Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2025REG.PROV.COLL.
N. 03296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02006EF9E, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bracci, Giuditta Carullo e Gherardo Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giuditta Carullo in Bologna, Strada Maggiore, 47;
contro
Ministero dell'interno – Dip. pubblica sicurezza, Direzione centrale servizi tecnico-logistici e gestione patrimoniale, non costituito in giudizio;
C.E.I.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pravisani e Nicola Pabis Ticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5238/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.E.I.A. s.p.a. e di Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Bracci, Carullo Giuditta, Carullo Gherardo, Pravisani, Pabis Ticci e dell'avvocato dello Stato Cesaroni;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la procedura ad evidenza pubblica aperta, di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 42 sistemi di controllo accessi di tipo “ flow through ” ed accessori comprensiva di corsi di formazione e di alcuni servizi per le esigenze della Polizia di Stato, indetta a seguito di determina a contrarre 24 ottobre 2023 dal Ministero dell’Interno (C.I.G. A02006EF9E).
2. -OMISSIS- s.r.l. (di seguito: “-OMISSIS-”) è stata esclusa dalla gara con determina comunicato alla ricorrente in data 24 gennaio 2024.
3. La società ha impugnato la determina di esclusione oltre a:
- gli atti di gara e le risultanze a seguito dei lavori svolti dal RUP nella procedura di cui sopra ignoti atti ed estremi;
- il parere, ignoti atti ed estremi, del Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali speciali e Casermaggio II Divisione di questa direzione Centrale di prot. MIPG 0002769732 del 4 dicembre 2023;
- il parere, ignoti atti ed estremi, del Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali speciali e Casermaggio II Divisione di questa direzione Centrale di prot. MIPG 0002916735 del 21 dicembre 2023;
- e, per quanto occorrer possa, il bando e il disciplinare;
- per quanto occorrer possa, i verbali della Commissione e in particolare del verbale del 5 febbraio 2024;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
4. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 14 marzo 2024 n. 5238, ha respinto il ricorso.
5. La sentenza è stata appellata con ricorso n. 3296 del 2024.
6. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare l’eccezione di improcedibilità, sollevate dalla controinteressata, a cagione dell’omessa impugnazione della sentenza del Tar Lazio, 26 settembre 2024 n. 16743, che ha respinto il gravame avverso l’aggiudicazione della presente gara.
9. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nelal parte in cui il Tar “ non prende posizione sull’interpretazione del requisito di cui al Disciplinare – punto 6.1 a) 3 –, inerente alla titolarità in capo all’offerente dell’intero ciclo produttivo ”, distinguendo fra “possesso” e “proprietà”, come dedotto nel primo motivo del ricorso introduttivo.
9.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha censurato l’esclusione in quanto motivata sul presupposto che “ la ricorrente ha dichiarato di affidare la produzione dei dispositivi offerti ad una società cinese limitando, sostanzialmente, il proprio ambito operativo, all’interno del ciclo produttivo, alle fasi di: aggiornamento software, assemblaggio componenti accessori (batterie e caricabatterie) e collaudo finale ”.
9.2. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella aprte in cui il Tar ha ritenuto che -OMISSIS- non abbia fornito “ una dettagliata relazione volta ad illustrare come avviene ivi la realizzazione del bene ”.
9.3. I motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
9.4. Il Tar, dopo avere riferito la censura dedotta dalla ricorrente, qui appellante, ha ritenuto che “ anche laddove si volesse intendere nel senso civilistico la nozione di possesso […] la ricorrente comunque non esercita un tale potere sulla società cinese produttrice del bene ”, così ritenendo non determinante la scelta fra i due termini della dicotomia fra possesso e proprietà del ciclo produttivo, presentata come determinante dalla società esclusa.
9.5. La statuizione merita conferma in quanto il dato rilevante non è costituito dal possesso o dalla proprietà del ciclo produttivo da parte dell’offerente ma dal fatto che l’appellante non abbia dimostrato di controllare il ciclo produttivo nella sua interezza, indipendentemente dal riferimento al possesso o alla proprietà. E ciò anche in ragione del fatto che l’uso del termine “possesso” contenuto nel disciplinare non fa riferimento a un concetto giuridico determinato contenuto nel codice civile, atteso che si riferisce alla varietà dei profili che compongono un ciclo produttivo, non necessariamente composto da soli beni materiali o immateriali, ma alla possibilità di avere un pieno controllo dell’intero ciclo produttivo (senza che rilevi la nozione giuridica di proprietà o di possesso).
Piuttosto il d. lgs. n. 36 del 2023 si riferisce al possesso dei requisiti (art. 99) e l’espressione va riferita e interpretata alla luce prioritariamente del testo legislativo nel quale si inserisce: nel caso di specie, il controllo del ciclo produttivo costituisce un requisito di partecipazione che l’offerente deve possedere per poter partecipare alla gara.
Pertanto, laddove il disciplinare stabilisce che “ Gli operatori economici dovranno possedere l’intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza ” deve intendersi che gli operatori economici devono possedere il requisito relativo all’intero ciclo produttivo. Infatti di seguito si legge che “ possono partecipare alla presente gara soltanto le società, comunque costituite, che abbiano l’intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza ”, senza richiamare il possesso, che attiene al requisito, in termini di titolarità dello stesso, che, nel caso di specie, ha ad oggetto l’intero ciclo produttivo, che è prescritto che le società “ abbiano ”, nel senso che lo controllino (per esigenze di sicurezza).
9.6. Infatti l’oggetto dell’appalto è individuato nella “ fornitura di nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo “flow through” ed accessori comprensiva di corsi di formazione e di alcuni servizi ” (così la rubrica del disciplinare e il relativo punto 3, dedicato proprio all’oggetto dell’appalto), con una definizione che comprende anche profili che non riguardano la fornitura di soli beni. E ciò coerentemente con il riferimento alla fornitura dell’intero ciclo produttivo e del servizio di assistenza di cui ai punti 3 e 6.1 del disciplinare (su cui infra ).
9.7. Con avviso 13 maggio 2022 n. 0049115 il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha avviato la consultazione preliminare per implementare le proprie dotazioni di sicurezza presso gli spazi pubblici attraverso l’acquisizione di dispositivi flow through “ finalizzati alla tutela della sicurezza (ambito security) in luoghi pubblici (come piazze, edifici, ecc.) tramite il controllo dei soggetti in transito attraverso i rispettivi accessi /varchi ”, al fine di prevenire “ minacce (armi proprie e improprie, e/o oggetti pericolosi e/o sostanze esplosive) occultate sui soggetti sottoposti a controllo ”.
Proprio in ragione della particolare natura dell’appalto e della finalità della sicurezza pubblica nel disciplinare di gara si precisa che “ L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura speciale e tecnologica dei sistemi di controllo nonché dei servizi ad essi correlati devono necessariamente essere affidati ad un unico operatore economico ” (art. 3).
Con la stessa finalità il disciplinare di gara prevede, tra i requisiti di partecipazione (art. 6.1), il “ possesso dell’intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza per le seguenti fasi: Progettazione, produzione ed assistenza ”.
Al riguardo è precisato altresì che:
- “ non sono ammesse suddivisioni percentuali della stessa fase di produzione e/o di assistenza tra diverse società ”;
- “ possono partecipare alla presente gara soltanto le società, comunque costituite, che abbiano l’intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza ”;
- “ il concorrente dovrà presentare una dettagliata relazione che illustri, in maniera esaustiva, la propria struttura produttiva e quella relativa al servizio di assistenza in termini di risorse tecnologiche ed umane impiegate per la realizzazione della fornitura di che trattasi ”.
9.8. A fronte di quanto sopra:
- dall’istanza di partecipazione presentata dall’appellante emerge, da un lato, che la società ha partecipato alla gara come “ unica impresa concorrente ” e di possedere in tale veste tutti i requisiti, fra i quali pertanto anche “ il possesso dell’intero ciclo produttivo e il servizio di assistenza ”;
- dalla documentazione prodotta da -OMISSIS- risulta che il certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità allo standard UNI EN ISO 9001:2015 riguarda la “ Commercializzazione anche a proprio marchio, assistenza e noleggio di: dispositivi per la sicurezza, gruppi di continuità, strumenti di rilevazione. Progettazione di software per controllo accessi e verifica presenze (IAF 19, 29, 33) ”, senza riferimenti alle fasi di progettazione e produzione;
- nella visura camerale della società compare quale attività il “ commercio all’ingrosso ” e la “ produzione di software ”.
In ragione di tali evidenze il rup, con nota 11 dicembre 2023 n. 0118011, ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36 del 2023, chiedendo a -OMISSIS-, “ considerato che il ciclo produttivo richiesto dagli atti di gara per la partecipazione alla fornitura di che trattasi consiste in Progettazione, produzione ed assistenza” e che “la Società Security Srl possiede, come evidenziato nella documentazione prodotta, soltanto la fase di assistenza (essendo peraltro una società commerciale)” di:
- “comprovare il possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis e, con particolare riferimento al ciclo produttivo richiesto, alle specifiche fasi di “Progettazione e produzione ”;
- “Dettagliata relazione che illustri, in maniera esaustiva, la propria struttura produttiva e quella relativa al servizio di assistenza in termini di risorse tecnologiche ed umane impiegate per la realizzazione della fornitura in esame”.
Il rup ha indicato nel 19 dicembre 2023 il termine ultimo per riscontrare la richiesta.
La società ha risposto in data 18 dicembre 2023:
- dichiarando che “ non è solo una "commerciale", ma produce a marchio SecurSCAN un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza e software/firmware per i propri apparati ” e, per quanto riguarda “ gli speciali metal detector a singolo pannello SecurSCAN FAST GATE /oggetto di questa offerta, gli stessi sono stati sviluppati nel corso dell'anno 2022 e successivamente, testati con successo (nella loro prima versione) anche durante i controlli di sicurezza a Roma per i 100 anni dell'Aeronautica Militare ”;
- allegando, “ Riguardo alla vostra richiesta di documentazione inerente la fase di progettazione e produzione”, “alcuni disegni dei prototipi (non coperti da segreto industriale )”;
- precisando a tale riguardo che “ La produzione materiale è stata affidata a una grande Azienda Cinese specializzata in questo tipo di produzione, costantemente seguita dai nostri tecnici nelle fasi di test e controllo di qualità con anche visite di persona presso la loro sede di Shenzhen (ultima visita fatta ad Aprile 2023 )”, che “ la produzione è fatta in Cina ” e che “ L'attuale capacità produttiva della fabbrica Cinese per quanto riguarda i nostri Metal Detector SecurSCAN Fast Gate è di oltre 500 unità al mese ” ;
- affermando, rispetto al “ ciclo produttivo ”, svolto in Cina, che “ Tutto il materiale viene poi ricevuto presso la nostra sede Italiana, dove effettuiamo l'upload del Firmware, l'installazione delle batterie ricaricabili e relativo caricabatterie, il collaudo finale con certificazione di corretto funzionamento per ogni singolo metal detector”;
- ritenendo, “ Per quanto riguarda la relazione che illustra la nostra struttura produttiva”, che “quanto sopra descritto sia già identificativo di quanto richiesto e che lo scopo finale della vostra gara d’appalto sia quello di avere il miglior prodotto che rispetta tutte le vostre indicazioni, al minor prezzo possibile, scopo che noi siamo disposti a certificare e garantire con la fidejussione richiesta ”;
- manifestando la disponibilità “ a fornire gratuitamente una coppia dei nostri SecurScan fast Gate X67 per le vostre prove preventive, comprendendo che trattandosi di un prodotto completamente nuovo sul nostro mercato, le perplessità possono essere altre ”, in alternativa rispetto all’invito “presso i nostri laboratori per visionare direttamente quanto descritto”.
Da tale risposta l’Amministrazione ha quindi appreso che il materiale è prodotto da un’azienda cinese non indicata e che -OMISSIS- si è limitata:
- a fare seguire dai propri tecnici le “ fasi di test e controllo di qualità con anche visite di persona presso la loro sede di Shenzhen”;
- a intervenire sul prodotto all’arrivo in Italia, quanto all'upload del Firmware, all'installazione delle batterie ricaricabili e relativo caricabatterie e al collaudo finale con certificazione di corretto funzionamento per ogni singolo metal detector.
9.9. La società non ha invece allegato e comprovato in sede procedimentale quanto affermato in giudizio dall’appellante, e cioè che “ esercita un’attività di costante controllo e direzione anche sulla subfornitura estera sia tramite l’ingerenza esterna che tramite le visite periodiche effettuate personalmente presso la sede del subfornitore a Shenzhen ”: il controllo sull’attività estera è limitato, in base alla risposta istruttoria resa dalla società, al controllo di qualità (anche attraverso visite in loco, di cui peraltro non è indicata la frequenza, salvo affermare che l’ultima è di aprile 2023, quindi di circa otto mesi prima).
In tale contesto neppure risultano sufficienti (a comprovare il controllo del ciclo produttivo) i prototipi allegati alla risposta istruttoria, né il compimento delle attività finali, funzionali al pieno e corretto funzionamento degli apparecchi (aggiornamento software, assemblaggio componenti accessori quali batterie e caricabatterie e collaudo finale).
Quanto sopra non solo attesta che le attività svolte dall’appellante sono limitate ad alcuni specifici aspetti ma anche che sono funzionali ad assicurare la qualità del prodotto, laddove la legge di gara ha richiesto il controllo del ciclo produttivo in funzione delle (diverse) esigenze di sicurezza, che non sono garantite dal compimento di singole attività, dalle verifiche di qualità dei prodotti e dal collaudo finale, finalizzate piuttosto ad assicurare la qualità e il funzionamento degli apparecchi, non la sicurezza degli stessi, che richiede di avere l’effettivo e continuo controllo sul ciclo produttivo.
Né la società, nel corso della gara, ha descritto e comprovato i rapporti intercorrenti con la società cinese (neppure indicata precisamente), di modo da consentire alla stazione appaltante di verificare l’effettivo controllo del ciclo produttivo.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, nel corso della gara la stessa non ha allegato e comprovato la “etero direzione della fase produttiva”, cioè il controllo sulle attività svolte dalla società estera, né più in generale il controllo dell’intero ciclo produttivo, così da evitare rischi per la sicurezza.
Anzi, dichiarando di affidare la produzione dei dispositivi a una società cinese e specificando le (limitate) attività svolte, ha di conseguenza ammesso di non compierne altre e di non avere pertanto il controllo del ciclo produttivo, che comporta una continua e pervicace attività di verifica, rispetto a ogni ambito dello stesso. E ciò anche in ragione del fatto che il ciclo produttivo non si esaurisce, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, nelle “ modalità con cui si perviene alla realizzazione del singolo componente e successivamente alla composizione del prodotto finito oggetto della gara ”, essendo un concetto più lato, che comprende il controllo di tutto il processo di produzione, oltre che dei servizi indicati, e senza che rilevi la nozione di proprietà.
Lo stesso certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità allo standard UNI EN ISO 9001:2015, prodotto in gara dall’appellante, riguarda il campo di applicazione della “ Commercializzazione anche a proprio marchio, assistenza e noleggio di: dispositivi per la sicurezza, gruppi di continuità, strumenti di rilevazione. Progettazione di software per controllo accessi e verifica presenze (IAF 19, 29, 33 )”, laddove il disciplinare lo richiede per le fasi di “ Progettazione, produzione ed assistenza ” (punto 6.1), così portando un ulteriore elemento a comprova del fatto che alla società non è intestato il controllo dell’intero ciclo produttivo.
9.10. Inoltre la società non prodotto, in sede di presentazione dell’offerta, la “ dettagliata ” relazione richiesta dal disciplinare, con la quale l’offerente illustra “ in maniera esaustiva, la propria struttura produttiva e quella relativa al servizio di assistenza in termini di risorse tecnologiche ed umane impiegate per la realizzazione della fornitura di che trattasi ”, in modo da poter desumere che “ l’offerente sia in grado, in base ad una adeguata capacità produttiva giornaliera, di approntare la fornitura e di verificare “la capacità organizzativa, produttiva, professionale”, “una eventuale anomalia di ribasso e/o serietà dell’offerta” e “la formalizzazione dei termini di esecuzione della fornitura in sede contrattuale, tenuto conto della prima consegna in caso di forniture pluriennali ”. La relazione deve “ essere accompagnata da una dichiarazione con la quale si garantirà di poter produrre ed approntare al collaudo la fornitura entro la tempistica richiesta ” e deve “ essere corredata da un prospetto, redatto su modello “GANTT PROJECT” “EXCEL … etc.), sul quale dovranno essere indicate le scadenze di ogni singola fase del ciclo produttivo ”.
In sede di soccorso istruttorio la società ha rappresentato quanto sopra richiamato e ha allegato qualche altra informazione, fra cui che “ L'attuale numero dei dipendenti è 19 persone (vedi allegato n.RL68) oltre ai 4 soci amministratori lavoratori ”.
Inoltre si è resa disponibile, rispetto allo scopo finale della gara, individuato dalla società nell’” avere il miglior prodotto che rispetta tutte le vostre indicazioni, al minor prezzo possibile”, al rilascio della garanzia fideiussoria e “a fornire gratuitamente una coppia dei nostri SecurScan fast Gate X67 per le vostre prove preventive, comprendendo che trattandosi di un prodotto completamente nuovo sul nostro mercato, le perplessità possono essere altre ”, in alternativa rispetto all’invito “ presso i nostri laboratori per visionare direttamente quanto descritto ”.
Sicché la società, nel corso della gara, non ha fornito una relazione esaustiva della struttura produttiva, neppure avendo individuato la società estera e le modalità produttive della stessa, e i rapporti intercorrenti fra le due realtà aziendali, così come formalizzati e anzi avendo affermato che “ la produzione è fatta in Cina ”, senza dettagliarne il processo produttivo.
Ai sensi dell’art. 101 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 “ L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara ”. Pertanto, appurato il decorso del termine per l’integrazione documentale richiesta, va escluso che l’eventuale possesso dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al termine dei relativi documenti dimostrativi, possano valere a impedire l’esclusione (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2024 n. 7496) del concorrente inadempiente (circostanze che nel caso di specie neppure ricorrono, come sopra argomentato).
9.11. Pertanto la società non ha comprovato nel corso del procedimento, entro il termine assegnato dal rup ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36 del 2023, il “ possesso dell’intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza per le seguenti fasi: Progettazione, produzione ed assistenza ”, richiesto dalla legge di gara (punto 6.1 del disciplinare).
L’esclusione, disposta con nota 24 gennaio 2024 n. -OMISSIS-, non è quindi censurabile laddove dà atto della “ mancanza del possesso, da parte della citata società, dell’intero ciclo produttivo, con particolare riferimento alle specifiche fasi di “Progettazione e produzione” che rende oggettivamente impossibile la comprova dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” richiesti dalla lex specialis di gara ”. E ciò anche in ragione del fatto che il provvedimento dà conto delle risultanze dell’istruttoria svolta nel corso dello stesso, non potendo rilevare allegazioni ulteriori dedotte in giudizio, in quanto l’Amministrazione non ne ha potuto tenere conto.
Risulta pertanto irrilevante (ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato), e comunque insufficiente ad attestare il controllo dell’intero ciclo produttivo, quanto allegato in giudizio dall’appellante nei termini in cui non è stato attestato nel procedimento circa “ la fase di progettazione e produzione del prodotto offerto dalla -OMISSIS- ”.
In particolare non è stato attestato in gara (essendo stato allegato solo in giudizio) che:
- la società estera si occupa soltanto della “ produzione materiale di alcuni pezzi necessari alla realizzazione dei sopra menzionati disegni ” e che l’assemblaggio dei pezzi è stato effettuato in Italia: nella risposta istruttoria si legge invece che “ “La produzione materiale è stata affidata a una grande Azienda Cinese specializzata in questo tipo di produzione” e che “ la produzione è fatta in Cina”, senza specificare che avviene in parte in Italia, circostanza contraddetta anche dalla successiva affermazione, contenuta sempre nella risposta istruttoria, che “ Tutto il materiale viene poi ricevuto presso la nostra sede Italiana ”, non una parte, mentre è stato dichiarato in ara che in Italia sono svolte le attività finali, sopra richiamate;
- la produzione avviene all’estero “ sotto il costante controllo e direzione di tecnici della stessa -OMISSIS- ”: in gara la società ha invece affermato che la produzione estera è controllata nelle (sole) fasi di test e controllo di qualità (“ costantemente seguita dai nostri tecnici nelle fasi di test e controllo di qualità con anche visite di persona presso la loro sede di Shenzhen”).
Risultano altresì irrilevanti le deduzioni relative allo svolgimento da parte della stessa appellante del servizio di assistenza, in quanto l’esclusione è stata comminata in relazione all’insufficiente attestazione del requisito del controllo dell’intero ciclo produttivo con riferimento alle “ specifiche fasi di Progettazione e produzione”.
10. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella aprt ein cui il Tar ha ritenuto che “ -OMISSIS- avrebbe dovuto subito prendere atto che, nei suoi riguardi, la clausola del disciplinare rivestiva carattere immediatamente preclusivo e per questo proporre un tempestivo ricorso, impugnando immediatamente la clausola del bando ”.
Secondo l’appellante “ Solo con il provvedimento di esclusione e, dunque, con il dubbio (peraltro mai chiarito dalla SA) sull’interpretazione della titolarità del requisito è sorto in capo a -OMISSIS- l’interesse ad impugnare il provvedimento e, di conseguenza la clausola solo in parte qua la clausola fosse stata interpretata come richiedente la “proprietà” del ciclo produttivo e non il “possesso” ”.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Indipendentemente dalla tempestività del gravame sul punto, la censura è comunque infondata nel merito in quanto l’interpretazione della clausola non è incerta nei termini dedotti dall’appellante, cioè in quanto viene usato il termine “possesso” mentre la stazione appaltante l’ha interpretata, in tesi, in termini di “proprietà”, senza che la lex specialis fosse chiara sul punto.
Si è già illustrato sopra come la clausola del bando che richiede il possesso dell’intero ciclo produttivo quale requisito di partecipazione deve essere interpretata in termini di controllo dello stesso, in modo da assicurare la serietà e l’affidabilità non solo del prodotto offerto, ma di tutta la filiera produttiva e della rete di assistenza post vendita, in ragione delle esigenze di sicurezza sottese all’affidamento qui controverso.
Il termine “possesso” è quindi utilizzato in senso atecnico e non richiede, pertanto, di essere distinto, per contrapposizione, dalla nozione civilistica di “proprietà”, né risulta interpretato dalla stazione appaltante in termini di proprietà, atteso che è (solo) l’appellante a fare riferimento a detta nozione. Infine, come anticipato, non può essere diversamente interpretato il termine “possesso”, posto che fa riferimento al ciclo produttivo, quindi a un concetto che non rimanda a nozioni civilistiche e che è idoneo a comprendere una varietà dei profili e non solo beni materiali o immateriali (sui quali insiste il diritto di proprietà e la situazione di possesso), con la finalità di richiedere un controllo dello stesso al fine di a garantire adeguatamente la sicurezza pubblica (nei termini delineati dagli atti preordinati alla gara).
Piuttosto il termine “possesso” va interpretato, come illustrato, alla luce del d. lgs. n. 36 del 2023, che lo riferisce ai requisiti (possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 99),
requisito, che, nel caso di specie, ha ad oggetto l’intero ciclo produttivo, che è prescritto che le società “ abbiano ”, nel senso che lo controllino (per esigenze di sicurezza).
Del resto la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di fissare requisiti di partecipazione alla gara rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto.
Tenuto conto del bene giuridico da tutelare (la sicurezza nazionale), la scelta dell’amministrazione di definire nei termini anzidetti i requisiti soggettivi di partecipazione appare giustificata.
11. In conclusione, l’appello va respinto.
12. La particolarità e la novità delle questioni sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.