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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.n.1137/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Angelini ed Parte_1 C.F._1
pre difensore sito in Pesaro, viale dei Partigiani n.31
-attrice- CONTRO (p.iva e (p.iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 v. Ma i e tudio P.IVA_2 ifensore sito in Spoleto, via dei Filosofi n.59
-convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 27.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 e -nella qualità, rispettivamente di società proprietaria del veicolo
[...] Controparte_2
a i compagnia assicurativa di tale veicolo- per sentirli condannare al risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80. In particolare deduceva parte attrice che in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa il conducente dell'autovettura Opel Zafira targata BX433ER, mentre percorreva la predetta loc. S. Brizio in direzione S.P. 451, all'altezza del civico n.80 investiva il cane di nome e la sua Per_1 proprietaria sig.ra che si trovavano al di fuori della sede stradale, provocando il decesso Pt_1 dell'animale e le lesi roprietaria oggi attrice. Si costituivano in giudizio le parti convenute evidenziando che la responsabilità dell'incidente era tutta da ascrivere alla imprudenza della sig.ra la quale, non avendo tenuto al guinzaglio il proprio cane, Pt_1 aveva consentito che quest'ultimo attraversasse improvvisamente e repentinamente la sede stradale andando ad urtare il veicolo di proprietà della convenuta che stava sopraggiungendo.
pagina 1 di 5 Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, venivano espletate le prove orali -prove testimoniali ed interrogatorio formale della sig.ra e successivamente ammessa ed eseguita ctu Pt_1 medico legale. All'esito della consulenza la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni attraverso il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
* La domanda di parte attrice -avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80- può ritenersi fondata nei limiti sotto precisati. La responsabilità per il sinistro di causa avvenuto -come detto- in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80, tra l'autoveicolo Opel Zafira targata BX433ER -assicurato la sig.ra ed il suo cane risulta ascrivibile Controparte_2 Parte_1 Per_1 esclusivamente alla condotta di guida del conducente della predetta autovettura. Al riguardo l'esame delle risultanze istruttorie acquisite consente di ritenere sufficientemente comprovata la dinamica del sinistro. Al riguardo costituisce un fatto pacifico ed incontestato che il conducente della Opel Zafira, in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa, nel percorrere la strada del centro abitato di S. Brizio -Spoleto- in direzione della S.P. 451, all'altezza del civico n.80, investiva il cane TW di nome Fermo tale dato di Per_1 fatto, rilevante e decisiva risulta la testimonianza della sig.ra la qu onalmente presente Testimone_1 al fatto, ha espressamente attestato e testimoniato che la sig.ra ed il suo cane BR si trovavano Pt_1 fermi nella piazzola imbrecciata antistante il cancello dell'abita la predetta attrice, al di fuori della sede stradale. Più specificatamente la sig.ra ha espressamente attestato in sede di dichiarazione Tes_1 scritta del 18.07.2016 (esistente in atti), co o e ripetuto dinanzi al Tribunale adito in sede di testimonianza del 15.09.2021, che la sig.ra al momento dell'evento, si trovava davanti al suo Pt_1 cancello di casa, fuori dalla carreggiata e dal tradale e teneva per il collare il suo cane BR;
ha inoltre inequivocabilmente attestato, oltre l'investimento del cane BR, anche la caduta a terra della sig.ra (“..poi vidi con il braccio teso volare a terra…è vero io la la vidi proprio volare…la Pt_1 Pt_1 Pt_1 era ferita e coperta di sangue, ricordo abrasioni alle braccia ed alle ginocchia”). Le dichiarazioni Pt_1
a predetta testimone vengono ritenute particolarmente rilevanti ed attendibili dal Tribunale in quanto provenienti da una persona che ha direttamente e personalmente assistito alla dinamica del fatto e che non risulta portatrice di alcun diretto e specifico interesse alle vicende di causa. Quanto riferito dalla sig.ra peraltro ha poi ricevuto una coerente conferma anche dall'altra testimone presente al fatto Tes_1 sig.ra . Quest'ultima ha confermato che al momento dell'impatto la sig.ra non si Testimone_2 Pt_1 trovava sulla strada e teneva con sé il proprio cane e che il conducente dell'autovettura stava sopraggiungendo a velocità sostenuta, tanto che la stessa sig.ra ha dichiarato di avere fatto segno Tes_2 al veicolo di rallentare e di fermarsi. Anche le dichiarazioni di questo testimone sono ritenute attendibili e rilevanti, tenuto conto che provengono da una persona che ha direttamente assistito all'incidente e che non ha sicuramente alcun tipo di interesse ai fatti di causa. Alla luce pertanto della valutazione unitaria e complessiva delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate appare sufficientemente comprovato che il conducente dell'autovettura Opel Zafira ha investito la sig.ra ed il suo cane BR al di fuori della Pt_1 carreggiata e della sede stradale, allorquando si trovavano zzola non asfaltata posta dinanzi al cancello di ingresso della abitazione della predetta sig.ra Pt_2
Tale comprovata dinamica del sinistro appalesa una co i guida assolutamente imprudente da parte del conducente dell'autovettura. Tenuto conto infatti che la strada oggetto del sinistro attraversa il centro abitato ed è interamente delimitata dalle recinzioni delle varie abitazioni, ha una carreggiata di ampiezza notevolmente ridotta (come immediatamente evincibile da tutte le fotografie prodotte in atti) ed in essa vige il limite di velocità di 30km/h, il comportamento del conducente dell'Opel Zafira risulta avere sicuramente violato non solo le specifiche prescrizioni di cui all'art.141 comma 1, 2 e 4 del C.d.S. ma anche le più elementari norme di comune prudenza e diligenza. Ed invero la percorrenza di una strada che attraversa un centro abitato, delimitata da recinzioni ed ingressi di abitazioni, con una carreggiata pagina 2 di 5 estremamente ridotta ed un limite di velocità basso come 30 km/h, avrebbe già dovuto indurre il conducente del veicolo ad una guida moderata e prudente;
l'avvistamento di persone al limite della strada avrebbe dovuto indurre il conducente a moderare ancora di più la propria velocità e soprattutto a prestare la massima attenzione a non mettere in pericolo l'incolumità delle predette persone. L'avere investito invece il cane che si trovava -per le ragioni sopra esposte- fuori dalla sede stradale ed essersi fermato solo parecchi metri dopo, comprova la indubbia violazione, da parte del conducente dell'autovettura, di tutte le disposizioni sopra richiamate e conseguentemente una sua responsabilità piena ed esclusiva (anche ai sensi dell'art.2054 c.c., primo comma). Peraltro, per completezza, questo Tribunale segnala che la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalle parti convenute non ha trovato in sede istruttoria alcun tipo di riscontro probatorio. In altri temini non vi è in atti alcuna prova che l'investimento in questione si sia verificato per l'attraversamento improvviso e repentino della strada da parte del cane. Sul punto del tutto irrilevante ed inutilizzabile si appalesa la dichiarazione scritta resa dalla sig.ra e prodotta in atti dalla convenuta. In ordine Parte_3 alla veridicità di tale dichiarazione questo giudicante non nasconde le proprie perplessità, tenuto conto che in base a quest'ultima la dichiarante si sarebbe trovata a transitare lungo la via in questione praticamente in contemporanea rispetto al transito della Opel Zafira ed in senso opposto;
tuttavia nessuno dei testimoni sicuramente presenti in loco ha minimamente confermato tale presenza (anzi, in realtà, l'hanno proprio esclusa). In ogni caso, nonostante il precedente giudice assegnatario avesse espressamente segnalato l'importanza della escussione testimoniale della dichiarante sig.ra quest'ultima non risulta mai Parte_3 essersi presentata dinanzi al Tribunale per rendere doverosa testimonianza e provvedere a confermare quanto dichiarato. Addirittura parte convenuta ha poi provveduto anche a rinunciare all'escussione di tale testimone. La ricostruzione della dinamica dell'evento fornita dalla parte convenuta inoltre lascerebbe del tutto inspiegato il fatto delle lesioni riportate dalla sig.ra confermate invece dai testimoni sopra Pt_1 richiamati e documentate dalle certificazioni prodotte in atti. In sintesi quindi si tratta di una ricostruzione del tutto sfornita di supporto probatorio ed oggettivamente inverosimile. Con la conseguenza che, come sopra rilevato, dell'investimento di cui è causa questo Tribunale ritiene responsabile esclusivamente il conducente dell'Opel Zafira targata BX433ER. In ordine alla concreta quantificazione del danno subito dalla sig.ra il giudicante Parte_1 ritiene attendibile e quindi condivisibile la valutazione quantitativa es tu nominato dr.ssa anche sotto il profilo della compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del fatto. Persona_2
Al rig ertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio si appalesano sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, oggettivamente esaurienti ed esenti da vizi logici o giuridici;
peraltro nei confronti di tali valutazioni non risultano avanzate contestazioni e/o osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte, da ciò potendosi evincere un'ulteriore conferma della validità delle valutazioni in questione.
Ciò posto, rilevato che il consulente di ufficio individuava nella misura del 4,5% la invalidità permanente da danno biologico subita dalla sig.ra e che quest'ultima – al momento dei fatti – aveva Parte_1 55 anni di età, il relativo importo da dovere riconoscere alla predetta sig.ra corrisponde ad euro Pt_1
4.661,90 (in base alla tabella di cui all'art.139 del Dlgs.n.209/2005 aggiornat del 16.07.2024); sul punto non si rinvengono –né peraltro sono state specificatamente allegate e comprovate (Cass.Civ.n.3114 del 07.02.2025; Cass.Civ.n.14364 del 27.05.2019; Cass.Civ.n.339 del 13.01.2016)- circostanze anomale e/o conseguenze particolari su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati e/o sofferenze psico-fisiche di particolare intensità residuate in capo alla sig.ra da indurre
Pt_1 il giudicante a prevedere una ulteriore personalizzazione in aumento del danno ex art.139 D.Lgs.n.209/2005, comma 3. Tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di
Pt_1 invalidità temporanea parziale al 75%, il relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 1.242,90; tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di invalidità temporanea
Pt_1 parziale al 50%, il relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 828,60; tenuto conto infine che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, il
Pt_1 relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 414,30. Complessivamente, pertanto, la pagina 3 di 5 somma da dover riconoscere alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro Pt_1
7.147,70. Con riferimento alle voci di danno ritenute risarcibili e sopra liquidate, trattandosi di somme determinate con riferimento alla tabella normativa recentemente aggiornata, sulle stesse non potrà competere alcuna rivalutazione;
al contempo, però, in ordine a tali voci di danno, è legittimo riconoscere gli interessi compensativi (Cass.Civ.n.11899 del 10.06.2016), che come noto, nei debiti di valore – quale quello risarcitorio extracontrattuale – vengono fatti decorrere dalla data del fatto sino al saldo effettivo della somma liquidata per il risarcimento medesimo. Al riguardo, il calcolo concreto degli interessi potrà essere effettuato sui rispettivi sopra indicati importi (che, come detto, vengono espressi in valori monetari attuali e, conseguentemente, da ritenersi già integralmente rivalutati) a partire dalla data di verificazione del sinistro relativamente alle somme liquidate a titolo di invalidità temporanee ed a partire dalla data di cessazione delle predette invalidità temporanee relativamente alle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale permanente, utilizzando, tuttavia, non il saggio legale pro tempore, ma un indice legale medio considerato nel periodo compreso tra la data di verificazione del sinistro di cui è causa ed il momento di effettiva liquidazione del danno riconosciuto (si veda Cass.Civ.n.3871 del 26.02.2004; Cass.Civ.n.5503 del
08.04.2003). Le spese sanitarie e medico legali sostenute dalla sig.ra visto il giudizio di congruità del ctu Pt_1 nominato e vista la documentazione prodotta in atti –euro 381,00- sono da ritenersi meritevoli di essere rimborsate. Analogamente meritevole di essere rimborsata, in quanto non eccessiva né superflua, è la somma spesa da parte attrice -euro 488,00- per la consulenza medica di parte. Sul punto infatti occorre rilevare che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” ( Cass.Civ.n.26729 del 15.10.2024). Nello stesso senso risulta legittimo il rimborso della somma spesa di euro 886,00 per la consulenza tecnica antinfortunistica resa dal Perito Industriale Persona_3 tenuto conto sia della particolarità della dinamica del sinistro e sia della contrastante po convenute (Cass.Civ.n.25939 del 05.09.2023; Cass.Civ.n.37477 del 22.12.2022). Effettiva, comprovata (si veda copia della contabile del pagamento) e ragionevole inoltre risulta la spesa di euro 400,00 per l'assistenza legale stragiudiziale, in quanto tale legittimamente risarcibile (Trib. Milano, n.2317 del 19.03.2025; Cass.Civ.n.15.265 del 30.05.2023). Non risarcibile invece la somma di cui alla nota proforma di euro 8.400,00 e ciò sia perché si tratta di un importo assolutamente ingiustificato ed eccessivo e sia perché comunque non vi è prova dell'effettivo pagamento. Le spese oggetto di risarcimento e sopra indicate, in quanto danni emergenti costituenti debiti di valore non determinati con riferimento al valore attuale della moneta, dovranno essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (i quali “non vanno calcolati nè sulla somma originaria nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”: Cass.Civ.n.2979 del 01.02.2023; Cass.Civ.n.5054 del 03.03.2009), a partire dalla data di sopportazione di ogni singola spesa sino al saldo effettivo. In ordine ai danni conseguenti alla uccisione del Cane BR, la valutazione del fatto che si trattava di un cane di razza pregiata con pedigree e DNA depositato -come comprovato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte attrice-, la considerazione della valutazione espressa dal teste (in qualità di Tes_3 medico veterinario) rapportata alla ancora giovane età dell'animale, induce il Tribunale a quantificare il danno patrimoniale per la perdita in questione in euro 2.500,00. Direttamente risarcibili inoltre risultano i costi subiti da parte attrice -euro 405,00- per la visita, gli accertamenti clinici e la soppressione del cane;
l'importo in questione, in quanto danno emergente costituente debito di valore non determinato con riferimento al valore attuale della moneta, dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (calcolati come sopra indicato per le altre voci di danno emergente). Non si ritiene invece di poter ragionevolmente risarcire il danno preteso da parte attrice relativo alla presunta perdita dei futuri guadagni pagina 4 di 5 conseguenti alle ipotizzate future gravidanze e relative vendite dei cuccioli. Al riguardo, tenuto conto in generale che “la prova del nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno risarcibile per la perdita di chance richiede un apprezzamento della probabilità elevata, prossima alla certezza, della trasformazione della chance in un effettivo beneficio” (Cass.Civ.n.6278 del 09.03.2025), nel caso di specie la valutazione di complessiva incertezza derivante dalla necessità di una concatenazione positiva di diverse rilevanti circostanze per la concretizzazione effettiva del beneficio invocato -il fatto che il cane BR in futuro mantenga il buono stato di salute ed incorra effettivamente in gravidanze, il buono stato di salute dei cuccioli una volta effettivamente nati, il fatto dell'interesse di mercato e quindi dell'effettivo acquisto dei cuccioli da parte di terzi- induce questo Tribunale a non ravvisare le condizioni per la risarcibilità del danno in questione. Questo giudicante ritiene invece di aderire all'orientamento espresso da alcuni Tribunali di merito (Trib. Prato, n.51 del 25.01.2025; Trib. Novara del 24.03.2020; Trib. Parma, n.605 del 02.05.2018) in ordine al fatto che la perdita di un animale d'affezione può determinare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante della persona, riguardante la tutela della sfera relazionale ed affettiva, garantita dall'art.2 della Costituzione;
il particolare stretto rapporto affettivo che si può ingenerare tra il proprietario e l'animale comporta che la perdita di quest'ultimo può ragionevolmente determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante in quanto afferente alla lesione di un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente tutelato e tutelabile. Nel caso di specie quindi la valutazione della particolare affezione esistente tra la sig.ra ed il suo cane BR, evincibile chiaramente dalle tante fotografie allegate in atti, unitamente alla Pt_1 considerazione della particolare cruenta modalità di verificazione della perdita dell'animale in questione (avvenuta violentemente davanti agli occhi della stessa attrice), induce il giudicante a ritenere equo il relativo risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 3.000,00. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 nei confronti delle parti convenute e
[...] Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza ed ec Controparte_2
-accerta e dichiara che la responsabilità dell'incidente di cui è causa è ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'Opel Zafira targata BX433ER di proprietà di Controparte_1 e per l'effetto:
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra della somma di euro 7.147,70 -oltre interessi da Parte_1 calcolare come in motivazione- a atrimoniale ed al pagamento della somma di euro 2.155,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso dei danni emergenti specificatamente indicati in motivazione;
-condanna inoltre e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in a titolo di danno Parte_1 patrimoniale e della somma di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la uccisione del cane
-il tutto oltre interessi da calcolare come in motivazione- ed al pagamento della somma di euro Per_1 405,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso dei danni emergenti specificatamente indicati in motivazione;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore della parte attrice dichiaratosi antistatario;
spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese, in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate.
Spoleto, 27.05.2025
Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1137/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Angelini ed Parte_1 C.F._1
pre difensore sito in Pesaro, viale dei Partigiani n.31
-attrice- CONTRO (p.iva e (p.iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 v. Ma i e tudio P.IVA_2 ifensore sito in Spoleto, via dei Filosofi n.59
-convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 27.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 e -nella qualità, rispettivamente di società proprietaria del veicolo
[...] Controparte_2
a i compagnia assicurativa di tale veicolo- per sentirli condannare al risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80. In particolare deduceva parte attrice che in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa il conducente dell'autovettura Opel Zafira targata BX433ER, mentre percorreva la predetta loc. S. Brizio in direzione S.P. 451, all'altezza del civico n.80 investiva il cane di nome e la sua Per_1 proprietaria sig.ra che si trovavano al di fuori della sede stradale, provocando il decesso Pt_1 dell'animale e le lesi roprietaria oggi attrice. Si costituivano in giudizio le parti convenute evidenziando che la responsabilità dell'incidente era tutta da ascrivere alla imprudenza della sig.ra la quale, non avendo tenuto al guinzaglio il proprio cane, Pt_1 aveva consentito che quest'ultimo attraversasse improvvisamente e repentinamente la sede stradale andando ad urtare il veicolo di proprietà della convenuta che stava sopraggiungendo.
pagina 1 di 5 Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, venivano espletate le prove orali -prove testimoniali ed interrogatorio formale della sig.ra e successivamente ammessa ed eseguita ctu Pt_1 medico legale. All'esito della consulenza la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni attraverso il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
* La domanda di parte attrice -avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80- può ritenersi fondata nei limiti sotto precisati. La responsabilità per il sinistro di causa avvenuto -come detto- in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa in Spoleto, loc. S. Brizio, all'altezza del civico n.80, tra l'autoveicolo Opel Zafira targata BX433ER -assicurato la sig.ra ed il suo cane risulta ascrivibile Controparte_2 Parte_1 Per_1 esclusivamente alla condotta di guida del conducente della predetta autovettura. Al riguardo l'esame delle risultanze istruttorie acquisite consente di ritenere sufficientemente comprovata la dinamica del sinistro. Al riguardo costituisce un fatto pacifico ed incontestato che il conducente della Opel Zafira, in data 30.05.2016 alle ore 09,30 circa, nel percorrere la strada del centro abitato di S. Brizio -Spoleto- in direzione della S.P. 451, all'altezza del civico n.80, investiva il cane TW di nome Fermo tale dato di Per_1 fatto, rilevante e decisiva risulta la testimonianza della sig.ra la qu onalmente presente Testimone_1 al fatto, ha espressamente attestato e testimoniato che la sig.ra ed il suo cane BR si trovavano Pt_1 fermi nella piazzola imbrecciata antistante il cancello dell'abita la predetta attrice, al di fuori della sede stradale. Più specificatamente la sig.ra ha espressamente attestato in sede di dichiarazione Tes_1 scritta del 18.07.2016 (esistente in atti), co o e ripetuto dinanzi al Tribunale adito in sede di testimonianza del 15.09.2021, che la sig.ra al momento dell'evento, si trovava davanti al suo Pt_1 cancello di casa, fuori dalla carreggiata e dal tradale e teneva per il collare il suo cane BR;
ha inoltre inequivocabilmente attestato, oltre l'investimento del cane BR, anche la caduta a terra della sig.ra (“..poi vidi con il braccio teso volare a terra…è vero io la la vidi proprio volare…la Pt_1 Pt_1 Pt_1 era ferita e coperta di sangue, ricordo abrasioni alle braccia ed alle ginocchia”). Le dichiarazioni Pt_1
a predetta testimone vengono ritenute particolarmente rilevanti ed attendibili dal Tribunale in quanto provenienti da una persona che ha direttamente e personalmente assistito alla dinamica del fatto e che non risulta portatrice di alcun diretto e specifico interesse alle vicende di causa. Quanto riferito dalla sig.ra peraltro ha poi ricevuto una coerente conferma anche dall'altra testimone presente al fatto Tes_1 sig.ra . Quest'ultima ha confermato che al momento dell'impatto la sig.ra non si Testimone_2 Pt_1 trovava sulla strada e teneva con sé il proprio cane e che il conducente dell'autovettura stava sopraggiungendo a velocità sostenuta, tanto che la stessa sig.ra ha dichiarato di avere fatto segno Tes_2 al veicolo di rallentare e di fermarsi. Anche le dichiarazioni di questo testimone sono ritenute attendibili e rilevanti, tenuto conto che provengono da una persona che ha direttamente assistito all'incidente e che non ha sicuramente alcun tipo di interesse ai fatti di causa. Alla luce pertanto della valutazione unitaria e complessiva delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate appare sufficientemente comprovato che il conducente dell'autovettura Opel Zafira ha investito la sig.ra ed il suo cane BR al di fuori della Pt_1 carreggiata e della sede stradale, allorquando si trovavano zzola non asfaltata posta dinanzi al cancello di ingresso della abitazione della predetta sig.ra Pt_2
Tale comprovata dinamica del sinistro appalesa una co i guida assolutamente imprudente da parte del conducente dell'autovettura. Tenuto conto infatti che la strada oggetto del sinistro attraversa il centro abitato ed è interamente delimitata dalle recinzioni delle varie abitazioni, ha una carreggiata di ampiezza notevolmente ridotta (come immediatamente evincibile da tutte le fotografie prodotte in atti) ed in essa vige il limite di velocità di 30km/h, il comportamento del conducente dell'Opel Zafira risulta avere sicuramente violato non solo le specifiche prescrizioni di cui all'art.141 comma 1, 2 e 4 del C.d.S. ma anche le più elementari norme di comune prudenza e diligenza. Ed invero la percorrenza di una strada che attraversa un centro abitato, delimitata da recinzioni ed ingressi di abitazioni, con una carreggiata pagina 2 di 5 estremamente ridotta ed un limite di velocità basso come 30 km/h, avrebbe già dovuto indurre il conducente del veicolo ad una guida moderata e prudente;
l'avvistamento di persone al limite della strada avrebbe dovuto indurre il conducente a moderare ancora di più la propria velocità e soprattutto a prestare la massima attenzione a non mettere in pericolo l'incolumità delle predette persone. L'avere investito invece il cane che si trovava -per le ragioni sopra esposte- fuori dalla sede stradale ed essersi fermato solo parecchi metri dopo, comprova la indubbia violazione, da parte del conducente dell'autovettura, di tutte le disposizioni sopra richiamate e conseguentemente una sua responsabilità piena ed esclusiva (anche ai sensi dell'art.2054 c.c., primo comma). Peraltro, per completezza, questo Tribunale segnala che la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalle parti convenute non ha trovato in sede istruttoria alcun tipo di riscontro probatorio. In altri temini non vi è in atti alcuna prova che l'investimento in questione si sia verificato per l'attraversamento improvviso e repentino della strada da parte del cane. Sul punto del tutto irrilevante ed inutilizzabile si appalesa la dichiarazione scritta resa dalla sig.ra e prodotta in atti dalla convenuta. In ordine Parte_3 alla veridicità di tale dichiarazione questo giudicante non nasconde le proprie perplessità, tenuto conto che in base a quest'ultima la dichiarante si sarebbe trovata a transitare lungo la via in questione praticamente in contemporanea rispetto al transito della Opel Zafira ed in senso opposto;
tuttavia nessuno dei testimoni sicuramente presenti in loco ha minimamente confermato tale presenza (anzi, in realtà, l'hanno proprio esclusa). In ogni caso, nonostante il precedente giudice assegnatario avesse espressamente segnalato l'importanza della escussione testimoniale della dichiarante sig.ra quest'ultima non risulta mai Parte_3 essersi presentata dinanzi al Tribunale per rendere doverosa testimonianza e provvedere a confermare quanto dichiarato. Addirittura parte convenuta ha poi provveduto anche a rinunciare all'escussione di tale testimone. La ricostruzione della dinamica dell'evento fornita dalla parte convenuta inoltre lascerebbe del tutto inspiegato il fatto delle lesioni riportate dalla sig.ra confermate invece dai testimoni sopra Pt_1 richiamati e documentate dalle certificazioni prodotte in atti. In sintesi quindi si tratta di una ricostruzione del tutto sfornita di supporto probatorio ed oggettivamente inverosimile. Con la conseguenza che, come sopra rilevato, dell'investimento di cui è causa questo Tribunale ritiene responsabile esclusivamente il conducente dell'Opel Zafira targata BX433ER. In ordine alla concreta quantificazione del danno subito dalla sig.ra il giudicante Parte_1 ritiene attendibile e quindi condivisibile la valutazione quantitativa es tu nominato dr.ssa anche sotto il profilo della compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del fatto. Persona_2
Al rig ertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio si appalesano sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, oggettivamente esaurienti ed esenti da vizi logici o giuridici;
peraltro nei confronti di tali valutazioni non risultano avanzate contestazioni e/o osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte, da ciò potendosi evincere un'ulteriore conferma della validità delle valutazioni in questione.
Ciò posto, rilevato che il consulente di ufficio individuava nella misura del 4,5% la invalidità permanente da danno biologico subita dalla sig.ra e che quest'ultima – al momento dei fatti – aveva Parte_1 55 anni di età, il relativo importo da dovere riconoscere alla predetta sig.ra corrisponde ad euro Pt_1
4.661,90 (in base alla tabella di cui all'art.139 del Dlgs.n.209/2005 aggiornat del 16.07.2024); sul punto non si rinvengono –né peraltro sono state specificatamente allegate e comprovate (Cass.Civ.n.3114 del 07.02.2025; Cass.Civ.n.14364 del 27.05.2019; Cass.Civ.n.339 del 13.01.2016)- circostanze anomale e/o conseguenze particolari su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati e/o sofferenze psico-fisiche di particolare intensità residuate in capo alla sig.ra da indurre
Pt_1 il giudicante a prevedere una ulteriore personalizzazione in aumento del danno ex art.139 D.Lgs.n.209/2005, comma 3. Tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di
Pt_1 invalidità temporanea parziale al 75%, il relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 1.242,90; tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di invalidità temporanea
Pt_1 parziale al 50%, il relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 828,60; tenuto conto infine che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, il
Pt_1 relativo importo da dovere riconoscere corrisponderà ad euro 414,30. Complessivamente, pertanto, la pagina 3 di 5 somma da dover riconoscere alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro Pt_1
7.147,70. Con riferimento alle voci di danno ritenute risarcibili e sopra liquidate, trattandosi di somme determinate con riferimento alla tabella normativa recentemente aggiornata, sulle stesse non potrà competere alcuna rivalutazione;
al contempo, però, in ordine a tali voci di danno, è legittimo riconoscere gli interessi compensativi (Cass.Civ.n.11899 del 10.06.2016), che come noto, nei debiti di valore – quale quello risarcitorio extracontrattuale – vengono fatti decorrere dalla data del fatto sino al saldo effettivo della somma liquidata per il risarcimento medesimo. Al riguardo, il calcolo concreto degli interessi potrà essere effettuato sui rispettivi sopra indicati importi (che, come detto, vengono espressi in valori monetari attuali e, conseguentemente, da ritenersi già integralmente rivalutati) a partire dalla data di verificazione del sinistro relativamente alle somme liquidate a titolo di invalidità temporanee ed a partire dalla data di cessazione delle predette invalidità temporanee relativamente alle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale permanente, utilizzando, tuttavia, non il saggio legale pro tempore, ma un indice legale medio considerato nel periodo compreso tra la data di verificazione del sinistro di cui è causa ed il momento di effettiva liquidazione del danno riconosciuto (si veda Cass.Civ.n.3871 del 26.02.2004; Cass.Civ.n.5503 del
08.04.2003). Le spese sanitarie e medico legali sostenute dalla sig.ra visto il giudizio di congruità del ctu Pt_1 nominato e vista la documentazione prodotta in atti –euro 381,00- sono da ritenersi meritevoli di essere rimborsate. Analogamente meritevole di essere rimborsata, in quanto non eccessiva né superflua, è la somma spesa da parte attrice -euro 488,00- per la consulenza medica di parte. Sul punto infatti occorre rilevare che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” ( Cass.Civ.n.26729 del 15.10.2024). Nello stesso senso risulta legittimo il rimborso della somma spesa di euro 886,00 per la consulenza tecnica antinfortunistica resa dal Perito Industriale Persona_3 tenuto conto sia della particolarità della dinamica del sinistro e sia della contrastante po convenute (Cass.Civ.n.25939 del 05.09.2023; Cass.Civ.n.37477 del 22.12.2022). Effettiva, comprovata (si veda copia della contabile del pagamento) e ragionevole inoltre risulta la spesa di euro 400,00 per l'assistenza legale stragiudiziale, in quanto tale legittimamente risarcibile (Trib. Milano, n.2317 del 19.03.2025; Cass.Civ.n.15.265 del 30.05.2023). Non risarcibile invece la somma di cui alla nota proforma di euro 8.400,00 e ciò sia perché si tratta di un importo assolutamente ingiustificato ed eccessivo e sia perché comunque non vi è prova dell'effettivo pagamento. Le spese oggetto di risarcimento e sopra indicate, in quanto danni emergenti costituenti debiti di valore non determinati con riferimento al valore attuale della moneta, dovranno essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (i quali “non vanno calcolati nè sulla somma originaria nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”: Cass.Civ.n.2979 del 01.02.2023; Cass.Civ.n.5054 del 03.03.2009), a partire dalla data di sopportazione di ogni singola spesa sino al saldo effettivo. In ordine ai danni conseguenti alla uccisione del Cane BR, la valutazione del fatto che si trattava di un cane di razza pregiata con pedigree e DNA depositato -come comprovato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte attrice-, la considerazione della valutazione espressa dal teste (in qualità di Tes_3 medico veterinario) rapportata alla ancora giovane età dell'animale, induce il Tribunale a quantificare il danno patrimoniale per la perdita in questione in euro 2.500,00. Direttamente risarcibili inoltre risultano i costi subiti da parte attrice -euro 405,00- per la visita, gli accertamenti clinici e la soppressione del cane;
l'importo in questione, in quanto danno emergente costituente debito di valore non determinato con riferimento al valore attuale della moneta, dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (calcolati come sopra indicato per le altre voci di danno emergente). Non si ritiene invece di poter ragionevolmente risarcire il danno preteso da parte attrice relativo alla presunta perdita dei futuri guadagni pagina 4 di 5 conseguenti alle ipotizzate future gravidanze e relative vendite dei cuccioli. Al riguardo, tenuto conto in generale che “la prova del nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno risarcibile per la perdita di chance richiede un apprezzamento della probabilità elevata, prossima alla certezza, della trasformazione della chance in un effettivo beneficio” (Cass.Civ.n.6278 del 09.03.2025), nel caso di specie la valutazione di complessiva incertezza derivante dalla necessità di una concatenazione positiva di diverse rilevanti circostanze per la concretizzazione effettiva del beneficio invocato -il fatto che il cane BR in futuro mantenga il buono stato di salute ed incorra effettivamente in gravidanze, il buono stato di salute dei cuccioli una volta effettivamente nati, il fatto dell'interesse di mercato e quindi dell'effettivo acquisto dei cuccioli da parte di terzi- induce questo Tribunale a non ravvisare le condizioni per la risarcibilità del danno in questione. Questo giudicante ritiene invece di aderire all'orientamento espresso da alcuni Tribunali di merito (Trib. Prato, n.51 del 25.01.2025; Trib. Novara del 24.03.2020; Trib. Parma, n.605 del 02.05.2018) in ordine al fatto che la perdita di un animale d'affezione può determinare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante della persona, riguardante la tutela della sfera relazionale ed affettiva, garantita dall'art.2 della Costituzione;
il particolare stretto rapporto affettivo che si può ingenerare tra il proprietario e l'animale comporta che la perdita di quest'ultimo può ragionevolmente determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante in quanto afferente alla lesione di un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente tutelato e tutelabile. Nel caso di specie quindi la valutazione della particolare affezione esistente tra la sig.ra ed il suo cane BR, evincibile chiaramente dalle tante fotografie allegate in atti, unitamente alla Pt_1 considerazione della particolare cruenta modalità di verificazione della perdita dell'animale in questione (avvenuta violentemente davanti agli occhi della stessa attrice), induce il giudicante a ritenere equo il relativo risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 3.000,00. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice Parte_1 nei confronti delle parti convenute e
[...] Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza ed ec Controparte_2
-accerta e dichiara che la responsabilità dell'incidente di cui è causa è ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'Opel Zafira targata BX433ER di proprietà di Controparte_1 e per l'effetto:
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra della somma di euro 7.147,70 -oltre interessi da Parte_1 calcolare come in motivazione- a atrimoniale ed al pagamento della somma di euro 2.155,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso dei danni emergenti specificatamente indicati in motivazione;
-condanna inoltre e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in a titolo di danno Parte_1 patrimoniale e della somma di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la uccisione del cane
-il tutto oltre interessi da calcolare come in motivazione- ed al pagamento della somma di euro Per_1 405,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso dei danni emergenti specificatamente indicati in motivazione;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore della parte attrice dichiaratosi antistatario;
spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese, in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate.
Spoleto, 27.05.2025
Andrea Giuliani
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