TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Rosa Maria Rella, all'esito dell'udienza del 5/6/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2056/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Merotta, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Funzionari CP_1 dell'Ente ( Dr.ssa Dr. e Dr.ssa come da ordini Controparte_2 Persona_1 Persona_2 di servizio in atti;
RESISTENTE
oggetto: ATPO per indennita' di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art 3 comma
3 L104/92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, il ricorrente chiedeva la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso all' indennità di accompagnamento nonché alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92. CP_
L' ritualmente costituito, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
In assenza di attività istruttoria (avendo il nominato C.T.U. comunicato che il periziando, ancorchè ritualmente convocato, non si era presentato, senza giustificato motivo, alla visita all'uopo fissata oltre che alle successive convocazioni), all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. E' principio consolidato quello secondo cui, nelle controversie previdenziali e/o assistenziali, nelle quali sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato o dell'assistibile, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico.
Pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. n.
12662/1995; Cass. n. 3311/1999; Cass. 101/2001; Cass. 29906/2011).
Nel caso di specie, il nominato C.T.U., dott. ha comunicato che “ il Sig. Persona_3 Pt_1
è sempre risultato assente alle convocazioni comunicate in occasione del giuramento e successivamente al
[...]
Legale di parte. Non è possibile pertanto depositare alcun elaborato peritale.” ( cfr nota a firma del CTU depositata il 3.4.2025).
La circostanza non è contestata da parte ricorrente.
Conclusivamente, per quanto sin qui esposto, non resta che rigettare la domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo CP_ conto dell'abbattimento del 20% in considerazione della costituzione dell a mezzo propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Rosa Maria Rella, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2056/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
CP_ b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di €936,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge e se dovuti.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella