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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2335/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. CAPUZZI DANIELA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monselice il 02.05.1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Monselice al N. 9 parte II serie A - anno 1998 alle seguenti concordate condizioni:
1) Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni contributo reciproco.
2) La figlia minore, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente - e sarà collocata prevalentemente presso il padre. La residenza anagrafica sarà invece conservata nel Comune di Pernumia, dove la figlia continuerà a frequentare la scuola primaria.
1 Salvi migliori accordi tra le parti, i genitori concordano che la figlia minore sarà accompagnata a scuola ogni mattina dal papà o dalla baby sitter e verrà prelevata all'uscita prevalentemente da quest'ultima o dalla nonna paterna;
che la mamma passi a prenderla al ritorno dal lavoro, intorno alle ore 15:00, per portarla a casa propria, o alle attività pomeridiane, fino all'ora di cena, salvo che nei due pomeriggi settimanali in cui la mamma lavora di pomeriggio, quando sarà prelevata presso la nonna dalla baby sitter ed accompagnata a casa del padre. La sig.ra si impegna a Pt_2 comunicare al sig. i propri turni di lavoro appena saranno di volta in volta resi noti dal Pt_1 proprio datore di lavoro, onde agevolarne l'organizzazione quotidiana.
3) Il padre provvederà direttamente, in via esclusiva, al mantenimento ordinario della figlia minore.
Vi è l'accordo fra i genitori di far frequentare ad il tempo scolastico prolungato. Il relativo Per_1 costo sarà a carico della madre;
il papà contribuirà alla spesa relativa, rimborsandola nella misura del 50%, fintanto che la stessa sarà sostenuta. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore saranno ripartite al 50%, secondo la specificazione convenuta in sede di separazione. L'assegno unico e universale per sarà Per_1 trattenuto interamente dalla sig.ra . Pt_2
4) Nell'interesse della figlia, ferma l'indicazione concordata circa la natura delle spese da ripartire, in caso di contrasto si applicherà il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova.
5) Fatto salvo quanto sopra specificato, salvi migliori accordi tra le parti, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore come segue:
- un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18:00 del venerdì al rientro a scuola del lunedì successivo;
- durante la settimana, per quanto compatibile con i turni di lavoro della mamma, potrà inoltre Per_1 pernottare presso la madre ogni martedì, e sarà riaccompagnata il mercoledì mattina a scuola (in orario scolastico) o a casa del padre (durante le vacanze);
- per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi, o comunque da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale, alternando, di anno in anno, la settimana di Natale e quella di
Capodanno; per le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
per le vacanze di carnevale ad anni alterni.
La parti si danno atto di aver così regolato in toto le condizioni del loro divorzio e che null'altro rimane da disciplinare, avendo in precedenza regolato e risolto ogni loro questione economica e patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.7.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_2
(economicamente indipendente) in data 19.12.2000 e in data 06.7.2015. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 526/2021 dell'8.7.2021 depositata il 12.7.2021, il
Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate in forma congiunta.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 19.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, rilevati alcuni elementi critici nelle condizioni proposte dalle parti, ne ha disposto la comparizione all'udienza del 30.9.2025.
All'esito della predetta udienza, le parti hanno rimodulato le condizioni concordate, come riportate in epigrafe;
dunque, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 2.3.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 12.7.2021.
3 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONSELICE in data
02/05/1998 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di MONSELICE nell'anno 1998, N. 9 parte II serie A - anno 1998;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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