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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 216 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 473/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, in punto risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, , , (minore rappresentato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dai genitori e ), e (minori Parte_2 Persona_1 Parte_5 Parte_6
rappresentati dai genitori e , tutti rappresentati e difesi Parte_3 Persona_2
dell'Avv. Roberta Brigato per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nais per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Verginella per mandato alle liti CP_2
esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
rappresentato e difeso dall'Avv. Egle Comisso per mandato alle liti Controparte_3
esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, quindi, in riforma della sentenza n. 437/2023 del
Tribunale di Udine, Dott.ssa Giovanna Mullig, emessa il 15.05.2023 a conclusione del giudizio n. R.G. 4170/2019, notificata a cura di controparte in data 17.05.2023, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig. per l'effetto, condannare in Controparte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig. e Controparte_3
la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore degli CP_2
odierni attori appellanti, e nello specifico in favore della sig.ra della Parte_1
somma complessiva di € 162.580,00 (€ 309.580,00 detratto l'acconto di € 147.000,00)
a titolo di danno non patrimoniale;
€ 1.280,00 a titolo di danno patrimoniale per le psicoterapia;
€ 71.078,66 a titolo di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stragiudiziale;
€ 1.830,00
a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza medico legale in sede penale;
in favore del sig. della somma di € 145.755,00 (€ Parte_2
292.755,00 detratto l'acconto di € 147.000,00) a titolo di danno non patrimoniale, ed €
71.078,66 di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stragiudiziale;
in favore del sig. Parte_3
2 della somma di € 145.755,00 (€ 292.755,00 detratto l'acconto di € 147.000,00) a titolo di danno non patrimoniale ed € 71.078,66 a titolo di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stradiziale;
in favore del sig. della somma di € 77.443,60 a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale; in favore della sig.ra della somma di € 77.443,60 a titolo Parte_5
di danno non patrimoniale;
in favore della sig.ra della somma di Parte_6
77.443,60 titolo di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero che saranno ritenute di giustizia all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. In subordine: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa
è avvenuto per responsabilità prevalente di non inferiore all'80% e CP_3
determinarsi le somme sopra indicate proporzionalmente alla percentuale di responsabilità accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero che saranno ritenute di giustizia all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: si richiede c.t.u. di natura fiscale contabile, sulla base dell'elaborato peritale e della documentazione fiscale allegata, atta a quantificare il valore di perdita patrimoniale per i sigg. e . In ogni caso: Parte_1 Parte_3 Parte_2
con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e del procedimento di primo grado.”
Per “Nel merito, in via preliminare: voglia l'ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Trieste, accertati i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e fissata la discussione orale ai sensi dell'art. 348 – bis co. I c.p.c, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto. Spese rifuse. Nel merito: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di
3 Trieste, confermare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'appello proposto in quanto infondato.
Spese rifuse. Nel merito, in via subordinata: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste,
nella denegata ipotesi di riforma ancorché parziale della sentenza impugnata, liquidare i danni richiesti iuxta alligata et probata. Spese rifuse, quantomeno compensate.”
Per Elena “In via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto CP_2
infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 437/2023 dd. 13.05.2023 pubbl.
15.05.2023 – Rep. n. 892/2023 del 15.05.2023 Tribunale di Udine – dott.ssa Giovanna
Mullig. Con vittoria di spese e onorari. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse anche solo parzialmente accolto l'appello avversario,
condannare a tenere manlevata la sig.ra da qualsivoglia CP_1 CP_2
pretesa degli odierni appellanti. Con rifusione di spese e onorari. In ogni caso: con rifusione di spese e onorari.”
Per “In via principale, nel merito, confermare integralmente la Controparte_3
sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con rifusione di spese e onorari. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse anche solo parzialmente accolto l'appello avversario, condannare a tenere manlevato il sig. da Controparte_1 Controparte_3
qualsivoglia pretesa degli odierni appellanti. Con rifusione o quantomeno compensazione di spese e onorari. In ogni caso con rifusione di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , (minore rappresentato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dai genitori e ), e (minori Parte_2 Persona_1 Parte_5 Parte_6
rappresentati dai genitori e , tutti prossimi congiunti del Parte_3 Persona_2
4 defunto , avevano convenuto innanzi al Tribunale di Udine Persona_3 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti in solido Controparte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'infortunio stradale verificatosi in data 20.7.2018 alle ore 19:40 circa, allorché il de cuius, mentre procedeva alla guida della Smart Fortwo targata EC038RM, assicurata con giunto CP_4
all'altezza del km 1+200 della S.P.7 Bis in località Ronchis di Latisana, era venuto in collisione con la vettura Alfa Romeo Giulietta targata FF428TD, assicurata con
[...]
di proprietà di e condotta da Controparte_1 CP_2 Controparte_3
decedendo sul posto a causa del violento urto e delle lesioni riportate.
Gli attori avevano dedotto che risultava provato il nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni causate al proprio congiunto e che il fatto era ascrivibile a responsabilità
esclusiva del conducente dell'Alfa Romeo Giulietta;
in tal senso avevano evidenziato che dall'accertamento tecnico ricostruttivo disposto in sede di indagini preliminari era emerso un profilo di colpa specifica a carico del per violazione dell'art. 143, CP_3
comma 1, C.d.S., per non aver circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, oltrepassando la linea di mezzeria della carreggiata ed invadendo la corsia di marcia percorsa da , in un tempo per quest'ultimo insufficiente Persona_3
ad attuare qualsivoglia manovra evasiva o frenata di emergenza idonea ad evitare il sinistro;
gli attori avevano inoltre dedotto che pur Controparte_1
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, aveva corrisposto loro un importo pari ad euro 147.000,00 ciascuno, ritenuto nondimeno insufficiente e trattenuto a titolo di acconto.
si era costituita rilevando che le lesioni alla regione Controparte_1
toracica e addominale riportate dal congiunto degli attori, cagionate dalla proiezione in
5 avanti del corpo, pur in assenza di spostamento del sedile, e dal conseguente urto anteriore con le strutture accartocciate dell'abitacolo, erano dovute al mancato uso delle cinture di sicurezza e che in caso di diligente utilizzo del mezzo di contenzione il decesso non si sarebbe verificato;
la convenuta aveva inoltre contestato la quantificazione dei danni lamentati dagli attori, rilevando che le somme versate alla moglie e ai due figli della vittima dovevano ritenersi integralmente satisfattive in relazione ai pregiudizi occorsi.
si era costituito evidenziando a sua volta la corresponsabilità del Controparte_3
conducente della Smart Fortwo, aderendo alle difese spiegate dalla compagnia di assicurazioni e rilevando che i minori , e non potevano Pt_4 Pt_6 Parte_5
vantare, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova, alcun danno da lesione del rapporto parentale meritevole di tutela giuridica, avendo pochi mesi di età al momento della morte del nonno.
Radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la chiamata in causa di , CP_5
proprietaria dell'Alfa Romeo Giulietta condotta dal la quale si era costituita CP_3
evidenziando sia la corresponsabilità dell'infortunato che l'assenza di allegazione e prova in ordine alle voci di danno lamentate agli attori;
senza svolgimento di istruttoria orale la causa era stata successivamente definita con sentenza pubblicata in data 15
maggio 2023, con cui era statuito quanto segue: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di e , della somma Parte_1 Parte_3 Parte_2
capitale di euro 448.230,50 – di cui euro 152.393,50 a euro 147.918,50 Parte_1
a ed euro 147.918,50 a - in valori attuali, oltre agli Parte_3 Parte_2
interessi al tasso legale, da computare sul capitale del risarcimento, riportato alla data
6 del fatto (20.7.2018) e via via rivalutato anno per anno, in relazione alle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, sino al saldo effettivo e detratto l'acconto di euro
441.000,00 sul capitale espresso in valori della data di versamento;
2) rigetta la domanda proposta da , e 3) condanna tutti gli Parte_4 Parte_5 Parte_6
attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite per la fase decisionale che liquida in complessivi euro 10.000,00 oltre accessori come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le restanti spese di lite tra attori e convenuta 5) condanna tutti gli attori, in solido Controparte_1
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite per la fase Controparte_3
decisionale che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge;
6)
dichiara integralmente compensate le restanti spese di lite tra attori e convenuto
7) condanna tutti gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_3
terza chiamata , delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi CP_2
euro 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Con tale decisione, evidenziata la mancanza di lesioni tipiche dell'azione di trattenimento della cintura di sicurezza e, per contro, la presenza di gravissime lesioni derivate dall'impatto contro la struttura del veicolo, era stato in primo luogo accertato il mancato uso della cintura di sicurezza da parte dell'infortunato, con conseguente paritario concorso colposo in capo ad entrambi i conducenti.
Il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato secondo il sistema a punto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano come segue: quanto a Parte_1
moglie di , erano stati riconosciuti 87 punti (di cui 16 per età vittima Persona_3
primaria, 18 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per sopravvivenza di congiunti, 25 per qualità relazione affettiva); quanto a e Parte_3 Parte_2
7 (figli), erano stati riconosciuti 87 punti ciascuno (di cui 16 per età vittima primaria, 24
per età vittima secondaria, 8 per convivenza nello stesso stabile, 12 per sopravvivenza di congiunti, 27 per qualità relazione affettiva); nessun risarcimento era invece stato liquidato quanto ai tre nipoti;
considerato infatti che all'epoca del decesso del nonno
(20.7.2018) aveva meno di cinque mesi, mentre e Parte_4 Parte_6 Pt_5
avevano rispettivamente meno di cinque mesi e meno di dodici mesi, era stato
[...]
osservato che nessuna prova risultava offerta in ordine all'effettività e alla consistenza del rapporto parentale con il nonno e che del pari non erano stati addotti elementi indicativi del fatto che, nonostante la tenerissima età, potesse essere già sorto e consolidato un sentimento nei confronti dell'ascendente.
Quanto al danno patrimoniale erano stati riconosciuti euro 8.950,00 per spese funerarie,
mentre era stata respinta la domanda proposta dalla coniuge di rifusione della spesa sostenuta per gli incontri di psicoterapia di sostegno, avuto riguardo all'assenza di prova di uno stato di malattia diagnosticata e del risarcimento già accordato a titolo di pretium doloris in sede di danno da perdita del rapporto parentale.
Era inoltre stata respinta anche la domanda avanzata a titolo di lucro cessante di rifusione per la perdita delle elargizioni erogate dal defunto ai propri congiunti, in considerazione del fatto che lavorava come lavoratore subordinato della Persona_3
società unipersonale amministrata dalla moglie che Controparte_6 Parte_1
non era stato offerto alcun elemento concreto riferibile alle supposte “elargizioni”
genericamente accennate dagli attori e che in ogni caso le stesse, concretandosi in atti di liberalità, dovevano ritenersi sottratte alla pretesa dei congiunti, non essendo equipollenti ad una perdita di guadagno da perdita di una attività lavorativa.
Era stata inoltre respinta la domanda di rimborso delle spese per la c.t.p. nel
8 procedimento penale, non risultando dimostrata l'utilità della prestazione, mentre la domanda di rimborso delle spese relativa all'agenzia che aveva assistito gli attori nella fase antecedente al giudizio era stata accolta in misura corrispondente al valore della corrispondente tariffa stragiudiziale.
Da ultimo, era stato escluso il diritto alla rifusione delle spese della fase decisoria, tenuto conto del fatto che gli importi ritenuti dovuti, dedotto quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazioni, erano risultati, sia pure di poco, inferiori al valore della proposta conciliativa formulata dall' . Pt_7
Gli attori avevano successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16.6.2023; Controparte_1
ed si erano costituiti resistendo all'impugnazione ed Controparte_3 CP_2
eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno in primo luogo censurato la statuizione relativa all'accertato concorso di colpa dipendente dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, lamentando che la consulenza medico legale disposta in sede penale si limitava solo a supporre che l'assenza della cintura avesse proiettato il corpo dell'infortunato in avanti, senza tuttavia esprimersi in termini di “più probabile che non” sul fatto che l'utilizzo delle cinture avrebbe evitato o diminuito le conseguenze pregiudizievoli e che il fatto di non avere mantenuto strettamente la destra” da parte del poteva avere solo marginalmente Pt_2
contribuito al verificarsi del sinistro.
Con il secondo motivo hanno lamentato che nella liquidazione del danno da perdita del
9 rapporto parentale patito dalla signora erano stati assegnati quanto al Parte_1
parametro relativo all'intensità del legame affettivo solo 25 punti invece di 30 e che in sede di quantificazione non si era tenuto conto della relazione psichiatrica dimessa sub
17 del fascicolo di primo grado.
Con il terzo motivo hanno censurato il capo con il quale era stata respinta la pretesa risarcitoria formulata dai tre nipoti, rilevando che il danno da perdita del rapporto parentale andava al di là del puro dolore provocato nei congiunti, concretandosi nella impossibilità di potere anche in prospettiva futura fruire della presenza e del rapporto con chi era venuto meno e pertanto nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.
Con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneo rigetto della domanda di rifusione delle spese per la psicoterapia di sostegno in favore della moglie, evidenziando che non si era tenuto conto della relazione psichiatrica dimessa sub 17 del fascicolo di primo grado.
Con il quinto motivo hanno censurato il capo con il quale era stata respinta la domanda di rifusione del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che l'intera famiglia conviveva presso un unico immobile e che la prova del danno poteva essere Pt_2
desunta dalla relazione di parte dimessa sub 12 del fascicolo di primo grado, nella quale la stima del danno patrimoniale era stata quantificata come attualizzazione di una perdita da mancato guadagno basata sulla fonte lavorativa del signor . Persona_3
Con il sesto motivo hanno lamentato erronea quantificazione e liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale espletata dall'agenzia Gruppo Mazzini S.r.l.
Con il settimo motivo hanno lamentato l'erronea esclusione delle spese sostenute per l'assistenza medico legale nel processo penale.
10 * * *
Va a questo punto preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Va invece rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna rivolta all'indirizzo della proprietaria del veicolo , terza chiamata in primo grado, in quanto CP_5
non proposta in primo grado e formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello.
* * *
Ferme tali considerazioni, va comunque rilevato che nel merito l'appello è infondato.
L'accertamento relativo al concorso colposo discende infatti dall'inequivocabile contenuto degli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale.
L'accertamento dinamico, dopo aver rilevato l'invasione da parte del della CP_3
corsia percorsa dal , aveva nel contempo evidenziato la sussistenza di un profilo Pt_2
di colpa generica a carico di quest'ultimo per non aver circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, verificando che se nell'istante dell'urto il si fosse trovato sul margine destro della propria corsia di marcia, egli avrebbe Pt_2
occupato una posizione che, a parità di tempi e spazi di sviluppo della manovra di invasione della propria corsia di marcia da parte dell'altro veicolo, non avrebbe potuto essere attinto, evitando così il sinistro.
L'accertamento medico legale parimenti disposto in sede di indagini preliminari aveva inoltre evidenziato l'assenza sul cadavere di lesioni del tipo ecchimotico - escoriativo,
11 tipicamente riconducibili all'azione di trattenimento delle cinture di sicurezza;
inoltre,
una delle immagini relative al recupero del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco
evidenziava la cintura lato passeggero tesa con direzione verso il sedile del conducente,
in modo da essere agganciata al dispositivo lato guidatore, nel chiaro intento di prevenire l'insistente allertamento sonoro che si attiva quando la vettura è in movimento e la cintura del conducente non viene agganciata.
Tali considerazioni, unitamente al rinvenimento di gravissime lesioni alla regione toracica e addominale riportate dall'infortunato, avevano pertanto portato l'ausiliario a ritenere che l'assenza della cintura di sicurezza avesse permesso al corpo del conducente di essere proiettato in avanti, andando a fatalmente ad impattare contro le strutture dell'abitacolo accartocciato, dando così luogo al principale meccanismo lesivo.
Ciò posto, tale ricostruzione si sottrae alle generiche contestazioni formulate in sede di gravame, risultando correttamente basata sugli anzidetti incontrovertibili elementi di fatto, oltre che sui notori principi fondamentali della dinamica dei corpi;
la gravità delle lesioni riportate a seguito dell'improvvisa proiezione contro la struttura anteriore del veicolo non consente, a sua volta, di dubitare del rapporto di diretta consequenzialità tra le stesse e l'evento fatale.
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi correttamente accertato un paritario concorso di colpa, dal momento che l'evento avrebbe potuto essere evitato sia nel caso di un diligente e doveroso utilizzo del mezzo di contenzione in dotazione al veicolo, sia nel caso in cui la vittima avesse circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, in entrambi i casi attenendosi a regole di condotta pienamente esigibili da parte di qualsiasi utente della strada.
Risulta parimenti infondato anche il secondo motivo, in quanto basato su principi
12 giurisprudenziali di massima non confortati da idonee e concrete allegazioni fattuali né
dalla formulazione di uno specifico articolato istruttorio, alla cui stregua non può
dunque ritenersi insufficiente la stima del parametro relativo alla intensità del legame affettivo, peraltro effettuata - nella totale mancanza di concrete allegazioni, su una base meramente presuntiva - con valutazione già prossima al massimo edittale e pienamente rispondente alle invero sintetiche e non circostanziate indicazioni rinvenibili nella relazione psichiatrica di cui al doc. 17 attoreo, nella quale si fa unicamente riferimento alla lunga durata del rapporto e al fatto che il coniuge rappresentava “una figura di riferimento centrale per tutta la famiglia allargata.”
Tali considerazioni vanno estese anche all'ulteriore doglianza relativa al rigetto della pretesa risarcitoria formulata dai nipoti infanti;
premesso, infatti, che è incontroverso che all'epoca del decesso del nonno, avvenuto in data 20.7.2018, (nato Parte_4
il 25.2.2018) aveva 4 mesi e 22 giorni, che e (entrambe Parte_5 Parte_6
nate il 2.8.2017) avevano 11 mesi e 18 giorni, resta insuperato il rilievo relativo alla mancanza di elementi indicativi del fatto che, nonostante la tenerissima età, potesse ritenersi già sorto e consolidato un sentimento nei confronti dell'ascendente, e tanto meno risultano allegate concrete circostanze di fatto relative all'effettività e alla consistenza del rapporto parentale tra nonno e nipoti, idonee a fondare una valutazione presuntiva del suddetto pregiudizio in chiave di prospettiva futura.
Del pari infondati risultano anche il quarto motivo relativo al rigetto della domanda di rifusione delle spese per la psicoterapia di sostegno in favore della moglie, il settimo motivo relativo al rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute per l'assistenza medico legale nel processo penale e il sesto motivo relativo alla erronea quantificazione e liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale
13 espletata dall'agenzia Gruppo Mazzini S.r.l.
Da un lato va infatti rilevato come gli attori non abbiano formulato idonee istanze probatorie volte a confutare le contestazioni formulate dai convenuti in ordine alla congruità, necessità e pertinenza degli esborsi sostenuti in occasione dei trattamenti psicoterapici e dell'assistenza medico legale nel processo penale, non potendo la decisione in proposito basarsi su valutazioni meramente presuntive e risultando inoltre il procedimento penale definito con richiesta di applicazione della pena ad istanza di parte.
Va inoltre pienamente condivisa la valutazione dell'attività espletata anteriormente al giudizio, così come effettuata in prime cure sulla base dei parametri relativi alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale disciplinati dal d.m. 55/2014, non essendo le controparti all'evidenza vincolate al rispetto degli accordi contrattualmente intercorsi tra gli attori e l'anzidetta agenzia e non risultando neppure formulata alcuna censura in ordine all'incongrua o carente applicazione dei richiamati criteri.
Va da ultimo respinto anche il quinto motivo relativo alla domanda di rifusione del danno patrimoniale da lucro cessante.
Diversamente da quanto sostenuto, il fatto “che il sig. , anche nella figura Persona_3
di dipendente della società di famiglia, contribuiva in modo determinante ai bisogni della famiglia” (così a pag. 20 dell'atto di citazione in appello) è tutt'altro che
“evidente”, e tale allegazione risulta di per sé anche inidonea a superare i rilievi contenuti nella decisione impugnata, essendo da un lato incontroverso sia che l'attività
della risultava ascrivibile alla moglie del de cuius il Controparte_7 Parte_1
cui nominativo risultava inserito nella ragione sociale, sia che il sig. vi Persona_3
14 lavorava come mero prestatore di lavoro subordinato, sicché era quest'ultimo a dipendere, sotto il profilo reddituale, dalla moglie, e non viceversa.
Risulta inoltre del tutto indimostrata anche l'effettività e regolarità delle supposte
“elargizioni” a favore del nucleo familiare, restando in tal modo del tutto superfluo l'esperimento di un accertamento contabile, potendo quest'ultimo essere disposto unicamente previa dimostrazione dell'an della pretesa formulata relativamente alla perdita della contribuzione.
Sulla base di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da , , Parte_1 Parte_2
, , e nei confronti di Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2 Controparte_3
del Tribunale di Udine n. 473/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 9.600,00 per ciascuna delle parti appellate,
oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
15 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 216 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 473/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, in punto risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, , , (minore rappresentato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dai genitori e ), e (minori Parte_2 Persona_1 Parte_5 Parte_6
rappresentati dai genitori e , tutti rappresentati e difesi Parte_3 Persona_2
dell'Avv. Roberta Brigato per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nais per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Verginella per mandato alle liti CP_2
esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
rappresentato e difeso dall'Avv. Egle Comisso per mandato alle liti Controparte_3
esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, quindi, in riforma della sentenza n. 437/2023 del
Tribunale di Udine, Dott.ssa Giovanna Mullig, emessa il 15.05.2023 a conclusione del giudizio n. R.G. 4170/2019, notificata a cura di controparte in data 17.05.2023, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig. per l'effetto, condannare in Controparte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig. e Controparte_3
la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore degli CP_2
odierni attori appellanti, e nello specifico in favore della sig.ra della Parte_1
somma complessiva di € 162.580,00 (€ 309.580,00 detratto l'acconto di € 147.000,00)
a titolo di danno non patrimoniale;
€ 1.280,00 a titolo di danno patrimoniale per le psicoterapia;
€ 71.078,66 a titolo di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stragiudiziale;
€ 1.830,00
a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza medico legale in sede penale;
in favore del sig. della somma di € 145.755,00 (€ Parte_2
292.755,00 detratto l'acconto di € 147.000,00) a titolo di danno non patrimoniale, ed €
71.078,66 di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stragiudiziale;
in favore del sig. Parte_3
2 della somma di € 145.755,00 (€ 292.755,00 detratto l'acconto di € 147.000,00) a titolo di danno non patrimoniale ed € 71.078,66 a titolo di lucro cessante;
€ 14.700,00 a titolo di danno patrimoniale c.d. danno emergente per le spese di assistenza stradiziale;
in favore del sig. della somma di € 77.443,60 a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale; in favore della sig.ra della somma di € 77.443,60 a titolo Parte_5
di danno non patrimoniale;
in favore della sig.ra della somma di Parte_6
77.443,60 titolo di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero che saranno ritenute di giustizia all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. In subordine: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa
è avvenuto per responsabilità prevalente di non inferiore all'80% e CP_3
determinarsi le somme sopra indicate proporzionalmente alla percentuale di responsabilità accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero che saranno ritenute di giustizia all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: si richiede c.t.u. di natura fiscale contabile, sulla base dell'elaborato peritale e della documentazione fiscale allegata, atta a quantificare il valore di perdita patrimoniale per i sigg. e . In ogni caso: Parte_1 Parte_3 Parte_2
con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e del procedimento di primo grado.”
Per “Nel merito, in via preliminare: voglia l'ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Trieste, accertati i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e fissata la discussione orale ai sensi dell'art. 348 – bis co. I c.p.c, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto. Spese rifuse. Nel merito: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di
3 Trieste, confermare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'appello proposto in quanto infondato.
Spese rifuse. Nel merito, in via subordinata: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste,
nella denegata ipotesi di riforma ancorché parziale della sentenza impugnata, liquidare i danni richiesti iuxta alligata et probata. Spese rifuse, quantomeno compensate.”
Per Elena “In via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto CP_2
infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 437/2023 dd. 13.05.2023 pubbl.
15.05.2023 – Rep. n. 892/2023 del 15.05.2023 Tribunale di Udine – dott.ssa Giovanna
Mullig. Con vittoria di spese e onorari. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse anche solo parzialmente accolto l'appello avversario,
condannare a tenere manlevata la sig.ra da qualsivoglia CP_1 CP_2
pretesa degli odierni appellanti. Con rifusione di spese e onorari. In ogni caso: con rifusione di spese e onorari.”
Per “In via principale, nel merito, confermare integralmente la Controparte_3
sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con rifusione di spese e onorari. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse anche solo parzialmente accolto l'appello avversario, condannare a tenere manlevato il sig. da Controparte_1 Controparte_3
qualsivoglia pretesa degli odierni appellanti. Con rifusione o quantomeno compensazione di spese e onorari. In ogni caso con rifusione di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , (minore rappresentato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dai genitori e ), e (minori Parte_2 Persona_1 Parte_5 Parte_6
rappresentati dai genitori e , tutti prossimi congiunti del Parte_3 Persona_2
4 defunto , avevano convenuto innanzi al Tribunale di Udine Persona_3 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti in solido Controparte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'infortunio stradale verificatosi in data 20.7.2018 alle ore 19:40 circa, allorché il de cuius, mentre procedeva alla guida della Smart Fortwo targata EC038RM, assicurata con giunto CP_4
all'altezza del km 1+200 della S.P.7 Bis in località Ronchis di Latisana, era venuto in collisione con la vettura Alfa Romeo Giulietta targata FF428TD, assicurata con
[...]
di proprietà di e condotta da Controparte_1 CP_2 Controparte_3
decedendo sul posto a causa del violento urto e delle lesioni riportate.
Gli attori avevano dedotto che risultava provato il nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni causate al proprio congiunto e che il fatto era ascrivibile a responsabilità
esclusiva del conducente dell'Alfa Romeo Giulietta;
in tal senso avevano evidenziato che dall'accertamento tecnico ricostruttivo disposto in sede di indagini preliminari era emerso un profilo di colpa specifica a carico del per violazione dell'art. 143, CP_3
comma 1, C.d.S., per non aver circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, oltrepassando la linea di mezzeria della carreggiata ed invadendo la corsia di marcia percorsa da , in un tempo per quest'ultimo insufficiente Persona_3
ad attuare qualsivoglia manovra evasiva o frenata di emergenza idonea ad evitare il sinistro;
gli attori avevano inoltre dedotto che pur Controparte_1
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, aveva corrisposto loro un importo pari ad euro 147.000,00 ciascuno, ritenuto nondimeno insufficiente e trattenuto a titolo di acconto.
si era costituita rilevando che le lesioni alla regione Controparte_1
toracica e addominale riportate dal congiunto degli attori, cagionate dalla proiezione in
5 avanti del corpo, pur in assenza di spostamento del sedile, e dal conseguente urto anteriore con le strutture accartocciate dell'abitacolo, erano dovute al mancato uso delle cinture di sicurezza e che in caso di diligente utilizzo del mezzo di contenzione il decesso non si sarebbe verificato;
la convenuta aveva inoltre contestato la quantificazione dei danni lamentati dagli attori, rilevando che le somme versate alla moglie e ai due figli della vittima dovevano ritenersi integralmente satisfattive in relazione ai pregiudizi occorsi.
si era costituito evidenziando a sua volta la corresponsabilità del Controparte_3
conducente della Smart Fortwo, aderendo alle difese spiegate dalla compagnia di assicurazioni e rilevando che i minori , e non potevano Pt_4 Pt_6 Parte_5
vantare, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova, alcun danno da lesione del rapporto parentale meritevole di tutela giuridica, avendo pochi mesi di età al momento della morte del nonno.
Radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la chiamata in causa di , CP_5
proprietaria dell'Alfa Romeo Giulietta condotta dal la quale si era costituita CP_3
evidenziando sia la corresponsabilità dell'infortunato che l'assenza di allegazione e prova in ordine alle voci di danno lamentate agli attori;
senza svolgimento di istruttoria orale la causa era stata successivamente definita con sentenza pubblicata in data 15
maggio 2023, con cui era statuito quanto segue: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di e , della somma Parte_1 Parte_3 Parte_2
capitale di euro 448.230,50 – di cui euro 152.393,50 a euro 147.918,50 Parte_1
a ed euro 147.918,50 a - in valori attuali, oltre agli Parte_3 Parte_2
interessi al tasso legale, da computare sul capitale del risarcimento, riportato alla data
6 del fatto (20.7.2018) e via via rivalutato anno per anno, in relazione alle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, sino al saldo effettivo e detratto l'acconto di euro
441.000,00 sul capitale espresso in valori della data di versamento;
2) rigetta la domanda proposta da , e 3) condanna tutti gli Parte_4 Parte_5 Parte_6
attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite per la fase decisionale che liquida in complessivi euro 10.000,00 oltre accessori come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le restanti spese di lite tra attori e convenuta 5) condanna tutti gli attori, in solido Controparte_1
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite per la fase Controparte_3
decisionale che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge;
6)
dichiara integralmente compensate le restanti spese di lite tra attori e convenuto
7) condanna tutti gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_3
terza chiamata , delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi CP_2
euro 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Con tale decisione, evidenziata la mancanza di lesioni tipiche dell'azione di trattenimento della cintura di sicurezza e, per contro, la presenza di gravissime lesioni derivate dall'impatto contro la struttura del veicolo, era stato in primo luogo accertato il mancato uso della cintura di sicurezza da parte dell'infortunato, con conseguente paritario concorso colposo in capo ad entrambi i conducenti.
Il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato secondo il sistema a punto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano come segue: quanto a Parte_1
moglie di , erano stati riconosciuti 87 punti (di cui 16 per età vittima Persona_3
primaria, 18 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per sopravvivenza di congiunti, 25 per qualità relazione affettiva); quanto a e Parte_3 Parte_2
7 (figli), erano stati riconosciuti 87 punti ciascuno (di cui 16 per età vittima primaria, 24
per età vittima secondaria, 8 per convivenza nello stesso stabile, 12 per sopravvivenza di congiunti, 27 per qualità relazione affettiva); nessun risarcimento era invece stato liquidato quanto ai tre nipoti;
considerato infatti che all'epoca del decesso del nonno
(20.7.2018) aveva meno di cinque mesi, mentre e Parte_4 Parte_6 Pt_5
avevano rispettivamente meno di cinque mesi e meno di dodici mesi, era stato
[...]
osservato che nessuna prova risultava offerta in ordine all'effettività e alla consistenza del rapporto parentale con il nonno e che del pari non erano stati addotti elementi indicativi del fatto che, nonostante la tenerissima età, potesse essere già sorto e consolidato un sentimento nei confronti dell'ascendente.
Quanto al danno patrimoniale erano stati riconosciuti euro 8.950,00 per spese funerarie,
mentre era stata respinta la domanda proposta dalla coniuge di rifusione della spesa sostenuta per gli incontri di psicoterapia di sostegno, avuto riguardo all'assenza di prova di uno stato di malattia diagnosticata e del risarcimento già accordato a titolo di pretium doloris in sede di danno da perdita del rapporto parentale.
Era inoltre stata respinta anche la domanda avanzata a titolo di lucro cessante di rifusione per la perdita delle elargizioni erogate dal defunto ai propri congiunti, in considerazione del fatto che lavorava come lavoratore subordinato della Persona_3
società unipersonale amministrata dalla moglie che Controparte_6 Parte_1
non era stato offerto alcun elemento concreto riferibile alle supposte “elargizioni”
genericamente accennate dagli attori e che in ogni caso le stesse, concretandosi in atti di liberalità, dovevano ritenersi sottratte alla pretesa dei congiunti, non essendo equipollenti ad una perdita di guadagno da perdita di una attività lavorativa.
Era stata inoltre respinta la domanda di rimborso delle spese per la c.t.p. nel
8 procedimento penale, non risultando dimostrata l'utilità della prestazione, mentre la domanda di rimborso delle spese relativa all'agenzia che aveva assistito gli attori nella fase antecedente al giudizio era stata accolta in misura corrispondente al valore della corrispondente tariffa stragiudiziale.
Da ultimo, era stato escluso il diritto alla rifusione delle spese della fase decisoria, tenuto conto del fatto che gli importi ritenuti dovuti, dedotto quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazioni, erano risultati, sia pure di poco, inferiori al valore della proposta conciliativa formulata dall' . Pt_7
Gli attori avevano successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16.6.2023; Controparte_1
ed si erano costituiti resistendo all'impugnazione ed Controparte_3 CP_2
eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno in primo luogo censurato la statuizione relativa all'accertato concorso di colpa dipendente dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, lamentando che la consulenza medico legale disposta in sede penale si limitava solo a supporre che l'assenza della cintura avesse proiettato il corpo dell'infortunato in avanti, senza tuttavia esprimersi in termini di “più probabile che non” sul fatto che l'utilizzo delle cinture avrebbe evitato o diminuito le conseguenze pregiudizievoli e che il fatto di non avere mantenuto strettamente la destra” da parte del poteva avere solo marginalmente Pt_2
contribuito al verificarsi del sinistro.
Con il secondo motivo hanno lamentato che nella liquidazione del danno da perdita del
9 rapporto parentale patito dalla signora erano stati assegnati quanto al Parte_1
parametro relativo all'intensità del legame affettivo solo 25 punti invece di 30 e che in sede di quantificazione non si era tenuto conto della relazione psichiatrica dimessa sub
17 del fascicolo di primo grado.
Con il terzo motivo hanno censurato il capo con il quale era stata respinta la pretesa risarcitoria formulata dai tre nipoti, rilevando che il danno da perdita del rapporto parentale andava al di là del puro dolore provocato nei congiunti, concretandosi nella impossibilità di potere anche in prospettiva futura fruire della presenza e del rapporto con chi era venuto meno e pertanto nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.
Con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneo rigetto della domanda di rifusione delle spese per la psicoterapia di sostegno in favore della moglie, evidenziando che non si era tenuto conto della relazione psichiatrica dimessa sub 17 del fascicolo di primo grado.
Con il quinto motivo hanno censurato il capo con il quale era stata respinta la domanda di rifusione del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che l'intera famiglia conviveva presso un unico immobile e che la prova del danno poteva essere Pt_2
desunta dalla relazione di parte dimessa sub 12 del fascicolo di primo grado, nella quale la stima del danno patrimoniale era stata quantificata come attualizzazione di una perdita da mancato guadagno basata sulla fonte lavorativa del signor . Persona_3
Con il sesto motivo hanno lamentato erronea quantificazione e liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale espletata dall'agenzia Gruppo Mazzini S.r.l.
Con il settimo motivo hanno lamentato l'erronea esclusione delle spese sostenute per l'assistenza medico legale nel processo penale.
10 * * *
Va a questo punto preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Va invece rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna rivolta all'indirizzo della proprietaria del veicolo , terza chiamata in primo grado, in quanto CP_5
non proposta in primo grado e formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello.
* * *
Ferme tali considerazioni, va comunque rilevato che nel merito l'appello è infondato.
L'accertamento relativo al concorso colposo discende infatti dall'inequivocabile contenuto degli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale.
L'accertamento dinamico, dopo aver rilevato l'invasione da parte del della CP_3
corsia percorsa dal , aveva nel contempo evidenziato la sussistenza di un profilo Pt_2
di colpa generica a carico di quest'ultimo per non aver circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, verificando che se nell'istante dell'urto il si fosse trovato sul margine destro della propria corsia di marcia, egli avrebbe Pt_2
occupato una posizione che, a parità di tempi e spazi di sviluppo della manovra di invasione della propria corsia di marcia da parte dell'altro veicolo, non avrebbe potuto essere attinto, evitando così il sinistro.
L'accertamento medico legale parimenti disposto in sede di indagini preliminari aveva inoltre evidenziato l'assenza sul cadavere di lesioni del tipo ecchimotico - escoriativo,
11 tipicamente riconducibili all'azione di trattenimento delle cinture di sicurezza;
inoltre,
una delle immagini relative al recupero del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco
evidenziava la cintura lato passeggero tesa con direzione verso il sedile del conducente,
in modo da essere agganciata al dispositivo lato guidatore, nel chiaro intento di prevenire l'insistente allertamento sonoro che si attiva quando la vettura è in movimento e la cintura del conducente non viene agganciata.
Tali considerazioni, unitamente al rinvenimento di gravissime lesioni alla regione toracica e addominale riportate dall'infortunato, avevano pertanto portato l'ausiliario a ritenere che l'assenza della cintura di sicurezza avesse permesso al corpo del conducente di essere proiettato in avanti, andando a fatalmente ad impattare contro le strutture dell'abitacolo accartocciato, dando così luogo al principale meccanismo lesivo.
Ciò posto, tale ricostruzione si sottrae alle generiche contestazioni formulate in sede di gravame, risultando correttamente basata sugli anzidetti incontrovertibili elementi di fatto, oltre che sui notori principi fondamentali della dinamica dei corpi;
la gravità delle lesioni riportate a seguito dell'improvvisa proiezione contro la struttura anteriore del veicolo non consente, a sua volta, di dubitare del rapporto di diretta consequenzialità tra le stesse e l'evento fatale.
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi correttamente accertato un paritario concorso di colpa, dal momento che l'evento avrebbe potuto essere evitato sia nel caso di un diligente e doveroso utilizzo del mezzo di contenzione in dotazione al veicolo, sia nel caso in cui la vittima avesse circolato in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia, in entrambi i casi attenendosi a regole di condotta pienamente esigibili da parte di qualsiasi utente della strada.
Risulta parimenti infondato anche il secondo motivo, in quanto basato su principi
12 giurisprudenziali di massima non confortati da idonee e concrete allegazioni fattuali né
dalla formulazione di uno specifico articolato istruttorio, alla cui stregua non può
dunque ritenersi insufficiente la stima del parametro relativo alla intensità del legame affettivo, peraltro effettuata - nella totale mancanza di concrete allegazioni, su una base meramente presuntiva - con valutazione già prossima al massimo edittale e pienamente rispondente alle invero sintetiche e non circostanziate indicazioni rinvenibili nella relazione psichiatrica di cui al doc. 17 attoreo, nella quale si fa unicamente riferimento alla lunga durata del rapporto e al fatto che il coniuge rappresentava “una figura di riferimento centrale per tutta la famiglia allargata.”
Tali considerazioni vanno estese anche all'ulteriore doglianza relativa al rigetto della pretesa risarcitoria formulata dai nipoti infanti;
premesso, infatti, che è incontroverso che all'epoca del decesso del nonno, avvenuto in data 20.7.2018, (nato Parte_4
il 25.2.2018) aveva 4 mesi e 22 giorni, che e (entrambe Parte_5 Parte_6
nate il 2.8.2017) avevano 11 mesi e 18 giorni, resta insuperato il rilievo relativo alla mancanza di elementi indicativi del fatto che, nonostante la tenerissima età, potesse ritenersi già sorto e consolidato un sentimento nei confronti dell'ascendente, e tanto meno risultano allegate concrete circostanze di fatto relative all'effettività e alla consistenza del rapporto parentale tra nonno e nipoti, idonee a fondare una valutazione presuntiva del suddetto pregiudizio in chiave di prospettiva futura.
Del pari infondati risultano anche il quarto motivo relativo al rigetto della domanda di rifusione delle spese per la psicoterapia di sostegno in favore della moglie, il settimo motivo relativo al rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute per l'assistenza medico legale nel processo penale e il sesto motivo relativo alla erronea quantificazione e liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale
13 espletata dall'agenzia Gruppo Mazzini S.r.l.
Da un lato va infatti rilevato come gli attori non abbiano formulato idonee istanze probatorie volte a confutare le contestazioni formulate dai convenuti in ordine alla congruità, necessità e pertinenza degli esborsi sostenuti in occasione dei trattamenti psicoterapici e dell'assistenza medico legale nel processo penale, non potendo la decisione in proposito basarsi su valutazioni meramente presuntive e risultando inoltre il procedimento penale definito con richiesta di applicazione della pena ad istanza di parte.
Va inoltre pienamente condivisa la valutazione dell'attività espletata anteriormente al giudizio, così come effettuata in prime cure sulla base dei parametri relativi alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale disciplinati dal d.m. 55/2014, non essendo le controparti all'evidenza vincolate al rispetto degli accordi contrattualmente intercorsi tra gli attori e l'anzidetta agenzia e non risultando neppure formulata alcuna censura in ordine all'incongrua o carente applicazione dei richiamati criteri.
Va da ultimo respinto anche il quinto motivo relativo alla domanda di rifusione del danno patrimoniale da lucro cessante.
Diversamente da quanto sostenuto, il fatto “che il sig. , anche nella figura Persona_3
di dipendente della società di famiglia, contribuiva in modo determinante ai bisogni della famiglia” (così a pag. 20 dell'atto di citazione in appello) è tutt'altro che
“evidente”, e tale allegazione risulta di per sé anche inidonea a superare i rilievi contenuti nella decisione impugnata, essendo da un lato incontroverso sia che l'attività
della risultava ascrivibile alla moglie del de cuius il Controparte_7 Parte_1
cui nominativo risultava inserito nella ragione sociale, sia che il sig. vi Persona_3
14 lavorava come mero prestatore di lavoro subordinato, sicché era quest'ultimo a dipendere, sotto il profilo reddituale, dalla moglie, e non viceversa.
Risulta inoltre del tutto indimostrata anche l'effettività e regolarità delle supposte
“elargizioni” a favore del nucleo familiare, restando in tal modo del tutto superfluo l'esperimento di un accertamento contabile, potendo quest'ultimo essere disposto unicamente previa dimostrazione dell'an della pretesa formulata relativamente alla perdita della contribuzione.
Sulla base di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da , , Parte_1 Parte_2
, , e nei confronti di Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2 Controparte_3
del Tribunale di Udine n. 473/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza impugnata;
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 9.600,00 per ciascuna delle parti appellate,
oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
15 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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