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28 agosto 1990
28 agosto 1990
Art. 17. (Equilibrio finanziario delle gestioni) 1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell' articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 41 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1.
Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 41 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1.
Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive".
Giurisprudenza • 1
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