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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Imperia sezione lavoro ai sensi dell'art. 429 c.p.c.nella causa iscritta al R.G.L. n. 489/2024 promossa da:
, )- Avv. Federica Badellino e Avv. Iside Barbara Parte_1 C.F._1
Storace
ricorrente
contro
(C.F. , - Avv. Rita Controparte_1 P.IVA_1
Pisanu
resistente
All'udienza del 07.05.2025 il G.O.T. dott.ssa Cristina Zeppa,ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc attuale ricorrente, per tramite del proprio difensore, presentava ricorso avverso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente d'ufficio in sede di ATP.
CP_ Si costituiva in giudizio contestando integralmente il ricorso, concludendo :”…IN VIA
PRINCIPALE Rigettare la domanda di controparte. IN VIA SUBORDINATA E CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE SPESE DI GIUDIZIO, SI RILEVA che le medesime dovranno essere diversamente calcolate ed attribuite a seconda del momento storico dal quale eventualmente si accerterà l'insorgenza dello stato psico – fisico che giustifica il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a favore della Ricorrente, e che quindi le spese medesime dovranno essere valutate in modo differente a seconda che si riconosca in giudizio:a) La sussistenza dell'insorgenza dello stato psico – fisico che giustifica il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a favore del Ricorrente, dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
b) Od ancora da una data posteriore a quella sub a, che può anche essere collocata successivamente alla suddetta presentazione, ma antecedente al del ricorso di a.t.p.o., c) Oppure contemporanea alla presentazione del predetto ricorso d) Ed in ultimo successiva alla presentazione del ricorso medesimo…”
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche attraverso licenziamento di nuova CTU , con incarico conferito al dott. Per_1
1 Ritenuta, quindi, matura per la decisione le parti venivano invitate alla discussione a seguito della quale viene emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso presentato dal sig. vengono contestate le conclusioni peritali alle quali è Pt_1 pervenuto il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. .
Il consulente tecnico nominato nella presente fase del merito, dott. , alle cui conclusioni, Per_1 questo Giudicante non ha motivo di discostarsi, ha condiviso le conclusioni peritali del precedente consulente tecnico dott. V. nonché le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione Medica;
Per_2 il consulente dott. ha tuttavia ravvisato, allo stato ( e precisamente a far data dalla visita Per_1 peritale del 13.12.2024) l'esistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità richiesta
(“…Dal riscontro dei dati clinici e obiettivi, rispondendo al quesito formulatemi dal Signor Giudice
, il signor è affetto da patologie tali da ridurre in modo permanente la capacità di Parte_1 lavoro a meno di un terzo , e presenta difficoltà a svolgere la propria mansione per l'attività lavorativa con facente alle proprie attitudini di manovale edile (ex L. 2 22/1984 ) a decorrere dalla data della visita peritale di C.T.U. svolta dallo scrivente (13/12/2024. Le limitazioni funzionali residuate dopo gli interventi al rachide e di dolore invalidante diramato anche agli arti superiori ed inferiori, anche in relazione al lavoro di manuale, sono tali da ridurre permanentemente la capacità lavorativa , in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo…Concordo, pertanto, con il giudizio finale espresso dai sanitari componenti la CML del e dal C.T. U., Controparte_3 incaricato in ATPO, dottor poiché il quadro clinico e sintomatologico , sicuramente Persona_3 invalidante e cronicizzato, oggi presenta un riscontro obiettivo e documentato , come rilevato e, in dettaglio ,descritto in precedenza, che ne “impedisce” il normale svolgimento del attività lavorativa specifica, e, quindi, riduce allo stesso tempo, la capacità di guadagno dello stesso signor CP_4
”).
[...]
In punto diritto, necessita precisare che la perizia può essere ammessa come supporto contributivo per la valutazione di quanto è stato già assunto in corso di causa o per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Non è ammessa invece per supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
Con la sentenza n. 17685/2016 la Cassazione chiarisce che per dimostrare la dannosità e la non tollerabilità di determinate attività non sono sufficienti i certificati medici , ma è necessario verificare tecnicamente la dannosità di tali attività. Secondo la Suprema Corte la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la CTU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Detto quanto sopra, visto l'esito positivo in merito all'esistenza del requisito sanitario in capo al sig.
, il ricorso merita accoglimento. Pt_1
In punto spese di giudizio, dato atto che detti requisiti sanitari sono stati riscontrati a partire dalla visita di consulenza d'ufficio , effettuata nel corso del presente procedimento, si ritiene di poter compensare le stesse tra le parti.
2 In merito alle spese dei CC.TT.UU. dato atto che, comunque, il dott. ha riconosciuto Per_1
l'esistenza di detti requisiti sanitari, le spese vengono poste a carico di parte e liquidate come CP_2 da separati decreti
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
• Accoglie il ricorso , dichiarando che le condizioni sanitarie di , in Parte_1 particolare relativamente all'esistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex Art.1 Legge n.222/84 , sussistono a decorrere dalla data del
13.12.2024;
• Compensa le spese legali tra le parti;
• pone, definitivamente, a carico di le spese relative alle CC.TT.UU liquidate come CP_2 in separato decreto
Imperia il 07.05.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Cristina Zeppa
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