Articolo 12 della Legge 9 marzo 1967, n. 150
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 aprile 1967
Art. 12.
Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli puo' essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1967