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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2394/2024 promossa da: con sede legale a Napoli (C.F./P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. VERDI MARCO, con elezione di domicilio in VIA FONTANA 14 20122
MILANO, nello studio dell'avv. VERDI MARCO;
ATTORE – OPPONENTE contro
, nato il [...] a [...] -BG (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROTA MATILDE, dell'avv. ANANIA C.F._1
SERGIO e dell'avv. ROVIERA SIMONE, con elezione di domicilio in VIA DURINI 18
20122 MILANO, nello studio dell'avv. ANANIA SERGIO e dell'avv. ROVIERA SIMONE;
CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
(già , con Controparte_2 Controparte_3
sede legale in Milano (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ACCINNI, con elezione di domicilio in
Bergamo, Via S. Alessandro n. 8, nello studio dell'avv. FRANCESCA PIERANTONI;
pagina 1 di 27 CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
), con sede legale a Milano (C.F./P.IVA Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
BENEDETTA MUSCO CARBONARO e dell'avv. FEDERICO BRUNI, con elezione di domicilio in Milano, Corso Europa n. 13, nello studio dell'avv. BENEDETTA MUSCO
CARBONARO e dell'avv. FEDERICO BRUNI;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “1) annullare e/o riformare gli impugnati provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità delle procedure esecutive riunite nn.388/23
e 728/23 del RG Es. Mob., dichiarando la legittimità delle azioni esecutive poste in essere e pertanto la pignorabilità della polizza di cui al contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data 18/1/13 denominato “LI Portfolio Italy” Controparte_1 CP_3
di tipo Unit Linked, polizza n. 111PFI601822 e di ogni relativo diritto di credito vantato dal nei confronti della terza PI , in virtù della complessiva P_ Controparte_2
operazione contrattuale descritta in narrativa;
conseguentemente e comunque: 2) emettere ogni altro provvedimento utile alla prosecuzione delle procedure esecutive riunite, perché all'esito delle stesse sia conseguita dall'istante: l'assegnazione del valore di riscatto della suddetta polizza e di ogni altro diritto di credito vantato dall'esecutato , Controparte_1
corrisponderlo all'attrice in accoglimento dell'istanza di assegnazione proposta nell'ambito della procedura n.728/2023 del R.G.; la presa d'atto della intervenuta rinuncia al pignoramento introduttivo della procedura n.388/2023; ovvero, in ogni caso, direttamente disporre a favore dell'istante l'assegnazione dei predetti crediti e prendere atto della predetta rinuncia;
3) condannare di chi di ragione, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, anche per la fase svoltasi innanzi al Giudice dell'Esecuzione”.
Per parte convenuta-opposta : “In via preliminare: accertare e Controparte_1
pagina 2 di 27 dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della presente fase di merito per violazione del termine perentorio di cui nullità della procedura di iscrizione a ruolo e/o per ogni altra ragione e motivo accertato dal Tribunale adito;
- accertare e dichiarare assumendo tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni le plurime violazioni, l'inesistenza della procedura di notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo PEC del 12 aprile 2024 e della notifica eseguita a mezzo raccomandata a/r personalmente al Signor - accertare e dichiarare la non P_
identicità tra l'atto di citazione documento nativo digitale mai notificato a mezzo PEC il 12 aprile 2024 e poi utilizzato per l'iscrizione della causa a ruolo (cfr. Documento n. 07) e l'atto di citazione nativo analogico asseritamente notificato a mezzo posta raccomandata presso il debitore esecutato e mai iscritto a ruolo (cfr. Doc. n. 09) con ogni Controparte_1
conseguenza di legge;
In via principale, nel merito: rigettare le domande tutte così come formulate da (C.F. e P.IVA – Controparte_5 P.IVA_1
codice ABI ) in persona del legale rappresentante pro tempore per tutte le ragioni P.IVA_4
esposte in narrativa e in ogni caso in quanto infondate;
- confermare la già accertata e dichiarata impignorabilità della Polizza Octium n. 111PFI601822 ex art. 1923 c.c. contratta da (già (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_5
presso ( ) (C.F. ) il 31 gennaio 2013 Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
e avente quale soggetto assicurato il Signor (C.F. Controparte_1
); - confermare il contenuto delle ordinanze emesse dal Tribunale di C.F._2
Bergamo, in persona del Giudice Dott. Paolo Rossi del 27 ottobre 2023 e comunicata il 30 ottobre 2023 relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 e del 2 novembre 2023 e comunicata il 7 novembre 2023 relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta-opposta (già Controparte_2 Controparte_3
:“chiede che ogni eventuale decisione o provvedimento, compresa
[...]
l'eventuale assegnazione, anche a seguito di ogni ulteriore informazione e notizia derivanti dal presente procedimento, tenga conto del ruolo della Fiduciaria di terza PI e mera pagina 3 di 27 intestataria fiduciaria della Polizza, nell'esercizio dell'attività tipica ex L. 1966/1939, e che siano conseguentemente assunti i provvedimenti necessari e/o opportuni in considerazione di quanto dedotto in atti, nonché delle previsioni contrattuali di Polizza, con specificazione dei soggetti obbligati e delle eventuali modalità esecutive, considerando, altresì,
l'incompatibilità di qualsivoglia ruolo di custodia e/o di commissionario alla vendita in capo alla società fiduciaria terza PI. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge e CPA.”
Per parte convenuta-opposta In via Controparte_4
pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria per i motivi esposti in atti;
In via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, confermando integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, accertare e dichiarare che la Polizza oggetto di causa è impignorabile ex art. 1923 c.c., per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: condannare Pt_1
a rifondere le spese processuali sostenute da , con condanna dell'attrice anche ai sensi CP_4
dell'art. 96 c.p.c., per i motivi esposti in atti”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c.
[...]
a convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(suo debitore), (già Controparte_2 Controparte_3
e ) per ottenere l'annullamento
[...] Controparte_4
dei provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob. In particolare: 1)
l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il 30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data Controparte_1 CP_3
18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” ed pagina 4 di 27 ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore); 2) l'ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data 18/1/2013 denominato Controparte_1 CP_3
LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. n. 26 fascicolo attore); 3) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il
07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 27 fascicolo attore).
Parte attrice si duole del fatto che la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza
n. 111PFI601822” sia stata dichiarata dal Giudice dell'esecuzione come impignorabile ai sensi dell'art. 1923 c.c., perché qualificata come assicurazione sulla vita e non invece come strumento finanziario, con conseguente estinzione delle procedure mobiliari, anziché assegnare ad esso creditore il valore di riscatto in denaro della polizza.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
07/09/2024 (oltre trentacinque giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il
24/11/2024), contestando preliminarmente la tardività della notifica dell'atto di citazione ai convenuti, perché avvenuta oltre il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito fissato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° comma, c.p.c.: infatti il
Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 16/02/2024 (doc. n. 3 fascicolo convenuto
, ha fissato quale termine massimo per l'introduzione del giudizio la data del P_
15/04/2024. “Pertanto, seguendo i precetti del codice di rito (cfr. art 618 comma 2 c.p.c.), per rispettare il termine perentorio del 15 aprile 2024, avrebbe dovuto - entro tale Pt_1
data - (i) notificare l'atto di citazione al debitore esecutato (il Signor e ai terzi P_
pignorati ( e ) al domicilio eletto presso i rispettivi difensori costituiti e CP_3 CP_4
(ii) iscrivere la causa a ruolo mediante deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato”. Mentre “Entro il 15 aprile 2024 non ha provveduto né alla notifica Pt_1
dell'atto di citazione, né tantomeno all'iscrizione a ruolo della causa” (pag. 4 comparsa di pagina 5 di 27 costituzione e risposta). Il convenuto ha inoltre eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto in essa è indicato il termine a comparire di trentacinque giorni e quindi inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge di settanta giorni. Nel merito il convenuto ha eccepito di non essere parte contrattuale della polizza assicurativa “LI P_
Portfolio Italy di tipo Unit , Polizza n. 111PFI601822”, che è stata invece stipulata CP_6
dalla fiduciaria (già Controparte_2 Controparte_3
. Infatti “È bene ora rammentare l'impalcatura giuridica sottesa ai rapporti
[...]
obbligatori in oggetto: il 18 gennaio 2013, il Signor stipula con un P_ CP_3
contratto fiduciario in virtù del quale incarica la detta società di stipulare una polizza assicurativa sulla vita, c.d. a vita intera e provvede a fornire il premio necessario per
l'adempimento di tale indicazione;
stipula in qualità di contraente la Polizza CP_3
Octium; pertanto, intrattiene un rapporto di assicurazione sulla vita presso CP_3
e il Signor è il soggetto assicurato e non è parte del contratto di CP_4 P_
assicurazione, nel caso particolare delle polizze sulla vita, è la persona dalla cui morte dipende la prestazione dell'assicuratore” (comparsa di costituzione e risposta pag. P_
23). Inoltre, “La Polizza Octium è un contratto di assicurazione sulla vita (intera) la cui natura prevalente non è certamente quella di prodotto finanziario, bensì di contratto di assicurazione e merita dunque di rientrare nello speciale regime di protezione previsto dall'art. 1923 c.c.” (comparsa di costituzione e risposta pag. 25). P_
Parte convenuta si è tempestivamente Controparte_4
costituita in data 20/12/2024 (oltre trentacinque giorni prima del 13/03/2025, prima udienza fissata nell'ordinanza del 22/10/2024 di integrazione del contraddittorio), eccependo la tardività della introduzione del giudizio di merito ex art. 618, 2° comma, c.p.c., per discrepanza fra l'atto di citazione nativo digitale depositato contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa e l'atto di citazione notificato al convenuto debitore P_
, che sarebbe inesistente in quanto riportante la data di citazione scritta a mano
[...]
anziché scritta a macchina. Nel merito la stessa ha contestato che la polizza “LI Portfolio
pagina 6 di 27 Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” abbia natura finanziaria ribadendo che all'assicurazione sia applicabile l'esclusione dalla pignorabilità prevista dall'art. 1923 c.c.; inoltre ha dedotto come tra il debitore esecutato e l'assicuratore Controparte_1
non sussista una relazione contrattuale diretta, con la conseguenza Controparte_4
che non ha obbligazioni nei confronti di Controparte_4 P_
Parte convenuta già Controparte_2 Controparte_3
si è tempestivamente costituita in data 23/12/2024 (oltre trentacinque giorni prima
[...]
del 13/03/2025, prima udienza fissata nell'ordinanza del 22/10/2024 di integrazione del contraddittorio), allegando di essere società fiduciaria di amministrazione operante ai sensi della L. 1966/39 e di svolgere quindi attività di amministrazione di beni a proprio nome e per conto di terzi, con il compimento di atti di amministrazione su specifiche istruzioni dei clienti/fiducianti in assenza di un suo potere discrezionale. La stessa in relazione al mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo convenuto Controparte_2
ha stipulato per conto di il contratto di assicurazione sulla vita Controparte_1
denominato «LI Portfolio Italy 02.2012 – Assicurazione vita Unit Linked» n.
111PFI601822. La fiduciante ha inoltre dedotto che “ in ragione CP_3
dell'intestazione fiduciaria della Polizza, non deteneva al tempo del pignoramento e della dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. (così come la Fiduciaria, attualmente, non detiene), alcuna somma del fiduciante né, allo stato, è debitrice di qualsivoglia somma verso lo stesso, il quale non ha, quindi, un corrispondente attuale credito verso l'esponente (né quest'ultima un corrispondente attuale credito verso la compagnia di assicurazione). Seppur sia vero che la Polizza riconosce al contraente un diritto di riscatto (totale o parziale), è solo condizionatamente all'eventuale esercizio del riscatto da parte della società fiduciaria, su conforme istruzione del fiduciante, che sorge un credito del fiduciante verso la fiduciaria.
Non vi è, quindi, alcuna posizione creditoria (né somma) che possa attualmente formare oggetto di assegnazione (quindi, non vi è alcun debito attuale della verso il CP_2
fiduciante)” (comparsa di costituzione e risposta ag. 8). Controparte_2
pagina 7 di 27 Con ordinanza del 13/03/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria come richiesto da tutte le parti in causa. Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 16/06/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del
16/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Passando ad esaminare le questioni sollevate dalle parti, va in primo luogo trattata l'eccezione preliminare proposta da parti convenute e Controparte_1 [...]
nerente alla tardività della introduzione della fase Controparte_4
di merito oltre il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618,
2° comma, c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, “a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice” (così Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 31694 del
07/12/2018; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012).
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione
pagina 8 di 27 piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (così Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 24224 del 30/09/2019; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021).
“Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa
l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c. nel termine perentorio da lui stabilito” (così Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 3890 del
29/02/2016).
Nel caso per cui è causa l'atto di citazione è stato regolarmente spedito per la notificazione al convenuto in data 12/04/2024, come risulta dal timbro postale Controparte_1
dell'atto di citazione notificato (doc. n. 9 fascicolo convenuto – pag. 40). P_
Ai sensi dell'art. 149, 3° comma, c.p.c., la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.
Quindi, nel caso di specie la notificazione al convenuto si è Controparte_1
perfezionata per l'attore in data Parte_1
12/04/2025 nel rispetto del termine perentorio del 15/04/2025 fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
La doglianza inerente al fatto che la notificazione dell'atto di citazione sia avvenuta personalmente al debitore , anziché al suo procuratore costituito Controparte_1
nella fase sommaria del giudizio avanti al Giudice dell'esecuzione mobiliare è infondata, trattandosi di atto introduttivo del giudizio, che ai sensi dell'art. 163 c.p.c. va notificato al convenuto personalmente secondo le modalità stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e seg.; è infatti mera facoltà quella della notificazione dell'atto di citazione presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase sommaria (in tal senso Cass. Civ. Sez. 3
Sentenza n. 7997 del 20/04/2015).
Peraltro, qualsiasi irregolarità formale della notificazione è stata sanata con la costituzione in giudizio del convenuto per il principio del raggiungimento dello Controparte_1
pagina 9 di 27 scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Stante la tempestività della notificazione dell'atto di citazione al convenuto P_
, che è l'unico adempimento essenziale da valutare ai fini della declaratoria di
[...]
ammissibilità del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non sono rilevanti: a) né la data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 17/04/2024 (dopo lo spirare del termine perentorio del 15/04/2024), posto che si tratta di mero adempimento amministrativo, b) né
l'asserita discrepanza fra atto di citazione notificato a e l'atto di citazione nativo P_
digitale depositato contestualmente all'iscrizione a ruolo, posto che la data della citazione del 26/11/2024 è la medesima sia quando scritta a macchina sia quando scritta a mano, cosicché i due atti (cartaceo e nativo digitale) ben possono essere stati dichiarati conformi l'uno all'altro; c) né infine la mancata notificazione nel termine del 15/04/2024 dell'atto introduttivo del giudizio ai litisconsorti necessari (già Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
posto che l'integrazione del contraddittorio è avvenuta su ordine del Giudice ai
[...]
sensi dell'art. 102 c.p.c. nel rispetto termine perentorio da lui fissato del 04/11/2025, come da atti depositati in data 28/10/2024.
2 – L'eccezione svolta da parte convenuta relativa alla nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per avere indicato il termine a comparire di trentacinque giorni e quindi inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge di settanta giorni è infondata.
Infatti, l'art. 618, 2° comma, c.p.c. è stato modificato dal decreto legislativo 31/10/2024
n.164 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10/10/2022 n. 149, recante attuazione della Legge 26/11/2021 n. 206) per i procedimenti introdotti successivamente al
28/02/2023 (art. 7 – disposizione transitoria), come quello per cui è causa iniziato il
17/04/2024.
L'art. 618, 2° comma penultimo periodo così recita: “Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter”.
pagina 10 di 27 Quindi, posto che la causa è stata introdotta nella forma del rito ordinario mediante notificazione dell'atto di citazione, il termine a comparire del convenuto è stato correttamente indicato in trentacinque giorni.
La causa va pertanto decisa nel merito.
3 – Passando a trattare il merito della causa vanno chiariti i rapporti intercorrenti fra le parti.
Come già sopra esposto il convenuto è debitore dell'attore Controparte_1
che ha promosso delle Parte_1
espropriazioni presso terzi notificando il pignoramento ai terzi Controparte_2
(già e Controparte_3 Controparte_4
).
[...]
(già è società Controparte_2 Controparte_3
fiduciaria di amministrazione operante ai sensi della Legge 23/11/1939 n. 1966 (disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Ai sensi dell'art. 1 della Legge sono società fiduciarie quelle che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi. ha stipulato con Controparte_3 P_
contratto di mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo
[...]
convenuto , con il quale ha assunto l'obbligo di amministrare Controparte_2
“liquidità e strumenti finanziari, meglio precisati con lettera a parte, per un importo complessivo pari a € 4.200.000,00 – Banca depositaria DI IS LI & EN AG
(Italian Branch)”. In base al contratto di mandato i valori, se nominativi, possono essere intestati fiduciariamente alla fiduciaria e da essa amministrati, ma rimangono di esclusiva proprietà del fiduciante . Secondo le condizioni generali di Controparte_1
mandato “la fiduciaria espleterà l'amministrazione fiduciaria secondo le specifiche istruzioni che le saranno impartite per iscritto dal fiduciante” (così art. 2 clausole generali).
Nell'espletamento del mandato fiduciario (doc. n. 11 fascicolo convenuto
[...]
ha stipulato Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 27 l'assicurazione “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” ed ha versato il premio di € 4.2000.000,00 in unica soluzione. La polizza prevede quale persona assicurata (vale a dire la persona dalla cui morte dipende la prestazione dell'assicuratore)
e quali beneficiarie, in caso di decesso della persona assicurata, Controparte_1
e , rispettivamente moglie e figlie Persona_1 Persona_2 Controparte_7
dell'assicurato.
La polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. lett. A fascicolo convenuto ) risulta stipulata Controparte_4
da quale contraente, Controparte_3 P_
quale assicurato e e quali
[...] Persona_1 Persona_2 Controparte_7
beneficiarie. Il contratto ha decorrenza dal 31/01/2013 e durata per tutta la vita dell'assicurato. Il premio di € 4.200.000,00 risulta incassato in unica soluzione il 24/01/2013.
4 – Così descritti i rapporti contrattuali fra le parti, va rilevato che nell'ambito della espropriazione presso terzi ex art. 543 c.p.c. e seg. nessuno dei due convenuti
[...]
) e (già CP_4 CP_4 Controparte_2 [...]
è attuale debitore verso Controparte_3 Controparte_1
di una somma liquida di denaro (che possa essere espropriata dal creditore , in quanto Pt_1
in base al contratto di assicurazione la società assicuratrice Controparte_4
( ) non ha assunto alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di CP_4
. Controparte_1
Infatti, in base alle condizioni generali di contratto (doc. n. 14 fascicolo attore) la compagnia assicurativa ha assunto l'obbligo delle seguenti prestazioni (pag. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto): “4. Prestazioni assicurative: LI Portfolio Italy ha durata pari alla vita intera dell'Assicurato e impegna la Compagnia, a fronte della corresponsione di un premio unico, alle seguenti prestazioni:
4.1 Prestazione in caso di riscatto: E' data facoltà al Contraente di richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto in qualsiasi momento.
In caso di riscatto, LI Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore del Contraente,
pagina 12 di 27 di un capitale pari alla percentuale, oggetto di riscatto, del Controvalore del Contratto, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi….
4.2 Prestazione in caso di decesso: A seguito del decesso dell'Assicurato, LI Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, dei seguenti importi:
4.2.1 Un capitale pari al controvalore dell'investimento, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo
Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi... 4.2.2 Un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte: tale capitale aggiuntivo è dato da una percentuale del controvalore degli Attivi sottostanti al Contratto…
La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché l'importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso …”.
Attualmente, quindi, la compagnia assicurativa non ha alcun obbligo di corrispondere somme di denaro né alla contraente (già Controparte_2 Controparte_3
, né ai beneficiari dell'assicurato , in quanto
[...] Controparte_1
non si è verificata alcuna delle condizioni previste per il pagamento di somme di denaro, cioè non è stato esercitato il diritto di recesso e non si è verificato l'evento morte dell'assicurato.
Ne consegue che ha giustamente Controparte_4
dichiarato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di non essere debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti del debitore (doc. n. 9 fascicolo attore). Controparte_1
A riguardo vale la pena di precisare che né il Giudice dell'Esecuzione, né il Giudice della fase del merito hanno alcun potere di sciogliere il contratto stipulato dalle parti, posto che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso delle stesse o per le cause ammesse dalla legge. In altre parole, il Giudice non può ingerirsi nel rapporto negoziale sostituendo la sua volontà (mediante l'ordine di riscatto della polizza) a quella delle parti espressa al momento della stipulazione del contratto.
pagina 13 di 27 L'espropriazione forzata presso terzi ex art. 543 c.p.c. e seguenti disciplina solo l'ipotesi in cui i soggetti terzi siano debitori di somme liquide nei confronti del debitore esecutato, nel qual caso il Giudice dell'Esecuzione può ordinare al soggetto terzo di pagare il suo debito al creditore procedente della procedura esecutiva in luogo che al suo creditore (= debitore esecutato). In altre parole, il Giudice dell'esecuzione può solo modificare il soggetto attivo del rapporto obbligatorio di pagamento, senza poter in alcun modo intervenire in relazione alle pattuizioni contrattuali stipulate fra il terzo ed il debitore esecutato.
5 – Rimane da esaminare la questione inerente all'eventuale riscatto del contratto, che, come sopra visto, può essere esercitato in ogni momento dal contraente ai sensi della clausola 4.1 delle condizioni generali di contratto (doc. n. 14 fascicolo attore – pag. 7 e 8).
A riguardo va osservato che l'esigibilità del credito non è condizione di pignorabilità ex art. 543 c.p.c., perché l'oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto piuttosto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché “l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n.
15607 del 22/06/2017; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 25042 del 08/10/2019;
Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 31844 del 27/10/2022), crediti “suscettibili di capacità satisfattiva futura” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 14419 del 24/05/2023) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione.
Nel caso per cui è causa, secondo le pattuizioni in essere fra fiduciante e fiduciaria
(disciplinate dal contratto di mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 - doc. 5 fascicolo convenuto , potrebbe esercitare il Controparte_2 Controparte_2
diritto di riscatto della “LI Portfolio Italy” solo in esecuzione di una specifica istruzione in tal senso del fiduciante (così art. 2 clausole generali). Controparte_1
Ove questo diritto di riscatto venisse esercitato da su ordine di Controparte_2
, il soggetto proprietario delle somme di denaro liquidate dalla Controparte_1
pagina 14 di 27 arebbe e Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
non la fiduciaria in conformità al contratto di mandato fiduciario Controparte_2
n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo convenuto;
ciò in Controparte_2
quanto le società fiduciarie (disciplinate dall'art. 1 della Legge 23/11/1939 n. 1966), proponendosi di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, rientrano nell'alveo della proprietà fiduciaria di tipo germanistico, in cui il fiduciante conserva la proprietà sostanziale dei beni: infatti, la fiducia germanistica – a differenza di quella romanistica – non realizza un trasferimento di proprietà, ma si sostanzia nella mera legittimazione ad esercitare un diritto che rimane in capo al fiduciante, dando in tal modo luogo ad una scissione fra intestazione formale e titolarità sostanziale del diritto.
“In virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, tanto da essere sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse, appartenendo essi alla fiduciante” (Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 22099 del 26/09/2013). Il rapporto intercorrente fra fiduciaria e fiduciante si sostanzia nella mera intestazione alla fiduciaria di beni appartenenti effettivamente al fiduciante, cosicché la proprietà della fiduciante, pur non potendo dirsi fittizia, viene ad assumere connotazione meramente "formale", per non avere il patto fiduciario carattere meramente obbligatorio, poiché la divergenza del mezzo rispetto al fine perseguito dalle parti non assume rilevanza sul piano giuridico, in quanto il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria, ne conserva la proprietà
"sostanziale" ed è quindi, in grado di disporne direttamente senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei beni da parte della fiduciaria (in tal senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n.
10031 del 14/10/1997).
6 – In relazione ai diritti di credito scaturenti dalla polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit
Linked, Polizza n. 111PFI601822” le parti convenute hanno sollevato l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c., secondo il quale le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva.
pagina 15 di 27 A riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8271 del
31/03/2008, afferma che l'art. 1923 c.c., secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, è volto a tutelare sia in via diretta che indiretta il valore della “previdenza”, che assume l'assicurazione sulla vita nell'attuale contesto sociale, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, proteggendo così il credito dell'assicurato dalle azioni esecutive e cautelari promosse dai suoi creditori. In altre parole, l'assicurazione sulla vita assume la funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria e per tale motivo è tutelata dall'art. 1923 c.c., che è istituto non applicabile agli altri tipi di assicurazione. La funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita non è circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento, ma si estende anche al valore di riscatto della relativa polizza (in tal senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 12261 del 14/06/2016).
La posizione attorea è invece incentrata sulla circostanza che la polizza assicurativa Unit
Linked, quale è “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” abbia la natura sostanziale di tipo finanziario – speculativo e sia quindi sottratta alla disciplina dell'art. 1923 c.c. riservata alle sole polizze di tipo assicurativo – previdenziale.
A riguardo il Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 07/09/2005 n. 209) all'art. 2, comma
1, disciplina la classificazione dei rami assicurativi sulla vita e definisce le polizze di cui al ramo III come “le assicurazioni, di cui ai rami I [le assicurazioni sulla durata della vita umana] e II [le assicurazioni di nuzialità e di natalità], le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Nelle polizze linked (che rientrano nel ramo III sopra richiamato) l'ammontare della prestazione dovuta alla scadenza del contratto o a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, non è prestabilita nel quantum, ma viene commisurata agli esiti delle operazioni di investimento. Le prestazioni dell'assicuratore possono essere legate all'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento e allora sono polizze index linked (art. 41
pagina 16 di 27 comma 2 Codice delle Assicurazioni) oppure all'andamento del valore delle quote di fondi di investimento (= unit) e allora sono polizze unit linked (art. 41, comma 1 Codice delle
Assicurazioni).
Secondo l'art. 1882 c.c. l'assicurazione è il contratto tradizionalmente aleatorio, con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
e dunque è l'assicuratore la parte contrattuale, che assume il rischio del verificarsi dell'evento dedotto in contratto.
In particolare, nelle assicurazioni sulla vita l'elemento caratterizzante è “l'evento attinente alla vita umana”, cioè la prestazione dell'assicuratore consiste nell'assunzione del rischio denominato “rischio demografico”, che è legato all'incertezza di un evento attinente alla vita del contraente e si riferisce alla differenza fra la durata media della vita di una popolazione e la durata della vita dell'assicurato; le polizze caso morte coprono il rischio di decesso dell'assicurato, erogando un capitale o una rendita ai beneficiari in caso di morte prima della scadenza della polizza: il rischio demografico in questo caso, determina l'importo dell'indennizzo in base alla probabilità di morte dell'assicurato in un determinato periodo di tempo. “L'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto” (così in motivazione sentenza Corte Costituzionale n. 32 del
07/02/2024).
Nelle assicurazioni linked la componente finanziaria determina una diversa allocazione del rischio rispetto alle assicurazioni sulla vita tradizionali e incide sul piano delle obbligazioni gravanti sulle parti, perché il rapporto fra assicuratore e contraente non è solo di tipo restitutorio, bensì anche (e talvolta soprattutto) di tipo gestorio, nel senso che l'assicuratore assume sostanzialmente l'obbligo di eseguire un mandato di gestione del denaro investito,
pagina 17 di 27 ove diviene solo accessoria ed eventuale l'obbligazione di restituire un importo pari o parametrato a quello ricevuto mediante il pagamento dei premi.
Quindi “in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui
l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato)” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Anche secondo l'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009 (“concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione) i contratti linked collegati a fondi di investimento devono essere “caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”.
Quindi rientrano nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III del Codice delle
Assicurazioni Private non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial
pagina 18 di 27 garanteed, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima (guaranteed) o che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati (partial garanteed), rimanendo invece escluse le polizze unit linked cd. pure, in cui la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
Quindi può affermarsi che le assicurazioni sulla vita, in virtù della loro funzione previdenziale beneficiano di una disciplina di favore, costituita dalla impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario ex art. 1923 c.c., solo nella misura in cui il “rischio demografico” sia adeguatamente allocato, nel senso che il rischio d'investimento non gravi totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale. Infatti, in tale ultimo caso “il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente” (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 1
Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Pertanto “la polizza unit-linked può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere
pagina 19 di 27 alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza unit-linked alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che
l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile)” (Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024).
“A qualificare un contratto come “assicurazione sulla vita”, pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi,
l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che
l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un “rischio demografico”. Questo non consiste … semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte. Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro. Questa Corte ha già stabilito infatti, in
pagina 20 di 27 tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita” il contratto nel quale l'assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio” (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché identica a quella oggi in esame) ovvero “trascurabile” (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023)”
(così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024).
Spetta al Giudice di merito il compito di interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato).
Pertanto, non è pertinente il richiamo effettuato da parti convenute (comparsa di costituzione e risposta pag. 24 e comparsa di costituzione e risposta pag. P_ Controparte_4
16) alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e segnatamente alla sentenza della
CGUE del 31/05/ 2018 inerente al procedimento n. C 542/16, secondo la quale per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», di cui all'articolo 2, punto 3, della Direttiva
2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso, da ciò desumendosi che il sinallagma assicurativo consista esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi (direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza.
Tale richiamo alla giurisprudenza europea “in primo luogo, è infondato perché sia all'epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire, perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto, lo stesso
pagina 21 di 27 Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa “non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti”. Non sarà superfluo aggiungere che la Corte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), la cui giurisprudenza – com'è noto – è in larga parte sovrapponibile a quella direttamente qualificabile come eurounitaria e con questa sostanzialmente interagisce, ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull'assicurazione vita, è l'esistenza di un'operazione giuridica che comporta “un'assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso” (Corte EFTA,
10 maggio 2016, c. und , Controparte_8 Controparte_9 P_0
in cause riunite E-15/15 e E-16/15, § 61).
2.2. In secondo luogo, un contratto non va qualificato “assicurazione” sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono
(le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale (le assicurazioni tontinarie)” (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del
26/07/2024).
7 – Nel caso per cui è causa, dunque, spetta la Giudice l'interpretazione del contratto, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti ed indipendentemente dal fatto che il contratto preveda il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato. In altre parole, il Giudice è tenuto a verificare se la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit
Linked, Polizza n. 111PFI601822” possa effettivamente qualificarsi come assicurazione sulla vita.
A tal fine occorre indagare se sussista un “rischio demografico”, che abbia “per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato
pagina 22 di 27 nel caso di morte ante tempus”, ove “ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del
26/07/2024).
A riguardo vanno richiamate le seguenti condizioni generali di contratto della polizza “LI
Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. n. 14 fascicolo attore):
- pag. 6 “Rischi finanziari. Il presente Documento Informativo descrive un'assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” a premio unico, con durata pari alla vita intera dell'Assicurato. Detto contratto si caratterizza per l'elevato contenuto finanziario;
le prestazioni a carico dell'Impresa sono, infatti, collegate al valore tempo per tempo degli
Attivi, selezionati secondo la politica d'investimento del Fondo Interno e del comparto del
Fondo Interno prescelto dal Contraente. Con il presente contratto l'Impresa non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, né di restituzione dei premi conferiti. Il Contraente si assume pertanto il rischio connesso all'oscillazione del valore degli Attivi. …Si richiama altresì l'attenzione del Contraente sulla possibilità che i premi dal medesimo versati possano essere investiti in Attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. I rischi finanziari sono totalmente a carico del Contraente e sono riconducibili alle possibili variazioni del valore degli Attivi (e, quindi, della prestazione assicurativa)”;
- pag. 8 “4.2 Prestazione in caso di decesso. A seguito del decesso dell'Assicurato, LI
Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, dei seguenti importi:
4.2.1 Un capitale pari al controvalore dell'investimento, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi….
4.2.2 Un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte: tale capitale aggiuntivo è dato da una percentuale del controvalore degli Attivi sottostanti al Contratto, rilevato alla data di completamento del disinvestimento
pagina 23 di 27 dei medesimi, fino alla concorrenza di un determinato importo massimo. La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché
l'importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, in conformità alla tabella che segue: Età dell'assicurato Capitale previsto per la copertura
Età dell'assicurato caso morte espresso in % Valore massimo del capitale rispetto al controvalore previsto per la copertura degli Attivi sottostanti al caso morte espresso in Contratto EURO 18 – 39 5% 100 000 40 – 59 3% 75 000 60 – 79 0.5% 50 000
≥ 80 0.1% 25 000
… Si precisa che l'importo liquidato a favore dei beneficiari, comprensivo del controvalore dell'investimento e del capitale aggiuntivo previsto per la copertura caso morte, potrebbe essere inferiore ai premi conferiti. Il Contraente si assume il rischio dell'andamento negativo degli Attivi”.
A riguardo si rileva che al momento della stipulazione del contratto (31/01/2013) l'assicurato
, nato il [...], aveva 61 anni e quindi i valori tabellari sopra Controparte_1
riportati riferibili all'evento del suo decesso sono solo quelli dello 0,5% con capitale massimo di € 50.000,00 e dello 0,1% con capitale massimo di € 25.000,00.;
- pag. 16 e 17 “11. Riscatto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, il riscatto totale o parziale del Controvalore del Contratto … È importante sottolineare che, trattandosi di un Contratto in cui il rischio finanziario è a totale carico del
Contraente, e non esistendo alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione e/o protezione del capitale investito, il valore di riscatto liquidato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi complessivamente conferiti”.
Dall'esame delle clausole sopra riportate risulta che l'assicuratore ha assunto un obbligo di indennizzo che non rappresenta per i beneficiari un vantaggio apprezzabile, posto che la sua pagina 24 di 27 prestazione al verificarsi del decesso dell'assicurato è limitata alla restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito, senza alcuna garanzia, neanche minima, in ordine al ritorno del premio pagato. In questo caso, dunque, non sussiste un
“rischio demografico” adeguato, perché il rischio dell'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale.
Inoltre, il capitale aggiuntivo previsto per il caso di morte è una percentuale del valore degli attivi sottostanti al contratto, che in astratto potrebbero anche valere 0. Per di più la percentuale parametrata agli attivi è del tutto irrisoria (0,5% e 0,1%), con valori liquidabili in misura massima per importi (€ 50.000,00 o € 25.000,00) del tutto insignificanti rispetto al capitale investito di € 4.200.000,00, corrispondendo ad una percentuale rispettivamente del
1,19% e del 0,59%.
In conclusione, la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
111PFI601822” va qualificata come polizza unit linked cd. pura, perché la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
“LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” non può perciò farsi rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III del Codice delle Assicurazioni
Private, non essendo garantita ai beneficiari dell'assicurato alcuna restituzione del capitale investito.
In altre parole “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” non può essere qualificata come assicurazione sulla vita.
Ne consegue che alla polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
111PFI601822” non è applicabile la disciplina dell'art. 1923 c.c., che esclude dalla pignorabilità le somme dovute dall'assicuratore al contraente ed ai beneficiari.
Quindi, ove l'assicurato , per il tramite della sua fiduciaria Controparte_1 [...]
dovesse esercitare il suo diritto di riscatto previsto dall'art. 4 delle Controparte_2
pagina 25 di 27 condizioni generali di contratto (pag. 7 doc. n. 14 fascicolo attore), le prestazioni dovute dall'assicuratore sarebbero liberamente pignorabili.
Per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno annullati, essendo possibile l'assegnazione al creditore procedente dell'eventuale credito Parte_1
dovuto dall'assicuratore a favore di , Controparte_4 Controparte_1
direttamente o per il tramite della sua fiduciaria nel caso in cui Controparte_2
, per il tramite della sua fiduciaria eserciti il suo Controparte_1 Controparte_2
diritto di riscatto.
Va quindi disposto l'annullamento dei provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob.
In particolare: 1) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il
30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” ed ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore);
2) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data P_ P_ CP_3
18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822”
(doc. n. 26 fascicolo attore); 3) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023
(comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 27 fascicolo attore).
8 – Le spese e competenze di causa possono essere interamente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione del solo parziale accoglimento delle domande attoree e del contrasto giurisprudenziale esistente in tema di assicurazioni linked.
*****************
pagina 26 di 27
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, annulla i provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob. In particolare:
A) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il 30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” ed ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore);
B) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023, che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” (doc. n. 26 fascicolo attore);
C) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato l'estinzione della procedura
(doc. n. 27 fascicolo attore).
2 – Rigetta le restanti domande.
3 – Compensa interamente fra le parti le spese competenze di causa.
Così deciso in Bergamo, il 30/06/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2394/2024 promossa da: con sede legale a Napoli (C.F./P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. VERDI MARCO, con elezione di domicilio in VIA FONTANA 14 20122
MILANO, nello studio dell'avv. VERDI MARCO;
ATTORE – OPPONENTE contro
, nato il [...] a [...] -BG (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROTA MATILDE, dell'avv. ANANIA C.F._1
SERGIO e dell'avv. ROVIERA SIMONE, con elezione di domicilio in VIA DURINI 18
20122 MILANO, nello studio dell'avv. ANANIA SERGIO e dell'avv. ROVIERA SIMONE;
CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
(già , con Controparte_2 Controparte_3
sede legale in Milano (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ACCINNI, con elezione di domicilio in
Bergamo, Via S. Alessandro n. 8, nello studio dell'avv. FRANCESCA PIERANTONI;
pagina 1 di 27 CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
), con sede legale a Milano (C.F./P.IVA Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
BENEDETTA MUSCO CARBONARO e dell'avv. FEDERICO BRUNI, con elezione di domicilio in Milano, Corso Europa n. 13, nello studio dell'avv. BENEDETTA MUSCO
CARBONARO e dell'avv. FEDERICO BRUNI;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “1) annullare e/o riformare gli impugnati provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità delle procedure esecutive riunite nn.388/23
e 728/23 del RG Es. Mob., dichiarando la legittimità delle azioni esecutive poste in essere e pertanto la pignorabilità della polizza di cui al contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data 18/1/13 denominato “LI Portfolio Italy” Controparte_1 CP_3
di tipo Unit Linked, polizza n. 111PFI601822 e di ogni relativo diritto di credito vantato dal nei confronti della terza PI , in virtù della complessiva P_ Controparte_2
operazione contrattuale descritta in narrativa;
conseguentemente e comunque: 2) emettere ogni altro provvedimento utile alla prosecuzione delle procedure esecutive riunite, perché all'esito delle stesse sia conseguita dall'istante: l'assegnazione del valore di riscatto della suddetta polizza e di ogni altro diritto di credito vantato dall'esecutato , Controparte_1
corrisponderlo all'attrice in accoglimento dell'istanza di assegnazione proposta nell'ambito della procedura n.728/2023 del R.G.; la presa d'atto della intervenuta rinuncia al pignoramento introduttivo della procedura n.388/2023; ovvero, in ogni caso, direttamente disporre a favore dell'istante l'assegnazione dei predetti crediti e prendere atto della predetta rinuncia;
3) condannare di chi di ragione, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, anche per la fase svoltasi innanzi al Giudice dell'Esecuzione”.
Per parte convenuta-opposta : “In via preliminare: accertare e Controparte_1
pagina 2 di 27 dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della presente fase di merito per violazione del termine perentorio di cui nullità della procedura di iscrizione a ruolo e/o per ogni altra ragione e motivo accertato dal Tribunale adito;
- accertare e dichiarare assumendo tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni le plurime violazioni, l'inesistenza della procedura di notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo PEC del 12 aprile 2024 e della notifica eseguita a mezzo raccomandata a/r personalmente al Signor - accertare e dichiarare la non P_
identicità tra l'atto di citazione documento nativo digitale mai notificato a mezzo PEC il 12 aprile 2024 e poi utilizzato per l'iscrizione della causa a ruolo (cfr. Documento n. 07) e l'atto di citazione nativo analogico asseritamente notificato a mezzo posta raccomandata presso il debitore esecutato e mai iscritto a ruolo (cfr. Doc. n. 09) con ogni Controparte_1
conseguenza di legge;
In via principale, nel merito: rigettare le domande tutte così come formulate da (C.F. e P.IVA – Controparte_5 P.IVA_1
codice ABI ) in persona del legale rappresentante pro tempore per tutte le ragioni P.IVA_4
esposte in narrativa e in ogni caso in quanto infondate;
- confermare la già accertata e dichiarata impignorabilità della Polizza Octium n. 111PFI601822 ex art. 1923 c.c. contratta da (già (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_5
presso ( ) (C.F. ) il 31 gennaio 2013 Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
e avente quale soggetto assicurato il Signor (C.F. Controparte_1
); - confermare il contenuto delle ordinanze emesse dal Tribunale di C.F._2
Bergamo, in persona del Giudice Dott. Paolo Rossi del 27 ottobre 2023 e comunicata il 30 ottobre 2023 relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 e del 2 novembre 2023 e comunicata il 7 novembre 2023 relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta-opposta (già Controparte_2 Controparte_3
:“chiede che ogni eventuale decisione o provvedimento, compresa
[...]
l'eventuale assegnazione, anche a seguito di ogni ulteriore informazione e notizia derivanti dal presente procedimento, tenga conto del ruolo della Fiduciaria di terza PI e mera pagina 3 di 27 intestataria fiduciaria della Polizza, nell'esercizio dell'attività tipica ex L. 1966/1939, e che siano conseguentemente assunti i provvedimenti necessari e/o opportuni in considerazione di quanto dedotto in atti, nonché delle previsioni contrattuali di Polizza, con specificazione dei soggetti obbligati e delle eventuali modalità esecutive, considerando, altresì,
l'incompatibilità di qualsivoglia ruolo di custodia e/o di commissionario alla vendita in capo alla società fiduciaria terza PI. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge e CPA.”
Per parte convenuta-opposta In via Controparte_4
pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria per i motivi esposti in atti;
In via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, confermando integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, accertare e dichiarare che la Polizza oggetto di causa è impignorabile ex art. 1923 c.c., per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: condannare Pt_1
a rifondere le spese processuali sostenute da , con condanna dell'attrice anche ai sensi CP_4
dell'art. 96 c.p.c., per i motivi esposti in atti”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c.
[...]
a convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(suo debitore), (già Controparte_2 Controparte_3
e ) per ottenere l'annullamento
[...] Controparte_4
dei provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob. In particolare: 1)
l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il 30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data Controparte_1 CP_3
18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” ed pagina 4 di 27 ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore); 2) l'ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data 18/1/2013 denominato Controparte_1 CP_3
LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. n. 26 fascicolo attore); 3) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il
07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 27 fascicolo attore).
Parte attrice si duole del fatto che la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza
n. 111PFI601822” sia stata dichiarata dal Giudice dell'esecuzione come impignorabile ai sensi dell'art. 1923 c.c., perché qualificata come assicurazione sulla vita e non invece come strumento finanziario, con conseguente estinzione delle procedure mobiliari, anziché assegnare ad esso creditore il valore di riscatto in denaro della polizza.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
07/09/2024 (oltre trentacinque giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il
24/11/2024), contestando preliminarmente la tardività della notifica dell'atto di citazione ai convenuti, perché avvenuta oltre il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito fissato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° comma, c.p.c.: infatti il
Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 16/02/2024 (doc. n. 3 fascicolo convenuto
, ha fissato quale termine massimo per l'introduzione del giudizio la data del P_
15/04/2024. “Pertanto, seguendo i precetti del codice di rito (cfr. art 618 comma 2 c.p.c.), per rispettare il termine perentorio del 15 aprile 2024, avrebbe dovuto - entro tale Pt_1
data - (i) notificare l'atto di citazione al debitore esecutato (il Signor e ai terzi P_
pignorati ( e ) al domicilio eletto presso i rispettivi difensori costituiti e CP_3 CP_4
(ii) iscrivere la causa a ruolo mediante deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato”. Mentre “Entro il 15 aprile 2024 non ha provveduto né alla notifica Pt_1
dell'atto di citazione, né tantomeno all'iscrizione a ruolo della causa” (pag. 4 comparsa di pagina 5 di 27 costituzione e risposta). Il convenuto ha inoltre eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto in essa è indicato il termine a comparire di trentacinque giorni e quindi inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge di settanta giorni. Nel merito il convenuto ha eccepito di non essere parte contrattuale della polizza assicurativa “LI P_
Portfolio Italy di tipo Unit , Polizza n. 111PFI601822”, che è stata invece stipulata CP_6
dalla fiduciaria (già Controparte_2 Controparte_3
. Infatti “È bene ora rammentare l'impalcatura giuridica sottesa ai rapporti
[...]
obbligatori in oggetto: il 18 gennaio 2013, il Signor stipula con un P_ CP_3
contratto fiduciario in virtù del quale incarica la detta società di stipulare una polizza assicurativa sulla vita, c.d. a vita intera e provvede a fornire il premio necessario per
l'adempimento di tale indicazione;
stipula in qualità di contraente la Polizza CP_3
Octium; pertanto, intrattiene un rapporto di assicurazione sulla vita presso CP_3
e il Signor è il soggetto assicurato e non è parte del contratto di CP_4 P_
assicurazione, nel caso particolare delle polizze sulla vita, è la persona dalla cui morte dipende la prestazione dell'assicuratore” (comparsa di costituzione e risposta pag. P_
23). Inoltre, “La Polizza Octium è un contratto di assicurazione sulla vita (intera) la cui natura prevalente non è certamente quella di prodotto finanziario, bensì di contratto di assicurazione e merita dunque di rientrare nello speciale regime di protezione previsto dall'art. 1923 c.c.” (comparsa di costituzione e risposta pag. 25). P_
Parte convenuta si è tempestivamente Controparte_4
costituita in data 20/12/2024 (oltre trentacinque giorni prima del 13/03/2025, prima udienza fissata nell'ordinanza del 22/10/2024 di integrazione del contraddittorio), eccependo la tardività della introduzione del giudizio di merito ex art. 618, 2° comma, c.p.c., per discrepanza fra l'atto di citazione nativo digitale depositato contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa e l'atto di citazione notificato al convenuto debitore P_
, che sarebbe inesistente in quanto riportante la data di citazione scritta a mano
[...]
anziché scritta a macchina. Nel merito la stessa ha contestato che la polizza “LI Portfolio
pagina 6 di 27 Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” abbia natura finanziaria ribadendo che all'assicurazione sia applicabile l'esclusione dalla pignorabilità prevista dall'art. 1923 c.c.; inoltre ha dedotto come tra il debitore esecutato e l'assicuratore Controparte_1
non sussista una relazione contrattuale diretta, con la conseguenza Controparte_4
che non ha obbligazioni nei confronti di Controparte_4 P_
Parte convenuta già Controparte_2 Controparte_3
si è tempestivamente costituita in data 23/12/2024 (oltre trentacinque giorni prima
[...]
del 13/03/2025, prima udienza fissata nell'ordinanza del 22/10/2024 di integrazione del contraddittorio), allegando di essere società fiduciaria di amministrazione operante ai sensi della L. 1966/39 e di svolgere quindi attività di amministrazione di beni a proprio nome e per conto di terzi, con il compimento di atti di amministrazione su specifiche istruzioni dei clienti/fiducianti in assenza di un suo potere discrezionale. La stessa in relazione al mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo convenuto Controparte_2
ha stipulato per conto di il contratto di assicurazione sulla vita Controparte_1
denominato «LI Portfolio Italy 02.2012 – Assicurazione vita Unit Linked» n.
111PFI601822. La fiduciante ha inoltre dedotto che “ in ragione CP_3
dell'intestazione fiduciaria della Polizza, non deteneva al tempo del pignoramento e della dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. (così come la Fiduciaria, attualmente, non detiene), alcuna somma del fiduciante né, allo stato, è debitrice di qualsivoglia somma verso lo stesso, il quale non ha, quindi, un corrispondente attuale credito verso l'esponente (né quest'ultima un corrispondente attuale credito verso la compagnia di assicurazione). Seppur sia vero che la Polizza riconosce al contraente un diritto di riscatto (totale o parziale), è solo condizionatamente all'eventuale esercizio del riscatto da parte della società fiduciaria, su conforme istruzione del fiduciante, che sorge un credito del fiduciante verso la fiduciaria.
Non vi è, quindi, alcuna posizione creditoria (né somma) che possa attualmente formare oggetto di assegnazione (quindi, non vi è alcun debito attuale della verso il CP_2
fiduciante)” (comparsa di costituzione e risposta ag. 8). Controparte_2
pagina 7 di 27 Con ordinanza del 13/03/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria come richiesto da tutte le parti in causa. Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 16/06/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del
16/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Passando ad esaminare le questioni sollevate dalle parti, va in primo luogo trattata l'eccezione preliminare proposta da parti convenute e Controparte_1 [...]
nerente alla tardività della introduzione della fase Controparte_4
di merito oltre il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618,
2° comma, c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, “a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice” (così Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 31694 del
07/12/2018; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012).
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione
pagina 8 di 27 piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (così Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 24224 del 30/09/2019; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021).
“Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa
l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c. nel termine perentorio da lui stabilito” (così Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 3890 del
29/02/2016).
Nel caso per cui è causa l'atto di citazione è stato regolarmente spedito per la notificazione al convenuto in data 12/04/2024, come risulta dal timbro postale Controparte_1
dell'atto di citazione notificato (doc. n. 9 fascicolo convenuto – pag. 40). P_
Ai sensi dell'art. 149, 3° comma, c.p.c., la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.
Quindi, nel caso di specie la notificazione al convenuto si è Controparte_1
perfezionata per l'attore in data Parte_1
12/04/2025 nel rispetto del termine perentorio del 15/04/2025 fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
La doglianza inerente al fatto che la notificazione dell'atto di citazione sia avvenuta personalmente al debitore , anziché al suo procuratore costituito Controparte_1
nella fase sommaria del giudizio avanti al Giudice dell'esecuzione mobiliare è infondata, trattandosi di atto introduttivo del giudizio, che ai sensi dell'art. 163 c.p.c. va notificato al convenuto personalmente secondo le modalità stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e seg.; è infatti mera facoltà quella della notificazione dell'atto di citazione presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase sommaria (in tal senso Cass. Civ. Sez. 3
Sentenza n. 7997 del 20/04/2015).
Peraltro, qualsiasi irregolarità formale della notificazione è stata sanata con la costituzione in giudizio del convenuto per il principio del raggiungimento dello Controparte_1
pagina 9 di 27 scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Stante la tempestività della notificazione dell'atto di citazione al convenuto P_
, che è l'unico adempimento essenziale da valutare ai fini della declaratoria di
[...]
ammissibilità del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non sono rilevanti: a) né la data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 17/04/2024 (dopo lo spirare del termine perentorio del 15/04/2024), posto che si tratta di mero adempimento amministrativo, b) né
l'asserita discrepanza fra atto di citazione notificato a e l'atto di citazione nativo P_
digitale depositato contestualmente all'iscrizione a ruolo, posto che la data della citazione del 26/11/2024 è la medesima sia quando scritta a macchina sia quando scritta a mano, cosicché i due atti (cartaceo e nativo digitale) ben possono essere stati dichiarati conformi l'uno all'altro; c) né infine la mancata notificazione nel termine del 15/04/2024 dell'atto introduttivo del giudizio ai litisconsorti necessari (già Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
posto che l'integrazione del contraddittorio è avvenuta su ordine del Giudice ai
[...]
sensi dell'art. 102 c.p.c. nel rispetto termine perentorio da lui fissato del 04/11/2025, come da atti depositati in data 28/10/2024.
2 – L'eccezione svolta da parte convenuta relativa alla nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per avere indicato il termine a comparire di trentacinque giorni e quindi inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge di settanta giorni è infondata.
Infatti, l'art. 618, 2° comma, c.p.c. è stato modificato dal decreto legislativo 31/10/2024
n.164 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10/10/2022 n. 149, recante attuazione della Legge 26/11/2021 n. 206) per i procedimenti introdotti successivamente al
28/02/2023 (art. 7 – disposizione transitoria), come quello per cui è causa iniziato il
17/04/2024.
L'art. 618, 2° comma penultimo periodo così recita: “Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter”.
pagina 10 di 27 Quindi, posto che la causa è stata introdotta nella forma del rito ordinario mediante notificazione dell'atto di citazione, il termine a comparire del convenuto è stato correttamente indicato in trentacinque giorni.
La causa va pertanto decisa nel merito.
3 – Passando a trattare il merito della causa vanno chiariti i rapporti intercorrenti fra le parti.
Come già sopra esposto il convenuto è debitore dell'attore Controparte_1
che ha promosso delle Parte_1
espropriazioni presso terzi notificando il pignoramento ai terzi Controparte_2
(già e Controparte_3 Controparte_4
).
[...]
(già è società Controparte_2 Controparte_3
fiduciaria di amministrazione operante ai sensi della Legge 23/11/1939 n. 1966 (disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Ai sensi dell'art. 1 della Legge sono società fiduciarie quelle che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi. ha stipulato con Controparte_3 P_
contratto di mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo
[...]
convenuto , con il quale ha assunto l'obbligo di amministrare Controparte_2
“liquidità e strumenti finanziari, meglio precisati con lettera a parte, per un importo complessivo pari a € 4.200.000,00 – Banca depositaria DI IS LI & EN AG
(Italian Branch)”. In base al contratto di mandato i valori, se nominativi, possono essere intestati fiduciariamente alla fiduciaria e da essa amministrati, ma rimangono di esclusiva proprietà del fiduciante . Secondo le condizioni generali di Controparte_1
mandato “la fiduciaria espleterà l'amministrazione fiduciaria secondo le specifiche istruzioni che le saranno impartite per iscritto dal fiduciante” (così art. 2 clausole generali).
Nell'espletamento del mandato fiduciario (doc. n. 11 fascicolo convenuto
[...]
ha stipulato Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 27 l'assicurazione “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” ed ha versato il premio di € 4.2000.000,00 in unica soluzione. La polizza prevede quale persona assicurata (vale a dire la persona dalla cui morte dipende la prestazione dell'assicuratore)
e quali beneficiarie, in caso di decesso della persona assicurata, Controparte_1
e , rispettivamente moglie e figlie Persona_1 Persona_2 Controparte_7
dell'assicurato.
La polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. lett. A fascicolo convenuto ) risulta stipulata Controparte_4
da quale contraente, Controparte_3 P_
quale assicurato e e quali
[...] Persona_1 Persona_2 Controparte_7
beneficiarie. Il contratto ha decorrenza dal 31/01/2013 e durata per tutta la vita dell'assicurato. Il premio di € 4.200.000,00 risulta incassato in unica soluzione il 24/01/2013.
4 – Così descritti i rapporti contrattuali fra le parti, va rilevato che nell'ambito della espropriazione presso terzi ex art. 543 c.p.c. e seg. nessuno dei due convenuti
[...]
) e (già CP_4 CP_4 Controparte_2 [...]
è attuale debitore verso Controparte_3 Controparte_1
di una somma liquida di denaro (che possa essere espropriata dal creditore , in quanto Pt_1
in base al contratto di assicurazione la società assicuratrice Controparte_4
( ) non ha assunto alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di CP_4
. Controparte_1
Infatti, in base alle condizioni generali di contratto (doc. n. 14 fascicolo attore) la compagnia assicurativa ha assunto l'obbligo delle seguenti prestazioni (pag. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto): “4. Prestazioni assicurative: LI Portfolio Italy ha durata pari alla vita intera dell'Assicurato e impegna la Compagnia, a fronte della corresponsione di un premio unico, alle seguenti prestazioni:
4.1 Prestazione in caso di riscatto: E' data facoltà al Contraente di richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto in qualsiasi momento.
In caso di riscatto, LI Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore del Contraente,
pagina 12 di 27 di un capitale pari alla percentuale, oggetto di riscatto, del Controvalore del Contratto, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi….
4.2 Prestazione in caso di decesso: A seguito del decesso dell'Assicurato, LI Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, dei seguenti importi:
4.2.1 Un capitale pari al controvalore dell'investimento, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo
Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi... 4.2.2 Un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte: tale capitale aggiuntivo è dato da una percentuale del controvalore degli Attivi sottostanti al Contratto…
La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché l'importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso …”.
Attualmente, quindi, la compagnia assicurativa non ha alcun obbligo di corrispondere somme di denaro né alla contraente (già Controparte_2 Controparte_3
, né ai beneficiari dell'assicurato , in quanto
[...] Controparte_1
non si è verificata alcuna delle condizioni previste per il pagamento di somme di denaro, cioè non è stato esercitato il diritto di recesso e non si è verificato l'evento morte dell'assicurato.
Ne consegue che ha giustamente Controparte_4
dichiarato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di non essere debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti del debitore (doc. n. 9 fascicolo attore). Controparte_1
A riguardo vale la pena di precisare che né il Giudice dell'Esecuzione, né il Giudice della fase del merito hanno alcun potere di sciogliere il contratto stipulato dalle parti, posto che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso delle stesse o per le cause ammesse dalla legge. In altre parole, il Giudice non può ingerirsi nel rapporto negoziale sostituendo la sua volontà (mediante l'ordine di riscatto della polizza) a quella delle parti espressa al momento della stipulazione del contratto.
pagina 13 di 27 L'espropriazione forzata presso terzi ex art. 543 c.p.c. e seguenti disciplina solo l'ipotesi in cui i soggetti terzi siano debitori di somme liquide nei confronti del debitore esecutato, nel qual caso il Giudice dell'Esecuzione può ordinare al soggetto terzo di pagare il suo debito al creditore procedente della procedura esecutiva in luogo che al suo creditore (= debitore esecutato). In altre parole, il Giudice dell'esecuzione può solo modificare il soggetto attivo del rapporto obbligatorio di pagamento, senza poter in alcun modo intervenire in relazione alle pattuizioni contrattuali stipulate fra il terzo ed il debitore esecutato.
5 – Rimane da esaminare la questione inerente all'eventuale riscatto del contratto, che, come sopra visto, può essere esercitato in ogni momento dal contraente ai sensi della clausola 4.1 delle condizioni generali di contratto (doc. n. 14 fascicolo attore – pag. 7 e 8).
A riguardo va osservato che l'esigibilità del credito non è condizione di pignorabilità ex art. 543 c.p.c., perché l'oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto piuttosto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché “l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza n.
15607 del 22/06/2017; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 25042 del 08/10/2019;
Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 31844 del 27/10/2022), crediti “suscettibili di capacità satisfattiva futura” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 14419 del 24/05/2023) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione.
Nel caso per cui è causa, secondo le pattuizioni in essere fra fiduciante e fiduciaria
(disciplinate dal contratto di mandato fiduciario n. 2288 del 18/01/2013 - doc. 5 fascicolo convenuto , potrebbe esercitare il Controparte_2 Controparte_2
diritto di riscatto della “LI Portfolio Italy” solo in esecuzione di una specifica istruzione in tal senso del fiduciante (così art. 2 clausole generali). Controparte_1
Ove questo diritto di riscatto venisse esercitato da su ordine di Controparte_2
, il soggetto proprietario delle somme di denaro liquidate dalla Controparte_1
pagina 14 di 27 arebbe e Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
non la fiduciaria in conformità al contratto di mandato fiduciario Controparte_2
n. 2288 del 18/01/2013 (doc. 5 fascicolo convenuto;
ciò in Controparte_2
quanto le società fiduciarie (disciplinate dall'art. 1 della Legge 23/11/1939 n. 1966), proponendosi di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, rientrano nell'alveo della proprietà fiduciaria di tipo germanistico, in cui il fiduciante conserva la proprietà sostanziale dei beni: infatti, la fiducia germanistica – a differenza di quella romanistica – non realizza un trasferimento di proprietà, ma si sostanzia nella mera legittimazione ad esercitare un diritto che rimane in capo al fiduciante, dando in tal modo luogo ad una scissione fra intestazione formale e titolarità sostanziale del diritto.
“In virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, tanto da essere sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse, appartenendo essi alla fiduciante” (Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 22099 del 26/09/2013). Il rapporto intercorrente fra fiduciaria e fiduciante si sostanzia nella mera intestazione alla fiduciaria di beni appartenenti effettivamente al fiduciante, cosicché la proprietà della fiduciante, pur non potendo dirsi fittizia, viene ad assumere connotazione meramente "formale", per non avere il patto fiduciario carattere meramente obbligatorio, poiché la divergenza del mezzo rispetto al fine perseguito dalle parti non assume rilevanza sul piano giuridico, in quanto il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria, ne conserva la proprietà
"sostanziale" ed è quindi, in grado di disporne direttamente senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei beni da parte della fiduciaria (in tal senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n.
10031 del 14/10/1997).
6 – In relazione ai diritti di credito scaturenti dalla polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit
Linked, Polizza n. 111PFI601822” le parti convenute hanno sollevato l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c., secondo il quale le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva.
pagina 15 di 27 A riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8271 del
31/03/2008, afferma che l'art. 1923 c.c., secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, è volto a tutelare sia in via diretta che indiretta il valore della “previdenza”, che assume l'assicurazione sulla vita nell'attuale contesto sociale, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, proteggendo così il credito dell'assicurato dalle azioni esecutive e cautelari promosse dai suoi creditori. In altre parole, l'assicurazione sulla vita assume la funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria e per tale motivo è tutelata dall'art. 1923 c.c., che è istituto non applicabile agli altri tipi di assicurazione. La funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita non è circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento, ma si estende anche al valore di riscatto della relativa polizza (in tal senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 12261 del 14/06/2016).
La posizione attorea è invece incentrata sulla circostanza che la polizza assicurativa Unit
Linked, quale è “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” abbia la natura sostanziale di tipo finanziario – speculativo e sia quindi sottratta alla disciplina dell'art. 1923 c.c. riservata alle sole polizze di tipo assicurativo – previdenziale.
A riguardo il Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 07/09/2005 n. 209) all'art. 2, comma
1, disciplina la classificazione dei rami assicurativi sulla vita e definisce le polizze di cui al ramo III come “le assicurazioni, di cui ai rami I [le assicurazioni sulla durata della vita umana] e II [le assicurazioni di nuzialità e di natalità], le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Nelle polizze linked (che rientrano nel ramo III sopra richiamato) l'ammontare della prestazione dovuta alla scadenza del contratto o a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, non è prestabilita nel quantum, ma viene commisurata agli esiti delle operazioni di investimento. Le prestazioni dell'assicuratore possono essere legate all'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento e allora sono polizze index linked (art. 41
pagina 16 di 27 comma 2 Codice delle Assicurazioni) oppure all'andamento del valore delle quote di fondi di investimento (= unit) e allora sono polizze unit linked (art. 41, comma 1 Codice delle
Assicurazioni).
Secondo l'art. 1882 c.c. l'assicurazione è il contratto tradizionalmente aleatorio, con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
e dunque è l'assicuratore la parte contrattuale, che assume il rischio del verificarsi dell'evento dedotto in contratto.
In particolare, nelle assicurazioni sulla vita l'elemento caratterizzante è “l'evento attinente alla vita umana”, cioè la prestazione dell'assicuratore consiste nell'assunzione del rischio denominato “rischio demografico”, che è legato all'incertezza di un evento attinente alla vita del contraente e si riferisce alla differenza fra la durata media della vita di una popolazione e la durata della vita dell'assicurato; le polizze caso morte coprono il rischio di decesso dell'assicurato, erogando un capitale o una rendita ai beneficiari in caso di morte prima della scadenza della polizza: il rischio demografico in questo caso, determina l'importo dell'indennizzo in base alla probabilità di morte dell'assicurato in un determinato periodo di tempo. “L'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto” (così in motivazione sentenza Corte Costituzionale n. 32 del
07/02/2024).
Nelle assicurazioni linked la componente finanziaria determina una diversa allocazione del rischio rispetto alle assicurazioni sulla vita tradizionali e incide sul piano delle obbligazioni gravanti sulle parti, perché il rapporto fra assicuratore e contraente non è solo di tipo restitutorio, bensì anche (e talvolta soprattutto) di tipo gestorio, nel senso che l'assicuratore assume sostanzialmente l'obbligo di eseguire un mandato di gestione del denaro investito,
pagina 17 di 27 ove diviene solo accessoria ed eventuale l'obbligazione di restituire un importo pari o parametrato a quello ricevuto mediante il pagamento dei premi.
Quindi “in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui
l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato)” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Anche secondo l'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009 (“concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione) i contratti linked collegati a fondi di investimento devono essere “caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”.
Quindi rientrano nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III del Codice delle
Assicurazioni Private non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial
pagina 18 di 27 garanteed, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima (guaranteed) o che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati (partial garanteed), rimanendo invece escluse le polizze unit linked cd. pure, in cui la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
Quindi può affermarsi che le assicurazioni sulla vita, in virtù della loro funzione previdenziale beneficiano di una disciplina di favore, costituita dalla impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario ex art. 1923 c.c., solo nella misura in cui il “rischio demografico” sia adeguatamente allocato, nel senso che il rischio d'investimento non gravi totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale. Infatti, in tale ultimo caso “il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente” (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 1
Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Pertanto “la polizza unit-linked può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere
pagina 19 di 27 alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza unit-linked alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che
l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile)” (Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024).
“A qualificare un contratto come “assicurazione sulla vita”, pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi,
l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che
l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un “rischio demografico”. Questo non consiste … semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte. Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro. Questa Corte ha già stabilito infatti, in
pagina 20 di 27 tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita” il contratto nel quale l'assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio” (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché identica a quella oggi in esame) ovvero “trascurabile” (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023)”
(così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024).
Spetta al Giudice di merito il compito di interpretare il contratto, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato).
Pertanto, non è pertinente il richiamo effettuato da parti convenute (comparsa di costituzione e risposta pag. 24 e comparsa di costituzione e risposta pag. P_ Controparte_4
16) alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e segnatamente alla sentenza della
CGUE del 31/05/ 2018 inerente al procedimento n. C 542/16, secondo la quale per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», di cui all'articolo 2, punto 3, della Direttiva
2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso, da ciò desumendosi che il sinallagma assicurativo consista esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi (direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza.
Tale richiamo alla giurisprudenza europea “in primo luogo, è infondato perché sia all'epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell'impresa d'assicurazione e l'intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire, perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto, lo stesso
pagina 21 di 27 Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa “non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti”. Non sarà superfluo aggiungere che la Corte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), la cui giurisprudenza – com'è noto – è in larga parte sovrapponibile a quella direttamente qualificabile come eurounitaria e con questa sostanzialmente interagisce, ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull'assicurazione vita, è l'esistenza di un'operazione giuridica che comporta “un'assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso” (Corte EFTA,
10 maggio 2016, c. und , Controparte_8 Controparte_9 P_0
in cause riunite E-15/15 e E-16/15, § 61).
2.2. In secondo luogo, un contratto non va qualificato “assicurazione” sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono
(le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale (le assicurazioni tontinarie)” (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del
26/07/2024).
7 – Nel caso per cui è causa, dunque, spetta la Giudice l'interpretazione del contratto, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti ed indipendentemente dal fatto che il contratto preveda il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato. In altre parole, il Giudice è tenuto a verificare se la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit
Linked, Polizza n. 111PFI601822” possa effettivamente qualificarsi come assicurazione sulla vita.
A tal fine occorre indagare se sussista un “rischio demografico”, che abbia “per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato
pagina 22 di 27 nel caso di morte ante tempus”, ove “ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 21022 del
26/07/2024).
A riguardo vanno richiamate le seguenti condizioni generali di contratto della polizza “LI
Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” (doc. n. 14 fascicolo attore):
- pag. 6 “Rischi finanziari. Il presente Documento Informativo descrive un'assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” a premio unico, con durata pari alla vita intera dell'Assicurato. Detto contratto si caratterizza per l'elevato contenuto finanziario;
le prestazioni a carico dell'Impresa sono, infatti, collegate al valore tempo per tempo degli
Attivi, selezionati secondo la politica d'investimento del Fondo Interno e del comparto del
Fondo Interno prescelto dal Contraente. Con il presente contratto l'Impresa non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, né di restituzione dei premi conferiti. Il Contraente si assume pertanto il rischio connesso all'oscillazione del valore degli Attivi. …Si richiama altresì l'attenzione del Contraente sulla possibilità che i premi dal medesimo versati possano essere investiti in Attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. I rischi finanziari sono totalmente a carico del Contraente e sono riconducibili alle possibili variazioni del valore degli Attivi (e, quindi, della prestazione assicurativa)”;
- pag. 8 “4.2 Prestazione in caso di decesso. A seguito del decesso dell'Assicurato, LI
Portfolio Italy prevede la corresponsione, a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, dei seguenti importi:
4.2.1 Un capitale pari al controvalore dell'investimento, rappresentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi….
4.2.2 Un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte: tale capitale aggiuntivo è dato da una percentuale del controvalore degli Attivi sottostanti al Contratto, rilevato alla data di completamento del disinvestimento
pagina 23 di 27 dei medesimi, fino alla concorrenza di un determinato importo massimo. La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché
l'importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, in conformità alla tabella che segue: Età dell'assicurato Capitale previsto per la copertura
Età dell'assicurato caso morte espresso in % Valore massimo del capitale rispetto al controvalore previsto per la copertura degli Attivi sottostanti al caso morte espresso in Contratto EURO 18 – 39 5% 100 000 40 – 59 3% 75 000 60 – 79 0.5% 50 000
≥ 80 0.1% 25 000
… Si precisa che l'importo liquidato a favore dei beneficiari, comprensivo del controvalore dell'investimento e del capitale aggiuntivo previsto per la copertura caso morte, potrebbe essere inferiore ai premi conferiti. Il Contraente si assume il rischio dell'andamento negativo degli Attivi”.
A riguardo si rileva che al momento della stipulazione del contratto (31/01/2013) l'assicurato
, nato il [...], aveva 61 anni e quindi i valori tabellari sopra Controparte_1
riportati riferibili all'evento del suo decesso sono solo quelli dello 0,5% con capitale massimo di € 50.000,00 e dello 0,1% con capitale massimo di € 25.000,00.;
- pag. 16 e 17 “11. Riscatto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, il riscatto totale o parziale del Controvalore del Contratto … È importante sottolineare che, trattandosi di un Contratto in cui il rischio finanziario è a totale carico del
Contraente, e non esistendo alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione e/o protezione del capitale investito, il valore di riscatto liquidato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi complessivamente conferiti”.
Dall'esame delle clausole sopra riportate risulta che l'assicuratore ha assunto un obbligo di indennizzo che non rappresenta per i beneficiari un vantaggio apprezzabile, posto che la sua pagina 24 di 27 prestazione al verificarsi del decesso dell'assicurato è limitata alla restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito, senza alcuna garanzia, neanche minima, in ordine al ritorno del premio pagato. In questo caso, dunque, non sussiste un
“rischio demografico” adeguato, perché il rischio dell'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale.
Inoltre, il capitale aggiuntivo previsto per il caso di morte è una percentuale del valore degli attivi sottostanti al contratto, che in astratto potrebbero anche valere 0. Per di più la percentuale parametrata agli attivi è del tutto irrisoria (0,5% e 0,1%), con valori liquidabili in misura massima per importi (€ 50.000,00 o € 25.000,00) del tutto insignificanti rispetto al capitale investito di € 4.200.000,00, corrispondendo ad una percentuale rispettivamente del
1,19% e del 0,59%.
In conclusione, la polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
111PFI601822” va qualificata come polizza unit linked cd. pura, perché la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
“LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” non può perciò farsi rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III del Codice delle Assicurazioni
Private, non essendo garantita ai beneficiari dell'assicurato alcuna restituzione del capitale investito.
In altre parole “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822” non può essere qualificata come assicurazione sulla vita.
Ne consegue che alla polizza “LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
111PFI601822” non è applicabile la disciplina dell'art. 1923 c.c., che esclude dalla pignorabilità le somme dovute dall'assicuratore al contraente ed ai beneficiari.
Quindi, ove l'assicurato , per il tramite della sua fiduciaria Controparte_1 [...]
dovesse esercitare il suo diritto di riscatto previsto dall'art. 4 delle Controparte_2
pagina 25 di 27 condizioni generali di contratto (pag. 7 doc. n. 14 fascicolo attore), le prestazioni dovute dall'assicuratore sarebbero liberamente pignorabili.
Per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno annullati, essendo possibile l'assegnazione al creditore procedente dell'eventuale credito Parte_1
dovuto dall'assicuratore a favore di , Controparte_4 Controparte_1
direttamente o per il tramite della sua fiduciaria nel caso in cui Controparte_2
, per il tramite della sua fiduciaria eserciti il suo Controparte_1 Controparte_2
diritto di riscatto.
Va quindi disposto l'annullamento dei provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob.
In particolare: 1) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il
30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” ed ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore);
2) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con in data P_ P_ CP_3
18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n. 111PFI601822”
(doc. n. 26 fascicolo attore); 3) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023
(comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 27 fascicolo attore).
8 – Le spese e competenze di causa possono essere interamente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione del solo parziale accoglimento delle domande attoree e del contrasto giurisprudenziale esistente in tema di assicurazioni linked.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, annulla i provvedimenti dichiarativi della estinzione per impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle procedure esecutive riunite nn. 388/2023 e 728/2023 del RG Es. Mob. In particolare:
A) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27/10/2023 (comunicata il 30/10/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 388/2023 che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” ed ha dichiarato l'estinzione della procedura (doc. n. 25 fascicolo attore);
B) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023, che ha dichiarato “la non pignorabilità del contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto da con Controparte_1 CP_3
in data 18/1/2013 denominato LI Portfolio Italy di tipo Unit Linked, Polizza n.
[...]
111PFI601822” (doc. n. 26 fascicolo attore);
C) l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 02/11/2023 (comunicata il 07/11/2023) relativa all'esecuzione n. RGE 728/2023 che ha dichiarato l'estinzione della procedura
(doc. n. 27 fascicolo attore).
2 – Rigetta le restanti domande.
3 – Compensa interamente fra le parti le spese competenze di causa.
Così deciso in Bergamo, il 30/06/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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