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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/07/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1948/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 22/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, V.le A. De Gasperi nr. 107, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lo Gatto Giovanna (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro straordinario e altre differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto alla liquidazione del compenso dovuto per 103 ore di lavoro straordinario e della indennità per l'esercizio di particolari compiti e funzioni ex art. 17 co. 2 C.c.n.l. 01.04.1999. A tal fine rappresentava: I) di aver prestato l'attività lavorativa negli anni di interesse alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, e di essere stata posta in quiescenza per raggiungimento dei limiti contributivi e, di età, pensionabili;
II) di aver prestato ore di lavoro straordinario oltre quello ordinario settimanale, riconosciute dall'Amministrazione datoriale con Determinazione del Dirigente Settore 1 AA.GG. (prot. nr. 53766 del 26.11.2015) con la quale “.. con la presente si autorizza il pagamento delle ore 103 effettuate nell'anno 2014, per lavoro straordinario dalla dipendente " III) che negli anni 2015 e 2016 l'Amministrazione Parte_1
1 le ha conferito l'incarico di svolgere la funzione di segretaria in tutte le Commissioni dell'Ente, con riguardo alle attività di tutte le commissioni consiliari, quali anche compiti in merito al trattamento economico dei consiglieri, computo gettoni di presenza, predisposizione determine di impegno e liquidazione, pratiche inerenti i rimborsi ai datori di lavoro, calendario lavori delle commissioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “CONDANNI il Controparte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento in favore della ricorrente della
[...] Parte_1 somma pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria del dì del dovuto al soddisfo, quale indennità per l'esercizio di particolari compiti e funzioni – ART. 17 co. 2 CCNL 01.04.1999 e ss.mm.ii.; CONDANNI il in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1 ore di lavoro straordinario, prestato dalla nel numero di 103 anno 2014, così come Parte_1 autorizzate dal Dirigente del Settore 1 AA.GG., per l'importo di € 1.500,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
CONDANNI il in Controparte_1 persona del Sindaco l.r.p.t. alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il non si è CP_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, è stata decisa all'udienza di discussione del 22/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. La ricorrente agisce per la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate per l'anno 2014 e per il pagamento di quanto asseritamente spettante a titolo di indennità ex articolo 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 Regioni ed Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016.
3. Quanto alla prima domanda, la ricorrente fonda la propria pretesa creditoria sulla Determinazione del Dirigente Settore 1 AA.GG. (prot. nr. 53766 del 26.11.2015) che riporta testualemnte “... con la presente si autorizza il pagamento delle ore 103 effettuate nell'anno 2014, per lavoro straordinario dalla dipendente ” Parte_1
Sebbene, “secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009; Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate. In circostanza straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.” Per le ragioni suesposte, la relativa domanda della ricorrente può essere accolta, nei termini di cui in dispositivo, dovendosi ritenere il contenuto della predetta Determinazione dirigenziale un sostanziale riconoscimento di debito.
2 Per quanto attiene alla quantificazione del corrispettivo per il pagamento delle ore di lavoro straordinario, l'allegazione di parte ricorrente, poiché elaborata conformemente alle disposizioni applicabili in materia, - giusta attestazione dal consulente tecnico di parte:
“ai commi 4 e 5 dell'art. 38 del CCNL - Funzioni locali del 14 settembre 2000 ss. mm. e ii., prevista per Ia misura professionale "istruttore dicat. "C" fascia economica "Ci" e che riguarda la Sig.ra per 103 ore prestate… nell'anno 2014” - ben può Parte_2 essere assunta a parametro di liquidazione.
4. Quanto alla seconda domanda: l'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, denominato “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, stabilisce che: “2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: (…) f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. (ndr art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995). La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”. Il precedente comma 1 dispone che: “1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”. Ai fini del decidere è quindi rilevante l'interpretazione dell'espressione, contenuta alla fine del menzionato art. 17, comma 2, lett. f), “La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”. Preliminarmente: l'art. 17 in esame va letto alla luce del disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, per i quali: “1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; (…) c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”. Il successivo comma 4 chiarisce che: “4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m)”.
3 Resta esclusa da questa possibilità concessa alle parti di riassumere le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione proprio la materia dell'art. 17, comma 2, lett. f), qui in discussione. Infine, l'art. 4, comma 5, prescrive che: “I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. Precisato il contesto normativo giova dunque richiamare la recente – e condivisa - pronuncia dei giudici di legittimità emessa in un'identica fattispecie, secondo la quale: la contrattazione collettiva integrativa ha ad oggetto proprio le risorse indicate dall'art. 15 CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 e stabilisce i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17 e le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g). Le risorse di cui all'art. 15 e le finalità dell'art. 17, comma 2, lett. f), sono proprie quelle oggetto del contendere, per cui deve affermarsi, in base alla semplice lettera della contrattazione collettiva nazionale, che i compensi in questione non possono essere erogati in assenza della detta contrattazione integrativa, neppure rappresentata. A identica conclusione deve giungersi in base a un'interpretazione sistematica, atteso che l'art. 4, comma 4, citato concede alle parti contrattuali, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, di riassumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione in ordine ad alcune delle materie riservate alla contrattazione integrativa, ma non quanto alle
“fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”, così palesando come la contrattazione integrativa sia un passaggio necessario “per la individuazione e la corresponsione” dell'indennità de qua. Privo di pregio è il riferimento dei ricorrenti all'art. 4, comma 1, CCNL 2002-2005, in quanto il successivo art. 36 dello stesso CCNL, intitolato
“Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999”, dispone che: “1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”. Risulta così confermato anche nel CCNL 2002-2005 il ruolo essenziale della contrattazione collettiva integrativa ai fini della riconoscibilità del “compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”. Non è di aiuto ai ricorrenti neppure il testo dell'art. 7, comma 4, lett. f), del CCNL del comparto Funzioni locali, 2016-2018, che, comunque, pur sempre riserva alla contrattazione integrativa l'individuazione dei “criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1”. Ad analogo esito conduce l'esame dell'art. 70 quinquies del CCNL appena citato, che rende facoltativa la concessione della detta indennità. Coerente con le conclusioni sopra esposte è Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024 (non massimata) che, in un caso analogo che ha coinvolto le stesse parti, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva dato ragione ai lavoratori, i quali avevano chiesto il pagamento dell'indennità di specifiche responsabilità per l'anno 2015.
4 Ad avviso di questa Corte, la decisione impugnata, che aveva accertato come il contratto integrativo per il 2015 avesse individuato le risorse solo in astratto e non vi fosse stato l'accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, non si era conformata ai principi enunciati da Cass., Sez.
6-L, n. 30344 del 14 ottobre 2022 (la motivazione della quale deve intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assieme a quella della menzionata Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024). Quest'ultima pronuncia, infatti, aveva chiarito che l'indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituiva una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed era sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte rivedibili nel tempo.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono l'errata interpretazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, in quanto sarebbe stata sufficiente la determinazione del dirigente di settore ai fini della percezione dell'indennità in esame, non potendo certo essere la contrattazione decentrata a individuare i singoli dipendenti beneficiari e la relativa misura. Ciò si ricaverebbe anche dal disposto dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura è infondata. Non è in discussione che sia il dirigente a individuare in concreto il dipendente beneficiario e che sia responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ex art. 45 citato, ma questo può avvenire solo dopo che la contrattazione decentrata ha destinato le risorse necessarie e stabilito i criteri che devono essere seguiti, in mancanza i provvedimenti del detto dirigente restando inefficaci.>> (Cass., Sez. Lav., Ord. n. 7419 depositata il 20 marzo 2025).
5. Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto di cui alla giurisprudenza citata per cui: “L'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi”.
6. Per le suesposte ragioni, la domanda della ricorrente finalizzata al conseguimento delle indennità di cui all'art. art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 Regioni ed Enti Locali, non può trovare accoglimento.
7. Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo tenendo conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna, il , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 delle ore di lavoro straordinario, prestato dalla nel numero di 103 anno
[...] Parte_1
2014, così come autorizzate dal Dirigente del Settore 1 AA.GG., per l'importo di € 1.500,71, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, il , in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_1 complessivamente, in 800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Lo Gatto Giovanna, in quanto dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 25/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 22/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, V.le A. De Gasperi nr. 107, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lo Gatto Giovanna (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro straordinario e altre differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto alla liquidazione del compenso dovuto per 103 ore di lavoro straordinario e della indennità per l'esercizio di particolari compiti e funzioni ex art. 17 co. 2 C.c.n.l. 01.04.1999. A tal fine rappresentava: I) di aver prestato l'attività lavorativa negli anni di interesse alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, e di essere stata posta in quiescenza per raggiungimento dei limiti contributivi e, di età, pensionabili;
II) di aver prestato ore di lavoro straordinario oltre quello ordinario settimanale, riconosciute dall'Amministrazione datoriale con Determinazione del Dirigente Settore 1 AA.GG. (prot. nr. 53766 del 26.11.2015) con la quale “.. con la presente si autorizza il pagamento delle ore 103 effettuate nell'anno 2014, per lavoro straordinario dalla dipendente " III) che negli anni 2015 e 2016 l'Amministrazione Parte_1
1 le ha conferito l'incarico di svolgere la funzione di segretaria in tutte le Commissioni dell'Ente, con riguardo alle attività di tutte le commissioni consiliari, quali anche compiti in merito al trattamento economico dei consiglieri, computo gettoni di presenza, predisposizione determine di impegno e liquidazione, pratiche inerenti i rimborsi ai datori di lavoro, calendario lavori delle commissioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “CONDANNI il Controparte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento in favore della ricorrente della
[...] Parte_1 somma pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria del dì del dovuto al soddisfo, quale indennità per l'esercizio di particolari compiti e funzioni – ART. 17 co. 2 CCNL 01.04.1999 e ss.mm.ii.; CONDANNI il in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1 ore di lavoro straordinario, prestato dalla nel numero di 103 anno 2014, così come Parte_1 autorizzate dal Dirigente del Settore 1 AA.GG., per l'importo di € 1.500,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
CONDANNI il in Controparte_1 persona del Sindaco l.r.p.t. alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il non si è CP_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, è stata decisa all'udienza di discussione del 22/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. La ricorrente agisce per la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate per l'anno 2014 e per il pagamento di quanto asseritamente spettante a titolo di indennità ex articolo 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 Regioni ed Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016.
3. Quanto alla prima domanda, la ricorrente fonda la propria pretesa creditoria sulla Determinazione del Dirigente Settore 1 AA.GG. (prot. nr. 53766 del 26.11.2015) che riporta testualemnte “... con la presente si autorizza il pagamento delle ore 103 effettuate nell'anno 2014, per lavoro straordinario dalla dipendente ” Parte_1
Sebbene, “secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009; Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate. In circostanza straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.” Per le ragioni suesposte, la relativa domanda della ricorrente può essere accolta, nei termini di cui in dispositivo, dovendosi ritenere il contenuto della predetta Determinazione dirigenziale un sostanziale riconoscimento di debito.
2 Per quanto attiene alla quantificazione del corrispettivo per il pagamento delle ore di lavoro straordinario, l'allegazione di parte ricorrente, poiché elaborata conformemente alle disposizioni applicabili in materia, - giusta attestazione dal consulente tecnico di parte:
“ai commi 4 e 5 dell'art. 38 del CCNL - Funzioni locali del 14 settembre 2000 ss. mm. e ii., prevista per Ia misura professionale "istruttore dicat. "C" fascia economica "Ci" e che riguarda la Sig.ra per 103 ore prestate… nell'anno 2014” - ben può Parte_2 essere assunta a parametro di liquidazione.
4. Quanto alla seconda domanda: l'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, denominato “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, stabilisce che: “2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: (…) f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. (ndr art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995). La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”. Il precedente comma 1 dispone che: “1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”. Ai fini del decidere è quindi rilevante l'interpretazione dell'espressione, contenuta alla fine del menzionato art. 17, comma 2, lett. f), “La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”. Preliminarmente: l'art. 17 in esame va letto alla luce del disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, per i quali: “1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; (…) c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”. Il successivo comma 4 chiarisce che: “4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m)”.
3 Resta esclusa da questa possibilità concessa alle parti di riassumere le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione proprio la materia dell'art. 17, comma 2, lett. f), qui in discussione. Infine, l'art. 4, comma 5, prescrive che: “I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. Precisato il contesto normativo giova dunque richiamare la recente – e condivisa - pronuncia dei giudici di legittimità emessa in un'identica fattispecie, secondo la quale: la contrattazione collettiva integrativa ha ad oggetto proprio le risorse indicate dall'art. 15 CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 e stabilisce i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17 e le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g). Le risorse di cui all'art. 15 e le finalità dell'art. 17, comma 2, lett. f), sono proprie quelle oggetto del contendere, per cui deve affermarsi, in base alla semplice lettera della contrattazione collettiva nazionale, che i compensi in questione non possono essere erogati in assenza della detta contrattazione integrativa, neppure rappresentata. A identica conclusione deve giungersi in base a un'interpretazione sistematica, atteso che l'art. 4, comma 4, citato concede alle parti contrattuali, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, di riassumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione in ordine ad alcune delle materie riservate alla contrattazione integrativa, ma non quanto alle
“fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”, così palesando come la contrattazione integrativa sia un passaggio necessario “per la individuazione e la corresponsione” dell'indennità de qua. Privo di pregio è il riferimento dei ricorrenti all'art. 4, comma 1, CCNL 2002-2005, in quanto il successivo art. 36 dello stesso CCNL, intitolato
“Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999”, dispone che: “1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”. Risulta così confermato anche nel CCNL 2002-2005 il ruolo essenziale della contrattazione collettiva integrativa ai fini della riconoscibilità del “compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”. Non è di aiuto ai ricorrenti neppure il testo dell'art. 7, comma 4, lett. f), del CCNL del comparto Funzioni locali, 2016-2018, che, comunque, pur sempre riserva alla contrattazione integrativa l'individuazione dei “criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1”. Ad analogo esito conduce l'esame dell'art. 70 quinquies del CCNL appena citato, che rende facoltativa la concessione della detta indennità. Coerente con le conclusioni sopra esposte è Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024 (non massimata) che, in un caso analogo che ha coinvolto le stesse parti, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva dato ragione ai lavoratori, i quali avevano chiesto il pagamento dell'indennità di specifiche responsabilità per l'anno 2015.
4 Ad avviso di questa Corte, la decisione impugnata, che aveva accertato come il contratto integrativo per il 2015 avesse individuato le risorse solo in astratto e non vi fosse stato l'accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, non si era conformata ai principi enunciati da Cass., Sez.
6-L, n. 30344 del 14 ottobre 2022 (la motivazione della quale deve intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assieme a quella della menzionata Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024). Quest'ultima pronuncia, infatti, aveva chiarito che l'indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituiva una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed era sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte rivedibili nel tempo.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono l'errata interpretazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, in quanto sarebbe stata sufficiente la determinazione del dirigente di settore ai fini della percezione dell'indennità in esame, non potendo certo essere la contrattazione decentrata a individuare i singoli dipendenti beneficiari e la relativa misura. Ciò si ricaverebbe anche dal disposto dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura è infondata. Non è in discussione che sia il dirigente a individuare in concreto il dipendente beneficiario e che sia responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ex art. 45 citato, ma questo può avvenire solo dopo che la contrattazione decentrata ha destinato le risorse necessarie e stabilito i criteri che devono essere seguiti, in mancanza i provvedimenti del detto dirigente restando inefficaci.>> (Cass., Sez. Lav., Ord. n. 7419 depositata il 20 marzo 2025).
5. Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto di cui alla giurisprudenza citata per cui: “L'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi”.
6. Per le suesposte ragioni, la domanda della ricorrente finalizzata al conseguimento delle indennità di cui all'art. art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.4.1999 Regioni ed Enti Locali, non può trovare accoglimento.
7. Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo tenendo conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna, il , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 delle ore di lavoro straordinario, prestato dalla nel numero di 103 anno
[...] Parte_1
2014, così come autorizzate dal Dirigente del Settore 1 AA.GG., per l'importo di € 1.500,71, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, il , in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_1 complessivamente, in 800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Lo Gatto Giovanna, in quanto dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 25/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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