Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto da:
CE GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Donatella Longo, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2110/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’ottemperanza con sentenza n. 2110/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023;
Premesso altresì che:
- con nota del 20.04.2026 l’esponente ha dedotto che la pronuncia è stata compitamente eseguita;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale della resistente amministrazione, le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione ai difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo ST, Presidente
TU LE, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TU LE | Gerardo ST |
IL SEGRETARIO