Ordinanza cautelare 6 dicembre 2017
Sentenza 18 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 06/12/2017, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2017
N. 02536/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2017, proposto da:
DA OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Montevideo, n. 5
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, n. 1
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento, prot. nr. 8971/2017 Imm. – ID 328514, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 29.08.2017, e notificato al sig. OL DA in data 13.09.2017, di rigetto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente a mezzo assicurata postale n. 061453073891 in data 02.08.2016;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la posizione della parte ricorrente sia meritevole di un motivato riesame, alla luce delle deduzioni e allegazioni della stessa con riguardo alla propria situazione lavorativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato e dispone il riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Angelo De Zotti |
IL SEGRETARIO