Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 21 settembre 1994, n. 567
Articolo 4 della Legge 21 settembre 1994, n. 567
Versione
6 ottobre 1994
6 ottobre 1994
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