di prova documentale.
Si chiede che il Giudice ordini a l'esibizione ex art.210 cpc degli assegni n. assegni CP_7
postali: assegno n.7233233721 di euro 20.000,00 e assegno n.7233233735 di euro 550,00 emessi da
in data 14.11.2019. Controparte_1
Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede vengano ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli n.1, n.2, n.3, di controparte i seguenti testi:
pagina 3 di 23 - residente in [...]sima n. Testimone_1
18, sui capitoli 1,2,3;
- , residente in [...], in Galleria Scorzeria n. 12, sui capitoli 1,2,3; Tes_3
- residente in [...], sui capitoli 1,2,3. Testimone_4
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari rimborso forfettario per spese generali, cpa ed iva per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “…- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.
342 n.ri 2 e 3 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
- Nel merito, rigettare l'appello promosso da poiché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi su esposti e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 5034/2024 emessa il 24.04.2024 e pubblicata il 14.05.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione IX civile.
Con vittoria di spese del grado e con riserva di meglio dedurre entro i termini di preclusione dettati dal rito.”
Per il procuratore generale: rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata.
IN FATTO E IN DIRITTO
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
I IGnori e contraevano matrimonio concordatario in data 31 luglio 2014 Controparte_1 Parte_1
e dalla loro unione nasceva il 7 novembre 2015 la figlia Per_1
Con ricorso depositato il 27 luglio 2022, la IG.ra adiva il Tribunale di Milano, chiedendo di CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito e, per l'effetto, condannare il IG. al risarcimento del danno;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa Pt_1
coniugale, ponendo tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze a carico del IG.
, e l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia con collocamento Pt_1 Per_1
presso la madre, preservando la regolamentazione degli incontri con il padre già in essere;
infine, chiedeva di riconoscere in capo al IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1
versando un assegno mensile di € 2.000,00, con decorrenza dal tempo in cui abbandonava la Pt_1
casa coniugale (agosto 2021) o in subordine dal giorno dell'introduzione del giudizio di primo grado, oltre al 100% delle spese straordinarie, e di corrispondere un assegno per il mantenimento della pagina 4 di 23 ricorrente di importo pari ad € 1.500,00, con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Con memoria depositata in data 30 novembre 2022 si costituiva in giudizio il IG. , il quale, Pt_1
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, di affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , si opponeva CP_1
alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie e alla domanda di risarcimento del danno e chiedeva di porre a carico della moglie assegnataria della casa coniugale oneri e spese condominiali di ordinaria amministrazione, di determinare nella misura di €800,00 il contributo mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disciplinare i tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le modalità da lui indicate.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 25 gennaio 2023, il
Presidente F.F. con ordinanza dell'8 marzo 2023 disponeva l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava la Per_1 frequentazione paterna e poneva a carico del IG. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Pt_1 moglie la somma di €1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie, e la somma di €800,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Con ordinanza del 13 settembre 2023, il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale avanzate dalle parti, ritenendo invece necessario per un'esaustiva ricostruzione delle posizioni economiche che le stesse depositassero la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70.
A seguito di reclamo proposto dal IG. avverso l'ordinanza presidenziale, questa Corte Pt_1
d'Appello con ordinanza del 30 maggio 2023 così disponeva: “… • il regime di frequentazione padre- figlia è il seguente: salvo miglior accordo tra i genitori il padre terrà con sé la figlia , a Per_1
weekend alterni, dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 21.00 della domenica, con il pernotto;
il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi di mercoledì dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21:00; starà con il padre durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 Per_1
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza su base annuale, per un tempo - equamente diviso tra i genitori - corrispondente ai giorni di vacanza di cui la minore godrà anno per anno. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza estiva in cui starà con il padre stabilito in giorni 15 giorni, Per_1
anche non continuativi.
• Ridetermina l'obbligo gravante sul padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data
pagina 5 di 23 della domanda (mensilità di luglio 2022), la somma di euro 800,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023), oltre al 70% delle spese straordinarie, ponendo in capo alla madre il restante 30 % delle spese straordinarie.
• verserà entro il giorno 5 di ogni mese a favore di a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al suo mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2022), la somma di euro
300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023)
…”.
In motivazione, questa Corte rilevava ed osservava, a motivo della riduzione di entrambi i contributi economici posti a carico del vuoi la potenziale capacità lavorativa e contributiva della Tes_1 sia il valore da assegnarsi al godimento dell'abitazione familiare, a costei assegnata in CP_4
ragione della collocazione prevalente della figlia minore sia i diminuiti tempi di permanenza Per_1 della figlia minore presso la madre, data l'introduzione dei pernotti presso il padre, nei termini che seguono:
“10. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , si osserva quanto segue. In CP_1 sede di udienza la odierna reclamata così dichiarava: “…Avevo un'impresa individuale cessata al
31/12/21. Quando sono venuta a Milano l'attività è stata proseguita da mio padre che mi inviava circa
500,00-1000,00 euro al mese per le mie eIGenze. Preciso che mio marito non mi ha mai mantenuta;
non mi ha mai dato nulla. Per esempio, io facevo la spesa alimentare quando non la faceva lui;
io ho sempre provveduto in autonomia alla cura della mia persona;
mio marito pagava tutte le spese di casa, mutuo ed oneri condominiali;
per la bambina ci dividevamo le spese a seconda. Mio padre mi ha sempre aiutato. A volte mi faceva dei bonifici a volte quando io andavo in Calabria mi dava soldi in contanti. Mio padre mi mandava i soldi anche con una posta pay;
io avevo un conto corrente aziendale che è stato chiuso al 31/12/21; ho ancora la carta posta pay. Quando ho bisogno mio padre carica o soldi sulla carta: per esempio quando ho bisogno di pagare i biglietti aerei…”. Da tali dichiarazioni e dalla documentazione reddituale dimessa in atti - che fino al 2019 certificava un imponibile della
pari ad euro 24.260,00 - oltre alle risorse economiche di cui la reclamante ha dichiarato di CP_1
avere disponibilità certa, anche dopo la cessione (a titolo gratuito si deve ritenere) a favore del padre dell'attività commerciale che prima esercitava in prima persona, la proprietà di almeno due immobili ad uso abitativo in Calabria - che se necessario potrebbero essere messi a reddito, almeno nei periodi in cui non sono utilizzati per le vacanze estive - , le sue stesse affermazioni ripetute di indipendenza economica nel corso della vita coniugale, costituiscono altrettanti indici di capacità economica e patrimoniale della stessa, ciascuno di essi compatibile con le censure di parte reclamante. Anche la Pt_ capacità di produrre reddito da parte della dovrà essere riesaminata in sede istruttoria, e CP_1
pagina 6 di 23 ciò sia in relazione alla giovane età dell'odierna reclamata, che in considerazione della pregressa esperienza commerciale maturata quale imprenditore individuale, o artigianale;
entrambi questi profili dovranno essere presi in considerazioni al fine di una complessiva rivalutazione dei profili economici della controversia, laddove le parti non trovino un accordo sulla misura del contributo in parola. La presunta totale incapacità economica e patrimoniale, nonché incapacità di produrre reddito nell'odierna reclamata allo stato non pare comunque corrispondere alla situazione di fatto. 11.
Ciò premesso, va preso altresì in considerazione il valore dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del reclamante in questo caso – immobile sul quale grava un mutuo mensile a totale suo carico di € 1.067,00 – valore che deve essere quantificato in misura non inferiore al rateo mensile di rimborso del mutuo;
tale valore dovrà necessariamente essere preso considerato nella comparazione delle contrapposte richieste economiche delle parti. Infatti, secondo l'insegnamento della corte suprema, anche di recente ribadito, il provvedimento di assegnazione della casa familiare reca sempre con sé un implicito trasferimento delle corrispondenti risorse economiche, risorse di non trascurabile entità cui il giudice è chiamato ad attribuire necessariamente un determinato valore e a portarlo in comparazione con le altre risorse disponibili (Cassazione civile , sez. I , 21/09/2022 , n.
27599); è inoltre provvedimento la cui efficacia tende a protrarsi per un tempo indeterminato, generalmente prolungato. L'individuazione del valore di detta assegnazione è ritenuta dal giudice di legittimità necessaria anche laddove l'immobile assegnato ad uno dei coniugi a titolo di casa familiare sia in regime comproprietà tra le parti (Corte di Cassazione ordinanza 11 novembre 2021, n. 33606), e ciò perché il godimento del bene da parte dell'assegnatario non trova più fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, provvedimento opponibile anche ai terzi che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un concreto pregiudizio economico;
anche in tale ultimo caso è necessario che il giudice provveda alla determinazione del suo valore ai fini della quantificazione dell'assegno eventualmente dovuto. 12.
Dovendosi ora ponderare l'attuale condizione economico-patrimoniale dell'obbligato, si ha che sul suo reddito - accertato di circa 5.300,00 € mensili sulla base di 12 mensilità – gravano circa 4.500,00 mensili tra spese e oneri di contribuzione (1.600 € per la locazione di un immobile ad uso abitativo reso necessario dall'assegnazione, circa 1.100 € per il rateo di mutuo dell'abitazione assegnata alla coniuge separata, 1.000 € per il contributo al mantenimento di , 800 € per il mantenimento Per_1
della coniuge;
senza considerare il 100% delle spese extra-assegno che pure sono state poste a intero carico dell'obbligato); in tal modo circa i 4/5 del reddito mensile netto del reclamante vengono assorbiti, residuando per il soddisfacimento di ogni altra eIGenza della vita quotidiana circa 1.300 € al mese. In questi termini le censure avanzate dal reclamante appaiono fondate. 13. In esito, poiché
pagina 7 di 23 resta comunque accertata la maggiore capacità economica e produttiva del reclamante, e poiché non sembra revocabile in dubbio che questi, in costanza di matrimonio, abbia maggiormente contribuito al sostentamento della famiglia, deve essere confermato l'onere di contribuzione al mantenimento personale della figlia e della coniuge separata, sia pure in misura minore a quanto stabilito col provvedimento gravato. 14. In questa prospettiva, e fatte le comparazioni di cui sopra, appare congruo disporre la riduzione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento della reclamata alla misura di euro 300,00. 15. Quanto al contributo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia, richiamate tutte le considerazioni già svolte e considerata altresì la modifica del regime di frequentazione padre-figlia con l'introduzione dei pernotti - atti anche a semplificare i rapporti familiari riducendo drasticamente i continui trasferimenti in auto della minore - si rende opportuna una modifica di tale onere contributivo, riducendone l'importo ad euro 800,00 mensili. 16. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie che andranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del
30% residuo a carico della madre”.
Con note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, parte ricorrente chiedeva che il contributo al mantenimento della figlia venisse aumentato a €2.000,00 mensili e che le spese straordinarie venissero poste per il 100% a carico del padre;
chiedeva inoltre la quantificazione di un assegno per il proprio mantenimento dell'importo di €1.500,00 e, quanto al regime di frequentazione padre-figlia, che venisse preservata la regolamentazione dettata dall'ordinanza presidenziale dell'8 marzo 2023. Parte resistente chiedeva di “…disporre che il padre versi alla madre, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive, concordate
e/o documentate come da protocollo distrettuale;
disporre altresì che il padre versi la somma di euro
400,00 mensile al condominio di Via Martinelli n.40, per le spese condominiali ordinarie a carico dell'assegnataria, stante l'inadempimento della stessa, a titolo di mantenimento della figlia
” e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, la domanda di Per_2
addebito della separazione e di risarcimento del danno. Le parti precisavano nel resto le conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con la sentenza n. 5034/2024, in questa sede impugnata, il Tribunale di Milano così statuiva: “…
1.DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Reggio Calabria in data Parte_1
31/07/2014 (dati trascrizione: Anno 2014; atto n. 264; parte II;
serie A);
2. DICHIARA l'addebito della separazione ex art. 151, comma 2 c.c. al marito Parte_1
pagina 8 di 23
3. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori confermano il suo prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di
Milano, via Guido Martinelli n. 40;
4. DISPONE che il regime di frequentazione padre-figlia sarà il seguente: salvo miglior accordo tra i genitori il padre terrà con sé la figlia , a weekend alterni, dalle ore 10.00 del sabato mattina Per_1
fino alle ore 21.00 della domenica, con il pernotto;
il padre terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi di mercoledì dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21:00; starà con il padre durante le Per_1
festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza su base annuale, per un tempo – equamente diviso tra i genitori – corrispondente ai giorni di vacanza di cui la minore godrà anno per anno. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza estiva in cui starà con il Per_1
padre stabilito in giorni 15 giorni, anche non continuativi.
5. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare di Milano, via Guido Martinelli n. 40, con tutti gli arredi alla madre NO . Controparte_1
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1
tramite corresponsione alla RA con decorrenza dalla mensilità di Per_1 Controparte_1 pubblicazione del presente decreto, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di euro 1.000,00
(annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
pagina 9 di 23 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
7. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda (luglio 2022) mediante versamento a entro Controparte_1 il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023);
8. CONDANNA a rifondere in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_3
che liquida per tale quota in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di
2/3;…”.
pagina 10 di 23 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in data 14 giugno 2024 il IG. , Parte_1 censurandone l'erroneità, in fatto e in diritto, in punto di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della figlia, di debenza dell'assegno di separazione a favore del coniuge e in relazione all'addebito della separazione.
A sostegno delle sue censure, l'appellante ha addotto i seguenti motivi di appello:
1) Erronea valutazione di elementi di fatto rilevanti per la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e conseguente violazione del principio che pone a carico di entrambi i genitori il relativo obbligo in base alle proprie sostanze, carenza di motivazione della sentenza impugnata. A parere del difensore il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di valutare, oltre all'aumento del reddito del IG. intervenuto Pt_1 nell'anno di imposta 2022, il proporzionale incremento delle spese sullo stesso gravanti. In particolare, l'appellante ha evidenziato che, al netto delle spese dovute a titolo di rata mensile di mutuo per l'acquisto della casa coniugale (€1.297,00), rata mensile leasing automobile
(€466,27), rata mensile assicurazione auto e rateo mensile bollo auto (€121,35), canone di locazione dell'abitazione in cui abita il IG. (€1.600,00), utenze abitazione IG. Pt_1 Pt_1
(€300,00 mensili), importo mensile polizza sanitaria padre e figlia (€172,83), rata mensile per telefonia e Wi-Fi (€62,22), spese mensili autostradali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa del IG. (€90,00), spese mensili di condominio gestione ordinaria della casa Pt_1 coniugale – di competenza della IG.ra ma pagate dal stante l'inadempimento CP_1 Pt_1
della prima – (€364,87), spese mensili di condominio gestione straordinaria della casa coniugale
(€206,74), er la casa in cui abita il (€16,26 mensili) e per la casa coniugale in cui CP_8 Pt_1 abita la (€25,20), il suo reddito netto mensile, pari a circa €7.000,00, si riduce ad un CP_1 importo di €2.277,26, a cui vanno sottratti i flussi in uscita di cui non vi è evidenza nella dichiarazione dei redditi, come gli acconti dell'imposta sul reddito e dei contributi richiesti dalla cassa di previdenza, e gli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia e della moglie. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe neppure adeguatamente considerato l'apporto economico che la IG.ra potrebbe e dovrebbe investire per il CP_1
mantenimento della figlia, come già peraltro faceva in costanza di matrimonio (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 25 gennaio 2023, ove la dichiarava “per la bambina ci CP_1 dividevamo le spese a seconda”), sull'ulteriore rilievo che la stessa percepisce il 100% dell'assegno unico universale. Infine, secondo l'appellante la quantificazione del contributo per pagina 11 di 23 il mantenimento della figlia non sarebbe sorretta da un'adeguata motivazione, in quanto non è stata rapportata alle effettive eIGenze della minore e allo stile di vita da lei condotto prima della crisi coniugale, considerando anche che l'assegnazione della casa coniugale può essere valorizzata nella determinazione del contributo in misura pari alla rata di mutuo a carico dell'obbligato e che il continua a pagare anche le spese condominiali ordinarie della Pt_1
suddetta casa.
2) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento del coniuge, in particolare secondo l'appellante non sarebbero stati considerati: (i) l'attività di impresa esercitata dalla sino a CP_1 gennaio 2023 (“artatamente cessata in prossimità dell'udienza presidenziale” cfr. atto di appello, pag.11), che varrebbe a smentire l'assunto del Tribunale secondo cui la sarebbe rimasta molti CP_1
anni lontana dal mondo del lavoro;
(ii) l'inconsistenza dell'esposizione debitoria per €150.000,00 dichiarata dalla , stante la mancata produzione di qualsivoglia documentazione;
(iii) il rifiuto CP_1
della di valutare proposte di lavoro segnalatele dal coniuge;
(iv) la possibilità per la di CP_1 CP_1 mettere a reddito i due immobili siti in provincia di Reggio Calabria a lei intestati. L'appellante ha evidenziato che in realtà la avrebbe sempre continuato a lavorare nel corso degli anni, gestendo CP_1
a distanza la sua attività aziendale e collaborando successivamente anche con l'impresa di famiglia intestata alla madre, e non avrebbe dato prova di essersi attivata nella ricerca di un lavoro, pur avendo dichiarato di non essere mai stata mantenuta dal marito;
inoltre la non ha mai chiesto il reddito CP_1 di cittadinanza né l'assegno di inclusione sociale e ha sempre rifiutato di trasferire la sua residenza a
Milano, rinunciando alla possibilità di usufruire di agevolazioni riservate ai residenti.
3) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei principi che regolano
l'addebito della separazione, in quanto a parere della difesa i messaggi allegati dalla IG.ra CP_1
quali prove del presunto tradimento del marito non sarebbero inequivocabilmente riconducibili al IG.
e non consentirebbero di identificare il periodo temporale in cui sono stati scambiati. Pt_1
L'appellante ha inoltre rilevato che, quandanche si volesse attribuire efficacia probatoria a tali messaggi, mancherebbe la prova dell'efficacia causale dei presunti tradimenti nella determinazione della crisi coniugale, tanto più considerando che la stessa ha dichiarato di aver scoperto episodi CP_1 di infedeltà già durante il fidanzamento, senza che tale circostanza l'avesse fatta recedere dal proposito di sposarsi. A parere dell'appellante l'unico indizio di infedeltà coniugale sarebbe la lettera prodotta dalla moglie e attribuita alla IG.ra (cfr doc. 3 ), ma da tale documento più che la prova di Pt_4 CP_1
un tradimento emergerebbe la delusione della IG.ra per il rifiuto ricevuto dal e per il Pt_4 Pt_1
pagina 12 di 23 sempre maggiore avvicinamento di quest'ultimo alla moglie. In ogni caso, secondo il difensore, la reazione pacata della moglie al rinvenimento della lettera dimostrerebbe, alternativamente, o che la stessa era sicura della fedeltà del marito o che la relazione coniugale era già deteriorata;
in entrambi i casi, quindi, l'asserito tradimento del marito non sarebbe la causa della crisi coniugale, tant'è che alla convivenza pose fine non la moglie ma lo stesso . Secondo l'appellante la crisi coniugale Pt_1
sarebbe iniziata dopo la nascita di poiché la madre faceva dormire la bambina nel letto Per_1
coniugale e il marito sul divano, e poiché il avrebbe scoperto alcune bugie raccontategli dalla Pt_1
moglie prima del matrimonio, tanto gravi da indurlo a radicare una causa per la declaratoria di nullità del matrimonio davanti al competente tribunale ecclesiastico.
Con comparsa depositata in data 16 settembre 2024 si è costituita in giudizio la IG.ra . Controparte_1
L'appellata ha in primo luogo contestato l'ammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'appellante avrebbe meramente e genericamente richiamato le ragioni già presentate dinnanzi al giudice di primo grado, senza contestare specificamente i capi della sentenza impugnata. Nel merito il difensore ha evidenziato l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto al primo motivo di appello, secondo la difesa le argomentazioni dell'appellante sarebbero le stesse già dedotte nel giudizio di primo grado e, pertanto, sarebbero insufficienti a sostenere una riforma della sentenza impugnata;
l'appellata ha inoltre evidenziato che le spese condominiali pagate dal verrebbero compensate dalle spese straordinarie dallo stesso dovute e non corrisposte. Pt_1
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che le sue vicende imprenditoriali sono state ampiamente documentate nel giudizio di primo grado e puntualmente recepite nella motivazione della sentenza impugnata.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sul rilievo che sussistono chiare prove delle relazioni affettive extraconiugali tenute dal e che, d'altro canto, non esiste alcun elemento, neppure indiziario, che avvalori la tesi Pt_1
del , peraltro sostenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo cui i messaggi non Pt_1
avrebbero alcuna efficacia probatoria di asseriti tradimenti.
La Corte, acquisito il parere del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell'appello, ha trattenuto la causa in decisione.
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pagina 13 di 23 Alla luce degli atti e dei documenti di causa, nonché in considerazione dei principi giuridici applicabili alle questioni dedotte, ritiene la Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato, neri termini che seguono.
Sul primo motivo di gravame:
1) Erronea valutazione di elementi di fatto rilevanti per la determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e conseguente violazione del principio che pone a carico di entrambi i genitori il relativo obbligo in base alle proprie sostanze, carenza di motivazione della sentenza impugnata
Il primo motivo di appello svolto dalla difesa del IG. alla luce degli atti e dei documenti di Tes_1
causa, nonché dei principi giuridici applicabili alla fattispecie, appare infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I,
Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez.
I, 29 agosto 2024, n.23323; Pres. Genovese, Rel. Cons. ). Per_3
Si è altresì affermato, a proposito della valutazione delle “attuali” eIGenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle eIGenze dei figli con il progredire pagina 14 di 23 dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n.
11724 del 4 maggio 2023).
Di ciò tenendo conto, deve osservarsi che dalla disamina della documentazione reddituale aggiornata, si desume certamente un aumento delle disponibilità economiche facenti capo al PRATICO' nell'ultimo anno. Infatti egli può ora fruire di un reddito netto mensile di € 7.000 circa, sul quale incidono le medesime spese fisse già considerate da questa Corte con la citata ordinanza di revisione, lasciando all'onerato, per provvedere alle proprie eIGenze individuali, un margine certamente maggiore.
Dall'altro lato, è pure emerso come il dato considerato dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa da questa Corte durante il giudizio di primo grado per disporre la riduzione del contributo paterno al mantenimento, ovvero la maggiore permanenza della figlia presso la residenza del padre, con previsioni di pernotto, non possa essere ribadito e riaffermato nella presente sede: infatti la sentenza gravata, con statuizione non specificamente contestata dall'appellante, quantifica l'assegno di mantenimento in favore della figlia in cifra superiore a quella statuita da questa Corte in fase Per_1
di reclamo, affermando che la minore, nonostante il disposto ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, è accudita in netta prevalenza dalla madre, come del resto risulta dal tenore delle relazioni investigative versate in causa dallo stesso che attestano una quotidiana dedizione della Tes_1
donna per provvedere ai bisogni della figlia minore.
Né la circostanza che anche la sia dotata della capacità lavorativa che le consentirebbe di CP_4
contribuire, a propria volta economicamente, al mantenimento della figlia, può IGnificativamente alterare i dati salienti utilizzati dal Tribunale nella quantificazione del predetto contributo, atteso il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale, sicuramente buono, grazie, soprattutto, alle sostanze immessevi dal che ha provveduto, pagandone integralmente il Tes_1 costo, all'acquisto dell'abitazione familiare (mentre la per sua stessa ammissione, CP_4
contribuiva alle spese domestiche con le attività imprenditoriali familiari poi cessate in prima persona, ma soprattutto con l'aiuto economico dei propri genitori), considerate le presumibili eIGenze di vita della figlia in crescita, ed in ragione dei tempi, più protratti, di permanenza della figlia presso la madre, nonché degli oneri necessari per mantenere la casa familiare, assicurando alla figlia vitto e alloggio
(non rileva nella presente sede il dato dell'inottemperanza della al pagamento delle spese CP_4 condominiali, che ha spinto il d attivarsi in sede esecutiva nei suoi confronti). Tes_1
Tanto premesso, si ritiene pienamente giustificata la quantificazione del ridetto contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sull'evidente disparità
pagina 15 di 23 reddituale e patrimoniale tra le parti, ed in riferimento al presumibile tenore di vita che la figlia avrebbe potuto godere laddove la famiglia non si fosse disciolta, con statuizione che merita conferma.
Sul secondo motivo di gravame:
2) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento del coniuge.
Lamenta parte appellante come, da parte della sentenza impugnata, non si sia adeguatamente considerata la valenza, ostativa in ordine al diritto al mantenimento nei riguardi del coniuge separato, del comportamento inerte serbato dalla che oltre ad essere proprietaria di ben due cespiti CP_4
in Calabria, che ben potrebbero essere impiegati fruttuosamente (la donna ha dichiarato, in fase di audizione del 25 gennaio 2023, che uno di essi viene utilizzato come casa di vacanza), da tempo non svolge attività lavorativa, né dimostra di essersi attivata in tal senso, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dalla frattura dell'unione coniugale.
Orbene, ritiene questa Corte che il motivo di appello così sunteggiato meriti accoglimento.
Secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (v. in particolare, Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, Ord. 18 gennaio 2024, n. 1894, Cons. Rel. Dott.ssa Marina Meloni), se è vero che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( V. Cass. Sez. 1 nr.
12196 del 2017), è altrettanto vero che, a far tempo dal mutamento di orientamento della Cassazione in ordine ai presupposti per attribuire al coniuge economicamente più debole l'assegno divorzile, si è progressivamente attribuito valore, anche durante il periodo di separazione coniugale, il principio di autoresponsabilità ed il dovere, per il coniuge che vi abbia concreta attitudine, di affrancarsi economicamente, affermando che "In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione
pagina 16 di 23 retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo" (Vedasi Cass.
Sez. 1 . , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 ).
Nella predetta pronuncia di legittimità, che ha inaugurato un corso ormai pacifico, si è affermato testualmente che: “E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 789/2017, Cass. 3502/2013, Cass.
18547/2006, Cass. 12121/2005). Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cass.
12196/2017). In vero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini. In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell' ”ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (Cass. 1691/1987), grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro. Rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente
pagina 17 di 23 l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando – come nel caso in esame – sia stato accertato, in fatto, che questi aveva la possibilità di lavorare (Cass.
6886/2018). Il che IGnifica, più precisamente, che in questo caso rimane a carico del richiedente
l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini
e mettere così a frutto le capacità professionali possedute”.
La Corte nomofilattica ha dunque ritenuto esente da censure la motivazione con cui il giudice distrettuale, una volta preso atto tanto della “concreta capacità di reddito” della ricorrente (in ragione della giovane età, del titolo professionale qualificante di ortottista e dell'attività professionale svolta fino alla nascita della figlia), quanto della sua possibilità di proporsi sul mercato del lavoro, aveva ritenuto che la stessa dovesse “attivarsi per cercare opportunità lavorative”, traendo le conseguenze del mancato assolvimento del relativo onere probatorio per non porre totalmente a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Ha dunque ritenuto definitivamente superato il pregresso orientamento secondo il quale il coniuge economicamente più debole, laddove la mancata dedizione ad attività lavorativa durante il matrimonio fosse frutto di accordo tra coniugi circa l'indirizzo della vita familiare, vantava la legittima aspettativa a mantenere la medesima prerogativa anche durante il periodo, a tutti gli effetti ancora matrimoniale, della separazione legale (si affermava in passato, infatti, che “siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il “tipo” di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato – o, quanto meno, accettato – che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”: v. Cass. 18547/2006, Cass.
3291/2001), ed ha affermato il principio di diritto, cui questa Corte ritiene di conformarsi, non avendo alcun motivo per discostarsene, secondo il quale “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'”ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare,
l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere
a frutto le proprie attuali attitudini professionali”.
Applicando i sopra riportati principi al caso che occupa, va osservato che la si è separata CP_4 all'età di 42 anni, dopo che, per sua stessa ammissione, aveva avuto in passato, in aziende di matrice pagina 18 di 23 familiare, continuative e proficue esperienze imprenditoriali nel campo della produzione e nel commercio di mobili.
La stessa, ancora, appare proprietaria di due immobili nel territorio calabrese, che per scelta personale,
a questo punto piuttosto opinabile, data la dichiarata indisponibilità di diverse fonti di guadagno, ha scelto di non destinare alla produzione di redditi da locazione, che potrebbero certo incrementare le disponibilità economiche per far fronte al proprio mantenimento.
La sua concreta ed attuale attitudine al lavoro è testimoniata dal fatto che, anche in epoca coeva alla separazione, la donna ha iscritto attività economiche presso la Camera di Commercio di Reggio
Calabria, poi cancellate, ed ha partecipato, come dimostra la documentazione prodotta in causa dal ad iniziative fieristiche di settore. Tes_1
Infine, la donna, ora appena quarantacinquenne, non dimostra, come sarebbe stato suo onere, di aver attuato alcuna concreta e fattiva iniziativa per rendersi economicamente indipendente, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dall'allontanamento del coniuge dal domicilio familiare, nel cui godimento ella
è rimasta, potendo godere del corrispondente vantaggio economico, come questa Corte ha già rilevato in occasione della decisione sul reclamo ex art. 708 c.p.c. deciso in prime cure.
Tanto premesso, se una inattitudine alla produzione di autonomi guadagni poteva, semmai, giustificarsi in epoca prossima alla separazione, anche in ragione dell'età infantile della figlia Per_1
una inerzia completa non può certamente giustificarsi alla data odierna, epoca in cui la dazione di un contributo economico di mantenimento da parte del marito non può affermarsi se non a costo di porre a carico del coniuge economicamente più abbiente, in violazione del dovere di solidarietà, un comportamento colpevolmente inerte.
In altri termini, il nuovo corso della giurisprudenza sul principio di autoresponsabilità che deve permeare l'intera congerie degli obblighi patrimoniali, sia tra coniugi in fase di separazione che, in termini di solidarietà cd. post coniugale, tra ex coniugi, porta ad escludere che, anche nel periodo che precede il divorzio, in cui sopravvivono pur sempre i doveri matrimoniali propriamente intesi, in specie di natura patrimoniale, possa tollerarsi o premiarsi un contegno di mancata ricerca di opportunità lavorative da parte di chi, per la giovane età, per la formazione professionale o per le esperienze pregresse, abbia la concreta possibilità di attivarsi per rinvenire autonome fonti di sostentamento.
Trattasi, oltretutto, nel caso di specie, di matrimonio che, come emerge in atti, ha avuto durata di appena sette anni, dato che, secondo quanto parimenti ritenuto dalla recente giurisprudenza, merita di essere adeguatamente soppesato ai fini della regolamentazione economica dei doveri discendenti dalla dissoluzione dell'unione stessa (cfr. Cass. ord. 24 luglio 2024, n. 20507).
pagina 19 di 23 In conclusione, il motivo di appello deve essere accolto e l'assegno di mantenimento in favore della revocato, a decorrere dalla data della presente sentenza, constatandosi ad oggi la non CP_4
ulteriore giustificabilità del comportamento inattivo della predetta.
Sul terzo motivo di gravame:
3) Erronea valutazione di elementi di fatto e conseguente violazione dei principi che regolano
l'addebito della separazione
Lamenta parte appellante la mancata ammissione delle prove, che, a detta del medesimo, avrebbero potuto e senz'altro condotto il Tribunale ad escludere l'incidenza causale della ripetuta violazione del dovere di fedeltà sullo sfaldamento dell'unione affettiva tra i coniugi, atteso che, in tesi di parte appellante, la crisi irreversibile del rapporto sentimentale tra le parti era da collocarsi in epoca precedente alle suddette infedeltà (che lo stesso ammette esplicitamente esservi state negli Tes_1
atti di prime cure, a pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale).
Si rammenta, a tale proposito, che per orientamento consolidato della S.C. (tra le più recenti,
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2022, n.34944) “La parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e il nesso di causalità con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La parte che, al contrario, voglia provare l'anteriorità della perdita dell'affectio coniugalis è gravata del relativo onere probatorio”.
Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, poi, si è affermato (v. anche Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966) che “La dichiarazione di addebito implica la prova che
l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge , salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in una Per_4
situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti” (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n.
13592). Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei pagina 20 di 23 fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923;
Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059; v. anche, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 aprile 2024, n.
11208; Pres. Genovese, la quale ha affermato che, con riguardo all'onere della Controparte_9
prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio. L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo).
Nel caso che occupa, ritiene la Corte che la rappresentazione compiuta dal circa Tes_1
l'anteriorità della crisi del rapporto rispetto alla reiterata violazione del dovere di fedeltà da costui commessa, e che costui avrebbe voluto dimostrare attraverso audizione di tre testimoni su capitoli di prova che non sono stati giustamente ammessi, è assai generica, e non senz'altro valevole a supportare la dedotta anteriorità della irreversibile crisi del rapporto matrimoniale.
I testi indicati dal sui capitoli articolati in prime cure, e riproposti nella presente sede, Tes_1
infatti, avrebbero dovuto riferire sulla circostanza che, a far tempo dalla nascita della piccola Per_1 ed in ogni caso almeno a far tempo dall'anno 2016, la NO avrebbe interrotto ogni CP_4
rapporto intimo con il coniuge, iniziando a dormire con la figlia nel letto matrimoniale;
inoltre, la stessa avrebbe cessato di cucinare e di occuparsi del marito, dalla stessa epoca.
Se si pone mente alla circostanza, però, che l'unione tra le parti era comunque proseguita almeno per altri cinque anni, sui sette complessivi di durata del matrimonio, e cioè fino ad almeno il 2020, anno in cui veniva scoperta dalla moglie la prima infedeltà del marito, seguita da una seconda nel 2021, non può certo reputarsi che, in ben cinque anni, il supposto comportamento “rifiutante” serbato dalla fosse stato idoneo a determinare la “irreversibile” frattura dell'unione coniugale, frattura CP_4
sulla quale, piuttosto, hanno sicuramente svolto efficacia determinante le predette ripetute infedeltà.
pagina 21 di 23 Del resto, non vi è alcuna prova del fatto che, in ben cinque anni di asserito comportamento evitante da parte della moglie, i coniugi avessero intrapreso qualsivoglia iniziativa per porre rimedio a tale situazione, che evidentemente, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, non era di gravità, insopportabilità ed incresciosità tali da determinare intollerabilità della convivenza, in specie considerando che, per stessa ammissione del tale situazione perdurava da ben cinque anni, Tes_1 un tempo incompatibile con la tesi, da costui sostenuta, che l'infedeltà si sia verificava in un contesto di rapporto coniugale già “irrimediabilmente” compromesso.
Il terzo motivo di appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Conclusioni nel merito.
Conclusivamente, devono essere rigettati tutti i motivi di appello svolti dal ad eccezione Tes_1
del secondo, che viene integralmente accolto, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite deve, necessariamente, essere effettuata in virtù dell'esito finale e globale della vertenza, non potendosi operare una valutazione parcellizzata dei singoli segmenti di essa, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2022,
n.33925 tra le molte;
per la giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello di Firenze, sez. IV, 27 ottobre 2022, n. 2389, secondo la quale: “in tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa”).
Orbene, il presente processo ha visto, nel corso di due gradi di giudizio, le parti reciprocamente soccombenti in ordine alle domande ivi reciprocamente avanzate. In particolare, sebbene la CP_4
sia risultata vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio sulla domanda di addebito, la stessa ha visto ridurre e poi infine eliminare il contributo stabilito a proprio favore, ed ha visto altresì quantificare in misura ridotta, rispetto a quanto richiesto, il contributo al mantenimento della figlia, qui confermato nell'importo già fissato dal giudice di prime cure in misura ampiamente inferiore a quella originariamente richiesta.
pagina 22 di 23 Il tutto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza di separazione n. 5034/2024 del Tribunale di Milano, emessa il 24 aprile 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024 nel procedimento n. 29627/2022 R.G, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca con decorrenza dalla data della presente sentenza il contributo di mantenimento di € 300,00 mensili stabilito dalla impugnata sentenza a favore della moglie;
Controparte_1 conferma l'impugnata sentenza nel resto;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, il 2 ottobre 2024
Il ConIGliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa Paola Tanara
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