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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere favorevole per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: che sia pronunciata la sentenza sullo status per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1
scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.10.2003 nel CP_1
Comune di Porto Recanati (cfr. estratto atto di matrimonio doc. n. 2 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha in particolare dedotto che
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale pagina 1 di 3 - a causa di incomprensioni tra le parti, depositavano congiuntamente ricorso per la separazione consensuale e questo Tribunale, a seguito dell'esito negativo della conciliazione tentata dal
Giudice all'udienza presidenziale del 14.06.2022, emetteva il Decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi (N. R.G. 529/2022);
- dalla presentazione del ricorso di separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati e che, tra l'altro, la ha avuto altre relazioni CP_1
- che quanto alle figlie, come da decreto di omologa, la figlia (già maggiorenne) vive con il Per_1
padre, mentre la figlia presso la madre, pur nell'affidamento condiviso Per_2
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati a parte resistente
(notifica consegnata dal postino in data 29.08.2024), senza che questa si sia costituita.
All'udienza di prima comparizione del 17.02.2025, parte ricorrente ha ribadito la volontà di divorziare, mentre parte resistente non è comparsa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita: dalla omologa della separazione consensuale (avvenuta a giugno 2022) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, di tal che è sicuramente trascorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 CP_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
pagina 2 di 3 -Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Recanati in data 12.10.2003 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Porto Recanati, Anno 2003, n.18, parte II, serie A, Ufficio 1
- Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Alessandra Canullo Giudice dott. Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere favorevole per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: che sia pronunciata la sentenza sullo status per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1
scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.10.2003 nel CP_1
Comune di Porto Recanati (cfr. estratto atto di matrimonio doc. n. 2 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha in particolare dedotto che
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale pagina 1 di 3 - a causa di incomprensioni tra le parti, depositavano congiuntamente ricorso per la separazione consensuale e questo Tribunale, a seguito dell'esito negativo della conciliazione tentata dal
Giudice all'udienza presidenziale del 14.06.2022, emetteva il Decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi (N. R.G. 529/2022);
- dalla presentazione del ricorso di separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati e che, tra l'altro, la ha avuto altre relazioni CP_1
- che quanto alle figlie, come da decreto di omologa, la figlia (già maggiorenne) vive con il Per_1
padre, mentre la figlia presso la madre, pur nell'affidamento condiviso Per_2
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati a parte resistente
(notifica consegnata dal postino in data 29.08.2024), senza che questa si sia costituita.
All'udienza di prima comparizione del 17.02.2025, parte ricorrente ha ribadito la volontà di divorziare, mentre parte resistente non è comparsa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita: dalla omologa della separazione consensuale (avvenuta a giugno 2022) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, di tal che è sicuramente trascorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 CP_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
pagina 2 di 3 -Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Recanati in data 12.10.2003 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Porto Recanati, Anno 2003, n.18, parte II, serie A, Ufficio 1
- Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3