Art. 12.
Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli puo' essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.
Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli puo' essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.