TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.351/2024
Oggi 28/01/2025, innanzi al dott. Paolo RA, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Duz in sostituzione;
per la parte resistente l'avv. Iero.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv. Duz fa presente che ricorre l'interesse ad agire sussiste in quanto la ricorrente è ancora iscritta alla Gestione.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo RA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 351/2024 R.L. promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Marocco;
ricorrente; contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Iero
[...] P.IVA_1
e Paolo Bonetti;
resistente;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Per i motivi esposti, accertare e dichiarare
l'illegittimità della reiscrizione della sig.ra nella Gestione Parte_1
Previdenziale degli esercenti Attività Commerciali per il periodo successivo al 01.01.2011 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità del diniego di a provvedere alla cancellazione della CP_1
ricorrente dalla suddetta gestione;
- per i motivi suesposti
2 conseguentemente disporre l'invalidità e/o inefficacia dell'iscrizione
d'ufficio operata dall' e, per l'effetto, disporre l'espunzione della CP_1
sig.ra dalla Gestione Previdenziale degli esercenti Attività Parte_1
Commerciali con efficacia retroattiva a far data dal 01.01.2011. In via subordinata, sempre previ gli accertamenti invocati in via principale, in ogni caso disporre l'espunzione della sig.ra dalla Gestione Parte_1
Previdenziale degli esercenti Attività Commerciali. Con vittoria di spese
e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % per spese generali”.
Per parte resistente: “Rigettare il ricorso. Accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di addebito n.
41420170000494728000, n. 41420180000623901000, n.
41420190001026915000, n. 41420210000429047000, n.
41420220000240202000, n. 41420220001051322000 e n.
41420230000615720000, pari a complessivi € 56.377,86, oltre sanzioni, interessi e ulteriori accessori, ivi compresi eventuali aggi dovuti al concessionario per la riscossione. Con vittoria di spese e compensi professionali, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%”.
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.08.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste affinché venisse accertata l'illegittimità della propria iscrizione nella Gestione
Previdenziale degli esercenti Attività Commerciali per il periodo successivo al 01.01.2011.
2. Deduceva la ricorrente che, in seguito ad istanza di parte, l con CP_1
provvedimento di data 26.01.2011 disponeva la sua cancellazione dalla
3 Gestione previdenziale degli Esercenti attività Commerciali dal
31.12.2010, avendo la stessa cessato di prestare la propria attività lavorativa in favore di “Città di Londra S.n.c. di Anglo ed EZ Rossa”
( ) nonché di percepirne gli utili. Deduceva, inoltre, che P.IVA_2
l' procedeva comunque a notificale i seguenti avvisi di addebito in CP_1
relazione ai contributi previdenziali non versati tra il gennaio 2011 e il dicembre 2021:
- n. 41420170000494728000, notificato in data 27.09.2017;
- n. 41420180000623901000, notificato in data 09.11.2018;
- n. 41420190001026915000, notificato in data 10.01.2020;
- n. 41420210000429047000, notificato in data 27.12.2021;
- n. 41420220000240202000, notificato in data 01.08.2022;
- n. 41420220001051322000, notificato in data 02.02.2023;
- n. 41420230000615720000, notificato in data 22.01.2024.
3. Chiedeva pertanto disporsi la propria cancellazione dalla Gestione in questione con efficacia retroattiva a far data dal 01.01.2011 non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge n. 613d del 1966 per una iscrizione d'ufficio in assenza di una partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' proponendo domanda riconvenzionale volta CP_1
ad ottenere la condanna al pagamento delle somme di cui ai sopra elencati avvisi di addebito, regolarmente notificati a mezzo raccomandata A/R e non contestati dalla ricorrente per un totale di €
56.377,86 somma dovuta a titolo di contributi sui redditi percepiti nella qualità di socia della Città di Londra S.n.c. di LO ed EZ Rossa.
4 5. All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori differenti dall'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di parte resistente, la quale ha contestato il ricorrere, nel caso di specie di un concreto interesse ad agire.
7. Si deve a tal proposito rammentare che “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. civ. n. 13485/2014), ed ancora che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante
e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.” (Cass. civ. n. 16162/2015).
8. Le pronunce sopra riportate mettono in chiara evidenza il ruolo del
Giudice nel processo civile per quanto in argomento, il quale comporta la verifica, da compiersi anche d'ufficio, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, in quanto, come sopra evidenziato l'interesse ad agire, deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente
5 verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
9. Nel caso di specie tale effetto utile sussiste, ed è l'interesse ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione commercianti con effetto dall'1.1.2022, in quanto la ricorrente ben può temere di essere destinataria di ulteriori avvisi di addebito o richieste di pagamento di contributi dovuti alla sua attuale iscrizione alla gestione. Il tutto fermo restando che l' non ha dedotto allo stato di aver CP_1
cancellato la ricorrente dalla Gestione Commercianti.
10. L'interesse ad agire non sussiste invece con riferimento al periodo antecedente al gennaio 2022, ossia con riferimento ad un ambito temporale coperto dagli avvisi di addebito menzionati nella memoria difensiva e mai impugnati da parte ricorrente con lo specifico CP_1
rimedio dell'art. 24 D. Lgs. 46/99. Si è difatti a tal proposito affermato che: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso”
(Cass. nr. 2835/2009; Cass. nr.8900/2010). In ragione della mancanza di
6 impugnazione degli avvisi di addebito inerenti a tale periodo, non vi è interesse per parte ricorrente a contestare il presupposto dei crediti contributivi maturati a beneficio dell fino al dicembre 2021, non CP_1
essendo stati segnalati concreti elementi fattuali che mettano in luce l'interesse di parte ricorrente ad una pronuncia.
11. Quanto al merito della pretesa, e dunque con specifico riferimento alla permanenza dell'iscrizione nella Gestione Commercianti nel periodo successivo al dicembre 2021, occorre rammentare che in tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
12. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio di attività commerciale, cui parte ricorrente abbia
7 partecipato personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza. A tal proposito è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un' attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass n. 19467 del 2018). La Corte di Cassazione ha poi precisato che i requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società “sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n.
335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).
6. Nel caso in esame, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha applicato correttamente i suddetti principi negando la sussistenza dell'attività prevalente ed abituale di lavoro dell'intimata”
(Cass. nr. 20258/2021).
13. Ebbene, nel caso di specie, l'ente convenuto ha inteso assolvere all'onere della prova allo stesso spettante, allegando unicamente la circostanza per
8 la quale la ricorrente è stata socia amministratrice della S.n.c Città di
Londra fino a dicembre 2021, ed evidenziando che nelle proprie dichiarazioni dei redditi la stessa avrebbe evidenziato che quella di socia amministratrice è stata la sua attività prevalente. Si tratta di allegazioni del tutto insufficienti allo scopo, non solo alla luce della già menzionata rilevanza dell'attività da amministratore unicamente ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata dell' , ma anche e soprattutto perché nulla è CP_1
stato allegato con riferimento al periodo dal gennaio 2022 in poi.
Inconferente risulta in ogni caso il richiamo a precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale, nei quali l'iscrizione alla Gestione Commercianti trovava la sua giustificazione nella titolarità, da parte dei soggetti interessanti, di autonome attività commerciali oltre alla sussistenza della qualità di socio di S.a.s..
14. Ne consegue che solo parzialmente il ricorso dovrà essere accolto, e accertata l'illegittima permanenza dell'iscrizione della ricorrente nella
Gestione Commercianti dal gennaio 2022, disporsi la cancellazione richiesta, mentre per il resto dovrà essere dichiarato inammissibile.
15. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall' , la stessa viene CP_1
contestata nella sua fondatezza da parte ricorrente in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo sostanzialmente contestato che gli avvisi addebito non siano stati impugnati. Si deve, a tal proposito rilevare, che alla luce della giurisprudenza sopra menzionata in materia di interesse ad agire, ed al principio ripetutamente affermato per il quale tale interesse ricorre quando sia necessario porre rimedio ad una situazione di incertezza giuridica, si può affermare che la domanda riconvenzionale non sia ammissibile. Tale incertezza giuridica, nel caso di specie non sussiste, in quanto gli avvisi di addebito con i quali sono stati richiesti i contributi,
9 sono pacificamente non impugnabili, anche se ai fini del regolamento di spese, si deve certo tenere conto del fatto che parte resistente ha inteso certamente proporre tale domanda nell'eventualità che venisse accolta la domanda attorea di retroattiva cancellazione dalla Gestione
Commercianti. Conseguentemente la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.
16. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza devono essere compensate per la metà, mentre per il 50% devono essere poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari in ragione CP_1
della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione di parte ricorrente nella Gestione Commercianti a far data dall'1.1.2022 e dispone che l'ente convenuto provveda alla cancellazione;
2) dichiara inammissibile per il resto la domanda;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
4) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida in € 932,50 per compensi professionali oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo RA
10