CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 41 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 per la Sardegna in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avvocati Roberto Di Tucci
[...]
e Paolo Spiga, dai quali è rappresentato e difeso per mezzo di procura generale 12428, Fadda, del 5 aprile 2016
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: la Corte adita “in parziale riforma della appellata sentenza 1) condanni l' al CP_1 pagamento delle maggiori spese legali del primo giudizio, ponendole interamente a suo carico, nella misura che verrà accertata in corso di causa, e comunque in misura non inferiore ad euro 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 2) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 3) in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti”.
Nell'interesse dell' appellato: “voglia l'adita Corte, ogni diversa istanza disattesa, respingere l'appello poiché CP_1 infondato. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
1 Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari il 30.07.2021, Parte_1 CP_ aveva convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico derivante da un infortunio sul lavoro occorsogli il 23 ottobre 2019, che l'istituto aveva definito con il riconoscimento di una percentuale di danno, non indennizzabile, del 2% per “lieve deficit funzionale ginocchio sn”, ritenuto non idoneo a compensare l'entità della lesione subita.
Esperito senza esito il procedimento amministrativo, aveva proseguito , si era trovato perciò costretto a Pt_1 rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
L' si era ritualmente costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza dell'avversa pretesa, dato che il CP_1 grado attribuito (2%) era del tutto congruo.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 102/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, preso atto delle conclusioni del suo ausiliario, nemmeno fatte oggetto di specifici ed argomentati rilievi critici ad opera delle parti, che aveva condiviso ritenendole frutto di accurati esami medici e puntuale studio dei documenti prodotti, oltre che adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto di , affetto Parte_1 da “instabilità al ginocchio sn da rottura completa LCA”, patologia dai cui esiti era derivato un danno biologico permanente indennizzabile in misura pari all'8% sin dalla data della domanda, “di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura dell'8%”. CP_ Aveva, quindi, condannato l' ad erogare a il corrispondente indennizzo in capitale e alla rifusione Pt_1 delle spese del giudizio, che aveva liquidato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, “con applicazione dello scaglione di valore fino al 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti e la mancanza di una effettiva fase istruttoria”, in complessivi euro 2.000,00, “oltre rimborso forfettario in ragione del 15% e oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge”. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con un unico motivo di doglianza, ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto Parte_1 un duplice profilo, deducendo una “illegittima quantificazione delle spese legali al di sotto del minimo di legge”.
La sentenza impugnata, ha dedotto l'appellante, doveva ritenersi viziata, sotto un primo profilo, nel punto in cui aveva liquidato le spese legali in favore dell'appellante in misura inferiore a quella che sarebbe risultata
“dalla riduzione massima delle tariffe medie previste dalla tabella 4 allegata al D.M. n. 55/14 con riferimento allo scaglione fino ad euro 26.000,00”, fissata dall'art. 4, comma 1, del DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 37/18, nel quale era previsto che i valori indicati nelle tabelle allegate potessero essere diminuiti “non oltre il 50%”, rilevando che si trattava di minimi inderogabili come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, con il recente pronunciamento della Suprema Corte n. 34573 del 2021.
2 Nel caso di specie, quindi, a fronte di un valore medio complessivo di 5.391,00 € (929,00 euro per la fase di studio, 777,00 euro per quella introduttiva, 1664,00 per quella istruttoria e 2021,00 per quella decisionale), il giudice di prime cure aveva liquidato l'importo di 2.000,00 €, che si poneva ben al di sotto dell'importo di
2.695,50 risultante dalla riduzione massima del 50% delle tariffe medie.
La sentenza era inoltre viziata, sotto un secondo profilo, nella parte in cui aveva indicato la mancanza di un'effettiva fase istruttoria a giustificazione della riduzione dei compensi, peraltro asseritamente diminuiti solo rispetto ai valori medi, pur essendo pacifico che l'appellante avesse svolto diverse attività ricomprese in tale fase, come previste dall'art. 4, comma 5, lettera c del DM n. 55 2014 e tra queste, in particolare, “le deduzioni di udienza con richiesta di ammissione delle istanze istruttorie contenute nelle note di trattazione scritta depositate il
10.01.2022 e il 09.02.2022”; l'esame del provvedimento di nomina del CTU del 14.01.2022; l'esame dell'atto di accettazione dell'incarico da parte del CTU del 13.02.2022; l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per
l'invio della bozza da parte del CTU, per l'invio delle osservazioni e per il deposito della relazione definitiva del
18.02.2022; l'istanza di assegnazione di nuovi termini contenuta nelle note di trattazione scritta del 14.09.2022; l'esame dell'istanza di concessione di nuovi termini da parte del CTU del 15.09.2022; l'esame del provvedimento di assegnazione di nuovi termini per l'invio della bozza da parte del CTU, per l'invio delle osservazioni e per il deposito della relazione definitiva del 16.09.2022; l'esame della bozza della consulenza tecnica;
l'esame della consulenza definitiva”.
Il compenso complessivo dovuto a titolo di spese legali, per le ragioni esposte, doveva essere perciò quantificato nel rispetto dei parametri di legge, considerando che erano state espletate tutte le fasi del giudizio indicate nella parcella prodotta davanti al Tribunale, nella misura accertata in corso di causa, e comunque non inferiore a 2.695,50 €, nella denegata ipotesi in cui fosse stata applicata la riduzione massima consentita.
*
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
A parere del collegio, peraltro, non coglie nel segno la censura riferita alla liquidazione dei compensi in violazione dei valori minimi inderogabili.
Il primo giudice, che ha liquidato il complessivo importo di 2.000,00 € a titolo di spese legali, riferendosi alla tabella 4 per le cause di previdenza e allo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro previsti dal DM 555/2014 come successivamente modificato, è partito dai valori medi indicati nella tabella 4 considerando le sole fasi di studio (929,00 euro), introduttiva (777,00 €) e decisoria (2.021,00 euro), pari nel complesso a 3.727,00 euro - espressamente escludendo invece la fase istruttoria perché ritenuta mancante - ai quali ha però dichiarato di voler apportare un'opportuna riduzione in ragione della effettiva attività processuale profusa dalle parti e si
è evidentemente mantenuto nei minimi tariffari previsti per tali tre fasi, che si ottengono riducendo del 50% i valori medi indicati nella tabella di riferimento per le cause di quel valore, che è la riduzione massima prevista dall'art. 4, comma 1 del DM 55/2014 (“non oltre il 50 per cento”), la cui liquidazione senza la fase di trattazione e/o istruttoria, sarebbe stata infatti di 1.863,5 euro (929/2=464,5; 777/2=388,5; 2121/2=1.010,5).
La liquidazione per tali tre fasi, rispettosa dei valori minimi previsti, ha quindi tenuto conto del fatto che non
è più consentita, neppure se motivata, una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, come ben evidenziato
3 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 31.01.2023) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass. 10438/2023 sopra citata).
*
Tuttavia, la decisione del Tribunale, se si considera il secondo profilo di doglianza, pur corretta in tal senso, non può ritenersi corretta nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione in questo specifico caso, neppure in limiti estremamente ridotti, con la motivazione della “mancanza di una effettiva fase istruttoria”, smentita dalla circostanza che la controversia sia stata istruita con accertamenti peritali medico-legali.
Va al proposito premesso che il primo giudice, che aveva fissato l'udienza di discussione per il giorno
14.01.2022 (decreto del 03.08.2021), con successivo decreto del 05.01.2022 aveva disposto la trattazione cartolare di tale udienza, procedendo contestualmente alla nomina del dottor quale Persona_1 consulente tecnico d'ufficio, cui aveva formulato specifico quesito, poiché aveva ravvisato la necessità di procedere ad accertamenti peritali finalizzati a verificare se effettivamente dall'infortunio sul lavoro
4 denunciato da fosse derivato un danno biologico nella misura per legge indennizzabile a Parte_1 CP_ fronte del riconoscimento da parte dell' di una percentuale di danno biologico permanente del 2%, non indennizzabile e che secondo il ricorrente non compensava adeguatamente l'effettivo danno riportato.
Era seguito un rinvio, in esito al quale il primo giudice aveva conferito l'incarico peritale (verbale del
18.02.2022), procedendo quindi ad istruire la controversia (sulla natura di “mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio, diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario” si veda la Suprema Corte con le sentenze n. 15219 del 2007 e n. 25253 del 2019 e, da ultimo, anche con le ordinanze n. 326/2020 e n. 18299/2024).
Il dottor aveva, infatti, dichiarato di accettare l'incarico con nota in data 13.02.2022, cui Persona_1 aveva fatto seguito l'effettivo conferimento dello stesso in esito all'udienza del 18.02.2022 già fissata, a quel punto rinviata per il deposito dell'elaborato finale al 16.09.2022.
L'elaborato peritale era stato poi depositato, previa proroga dei termini concessi e rinvio dell'udienza fissata, in data 28.12.2022 e la causa era stata conseguentemente decisa, in esito all'udienza del 13.01.2023, nella successiva udienza del 31.01.2023, nel frattempo fissata in presenza, a differenza delle precedenti udienze che si erano svolte con le forme della trattazione cartolare.
Di conseguenza, già dalla prima udienza, nel termine fissato dal primo giudice, la difesa appellante aveva depositato note di trattazione scritta, formulando richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate
(10.01.2022 e 09.02.2022), ed aveva poi proceduto, in ragione della decisione del primo giudice di trattare e istruire la causa con accertamenti peritali, a svolgere diverse attività, comprese quelle necessarie per l'esame del provvedimento di nomina del CTU e di formulazione dei quesiti;
per l'esame del provvedimento di accettazione dell'incarico da parte del CTU;
per l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e di proroga degli stessi;
per l'esame della bozza della consulenza tecnica e della consulenza definitiva.
Si tratta di attività evidentemente riconducibili, ed in questo deve concordarsi con l'appellante, in quelle che l'art. 4 del DM 55 del 2014 include anche attualmente nell'ambito della fase di trattazione e/o istruttoria, alla quale va ricondotta la consulenza tecnica d'ufficio, pacificamente mezzo istruttorio, seppure diverso dalla prova vera e propria, come già sopra detto, che comprende, tra le altre, oltre alle richieste di prova, all'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, anche gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, nonché
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, tra le quali non può che farsi rientrare la nomina del consulente tecnico d'ufficio con la necessaria formulazione dei quesiti operata dal primo giudice, seguita poi dall'invio e dall'esame dell'elaborato peritale (bozza e relazione definitiva), che nel caso in oggetto hanno reso evidentemente necessario lo svolgimento di attività di esame propria ed in funzione della fase istruttoria in contestazione, erroneamente perciò esclusa dalla liquidazione delle spese da parte del primo giudice, sull'errato presupposto che non si fosse svolta.
5 La sentenza non è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo capoverso del DM 55/2014, come successivamente modificato, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, come avvenuto nel caso in oggetto, e neppure si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto
d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del
6.07.2022).
E al proposito vanno richiamate due più recenti pronunce della Suprema Corte (n. 8561/2023 e n. 28627/2023), secondo cui il DM 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo allo svolgimento di attività
a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di consulenza tecnica d'ufficio, pacifica nel caso di specie, ma anche di semplice trattazione della causa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria e/o di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma 5, lett. c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività inclusa in tale fase, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
In applicazione di tali principi, quindi, poiché nel caso di CO la causa è stata pacificamente decisa solo dopo che il primo giudice ha disposto di istruire il procedimento con accertamenti peritali, ricorrendo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ritenendoli evidentemente necessari mezzi istruttori, non può che affermarsi che, con certezza, vi è stata una effettiva fase di trattazione e/o istruttoria e conseguentemente un'attività difensiva resa, in ragione degli accertamenti medico legali e delle verifiche disposte, in funzione dell'istruttoria, idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi liquidati nel primo grado del giudizio calcolandoli ai sensi del DM 55/2014, con le modifiche introdotte dal DM 147/2022, vigente da ottobre 2022 e qui applicabile, dato che la sentenza ha definito il giudizio in epoca successiva, includendovi la fase istruttoria che si è svolta e considerando per tutte le fasi i valori minimi previsti nella tabella che disciplina le cause di previdenza di valore compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 euro (si tratta di valore pacifico tra le parti), non ricorrendo alcun motivo per fare applicazione dei parametri medi, essendo i valori minimi adeguati alle questioni di fatto e di diritto poste dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio, non caratterizzate da particolare complessità e senza che nelle udienze di trattazione
6 si fosse reso necessario lo svolgimento di particolari deduzioni di udienza, in assenza di prova orale e anche, CP_ sostanzialmente, di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e, come evidenziato anche dall con un minimo impegno nella fase di discussione finale della causa se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio.
Tali compensi minimi sono quindi pari per la fase di studio a 464,5 € (929,00€/2), per la fase introduttiva a
388,5 € (777,00 €/2), per la fase istruttoria a 832 € (1.664€/2) e per la fase decisoria a 1.010,.5 (2.021,00 €/2) e nel complesso a 2.695,5 €, con conseguente diritto dell'appellante, per il giudizio di primo grado, ad un compenso complessivo di 2.695,5 € a titolo di spese legali, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Le spese del giudizio di appello, in considerazione della reale complessità della lite e degli adempimenti che la medesima ha richiesto, vanno quantificate considerando i parametri minimi previsti dal DM 55/214 e dal
DM 147/2022 nella tabella per i giudizi davanti alla Corte d'appello e per le controversie di valore pari alla accertata differenza tra la somma effettivamente spettante a titolo di spese legali (2.695,5 euro) e quella (di
2.000,00 euro) liquidata dal giudice di primo grado, in cui vanno però incluse anche le spese generali al 15%
(si veda su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
Le stesse sono conseguentemente pari a 247,00 € complessivi, ottenuti considerando i parametri riferiti dal DM
55/2014 alle controversie di appello di valore compreso tra 0,01 e 1.100,00 euro e i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, per un totale di 494,00 euro, da ridursi del 50% per ottenere i compensi minimi), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, in questo grado del giudizio alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. e dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. 55 del 2014, che non si sono effettivamente svolte, in ragione sempre dei principi sora evidenziati (la controversia è stata definita in prima udienza e sul punto si richiama Cass. n. 10206/2021 sopra citata).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che hanno dichiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, n. 102 del 31.01.2023 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, ridetermina in complessivi euro 2.695,50 le spese del giudizio di primo grado, già poste a carico CP_ dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, di cui si dispone anche per questo grado la distrazione in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 25 luglio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 41 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 per la Sardegna in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avvocati Roberto Di Tucci
[...]
e Paolo Spiga, dai quali è rappresentato e difeso per mezzo di procura generale 12428, Fadda, del 5 aprile 2016
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: la Corte adita “in parziale riforma della appellata sentenza 1) condanni l' al CP_1 pagamento delle maggiori spese legali del primo giudizio, ponendole interamente a suo carico, nella misura che verrà accertata in corso di causa, e comunque in misura non inferiore ad euro 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 2) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 3) in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti”.
Nell'interesse dell' appellato: “voglia l'adita Corte, ogni diversa istanza disattesa, respingere l'appello poiché CP_1 infondato. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
1 Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari il 30.07.2021, Parte_1 CP_ aveva convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno biologico derivante da un infortunio sul lavoro occorsogli il 23 ottobre 2019, che l'istituto aveva definito con il riconoscimento di una percentuale di danno, non indennizzabile, del 2% per “lieve deficit funzionale ginocchio sn”, ritenuto non idoneo a compensare l'entità della lesione subita.
Esperito senza esito il procedimento amministrativo, aveva proseguito , si era trovato perciò costretto a Pt_1 rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
L' si era ritualmente costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza dell'avversa pretesa, dato che il CP_1 grado attribuito (2%) era del tutto congruo.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 102/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, preso atto delle conclusioni del suo ausiliario, nemmeno fatte oggetto di specifici ed argomentati rilievi critici ad opera delle parti, che aveva condiviso ritenendole frutto di accurati esami medici e puntuale studio dei documenti prodotti, oltre che adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto di , affetto Parte_1 da “instabilità al ginocchio sn da rottura completa LCA”, patologia dai cui esiti era derivato un danno biologico permanente indennizzabile in misura pari all'8% sin dalla data della domanda, “di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura dell'8%”. CP_ Aveva, quindi, condannato l' ad erogare a il corrispondente indennizzo in capitale e alla rifusione Pt_1 delle spese del giudizio, che aveva liquidato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, “con applicazione dello scaglione di valore fino al 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti e la mancanza di una effettiva fase istruttoria”, in complessivi euro 2.000,00, “oltre rimborso forfettario in ragione del 15% e oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge”. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con un unico motivo di doglianza, ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto Parte_1 un duplice profilo, deducendo una “illegittima quantificazione delle spese legali al di sotto del minimo di legge”.
La sentenza impugnata, ha dedotto l'appellante, doveva ritenersi viziata, sotto un primo profilo, nel punto in cui aveva liquidato le spese legali in favore dell'appellante in misura inferiore a quella che sarebbe risultata
“dalla riduzione massima delle tariffe medie previste dalla tabella 4 allegata al D.M. n. 55/14 con riferimento allo scaglione fino ad euro 26.000,00”, fissata dall'art. 4, comma 1, del DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 37/18, nel quale era previsto che i valori indicati nelle tabelle allegate potessero essere diminuiti “non oltre il 50%”, rilevando che si trattava di minimi inderogabili come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, con il recente pronunciamento della Suprema Corte n. 34573 del 2021.
2 Nel caso di specie, quindi, a fronte di un valore medio complessivo di 5.391,00 € (929,00 euro per la fase di studio, 777,00 euro per quella introduttiva, 1664,00 per quella istruttoria e 2021,00 per quella decisionale), il giudice di prime cure aveva liquidato l'importo di 2.000,00 €, che si poneva ben al di sotto dell'importo di
2.695,50 risultante dalla riduzione massima del 50% delle tariffe medie.
La sentenza era inoltre viziata, sotto un secondo profilo, nella parte in cui aveva indicato la mancanza di un'effettiva fase istruttoria a giustificazione della riduzione dei compensi, peraltro asseritamente diminuiti solo rispetto ai valori medi, pur essendo pacifico che l'appellante avesse svolto diverse attività ricomprese in tale fase, come previste dall'art. 4, comma 5, lettera c del DM n. 55 2014 e tra queste, in particolare, “le deduzioni di udienza con richiesta di ammissione delle istanze istruttorie contenute nelle note di trattazione scritta depositate il
10.01.2022 e il 09.02.2022”; l'esame del provvedimento di nomina del CTU del 14.01.2022; l'esame dell'atto di accettazione dell'incarico da parte del CTU del 13.02.2022; l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per
l'invio della bozza da parte del CTU, per l'invio delle osservazioni e per il deposito della relazione definitiva del
18.02.2022; l'istanza di assegnazione di nuovi termini contenuta nelle note di trattazione scritta del 14.09.2022; l'esame dell'istanza di concessione di nuovi termini da parte del CTU del 15.09.2022; l'esame del provvedimento di assegnazione di nuovi termini per l'invio della bozza da parte del CTU, per l'invio delle osservazioni e per il deposito della relazione definitiva del 16.09.2022; l'esame della bozza della consulenza tecnica;
l'esame della consulenza definitiva”.
Il compenso complessivo dovuto a titolo di spese legali, per le ragioni esposte, doveva essere perciò quantificato nel rispetto dei parametri di legge, considerando che erano state espletate tutte le fasi del giudizio indicate nella parcella prodotta davanti al Tribunale, nella misura accertata in corso di causa, e comunque non inferiore a 2.695,50 €, nella denegata ipotesi in cui fosse stata applicata la riduzione massima consentita.
*
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
A parere del collegio, peraltro, non coglie nel segno la censura riferita alla liquidazione dei compensi in violazione dei valori minimi inderogabili.
Il primo giudice, che ha liquidato il complessivo importo di 2.000,00 € a titolo di spese legali, riferendosi alla tabella 4 per le cause di previdenza e allo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro previsti dal DM 555/2014 come successivamente modificato, è partito dai valori medi indicati nella tabella 4 considerando le sole fasi di studio (929,00 euro), introduttiva (777,00 €) e decisoria (2.021,00 euro), pari nel complesso a 3.727,00 euro - espressamente escludendo invece la fase istruttoria perché ritenuta mancante - ai quali ha però dichiarato di voler apportare un'opportuna riduzione in ragione della effettiva attività processuale profusa dalle parti e si
è evidentemente mantenuto nei minimi tariffari previsti per tali tre fasi, che si ottengono riducendo del 50% i valori medi indicati nella tabella di riferimento per le cause di quel valore, che è la riduzione massima prevista dall'art. 4, comma 1 del DM 55/2014 (“non oltre il 50 per cento”), la cui liquidazione senza la fase di trattazione e/o istruttoria, sarebbe stata infatti di 1.863,5 euro (929/2=464,5; 777/2=388,5; 2121/2=1.010,5).
La liquidazione per tali tre fasi, rispettosa dei valori minimi previsti, ha quindi tenuto conto del fatto che non
è più consentita, neppure se motivata, una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, come ben evidenziato
3 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 31.01.2023) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass. 10438/2023 sopra citata).
*
Tuttavia, la decisione del Tribunale, se si considera il secondo profilo di doglianza, pur corretta in tal senso, non può ritenersi corretta nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione in questo specifico caso, neppure in limiti estremamente ridotti, con la motivazione della “mancanza di una effettiva fase istruttoria”, smentita dalla circostanza che la controversia sia stata istruita con accertamenti peritali medico-legali.
Va al proposito premesso che il primo giudice, che aveva fissato l'udienza di discussione per il giorno
14.01.2022 (decreto del 03.08.2021), con successivo decreto del 05.01.2022 aveva disposto la trattazione cartolare di tale udienza, procedendo contestualmente alla nomina del dottor quale Persona_1 consulente tecnico d'ufficio, cui aveva formulato specifico quesito, poiché aveva ravvisato la necessità di procedere ad accertamenti peritali finalizzati a verificare se effettivamente dall'infortunio sul lavoro
4 denunciato da fosse derivato un danno biologico nella misura per legge indennizzabile a Parte_1 CP_ fronte del riconoscimento da parte dell' di una percentuale di danno biologico permanente del 2%, non indennizzabile e che secondo il ricorrente non compensava adeguatamente l'effettivo danno riportato.
Era seguito un rinvio, in esito al quale il primo giudice aveva conferito l'incarico peritale (verbale del
18.02.2022), procedendo quindi ad istruire la controversia (sulla natura di “mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio, diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario” si veda la Suprema Corte con le sentenze n. 15219 del 2007 e n. 25253 del 2019 e, da ultimo, anche con le ordinanze n. 326/2020 e n. 18299/2024).
Il dottor aveva, infatti, dichiarato di accettare l'incarico con nota in data 13.02.2022, cui Persona_1 aveva fatto seguito l'effettivo conferimento dello stesso in esito all'udienza del 18.02.2022 già fissata, a quel punto rinviata per il deposito dell'elaborato finale al 16.09.2022.
L'elaborato peritale era stato poi depositato, previa proroga dei termini concessi e rinvio dell'udienza fissata, in data 28.12.2022 e la causa era stata conseguentemente decisa, in esito all'udienza del 13.01.2023, nella successiva udienza del 31.01.2023, nel frattempo fissata in presenza, a differenza delle precedenti udienze che si erano svolte con le forme della trattazione cartolare.
Di conseguenza, già dalla prima udienza, nel termine fissato dal primo giudice, la difesa appellante aveva depositato note di trattazione scritta, formulando richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate
(10.01.2022 e 09.02.2022), ed aveva poi proceduto, in ragione della decisione del primo giudice di trattare e istruire la causa con accertamenti peritali, a svolgere diverse attività, comprese quelle necessarie per l'esame del provvedimento di nomina del CTU e di formulazione dei quesiti;
per l'esame del provvedimento di accettazione dell'incarico da parte del CTU;
per l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e di proroga degli stessi;
per l'esame della bozza della consulenza tecnica e della consulenza definitiva.
Si tratta di attività evidentemente riconducibili, ed in questo deve concordarsi con l'appellante, in quelle che l'art. 4 del DM 55 del 2014 include anche attualmente nell'ambito della fase di trattazione e/o istruttoria, alla quale va ricondotta la consulenza tecnica d'ufficio, pacificamente mezzo istruttorio, seppure diverso dalla prova vera e propria, come già sopra detto, che comprende, tra le altre, oltre alle richieste di prova, all'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, anche gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, nonché
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, tra le quali non può che farsi rientrare la nomina del consulente tecnico d'ufficio con la necessaria formulazione dei quesiti operata dal primo giudice, seguita poi dall'invio e dall'esame dell'elaborato peritale (bozza e relazione definitiva), che nel caso in oggetto hanno reso evidentemente necessario lo svolgimento di attività di esame propria ed in funzione della fase istruttoria in contestazione, erroneamente perciò esclusa dalla liquidazione delle spese da parte del primo giudice, sull'errato presupposto che non si fosse svolta.
5 La sentenza non è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo capoverso del DM 55/2014, come successivamente modificato, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, come avvenuto nel caso in oggetto, e neppure si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto
d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del
6.07.2022).
E al proposito vanno richiamate due più recenti pronunce della Suprema Corte (n. 8561/2023 e n. 28627/2023), secondo cui il DM 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo allo svolgimento di attività
a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di consulenza tecnica d'ufficio, pacifica nel caso di specie, ma anche di semplice trattazione della causa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria e/o di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma 5, lett. c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività inclusa in tale fase, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
In applicazione di tali principi, quindi, poiché nel caso di CO la causa è stata pacificamente decisa solo dopo che il primo giudice ha disposto di istruire il procedimento con accertamenti peritali, ricorrendo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ritenendoli evidentemente necessari mezzi istruttori, non può che affermarsi che, con certezza, vi è stata una effettiva fase di trattazione e/o istruttoria e conseguentemente un'attività difensiva resa, in ragione degli accertamenti medico legali e delle verifiche disposte, in funzione dell'istruttoria, idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi liquidati nel primo grado del giudizio calcolandoli ai sensi del DM 55/2014, con le modifiche introdotte dal DM 147/2022, vigente da ottobre 2022 e qui applicabile, dato che la sentenza ha definito il giudizio in epoca successiva, includendovi la fase istruttoria che si è svolta e considerando per tutte le fasi i valori minimi previsti nella tabella che disciplina le cause di previdenza di valore compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 euro (si tratta di valore pacifico tra le parti), non ricorrendo alcun motivo per fare applicazione dei parametri medi, essendo i valori minimi adeguati alle questioni di fatto e di diritto poste dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio, non caratterizzate da particolare complessità e senza che nelle udienze di trattazione
6 si fosse reso necessario lo svolgimento di particolari deduzioni di udienza, in assenza di prova orale e anche, CP_ sostanzialmente, di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e, come evidenziato anche dall con un minimo impegno nella fase di discussione finale della causa se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio.
Tali compensi minimi sono quindi pari per la fase di studio a 464,5 € (929,00€/2), per la fase introduttiva a
388,5 € (777,00 €/2), per la fase istruttoria a 832 € (1.664€/2) e per la fase decisoria a 1.010,.5 (2.021,00 €/2) e nel complesso a 2.695,5 €, con conseguente diritto dell'appellante, per il giudizio di primo grado, ad un compenso complessivo di 2.695,5 € a titolo di spese legali, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Le spese del giudizio di appello, in considerazione della reale complessità della lite e degli adempimenti che la medesima ha richiesto, vanno quantificate considerando i parametri minimi previsti dal DM 55/214 e dal
DM 147/2022 nella tabella per i giudizi davanti alla Corte d'appello e per le controversie di valore pari alla accertata differenza tra la somma effettivamente spettante a titolo di spese legali (2.695,5 euro) e quella (di
2.000,00 euro) liquidata dal giudice di primo grado, in cui vanno però incluse anche le spese generali al 15%
(si veda su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
Le stesse sono conseguentemente pari a 247,00 € complessivi, ottenuti considerando i parametri riferiti dal DM
55/2014 alle controversie di appello di valore compreso tra 0,01 e 1.100,00 euro e i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, per un totale di 494,00 euro, da ridursi del 50% per ottenere i compensi minimi), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, in questo grado del giudizio alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. e dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. 55 del 2014, che non si sono effettivamente svolte, in ragione sempre dei principi sora evidenziati (la controversia è stata definita in prima udienza e sul punto si richiama Cass. n. 10206/2021 sopra citata).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che hanno dichiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, n. 102 del 31.01.2023 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, ridetermina in complessivi euro 2.695,50 le spese del giudizio di primo grado, già poste a carico CP_ dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, di cui si dispone anche per questo grado la distrazione in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 25 luglio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
7