Articolo 1 della Legge 7 maggio 1965, n. 459
Versione
6 giugno 1965
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Versione
21 maggio 1968
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Versione
14 aprile 1988
Art. 1. Articolo unico.

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 700 anno di eta'. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 aprile 1968, n. 517 , ha disposto (con l'articolo unico) che " Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459 , quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali." ------------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale 24 marzo-7 aprile 1988, n. 398 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751 ."
Entrata in vigore il 14 aprile 1988
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