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8 maggio 1999
8 maggio 1999
Art. 1. 1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , sono ulteriormente prorogati di sei mesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante: "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all' art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
- Il comma 6-bis dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", cosi' recita:
"6-bis. I termini di cui al comma 1 , al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono prorogati di sei mesi".
Data a Roma, addi' 5 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante: "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all' art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
- Il comma 6-bis dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", cosi' recita:
"6-bis. I termini di cui al comma 1 , al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono prorogati di sei mesi".
Data a Roma, addi' 5 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Commentari • 2
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