Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12613 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09467/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9467 del 2021, proposto da -OMISSIS-, esercenti la potestà genitoriale sui minori -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bonavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Istituto Comprensivo Montalto Uffugo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Comprensivo Taverna di Montalto Uffugo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
– del Decreto prot. -OMISSIS-, pubblicato in data 03.08.2021, mediante il quale è stato approvato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale dell'Istruzione, cd. "Piano Scuola 2021-2022";
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, anche se sconosciuti e laddove di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2021 le parti ricorrenti, genitori esercenti la potestà sui minori iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Taverna di Montalto Uffugo, hanno domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia o adozione di altra misura cautelare, degli atti in epigrafe, domandando altresì la condanna dei resistenti intimati al risarcimento danni asseritamente provocati ai minori a causa della illegittimità del provvedimento impugnato.
2. I ricorrenti hanno esposto nelle premesse in fatto che i propri figli, rispettivamente di 7 e 9 anni, avrebbero subìto lesioni all’integrità psico-fisica a causa dell’uso prolungato della mascherina di tipo chirurgico utilizzata durante le ore di lezione a scuola.
3. I ricorrenti hanno dedotto i seguenti profili di illegittimità del provvedimento impugnato:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 Cost., anche in combinato disposto con l’art. 13 Cost.
II. Eccesso di potere per abnormità e illogicità della misura adottata.
III. Difetto di motivazione. Motivazione perplessa ed apparente.
IV. Difetto di istruttoria.
V. Ingiustizia grave e manifesta.
VI. Violazione del principio di non discriminazione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso, depositando memoria ed eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
5. In sede di illustrazione della domanda cautelare i ricorrenti hanno anche dedotto che il 20 settembre 2021 erano iniziate le attività scolastiche nella regione Calabria e che “ i minori AN e RI non si sono recati presso il plesso scolastico di appartenenza a causa dell’impossibilità collegata al non uso della mascherina ”.
Nelle conclusioni al ricorso le controparti hanno infine domandato di “ annullare l'atto impugnato e/o adottare ogni altra decisione del caso, con riferimento all'esonero dell'uso del predetto presidio medico di protezione, anche con riferimento al risarcimento dei danni patiti e patendi ”.
6. Con ordinanza n. 5698/2021 pubblicata il 20 ottobre 2021, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare rilevando <<…. in via preliminare che nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti dall’accoglimento della proposta istanza cautelare, tenuto conto che il contestato obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche, in quanto avente fonte in un atto di normazione primaria, resterebbe comunque vigente anche in caso di sospensione della indicata circolare ministeriale che, sul punto, contiene delle disposizioni meramente ricognitive di quelle dettate a monte in via legislativa.
Considerato che, comunque, nell’effettuare il doveroso bilanciamento tra la l’interesse collettivo alla tutela della salute pubblica per la pandemia ancora in atto e quello di salvaguardare la salute individuale, con l’art. 1, co. 2, lett. a) d.l. n. 111/2021, convertito dalla legge n. 133/2021, il legislatore ha già previsto dei casi in cui gli alunni possono essere esonerati dall’utilizzo della mascherina, tra cui figura l’essere affetti da patologie e/o disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi protettivi.
Ritenuto che al fine di poter ottenere il predetto esonero dall’istituto scolastico intimato i ricorrenti non abbiano prodotto alcuna certificazione medica attestante l’assoluta incompatibilità dell’utilizzo dei richiamati dispositivi con patologie di cui gli stessi risultino essere affetti >>.
7. All’udienza di smaltimento del 9 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
8.Preliminarmente, in disparte ogni considerazione sull’interesse alla caducazione del provvedimento impugnato, la cui efficacia deve ritenersi esaurita con la cessazione dello stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022 e, in ogni caso, al più tardi, con il termine dell’anno scolastico 2021/2022, va condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero dell’Istruzione, atteso che il provvedimento impugnato costituisce mero atto applicativo, o al più, interpretativo delle disposizioni di cui al decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (convertito con modificazioni con la legge 24 settembre 2021 n. 133).
8.1. Si osserva infatti che l’obbligo, per tutti i soggetti al di sopra dei sei anni, dell’uso della mascherina nei luoghi chiusi e durante le ore scolastiche è stato introdotto con il D.L. n. 111/2021, convertito dalla L. 24 settembre 2021 n. 133, senza che i ricorrenti abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale.
8.2. È quindi evidente che il decreto impugnato non produce alcun effetto lesivo diretto nella sfera giuridica dei ricorrenti, come si evince dalla stessa premessa dell’impugnato provvedimento, ove testualmente si legge: “ Il presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni - che saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - in ragione di ulteriori norme (è in fase di emanazione decreto legge in materia), di successivi pronunciamenti del CTS correlati all'andamento dell'epidemia e della progressione della copertura vaccinale, ha l'obiettivo di favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021”; l’impugnato “Piano Scuola 2021-2022” non ha natura provvedimentale, limitandosi a fornire solo delle indicazioni agli uffici scolastici regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione con il mero “…obiettivo di favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021” , sicché l’annullamento del Piano Scuola non travolgerebbe la citata norma primaria, contenente l’obbligo censurato con l’odierno ricorso, che continuerebbe ad essere efficace.
8.3. Pertanto, l’interesse al ricorso non deriva direttamente dal decreto che ha adottato il Piano Scuola, avendo esso valenza generale e astratta, bensì solo, ed eventualmente, da atti e provvedimenti – quali eventuali rifiuti all’ingresso e/o alla frequenza alla scuola - che, nel caso di specie, non sono stati neppure astrattamente indicati.
8.4. Per giurisprudenza costante, l'interesse a ricorrere presuppone, invero, che l'atto impugnato abbia prodotto, in via diretta, una lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale, della posizione giuridica soggettiva sostanziale dedotta in giudizio e consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa. Ne consegue che l'interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando - come accade nel caso di specie - gli atti impugnati non hanno natura provvedimentale, come tali sono privi di immediata ed autonoma lesività (Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2024, n. 7341).
9. Dall’inammissibilità della domanda proposta in via principale, consegue anche l’inammissibilità della domanda risarcitoria, atteso che i ricorrenti, non solo non hanno prodotto alcuna prova degli asseriti danni alla salute subìti dai minori, ma si sono limitati a formulare una generica domanda risarcitoria a fronte di un atto non provvedimentale e privo di profili di illegittimità, in quanto mero atto applicativo di una norma primaria per la quale i ricorrenti non hanno sollevato questioni di illegittimità costituzionale.
10. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.