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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6796/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CRISCI GUGLIELMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.5.2024b parte ricorrente esponeva: che aveva ottenuto dal 1.8.2014 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO
(pensioni ai superstiti), certificato numero senza ottenere la liquidazione della NumeroDiCart_1
maggiorazione a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88; che in data 2.8.2022, pertanto, inoltrava all' di Giugliano in Campania domanda per il riconoscimento degli Assegni CP_1
per il Nucleo Familiare a decorrere dal 1.8.2014, volta al riconoscimento della provvidenza con decorrenza da tale data, con il riconoscimento della Inabilità al Proficuo lavoro;
che l' in data CP_1
28.11.2022, comunicava all'istante, la reiezione della domanda amministrativa in quanto non risulterebbe inabile al proficuo lavoro;
che avverso la reiezione dell' , in data 11.3.2024, CP_1
l'istante, presentava ricorso gerarchico, evidenziando l'erroneità della valutazione della
Commissione sanitaria e chiedendo il riesame dell'istanza amministrativa;
che con comunicazione del 24.4.2024 il comitato provinciale dell' deliberava il rigetto del ricorso ed il mancato riesame CP_1
della pratica;
che esaurito era suo diritto adire l'AG per ottenere la provvidenza;
che l'istante non aveva alcuna attitudine lavorativa psico-fisica in quanto svolgeva l'attività di casalinga (attività che costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto non equiparabile al lavoro subordinato domestico), aveva una bassa scolarità e come si evinceva dalla documentazione medica allegata, risulta affetta da un grave e complesso quadro patologico caratterizzato.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi il riconoscimento della provvidenza a far data dal 2019, data di compimento del 65 anno di età ovvero la data anteriore o posteriore ritenuta di giustizia con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi e rivalutazione come per legge con vittoria di CP_1
spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto con vittoria CP_1
di spese.
Disposta ed espletata ctu, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attivita di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso e composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare e resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale e inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di eta inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di eta, qualora si trovino, a causa di infermita o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). Firmato Da: LO TI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe
Serial#: 101947e5b17b7f95 La disposizione e stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del
20.6.96) nel senso che essa e sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere CP_ gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). Inoltre i datori
CP_ di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che deve essere presentato CP_1
da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validita sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88),, mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione e interrotta nel caso di richiesta scritta all' Controparte_2
Tanto premesso, proprio quest'ultima disposizione che induce il giudicante a ritenere la fondatezza della domanda, relativa appunto al riconoscimento del diritto nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.
La tesi contraria si fonda sulla considerazione che il diritto agli assegni familiari non poteva essere riconosciuto retroattivamente nel termine di prescrizione quinquennale antecedente la presentazione
CP_ della domanda amministrativa, perche altrimenti si costringeva l' al pagamento di una prestazione temporanea per un periodo in cui l'avente diritto non ne aveva fatto preventiva richiesta, impedendo materialmente all'Istituto di adempiere secondo legge e di effettuare in quel tempo tutti quegli accertamenti necessari all'erogazione del dovuto, sia sotto il profilo del rispetto dei limiti di reddito che della composizione del nucleo familiare e delle eventuali condizioni di minorazione fisica.
Orbene, il testuale disposto normativo secondo cui la prescrizione è interrotta con la richiesta CP_ indirizzata all' lascia intendere che il diritto alla prestazione sia già sorto prima della domanda ed a prescindere dalla stessa;
in tal senso deporrebbe anche l'art. 11 innanzi citato che riconnette l'insorgere del diritto al "verificarsi delle condizioni prescritte", senza alcun riferimento alla presentazione della domanda.
E nel caso di specie, incontestati requisiti reddituali, per quelli sanitari la ctu svolta nel corso del giudizio ha confermato che la ricorrente presentava una assoluta inabilità al lavoro proficuo sin dal
25.3.2019, data di compimento del 65esimo anno di età
l Pertanto il ricorso, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, è fondato.
Parte attrice ha dimostrato infatti di essere nel quinquennio antecedente la domanda, coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro. CP_
L' va condannato al pagamento delle relative somme, a decorrere da tale data da quantificarsi sulla base della Tabella 19 -Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili- prima colonna-primo scaglione di reddito, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, cosi provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare, come previsto nella
Tabella 19 -Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili- prima colonna-primo
CP_ scaglione di reddito, con decorrenza dal 25.3.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_ somme maturate oltre accessori di legge;
b) condanna l' alla rifusione delle spese che si liquidano in Euro 1800,000, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione
Pone le spese di ctu come liquidate definitivamente a carico dell' CP_1
Aversa 21.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6796/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CRISCI GUGLIELMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.5.2024b parte ricorrente esponeva: che aveva ottenuto dal 1.8.2014 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO
(pensioni ai superstiti), certificato numero senza ottenere la liquidazione della NumeroDiCart_1
maggiorazione a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88; che in data 2.8.2022, pertanto, inoltrava all' di Giugliano in Campania domanda per il riconoscimento degli Assegni CP_1
per il Nucleo Familiare a decorrere dal 1.8.2014, volta al riconoscimento della provvidenza con decorrenza da tale data, con il riconoscimento della Inabilità al Proficuo lavoro;
che l' in data CP_1
28.11.2022, comunicava all'istante, la reiezione della domanda amministrativa in quanto non risulterebbe inabile al proficuo lavoro;
che avverso la reiezione dell' , in data 11.3.2024, CP_1
l'istante, presentava ricorso gerarchico, evidenziando l'erroneità della valutazione della
Commissione sanitaria e chiedendo il riesame dell'istanza amministrativa;
che con comunicazione del 24.4.2024 il comitato provinciale dell' deliberava il rigetto del ricorso ed il mancato riesame CP_1
della pratica;
che esaurito era suo diritto adire l'AG per ottenere la provvidenza;
che l'istante non aveva alcuna attitudine lavorativa psico-fisica in quanto svolgeva l'attività di casalinga (attività che costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto non equiparabile al lavoro subordinato domestico), aveva una bassa scolarità e come si evinceva dalla documentazione medica allegata, risulta affetta da un grave e complesso quadro patologico caratterizzato.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi il riconoscimento della provvidenza a far data dal 2019, data di compimento del 65 anno di età ovvero la data anteriore o posteriore ritenuta di giustizia con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi e rivalutazione come per legge con vittoria di CP_1
spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto con vittoria CP_1
di spese.
Disposta ed espletata ctu, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attivita di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso e composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare e resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale e inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di eta inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di eta, qualora si trovino, a causa di infermita o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). Firmato Da: LO TI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe
Serial#: 101947e5b17b7f95 La disposizione e stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del
20.6.96) nel senso che essa e sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere CP_ gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). Inoltre i datori
CP_ di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che deve essere presentato CP_1
da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validita sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88),, mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione e interrotta nel caso di richiesta scritta all' Controparte_2
Tanto premesso, proprio quest'ultima disposizione che induce il giudicante a ritenere la fondatezza della domanda, relativa appunto al riconoscimento del diritto nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.
La tesi contraria si fonda sulla considerazione che il diritto agli assegni familiari non poteva essere riconosciuto retroattivamente nel termine di prescrizione quinquennale antecedente la presentazione
CP_ della domanda amministrativa, perche altrimenti si costringeva l' al pagamento di una prestazione temporanea per un periodo in cui l'avente diritto non ne aveva fatto preventiva richiesta, impedendo materialmente all'Istituto di adempiere secondo legge e di effettuare in quel tempo tutti quegli accertamenti necessari all'erogazione del dovuto, sia sotto il profilo del rispetto dei limiti di reddito che della composizione del nucleo familiare e delle eventuali condizioni di minorazione fisica.
Orbene, il testuale disposto normativo secondo cui la prescrizione è interrotta con la richiesta CP_ indirizzata all' lascia intendere che il diritto alla prestazione sia già sorto prima della domanda ed a prescindere dalla stessa;
in tal senso deporrebbe anche l'art. 11 innanzi citato che riconnette l'insorgere del diritto al "verificarsi delle condizioni prescritte", senza alcun riferimento alla presentazione della domanda.
E nel caso di specie, incontestati requisiti reddituali, per quelli sanitari la ctu svolta nel corso del giudizio ha confermato che la ricorrente presentava una assoluta inabilità al lavoro proficuo sin dal
25.3.2019, data di compimento del 65esimo anno di età
l Pertanto il ricorso, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, è fondato.
Parte attrice ha dimostrato infatti di essere nel quinquennio antecedente la domanda, coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro. CP_
L' va condannato al pagamento delle relative somme, a decorrere da tale data da quantificarsi sulla base della Tabella 19 -Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili- prima colonna-primo scaglione di reddito, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, cosi provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare, come previsto nella
Tabella 19 -Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili- prima colonna-primo
CP_ scaglione di reddito, con decorrenza dal 25.3.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_ somme maturate oltre accessori di legge;
b) condanna l' alla rifusione delle spese che si liquidano in Euro 1800,000, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione
Pone le spese di ctu come liquidate definitivamente a carico dell' CP_1
Aversa 21.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo