Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3435/2022
R.G. n. 3016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Parte_1
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv.
[...]
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Giancarlo Gentile
Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420200028842754000, notificata il 31/5/2022 e la successiva intimazione di pagamento n. 03420239004040304000, notificata il 23/6/2023, con riferimento alla medesima cartella di pagamento, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 4.232,92 a titolo di contributi e sanzioni da versare in favore di per gli anni 2009, 2011 e 2016. CP_1
accertamento, la violazione del principio ne bis in idem stante la pendenza di un giudizio avverso la cartella sottesa e l'estinzione dei crediti in essa riportati per intervenuta prescrizione.
Si è costituito contestando, nei vari scritti difensivi, la propria legittimazione passiva in ordine CP_3 alle questioni di merito, nonché l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
Si è, altresì, costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine ai presunti vizi della procedura esattoriale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle opposizioni in via principale;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni formali con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ha spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento del credito e la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nel ruolo.
Con note di trattazione dell'8/3/2024, parte ricorrente ha dedotto che le somme pretese con riferimento all'anno 2016 sono state oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore e ha prodotto documentazione trasmessa da in data 30/1/2023. CP_1
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_2
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la cartella di pagamento, prima e la successiva intimazione di pagamento, poi, atti emessi entrambi dall' Ne consegue che deve essere rigettata CP_3
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, deve osservarsi che la doglianza relativa alle irregolarità formali della procedura di riscossione, al difetto motivazionale degli atti impugnati e alla decadenza ex art. 25 d. lgs. n. 46/99, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (la cartella di pagamento è stata notificata in data 31/5/2022 e il ricorso risulta depositato in data 7/7/2022).
Quanto alla censura relativa al profilo di illegittimità che deriverebbe all'intimazione di pagamento dalla circostanza di essere stata emessa in pendenza di giudizio sulla cartella esattoriale presupposta, si consideri che l'atto in questione assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò posto, vi è risolutivamente da osservare che non vi è norma che impedisca la comunicazione della intimazione di pagamento di un atto presupposto, che sia stato oggetto di opposizione in sede giudiziale da parte del contribuente. Ciò si spiega in quanto, oltre ad assolvere alle funzioni in precedenza esposte, l'avviso di pagamento ha, altresì, la funzione di messa in mora del contribuente e, dunque, di atto interruttivo del termine prescrizionale. Sotto tale profilo si evidenzia che l'art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 si limita a prevedere che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
È evidente che tale disposizione non vieta la notifica dell'intimazione di pagamento in caso di opposizione in sede giudiziale avverso l'atto presupposto. E tanto, diversamente da quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99 che, espressamente, nega la possibilità della iscrizione a ruolo fino al provvedimento esecutivo del giudice adito per la impugnazione dell'atto di accertamento di ufficio.
Pertanto, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Quanto alla durata del termine prescrizionale, l'art. 66 della legge n. 247/2012, in vigore dal 2/2/2013, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 19 della legge n. 576/80, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.” Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità, in materia, Controparte_1
dell'art. 3 della legge n. 335/1995 ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissava in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati all'istituto di previdenza. Con riguardo alla disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle menzionate discipline legislative, la Corte di
Cassazione ha precisato che la nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n. 247 del 2012, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla , si applica unicamente per il CP_1
futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, cioè alla data del 2/2/2013 (Cass. Civ. Sez. Lav., 18.03.2013, n. 6729).
Resta fermo, nella successione delle disposizioni legislative, il secondo comma dell'art. 19 legge citata (“per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”), che individua il dies a quo della prescrizione nella data in cui il professionista provvede a comunicare i redditi prodotti alla (in senso conforme, Cass., CP_1
n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011).
Discorso a parte merita la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, quarto comma, primo periodo, della legge n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla
, dell'ammontare del reddito professionale. Controparte_1
Ed infatti, sulla scorta dell'arresto giurisprudenziale in materia, la stessa ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509 (cfr. Cassazione, sentenza n. 17258 del 2 luglio 2018).
Ne consegue che è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale, prescritta dall'art. 19, primo comma, della legge n.
576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.
In merito all'individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio della potestà sanzionatoria della lo stesso deve necessariamente essere ancorato al CP_1 compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere all'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell'art.19 (Cassazione, sentenza n. 13639/2019).
Pertanto, il decorso della prescrizione quinquennale per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omesso invio del modello 5 inizia dallo scadere dei trenta giorni successivi alla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (Cassazione, sentenza n.
27509/2019).
Ciò chiarito in diritto, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, sebbene l'opposizione sia stata tempestivamente promossa ai sensi dell'art. art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, in relazione ai crediti di cui è causa non è maturata alcuna prescrizione. La cartella di pagamento, della cui opposizione si tratta, ha ad oggetto la contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in autoliquidazione per gli anni 2009 e 2011, oltre sanzioni e interessi nonché la sanzione ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno
2016 (Mod. 5/2017).
Nel primo caso, il dies a quo corrisponde alla data in cui l'opponente ha comunicato alla CP_1 il volume d'affari per gli anni 2009 e 2011; nel secondo, corrisponde alla data di scadenza dei 30 giorni da quella prevista per l'invio della dichiarazione reddituale con riferimento al 2016
(2/10/2017).
Ebbene, avendo il professionista inviato il Mod. 5/2010 (per l'anno 2009) in data 30/10/2010 e il
Mod. 5/2012 (per l'anno 2011) in data 31/7/2012, trova applicazione certamente il termine prescrizionale decennale che, dalla documentazione in atti, risulta validamente interrotto dalla nota con cui la resistente ha contestato le omissioni in oggetto e ricevuta dal contribuente in data
15/01/2016.
Analogamente, con riferimento alla sanzione per il tardivo invio del Mod. 5/2017, il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso, avendo l'istante ricevuto la nota di contestazione dell'omissione in data 18/5/2019.
Né risulta fondata la contestazione, peraltro generica, mossa dal ricorrente in ordine al difetto di
“ufficialità” delle ricevute di avvenuta consegna prodotte dalla resistente con riferimento agli atti interruttivi richiamati.
A tale riguardo è sufficiente rammentare, premettendo che qui trattasi di una notifica effettuata al di fuori del processo (per cui non trovano applicazione le prescrizioni relative alla notifica degli atti processuali telematici) che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 17526 del 2016; Cass.
n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011), allegazione qui del tutto mancante.
Sul punto l'opponente non ha dedotto né tanto meno comprovato che l'invio telematico non contenesse alcun atto o che l'atto fosse diverso da quello che si assumeva spedito. Del resto, è noto che in tema di notificazione mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC (tanto più che nella specie l'intestazione delle ricevute di avvenuta consegna delle Pec recano chiaramente la dicitura “prenotifica sanzione ex art.10
l.141/92” e “sanz. dich. 2016-2018 - omesso invio”), onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (Cass. sentenza n. 4624 del 2020). In conclusione, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, grava, dunque, sul destinatario l'onere di promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (Cass. sentenza n. 15001/2021).
Quanto, infine, allo sgravio rivendicato dal ricorrente, se ne rileva la neutralità rispetto ai crediti per cui è causa, in ragione della diversità dell'oggetto.
Benché il medesimo abbia omesso di produrre in giudizio la propria istanza di regolarizzazione e i dettagli dei versamenti emessi, cui solo ha fatto seguito la comunicazione dell'istituto resistente, dal tenore letterale della missiva è agevole evincere che lo sgravio è stato compiuto in ordine a somme riferite anche all'anno 2016, ma iscritte a carico del professionista nel ruolo del 2021.
Al contrario, la cartella esattoriale oggetto di opposizione ha riguardato, per l'anno 2016, l'importo della sanzione irrogata ex art. 9, legge 141/92 iscritto a carico del ricorrente nel ruolo dell'anno precedente (ruolo 2020/004641).
Pertanto, anche la richiesta di considerare stralciata tale somma deve essere rigettata.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le domande devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 147 /2022 (cause di previdenza, scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza istruttoria, valori minimi).
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le opposizioni;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'importo complessivo di € 886,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15 %, in favore di ciascuna delle parti opposte.
Castrovillari, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.