Sentenza breve 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 21/07/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Campo, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, Viale XX Settembre, n. 45;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’Impiego di -OMISSIS- e Dipartimento Regionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento del 29 marzo 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Centro per l’Impiego di -OMISSIS- e del Dipartimento Regionale del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 29 marzo 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato formulata nell’interesse del sig. -OMISSIS- in data 16 gennaio 2025, in quanto “ la domanda di conversione è stata inviata oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno del richiedente ”.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 10 DEL D. LGS. N. 286/1998 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 286/1998 –– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, non indicherebbe alcun termine entro il quale debba essere presentata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 10 DEL D.LGS. 286/1988 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 286/1998 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce la sussistenza di tutti presupposti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7 e 8 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Col terzo motivo, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, non avendo l’Amministrazione addotto alcuna argomentazione per confutare le osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio.
Con memoria di mera forma, si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Centro per l’Impiego di -OMISSIS- e il Dipartimento Regionale del Lavoro.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 17 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno, essendo previste, quali uniche condizioni a tal fine necessarie: 1) l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; 2) la sussistenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; 3) il rispetto delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 (quest’ultimo requisito, prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145; cfr., da ultimo, T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 7 novembre 2024, n. 301).
Né occorre che il titolo di soggiorno da convertire sia in corso di validità.
Come chiarito da pacifico orientamento giurisprudenziale, “ non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo." (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023) ” (da ultimo, T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 11 giugno 2025, n. 538).
Ritiene, quindi, il Collegio che il provvedimento impugnato sia illegittimo, imponendosi, alla base del rigetto dell’istanza di conversione del permesso, una valutazione complessiva che non può e non deve tener conto solo di meri fattori procedimentali.
Ciò anche tenuto conto che il ricorrente ha documentalmente dimostrato la stipula di un contratto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 6 gennaio 2025.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia illegittimo anche per altro profilo.
Invero, “ sebbene la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte ai sensi della normativa di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, è necessario che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Cons. di St., sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1668) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9153).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha assunto il provvedimento di diniego sulla base degli stessi rilievi riportati nella precedente comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, senza indicare in alcun modo le ragioni per cui le osservazioni formulate dall’istante non potessero essere accolte.
La condotta amministrativa si è tradotta, pertanto, nella violazione della predetta norma, per non avere l’Amministrazione adeguatamente motivato la propria decisione, prendendo posizione sulle pertinenti osservazioni di parte (cfr. T.A.R. IA, (Sicilia) sez. IV, 24 aprile 2024, n. 1527).
Per le ragioni esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, rimanendo comunque impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione della posizione dello straniero.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e può essere confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente commissione con decreto del 25 giugno 2025, n. 99.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite;
- conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.