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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 199/24 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
ES EA n.1 C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti C.F._1
dall'Avv. Andrea Ingiulla;
- Attrice -
contro nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. CP_1
; C.F._2
- Convenuta -
pagina 1 di 4 -- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 29 settembre 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 15 dicembre 2023 e ritualmente notificato Pt_1 Parte_1
chiedeva di dichiarare inadempiente rispetto agli obblighi assunti con
[...] Parte_2
il contratto preliminare stipulato in data 20 novembre 2023 e, conseguentemente, emettere sentenza che, a norma dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto pubblico di compravendita e dichiarare trasferito in favore della il seguente immobile: Villetta duplex articolata su Pt_1
due livelli a schiera, con piccolo giardino di pertinenza, ubicata in NC, via Solaris n. 9, piano T-1, riportata al Catasto Fabbricati del Comune di NC al fg. 39, part.lla 1071, sub.
5, cat. A/2, classe 4, sup. mq. 101,91, vani 6, RC € 418,33 e sottostante e pertinente vano garage, cui si può accedere tramite una porta posta al piano terra e mediante una scaletta in ferro, con accesso carrabile da via Solaris n. 1/A.
La convenuta, anche se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte in quanto fondate.
Infatti, dalla produzione documentale di parte attrice emerge: 1) la stipula inter partes del suindicato contratto preliminare di vendita in data 20 novembre 2023; 2) l'adempimento da parte dell'attrice della propria obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'acconto di euro
5.000,00 rispetto al prezzo pattuito di euro 100.000,00; 3) l'invito tramite raccomandata alla stipula del contratto definitivo, rimasto inevaso (vd. allegato 2). Ne deriva che l'attrice ha senz'altro diritto ad agire per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, considerato che la pagina 2 di 4 convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non fornendo alcuna giustificazione al riguardo.
In definitiva, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento all'attrice della proprietà esclusiva del suindicato immobile;
si dispone che il trasferimento è condizionato al pagamento del saldo del prezzo, pari ad euro 95.000,00, previsto nel preliminare alla stipula dell'atto definitivo.
In virtù del principio della soccombenza la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199/24, così statuisce:
1) TRASFERISCE ex 2932 c.c. all'attrice la proprietà esclusiva del seguente immobile:
Villetta duplex articolata su due livelli a schiera, con piccolo giardino di pertinenza, ubicata in
NC, via Solaris n. 9, piano T-1, riportata al Catasto Fabbricati del Comune di
NC al fg. 39, part.lla 1071, sub. 5, cat. A/2, classe 4, sup. mq. 101,91, vani 6, RC €
418,33 e sottostante e pertinente vano garage, cui si può accedere tramite una porta posta al piano terra e mediante una scaletta in ferro, con accesso carrabile da via Solaris n. 1/A; dispone che il detto trasferimento è condizionato al pagamento da parte dell'attrice del prezzo residuo di euro 95.000,00 in favore della convenuta;
2) DISPONE che il Conservatore dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese vive e euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
pagina 3 di 4 Così deciso il 7 ottobre 2025
Il giudice
TO ER
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 199/24 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
ES EA n.1 C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti C.F._1
dall'Avv. Andrea Ingiulla;
- Attrice -
contro nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. CP_1
; C.F._2
- Convenuta -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 29 settembre 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 15 dicembre 2023 e ritualmente notificato Pt_1 Parte_1
chiedeva di dichiarare inadempiente rispetto agli obblighi assunti con
[...] Parte_2
il contratto preliminare stipulato in data 20 novembre 2023 e, conseguentemente, emettere sentenza che, a norma dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto pubblico di compravendita e dichiarare trasferito in favore della il seguente immobile: Villetta duplex articolata su Pt_1
due livelli a schiera, con piccolo giardino di pertinenza, ubicata in NC, via Solaris n. 9, piano T-1, riportata al Catasto Fabbricati del Comune di NC al fg. 39, part.lla 1071, sub.
5, cat. A/2, classe 4, sup. mq. 101,91, vani 6, RC € 418,33 e sottostante e pertinente vano garage, cui si può accedere tramite una porta posta al piano terra e mediante una scaletta in ferro, con accesso carrabile da via Solaris n. 1/A.
La convenuta, anche se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte in quanto fondate.
Infatti, dalla produzione documentale di parte attrice emerge: 1) la stipula inter partes del suindicato contratto preliminare di vendita in data 20 novembre 2023; 2) l'adempimento da parte dell'attrice della propria obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'acconto di euro
5.000,00 rispetto al prezzo pattuito di euro 100.000,00; 3) l'invito tramite raccomandata alla stipula del contratto definitivo, rimasto inevaso (vd. allegato 2). Ne deriva che l'attrice ha senz'altro diritto ad agire per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, considerato che la pagina 2 di 4 convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non fornendo alcuna giustificazione al riguardo.
In definitiva, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento all'attrice della proprietà esclusiva del suindicato immobile;
si dispone che il trasferimento è condizionato al pagamento del saldo del prezzo, pari ad euro 95.000,00, previsto nel preliminare alla stipula dell'atto definitivo.
In virtù del principio della soccombenza la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199/24, così statuisce:
1) TRASFERISCE ex 2932 c.c. all'attrice la proprietà esclusiva del seguente immobile:
Villetta duplex articolata su due livelli a schiera, con piccolo giardino di pertinenza, ubicata in
NC, via Solaris n. 9, piano T-1, riportata al Catasto Fabbricati del Comune di
NC al fg. 39, part.lla 1071, sub. 5, cat. A/2, classe 4, sup. mq. 101,91, vani 6, RC €
418,33 e sottostante e pertinente vano garage, cui si può accedere tramite una porta posta al piano terra e mediante una scaletta in ferro, con accesso carrabile da via Solaris n. 1/A; dispone che il detto trasferimento è condizionato al pagamento da parte dell'attrice del prezzo residuo di euro 95.000,00 in favore della convenuta;
2) DISPONE che il Conservatore dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese vive e euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
pagina 3 di 4 Così deciso il 7 ottobre 2025
Il giudice
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