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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 2373/2024 promossa
DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Lumezzane (BS), via Rosaghe 58 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Valeri
( ), Riccardo Marini 12 ( ) e Alessandra Bianchi CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
( ) e con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, C.so Martiri della CodiceFiscale_3
Libertà n. 3.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._4
Caspani, 1, con domicilio eletto presso gli avvocati Roberto Vergani ( ) e CodiceFiscale_5
Francesca Noce CF. ), in Milano, via Griziotti n. 1 che lo rappresentano e CodiceFiscale_6
difendono
APPELLATO
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Per In via principale di merito: Parte_1
1. In riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 532/2024 del 3 16.04.2024, pubblicata e mai notificata, voglia l'adita Corte d'Appello respingere la domanda formulata da e Controparte_1 volta ad ottenere la restituzione della somma di € 53.240,00 pagata durante la vigenza del contratto e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante a trattenere dette somme, per l'intero o per la diversa minor somma che risulterà di giustizia, nel proprio patrimonio.
In via subordinata:
2. Per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1. che precede, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 12 532/2024 del 16.04.2024, pubblicata e mai notificata, voglia l'adita Corte 13 d'Appello dichiarare il diritto dell'appellante, ai sensi dell'art. 1671
c.c., al 14 rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'opera 15 eseguita per
l'importo di € 45.735,03 oltre IVA, secondo le aliquote applicabili 16 in relazione alle operazioni commerciali per cui essa è dovuta, o quella diversa 17 somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché al pagamento del mancato guadagno, per la somma di € 10.212,99, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
3. Per l'effetto della declaratoria di cui al punto 2. che precede accertare e dichiarare il diritto della resistente a trattenere la somma di € 48.400,00 oltre IVA, già incassata in esecuzione del contratto di appalto, nonché condannare il sig. a pagare alla resistente la somma di Controparte_1
€ 7.548,02, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del recesso sino al saldo.
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 18 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine dei pannelli in magnesite acquistati da
Parte per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
2)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 19 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle barriere e membrane di copertura acquistate da per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15 3)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 20 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle staffe di giunzione acquistate da per l'appalto del 14 sig. . Parte_1 Controparte_1
4)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 21 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine della lana di vetro acquistata da
[...] per l'appalto del sig. 18 . Parte_1 Controparte_1
5)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 22 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle viti di fissaggio acquistate da
[...] per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
6)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle tavole in legno lamellare acquistate da per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
7)Vero che nel periodo tra il marzo 2022 ed il settembre 2022 la società ( ), a CP_2 P.IVA_2
mezzo dei propri dipendenti, ha stoccato, per conto della resistente, i pannelli in legno lamellare, la lana di vetro, la magnesite e gli altri 3 materiali di montaggio del cantiere del sig. in un CP_1
apposito spazio del magazzino della medesima società in Bottanuco (BG), via Ginevra 4, CP_2 spazio contrassegnato con un cartello recante scritto “ ”. CP_1
8)Vero che il progetto che si rammostra al teste quale documento n. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante è stato realizzato dal geom. su 8 richiesta di nel Controparte_3 Parte_1
periodo tra marzo e giugno 2022.
9)Vero che per realizzare il progetto che si rammostra al teste quale documento n. 10 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono state necessarie 320 ore.
10)Vero che per realizzare gli aggiornamenti richiesti dal sig. sul progetto che si rammostra CP_1 al teste quale documento n. 6 del fascicolo di primo grado 13 dell'appellante sono state necessarie ulteriori 73 ore.
11)Vero che gli elaborati di calcolo strutturale che si rammostrano al teste quale documento n. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono stati realizzati 16 dall'Ing. su richiesta di Persona_1
nei primi mesi del 2022. Parte_1
12)Vero che gli elaborati di calcolo strutturale che si rammostrano al teste quale 18 documento n. 24 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono stati realizzati ad aggiornamento di quelli prodotti al doc. n. 5 della resistente dall'Ing. su incarico di nel periodo fra luglio e Persona_1 Parte_1
agosto 21 2022.
pagina 3 di 15 Si indicano a testi: , geom. Ing. 23 Testimone_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
Tes_2
Per “IN VIA PRELIMINARE: Respingere l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti del SI , non Controparte_1
sussistendone i presupposti.
NEL MERITO: Respingere l'appello proposto da e confermare la sentenza nr. Parte_1
532/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, rigettando quindi tutti i motivi di appello ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso assolto l'appellato, previa reiezione della domanda riconvenzionale come ex ad-verso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA di MERO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, porre in compensazione l'eventuale credito vantato da con le maggiori somme dovute, per i Parte_1
titoli complessivamente formulati in atti, da al SI . Parte_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa
IN VIA ISTRUTTORIA - In SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame formulato da e comunque nel caso di ri-messione della causa in Parte_1 istruttoria a cura della Corte d'Appello, con ammissione della prova orale richiesta dalla società appellante, il SI CHIEDE ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli CP_1
1.1 Vero che alla società con sede in Lumezzane (BS) Via Rossaghe nr. 58 era affidato Parte_1
incarico di progettazione, appalto per la costruzione di unità abitativa aventi ca-ratteristiche utili a godere dei benefici statali in tema di risparmio energetico e cd 110%;
1.2 Vero che veniva redatto contratto di appalto e vendita in data 14 luglio 2022, con contestuale impegno alla consegna di “alcuni materiali” entro il 15 settembre 2022, data indicata come tassativa
(doc. 01 e doc. 13 resistente da rammostrarsi al teste);
1.3 Vero che il SI pagava due acconti, come richiesto dall'impresa con le relative note CP_1 proforme, cui seguiva l'emissione delle fatture nr. 31 e 35 del 2022 (docc. 02-03), per complessivi
€53.240,00 (docc. 04-05); Parte 1.4 Vero che ometteva la consegna dei progetti e dei materiali nei termini pattuiti e nel mese di settembre 2022 inviava tavole di mero contenuto grafico, senza alcuna specifica tecnica (doc. 06 da rammostrarsi al teste);
pagina 4 di 15
1.5 Vero che l'Arch. verificò e richiede la modifica della lunghezza delle tramezze, Testimone_3
Parte poiché rivelatesi corte di 19 cm, non essendo riportata nei disegni di la quota di attacco delle tramezze;
1.6 Vero che l'Arch. richiese spiegazioni sui motivi della necessità di rifare calcoli ed esecutivi Tes_3
strutturali, dal momento che la modifica riguardava solo parti non strutturali;
1.7 Vero che solo in data 12/10/2022 comunicò di non avere materiale pron-to e di non Parte_1
poter organizzare la spedizione, in assenza di alcuni dati, già comunicati.
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari:
-Arch. , domiciliato in Busto Arsizio (VA), Via Marsala 35; Testimone_3
-Arch. , domiciliato in Cerro Maggiore (MI), Via Carroccio 33”. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
citava in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (di qui in poi solo Controparte_1 Parte_1
Parte_
), al fine di vedere accertata, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la risoluzione di diritto ex art. 61 D.lgs. n. 206/2005 del contratto di appalto stipulato con la convenuta il 14.07.2022, per
Parte_ inadempimento grave imputabile a con contestuale condanna alla restituzione della somma pari a €53.240,00 versatale a titolo di acconto, oltre interessi moratori dal 27.03.2023 e sino al saldo. In subordine, chiedeva la risoluzione del relativo contratto ex art. 1453 c.c., sempre con restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto. Infine, in via di ulteriore subordine, chiedeva accertarsi l'avvenuto recesso dal contratto, con condanna alla restituzione del medesimo importo. Esponeva a fondamento delle domande: “che in data 14.07.2022 le parti stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e successiva costruzione di un edificio monofamiliare (prefabbricato) da installarsi su terreno di proprietà del ricorrente; che si obbligava a consegnare “alcuni Parte_1
materiali” entro il 15 settembre 2022 e che aveva pagato due acconti, come richiesto dall'impresa con le relative note proforme, cui seguiva l'emissione delle fatture nr. 31 e 35 del 2022, per complessivi Parte
€53.240,00 (docc. 02-03-04-05); Tuttavia, non provvedeva ad alcuna consegna dei progetti e dei materiali nei termini pattuiti, ma nel mese di settembre 2022 inviava generiche tavole, senza alcuna specifica tecnica e privi di alcun requisito di definitività e carattere esecutivo come necessario per
l'esecuzione dell'incarico -che pertanto a fronte di tale inadempimento comunicava alla controparte mediante la missiva del 20 ottobre del 2022 la volontà di voler risolvere il contratto”. Parte_ Si costituiva ritualmente in giudizio la quale, contestava le deduzioni avversarie in fatto e diritto chiedendone il rigetto, ed agiva in via riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuto recesso pagina 5 di 15 volontario di parte ricorrente e conseguentemente per sentir accertare il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'opera prestata, pari a €45.753,03 €, nonché, al pagamento di €10.212,99 € a titolo di mancato guadagno;
per l'effetto chiedeva di accertare il diritto di trattenere la somma già versata dal
, oltre alla condanna al pagamento di ulteriori €7.548,02 € pari alla differenza tra l'acconto da CP_1 quest'ultimo versato e la somma dovuta per le suesposte causali.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 532/2024, ha respinto la domanda svolta in via principale di risoluzione contrattuale, non ritenendo imputabile alcun inadempimento alla società resistente ed ha, invece, accertato lo scioglimento del contratto a seguito del recesso esercitato dal
. Quanto alla domanda di restituzione degli acconti versati, premesso che ai sensi dell'art. CP_1
1671 c.c. l'appaltatore ha il diritto ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno tenuto, altresì, conto della mancata realizzazione dell'opera, il primo giudice ha ritenuto che l'appaltatrice non avesse sufficientemente dimostrato di aver effettivamente sostenuto i costi di cui chiedeva il rimborso ed ha, quindi, riconosciuto il solo lucro cessante derivante dal mancato guadagno conseguente al recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del contratto pari alla percentuale del 20% dell'appalto residuo, e così €10.212,99.
Di qui la condanna di a restituire al l'importo di €43.027,01 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite, previa compensazione tra le parti in misura pari a 1/3, e così €4.031,00 oltre accessori di legge.
Giudizio di secondo grado
Parte_ Con atto di citazione di appello e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di tre motivi di appello che saranno di seguito esaminati. Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni di controparte e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione del 05.12.2024 l'appellato si impegnava a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino all'esito della decisione della presente causa;
l'appellante preso atto di quanto sopra dichiarava, pertanto, di rinunciare all'istanza di sospensiva.
Il consigliere istruttore invitava poi le parti a precisare le conclusioni ex art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., queste precisavano come in atti, e la causa veniva rinviata ex art. art. 350 bis c.p.c. per la discussione orale all'udienza collegiale del 13.03.2025, con termine sino al 15.02.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Veniva poi decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
Motivi di gravame
pagina 6 di 15 Con il primo motivo intitolato “1° motivo di appello: per avere il Tribunale violato il criterio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante impugna quella parte della sentenza, laddove, il Tribunale ha affermato: “Accertato quindi il recesso esercitato dal ricorrente in data 14
22.10.2022 occorre analizzare la domanda volta alla restituzione dell'acconto versato pari ad €
53.240,00 oltre interessi moratori dal 27 marzo 2023 al saldo. Ebbene per valutare la fondatezza nel quantum della domanda di parte ricorrente (e accertato, anche perché incontestato, che l'opera che era stata commissionata non era stata eseguita) occorre analizzare la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente che ha chiesto di compensare tale somma con il rimborso dei costi sostenuti pari ad € 45.735,03 e alla percentuale prevista contrattualmente e forfettariamente dal contratto a titolo di mancato guadagno in caso di recesso del committente. Ed infatti, l'articolo 1671 c.c., nell'attribuire al committente il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto prevede che egli tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
All'obbligo indennitario gravante sul committente sono, per giurisprudenza costante … applicabili i principi in tema di risarcimento del danno da inadempimento. Tale indennizzo assume dunque natura risarcitoria, scomponibile nelle tradizionali voci di danno emergente (per le spese sostenute ed i lavori eseguiti) e lucro cessante (mancato guadagno), la cui prova è in capo dell'appaltatore”. (cfr. atto di citazione in appello, p. 6-7).
Ebbene, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nell'applicare il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. perché incombeva sul , e non sulla appaltatrice la dimostrazione che gli CP_1
acconti dallo stesso versato fossero privi di un titolo giustificativo;
infatti, il recesso ex art. 1671 c.c., non operando retroattivamente, comporta il fatto che le prestazioni eseguite prima del recesso stesso abbiano una idonea giustificazione causale e come tali non debbano essere restituite. Ha, quindi, errato il giudice di primo grado nel ritenere fondata la domanda di restituzione degli acconti, come ha errato nel far gravare sull'appaltatore l'onere di dover dimostrare il proprio diritto di trattenere la prestazione contrattuale resa dal . CP_1
In altri termini, le prestazioni scambiate tra le parti prima dell'effettivo recesso mantengono la loro giustificazione causale e, quindi, “l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione degli acconti versati sarebbe spettato al committente e, conseguentemente, il mancato assolvimento di tale onere probatorio avrebbe dovuto condurre il Tribunale a rigettare integralmente la domanda del committente” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 9-10).
Con il secondo motivo, intitolato “2° motivo di appello: per avere ritenuto il Tribunale che
l'appellante non abbia dimostrato il danno emergente subito, in conseguenza del recesso dal contratto
pagina 7 di 15 esercitato dal committente”, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che: “Sotto il profilo del danno emergente, parte convenuta allega un prospetto riassuntivo (doc. 17) delle spese sostenute, che però non assume alcun valore probatorio essendo un
Parte mero riepilogo di spese che non trovano ulteriore riscontro documentale. Le fatture allegate da
(ed i relativi DDT) hanno date anteriori rispetto al contratto stipulato nel 2022 (sul punto va precisato che le parti avevano inizialmente stipulato un altro contratto che però è stato sostituito nel luglio del
2022) e dalle stesse non vi è alcuna riferibilità dei prezzi ivi indicati all'appalto del . Si tratta CP_1
di fatture che contengono ordini che non erano specificamente richiesti per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto con il ma che attengono all'attività svolta dalla società CP_1
resistente e che quindi non possono costituire spese effettuate per il cantiere oggetto di causa che possono comportare una decurtazione dell'importo da restituire al 6 . Anche l'affidamento CP_1 dell'incarico di progettazione strutturale all'architetto (doc. 25 convenuta) non assume Per_1 rilevanza sotto il profilo in esame, non essendo stato provato dalla convenuta l'avvenuto pagamento a favore del professionista dell'importo indicato in fattura e quindi il diritto al rimborso di 10 tali costi”
(cfr. atto di citazione in appello, pp. 10-11) Parte_ Lungi dal non aver assolto il proprio onere probatorio, ritiene di aver prodotto adeguata documentazione in grado di provare la fondatezza dei costi sostenuti, ai fini dell'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di appalto censurando, altresì, il fatto di come il Tribunale abbia immotivatamente rigettato le richieste istruttorie formulate in proposito. Inoltre, sottolinea che il primo contratto d'appalto stipulato con il è stato concluso in data 13.12.2021, mentre quello del CP_1
14.07.2022 rappresentava semplicemente una modifica del precedente, quindi, non rileva che gli ordini di acquisto dei materiali risalgano ad un periodo anteriore al 14.07.2022 perché, appunto, vi è stata una unicità economica e negoziale. Infine, l'appellante censura il mancato accoglimento della prova orale che avrebbe consentito di dimostrare la corrispondenza dei materiali acquistati con lo specifico progetto previsto per il committente.
Con il terzo motivo, intitolato “3° motivo di appello: errata applicazione dell'art. 12 del contratto di Parte_ appalto”, si duole della statuizione del Tribunale secondo cui “Passando ora ad esaminare la domanda di condanna della convenuta ad indennizzare il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), la stessa deve essere accolta in quanto ai sensi dell'articolo 12 del contratto era previsto che in caso di Parte recesso del committente non imputabile a colpa della (che come visto è stata esclusa alla luce delle motivazioni di cui sopra) le parti hanno previsto una forfettizzazione del mancato guadagno nella misura del 20% dell'appalto residuo. La forfettizzazione di tale danno dimostra che le parti abbiano
pagina 8 di 15 voluto pattuire una clausola penale per il recesso del committente e quindi risulta dovuta a prescindere da ogni allegazione e prova del danno da parte del convenuto e deve essere quantificata nella misura indicata dallo stesso pari ad €10.212,99 (somma non contestata nel quantum dalla ricorrente)” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 14-15).
Parte_ Ebbene, poiché il Tribunale ha accertato che non ha svolto alcuna prestazione inerente l''appalto di cui si discute, ne consegue che il Tribunale stesso avrebbe dovuto quantificare in modo differente la percentuale del mancato guadagno. Infatti, “se il valore dell'appalto è contrattualmente stato definito in € 98.600,00 oltre IVA e si assume che l'attività svolta dall'appaltatrice sia pari a zero, allora il residuo valore dell'appalto (parametro a cui, a norma dell'art. 23 12 del contratto andava applicata la percentuale del 20%) è necessariamente l'intero e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il sig. a versare all'appaltatrice la somma di € 19.360,00 (= 96.800,00 x 20 / 100)” (cfr. atto CP_1
di citazione in appello, p. 15).
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre mettere in evidenza come sia incontroverso che l'appellante e il CP_1
abbiano stipulato, in data 14.07.2022, un contratto d'appalto (artt. 1655 ss. c.c.) avente ad oggetto la progettazione e successiva costruzione di un edificio monofamiliare da installarsi su un terreno di proprietà dell'appellato (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado), per un corrispettivo pari a €
96.800,00. È parimenti pacifico che il (committente) abbia esercitato il diritto di recesso, ex CP_1
art. 1671 c.c. attraverso una e-mail (doc. n. 11 appellato, fascicolo di primo grado) inviata a mezzo
PEC, datata 22.10.2022: “la presente vale quale recesso a formalizzare e confermare la cessazione di ogni effetto del contratto […]” (tra l'altro, sul recesso dal contratto si è formato il giudicato). Ed è, altresì, parimenti pacifico che l'appaltatrice non abbia consegnato al committente alcuno di materiali di cui al prospetto riassuntivo sub doc.17 prodotto in atti. Inoltre, come correttamente accertato dal
Tribunale, il contratto di cui si discute ha integralmente sostituito il precedente accordo del 13.12.2021
(per le ragioni che verranno meglio illustrate con riferimento al secondo motivo di gravame) al quale le parti non hanno dato seguito e per il quale, comunque, il aveva versato la somma di CP_1
€10.000,00.
Fatta questa premessa, è da ritenersi senz'altro infondato il primo motivo.
L'appellante, sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di cui all'art. 2697 c.c., in relazione alla declaratoria di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., perché spettava al dimostrare i fatti CP_1
costitutivi (mancanza di un titolo giustificativo alla base del versamento) della domanda di restituzione pagina 9 di 15 degli acconti, onere questo non assolto, perché di per sé il diritto di recesso non priva di giustificazione causale le prestazioni eseguite anteriormente ad esso (e quindi il pagamento delle
Parte_ somme a titolo di acconto); aggiunge come “Sul punto soccorre il 2° comma dell'art. 1373 cod. civ. che espressamente esclude che il recesso possa avere effetto per le prestazioni già eseguite. Tale norma è espressione del principio generale poi declinato, nel campo specifico dell'appalto, dall'art.
1671 cod. civ.” (cfr. memorie conclusionali, p. 2). Quindi, a differenza di quanto stabilità dal Tribunale, non spettava all'appellante dimostrare le ragioni giustificative per poter trattenere le somme di cui si discute.
Al, contrario, rileva la Corte che:
- l'art. 1671 c.c. accorda al committente un diritto di recesso ad nutum (esercitabile, quindi, secondo il suo mero arbitrio, senza che sia necessaria una giusta causa), il quale rappresenta uno strumento di carattere eccezionale nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive poiché derogatorio del principio della vincolatività del contratto ex art. 1372 c.c.;
- ai sensi dell'art. 1373 c.c. il contratto, una volta concluso, può essere sciolto unilateralmente,
per effetto del recesso di un contraente, solo in quanto la relativa facoltà sia stata attribuita a una o a entrambe le parti, eventualmente dietro la prestazione di un corrispettivo.
- gli artt. 1373 e 1671 c.c. hanno una struttura e svolgono una funzione diametralmente opposta: mentre la fattispecie normativa di cui all'art. 1373 c.c. disciplina un diritto di recesso convenzionalmente pattuito dalle parti, esercitabile prima che il contratto abbia avuto esecuzione, l'art. 1671 c.c. accorda al committente un diritto di recesso ex lege esercitabile, invece, in qualsiasi momento, e quindi anche in un momento successivo all'esecuzione del contratto medesimo. Ciò, tra l'altro, è ribadito dal costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore;
diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c., la quale presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del
pagina 10 di 15 medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario” (Cass. Civ., Sez. II, n. 5368/2018);
- E ancora: le due disposizioni non solo hanno, come testé ricordato, una struttura e una natura giuridica differenti, ma rispondono altresì ad una ratio difforme: l'art. 1373 c.c., infatti, risponde ad una esigenza di libertà negoziale, attraverso la quale le parti contrattuali possono modulare come meglio credono il rapporto obbligatorio tra loro costituitosi;
l'art. 1671 c.c., viceversa, è una norma eccezionale tipica del contratto d'appalto, in quanto il Legislatore vuole impedire l'ultimazione dell'opera, prevista nel negozio, qualora il committente non la ritenga più conveniente o qualora venga meno il rapporto di fiducia che lega il committente medesimo con l'appaltatore (di modo che si evitino perdite di tempo e dispersioni di ricchezza);
- Inoltre, anche laddove gli artt. 1373 e 1671 c.c. avessero la medesima natura giuridica (e non la hanno), anche laddove i due enunciati normativi fossero sovrapponibili (e non lo sono), il disposto di cui all'art. 1373 co. 2 c.c. secondo cui “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”, sarebbe in ogni caso inapplicabile al contratto di appalto poiché tale fattispecie negoziale non rientra nella categoria dei contratti a esecuzione continuata o periodica, ma fa parte della differente categoria dei contratti ad esecuzione prolungata.
Perciò, data la differenza intercorrente tra l'art. 1671 c.c. e l'art. 1373 c.c., e dato che “in tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati” (Cass. Civ., Sez. II, n. 421/2024) nel caso di specie, il ha ampiamente dimostrato il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto CP_1
versato perché, appunto, l'opera non è stata nemmeno iniziata ed i materiali non sono stati consegnati, per cui l'esborso sostenuto di € 53.240,00 non trova alcuna giustificazione causale.
È parimenti infondato anche il secondo motivo: come già detto nel caso in cui il committente eserciti il diritto di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., egli è tenuto a tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno;
per costante orientamento della Suprema Corte
“l'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art. 1671 c. c., nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria, come si evince dal significato etimologico-lessicale dell'espressione e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, sicché, vertendosi in tema di debito di valore,
e non di valuta, il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione” (Cass. Civ., n. 1911/1980).
pagina 11 di 15 Essendo dinanzi ad una fattispecie risarcitoria (e non meramente indennitaria) trova applicazione l'art. 1223 c.c., per cui il risarcimento del danno deve comprendere tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante (il mancato guadagno) e spetta all'appaltatore l'onere della prova sul punto.
Per quanto concerne il danno emergente (per il mancato guadagno si veda la trattazione del terzo motivo di appello), non possono ottenere ristoro le somme pagate per l'acquisto di determinati materiali (vedasi, ad esempio, docc. n. 31-36 appellante, fascicolo di primo grado;
oppure docc. n. 20-
23 appellante, fascicolo di primo grado): dai predetti documenti non è possibile riferire l'acquisto di tali
Parte_ materiali al contratto di appalto stipulato con il . La stessa ha evidenziato come “è CP_1 prassi dell'appellante acquistare in serie i pezzi delle diverse costruzioni per cui ha ricevuto commesse in un dato periodo, salvo poi imputare i relativi costi all'appalto per cui gli stessi sono stati sostenuti solo dopo aver provveduto alla loro lavorazione […] per altre opere” (cfr. atto di citazione in appello,
p.13). Quindi, è l'appellante stessa a sostenere che l'acquisto di tali beni sarebbe potuto servire per l'esecuzione di altre opere, estranee al contratto stipulato con il stesso. CP_1
A ciò si aggiunga che molte di queste fatture riportano una data anteriore a quella della stipulazione del contratto in causa (v. ad esempio doc. n. 19 appellante, fascicolo di primo grado): è del tutto irrilevante che tra le parti sia stato stipulato anteriormente un altro contratto, in quanto il negozio oggetto del giudizio è chiaramente un contratto dotato di una propria autonomia e non un mero contratto modificativo di una precedente pattuizione per le seguenti ragioni:
- Un contratto modificativo deve contenere l'indicazione del contratto modificato, tale aspetto difetta nella previsione negoziale del 14.07.2022;
- i due contratti prevedono corrispettivi differenti (il corrispettivo in un contratto d'appalto è sicuramente un elemento essenziale e non un elemento accessorio/incidentale);
- oltre a corrispettivi diversi, sono previste modalità di pagamento differenti;
- nel primo contratto, a differenza del secondo, è stato previsto un deposito cauzionale di €
10.000,00;
- la metratura della costruzione indicata nel primo negozio è diversa rispetto a quella indicata nel secondo, configurando, quindi, due costruzioni differenti e ragione per cui le due stipule hanno addirittura un oggetto contrattuale differente;
- mentre il contratto del 13.12.2021 si è concluso con la semplice accettazione da parte del committente, il contratto del 14.07.2022, ai fini della sua valida conclusione, ha richiesto altresì il versamento delle somme a titolo di acconto (se fosse stato realmente un contratto meramente modificativo non sarebbe stato richiesto il versamento di ulteriori somme, per l'appunto, a titolo di acconto);
pagina 12 di 15 - tra le due pattuizioni sono parzialmente diversi gli oneri a carico del committente;
- nel contratto del 14.07.2022 non è previsto, da parte dell'appaltatrice, il deposito/denuncia delle opere strutturali lignee;
- in ogni caso, si è formato il giudicato sul fatto che sia stato esercitato il diritto di recesso con riferimento al solo contratto del 14.07.2022 (e non quello del 13.12.2021 da considerarsi superato ) senza che rilevino altre previsioni negoziali, conseguenzialmente si è formato il giudicato sul fatto che la stipula del 2022 costituisca un contratto autonomo e non sia
Parte_ meramente modificativa;
la stessa nel precedente grado di giudizio chiedeva che venisse accertato il recesso nei confronti del contratto del 2021, questione che invece non ripropone in appello (d'altra parte neanche per le fatture del 2021 vi è prova che siano connesse al contratto del 13.12.2021).
Non merita accoglimento neppure la doglianza dell'appellante limitatamente al mancato riconoscimento dei costi sostenuti con riferimento all'onorario dell'arch. Premesso che “in tema Per_1
di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì, include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. Civ., Sez. III, n. 22826/2010), rileva la Corte Parte_ come abbia depositato in giudizio una mera nota- proforma (doc. n. 25 appellante, fascicolo di primo grado) con la quale si sarebbe impegnata a pagare un importo pari ad una somma di € 11.558,34 al Dott. come corrispettivo per una prestazione professionale che però è antecedente (datata Per_1
31.01.2022) al contratto del 14.07.2022, in quanto si riferisce al negozio del 13.12.2021 (docc. nn.
2-3 appellante, fascicolo di primo grado).
L'appellante non può, dunque, essere risarcita per spese che avrebbe sostenuto per un contratto che non
è oggetto del presente giudizio (le spese risarcibili sono solo quelle relative al recesso unilaterale del contratto del 2022) e che in ogni caso si è sciolto. A ciò si aggiunga, altresì, come una mera proforma non possa di sicuro attestare l'assunzione di un'obbligazione di pagamento (la proforma, tra l'altro, non Parte_ è stata neppure firmata da .
Anche il terzo motivo è infondato.
In caso di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., il committente oltre al risarcimento del danno emergente
è tenuto, altresì, al risarcimento del mancato guadagno. Quest'ultimo, in generale, consiste in quel pagina 13 di 15 margine di profitto che l'appaltatore avrebbe conseguito se avesse portato a termine i lavori e, dal punto di vista probatorio, “grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (Cass. Civ., Sez. II, n. 28402/2017).
Nel caso di specie, il mancato guadagno, in caso di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., è stato forfettariamente previsto dalle parti nella misura del 20% sull'ammontare residuo dell'appalto (cfr. art. 12 contratto) ed è stato correttamente quantificato dal Tribunale nella somma di € 10.212,99. Parte_ contesta tale statuizione affermando che “non vi è infatti chi non veda come, se il valore dell'appalto è contrattualmente definito in € 98.600,00 oltre IVA e si assume che l'attività svolta dall'appaltatrice sia pari a zero, allora il residuo valore dell'appalto (parametro a cui, a norma dell'art. 12 del contratto andava applicata la percentuale del 20%) è necessariamente l'intero e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il sig. a versare all'appaltatrice la somma CP_1 di € 19.360,00 (= 96.800,00 x 20 / 100)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15).
In realtà, anche sotto questo profilo, la decisione del Tribunale ha pregio per i seguenti motivi: Parte_
- la stessa in primo grado aveva quantificato il risarcimento per il mancato guadagno, nell'importo di €10.212,99;
- se il Tribunale avesse accordato un risarcimento minore, avrebbe violato il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) che mira a separare i fatti pacifici da quelli controversi (Cass.
Civ., Sez. III, n. 21176/2015), in quanto il non ha mai contestato tale cifra;
CP_1
- se il Tribunale avesse accordato un risarcimento maggiore, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) che pone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione non corrispondente alla domanda di merito;
Parte_
- l'impostazione di è logicamente contradditoria: in primo grado riteneva di avere diritto ad un risarcimento di € 10.212,99 per avere svolto attività per un valore di € 45.703,03, nel presente giudizio, invece, per aver eseguito un'attività di valore pari a zero, richiede un risarcimento di € 19.360,00: ebbene, si riscontra facilmente la contraddizione nel chiedere il doppio del risarcimento per non aver eseguito alcunché;
- in sede di conclusioni viene, poi, sempre richiesta la cifra di € 10.212,99;
- in ogni caso, la domanda è inammissibile ex art. 345 c.p.c.: posto che chiedere nel grado di appello un risarcimento di importo superiore rispetto a quello richiesto in primo grado non è, di per sé, inammissibile (Cass. Civ., Sez. III, n. 25431/2015), tuttavia, si sfocia nel divieto di ius
pagina 14 di 15 novorum, come nel presente caso, nel momento in cui, contestualmente a tale richiesta, vengono fatte, nel giudizio di gravame, nuove contestazioni di fatto non esplicate in primo grado in quanto si trasformerebbe il grado di appello in un nuovo giudizio, modello, questo, sconosciuto al sistema processualistico italiano (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Sulla base delle motivazioni tutte sopra esposte deve trovare conferma la sentenza n. 534/2024 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. a carico dell'appellante ex D.M.
55/2014 e sue modifiche tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e €
260.00,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 532/2024 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 9.991,00 oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il consigliere est il presidente
Maria Teresa Brena Alberto Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 2373/2024 promossa
DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Lumezzane (BS), via Rosaghe 58 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Valeri
( ), Riccardo Marini 12 ( ) e Alessandra Bianchi CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
( ) e con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, C.so Martiri della CodiceFiscale_3
Libertà n. 3.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._4
Caspani, 1, con domicilio eletto presso gli avvocati Roberto Vergani ( ) e CodiceFiscale_5
Francesca Noce CF. ), in Milano, via Griziotti n. 1 che lo rappresentano e CodiceFiscale_6
difendono
APPELLATO
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Per In via principale di merito: Parte_1
1. In riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 532/2024 del 3 16.04.2024, pubblicata e mai notificata, voglia l'adita Corte d'Appello respingere la domanda formulata da e Controparte_1 volta ad ottenere la restituzione della somma di € 53.240,00 pagata durante la vigenza del contratto e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante a trattenere dette somme, per l'intero o per la diversa minor somma che risulterà di giustizia, nel proprio patrimonio.
In via subordinata:
2. Per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1. che precede, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 12 532/2024 del 16.04.2024, pubblicata e mai notificata, voglia l'adita Corte 13 d'Appello dichiarare il diritto dell'appellante, ai sensi dell'art. 1671
c.c., al 14 rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'opera 15 eseguita per
l'importo di € 45.735,03 oltre IVA, secondo le aliquote applicabili 16 in relazione alle operazioni commerciali per cui essa è dovuta, o quella diversa 17 somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché al pagamento del mancato guadagno, per la somma di € 10.212,99, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
3. Per l'effetto della declaratoria di cui al punto 2. che precede accertare e dichiarare il diritto della resistente a trattenere la somma di € 48.400,00 oltre IVA, già incassata in esecuzione del contratto di appalto, nonché condannare il sig. a pagare alla resistente la somma di Controparte_1
€ 7.548,02, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del recesso sino al saldo.
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 18 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine dei pannelli in magnesite acquistati da
Parte per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
2)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 19 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle barriere e membrane di copertura acquistate da per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15 3)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 20 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle staffe di giunzione acquistate da per l'appalto del 14 sig. . Parte_1 Controparte_1
4)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 21 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine della lana di vetro acquistata da
[...] per l'appalto del sig. 18 . Parte_1 Controparte_1
5)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 22 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle viti di fissaggio acquistate da
[...] per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
6)Vero che le fatture e gli ordini che mi si rammostrano quale documento n. 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono gli ordini e le fatture per l'ordine delle tavole in legno lamellare acquistate da per l'appalto del sig. . Parte_1 Controparte_1
7)Vero che nel periodo tra il marzo 2022 ed il settembre 2022 la società ( ), a CP_2 P.IVA_2
mezzo dei propri dipendenti, ha stoccato, per conto della resistente, i pannelli in legno lamellare, la lana di vetro, la magnesite e gli altri 3 materiali di montaggio del cantiere del sig. in un CP_1
apposito spazio del magazzino della medesima società in Bottanuco (BG), via Ginevra 4, CP_2 spazio contrassegnato con un cartello recante scritto “ ”. CP_1
8)Vero che il progetto che si rammostra al teste quale documento n. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante è stato realizzato dal geom. su 8 richiesta di nel Controparte_3 Parte_1
periodo tra marzo e giugno 2022.
9)Vero che per realizzare il progetto che si rammostra al teste quale documento n. 10 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono state necessarie 320 ore.
10)Vero che per realizzare gli aggiornamenti richiesti dal sig. sul progetto che si rammostra CP_1 al teste quale documento n. 6 del fascicolo di primo grado 13 dell'appellante sono state necessarie ulteriori 73 ore.
11)Vero che gli elaborati di calcolo strutturale che si rammostrano al teste quale documento n. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono stati realizzati 16 dall'Ing. su richiesta di Persona_1
nei primi mesi del 2022. Parte_1
12)Vero che gli elaborati di calcolo strutturale che si rammostrano al teste quale 18 documento n. 24 del fascicolo di primo grado dell'appellante sono stati realizzati ad aggiornamento di quelli prodotti al doc. n. 5 della resistente dall'Ing. su incarico di nel periodo fra luglio e Persona_1 Parte_1
agosto 21 2022.
pagina 3 di 15 Si indicano a testi: , geom. Ing. 23 Testimone_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
Tes_2
Per “IN VIA PRELIMINARE: Respingere l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti del SI , non Controparte_1
sussistendone i presupposti.
NEL MERITO: Respingere l'appello proposto da e confermare la sentenza nr. Parte_1
532/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, rigettando quindi tutti i motivi di appello ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso assolto l'appellato, previa reiezione della domanda riconvenzionale come ex ad-verso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA di MERO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, porre in compensazione l'eventuale credito vantato da con le maggiori somme dovute, per i Parte_1
titoli complessivamente formulati in atti, da al SI . Parte_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa
IN VIA ISTRUTTORIA - In SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame formulato da e comunque nel caso di ri-messione della causa in Parte_1 istruttoria a cura della Corte d'Appello, con ammissione della prova orale richiesta dalla società appellante, il SI CHIEDE ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli CP_1
1.1 Vero che alla società con sede in Lumezzane (BS) Via Rossaghe nr. 58 era affidato Parte_1
incarico di progettazione, appalto per la costruzione di unità abitativa aventi ca-ratteristiche utili a godere dei benefici statali in tema di risparmio energetico e cd 110%;
1.2 Vero che veniva redatto contratto di appalto e vendita in data 14 luglio 2022, con contestuale impegno alla consegna di “alcuni materiali” entro il 15 settembre 2022, data indicata come tassativa
(doc. 01 e doc. 13 resistente da rammostrarsi al teste);
1.3 Vero che il SI pagava due acconti, come richiesto dall'impresa con le relative note CP_1 proforme, cui seguiva l'emissione delle fatture nr. 31 e 35 del 2022 (docc. 02-03), per complessivi
€53.240,00 (docc. 04-05); Parte 1.4 Vero che ometteva la consegna dei progetti e dei materiali nei termini pattuiti e nel mese di settembre 2022 inviava tavole di mero contenuto grafico, senza alcuna specifica tecnica (doc. 06 da rammostrarsi al teste);
pagina 4 di 15
1.5 Vero che l'Arch. verificò e richiede la modifica della lunghezza delle tramezze, Testimone_3
Parte poiché rivelatesi corte di 19 cm, non essendo riportata nei disegni di la quota di attacco delle tramezze;
1.6 Vero che l'Arch. richiese spiegazioni sui motivi della necessità di rifare calcoli ed esecutivi Tes_3
strutturali, dal momento che la modifica riguardava solo parti non strutturali;
1.7 Vero che solo in data 12/10/2022 comunicò di non avere materiale pron-to e di non Parte_1
poter organizzare la spedizione, in assenza di alcuni dati, già comunicati.
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari:
-Arch. , domiciliato in Busto Arsizio (VA), Via Marsala 35; Testimone_3
-Arch. , domiciliato in Cerro Maggiore (MI), Via Carroccio 33”. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
citava in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (di qui in poi solo Controparte_1 Parte_1
Parte_
), al fine di vedere accertata, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la risoluzione di diritto ex art. 61 D.lgs. n. 206/2005 del contratto di appalto stipulato con la convenuta il 14.07.2022, per
Parte_ inadempimento grave imputabile a con contestuale condanna alla restituzione della somma pari a €53.240,00 versatale a titolo di acconto, oltre interessi moratori dal 27.03.2023 e sino al saldo. In subordine, chiedeva la risoluzione del relativo contratto ex art. 1453 c.c., sempre con restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto. Infine, in via di ulteriore subordine, chiedeva accertarsi l'avvenuto recesso dal contratto, con condanna alla restituzione del medesimo importo. Esponeva a fondamento delle domande: “che in data 14.07.2022 le parti stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e successiva costruzione di un edificio monofamiliare (prefabbricato) da installarsi su terreno di proprietà del ricorrente; che si obbligava a consegnare “alcuni Parte_1
materiali” entro il 15 settembre 2022 e che aveva pagato due acconti, come richiesto dall'impresa con le relative note proforme, cui seguiva l'emissione delle fatture nr. 31 e 35 del 2022, per complessivi Parte
€53.240,00 (docc. 02-03-04-05); Tuttavia, non provvedeva ad alcuna consegna dei progetti e dei materiali nei termini pattuiti, ma nel mese di settembre 2022 inviava generiche tavole, senza alcuna specifica tecnica e privi di alcun requisito di definitività e carattere esecutivo come necessario per
l'esecuzione dell'incarico -che pertanto a fronte di tale inadempimento comunicava alla controparte mediante la missiva del 20 ottobre del 2022 la volontà di voler risolvere il contratto”. Parte_ Si costituiva ritualmente in giudizio la quale, contestava le deduzioni avversarie in fatto e diritto chiedendone il rigetto, ed agiva in via riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuto recesso pagina 5 di 15 volontario di parte ricorrente e conseguentemente per sentir accertare il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'opera prestata, pari a €45.753,03 €, nonché, al pagamento di €10.212,99 € a titolo di mancato guadagno;
per l'effetto chiedeva di accertare il diritto di trattenere la somma già versata dal
, oltre alla condanna al pagamento di ulteriori €7.548,02 € pari alla differenza tra l'acconto da CP_1 quest'ultimo versato e la somma dovuta per le suesposte causali.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 532/2024, ha respinto la domanda svolta in via principale di risoluzione contrattuale, non ritenendo imputabile alcun inadempimento alla società resistente ed ha, invece, accertato lo scioglimento del contratto a seguito del recesso esercitato dal
. Quanto alla domanda di restituzione degli acconti versati, premesso che ai sensi dell'art. CP_1
1671 c.c. l'appaltatore ha il diritto ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno tenuto, altresì, conto della mancata realizzazione dell'opera, il primo giudice ha ritenuto che l'appaltatrice non avesse sufficientemente dimostrato di aver effettivamente sostenuto i costi di cui chiedeva il rimborso ed ha, quindi, riconosciuto il solo lucro cessante derivante dal mancato guadagno conseguente al recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del contratto pari alla percentuale del 20% dell'appalto residuo, e così €10.212,99.
Di qui la condanna di a restituire al l'importo di €43.027,01 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite, previa compensazione tra le parti in misura pari a 1/3, e così €4.031,00 oltre accessori di legge.
Giudizio di secondo grado
Parte_ Con atto di citazione di appello e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di tre motivi di appello che saranno di seguito esaminati. Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni di controparte e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione del 05.12.2024 l'appellato si impegnava a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino all'esito della decisione della presente causa;
l'appellante preso atto di quanto sopra dichiarava, pertanto, di rinunciare all'istanza di sospensiva.
Il consigliere istruttore invitava poi le parti a precisare le conclusioni ex art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., queste precisavano come in atti, e la causa veniva rinviata ex art. art. 350 bis c.p.c. per la discussione orale all'udienza collegiale del 13.03.2025, con termine sino al 15.02.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Veniva poi decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
Motivi di gravame
pagina 6 di 15 Con il primo motivo intitolato “1° motivo di appello: per avere il Tribunale violato il criterio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante impugna quella parte della sentenza, laddove, il Tribunale ha affermato: “Accertato quindi il recesso esercitato dal ricorrente in data 14
22.10.2022 occorre analizzare la domanda volta alla restituzione dell'acconto versato pari ad €
53.240,00 oltre interessi moratori dal 27 marzo 2023 al saldo. Ebbene per valutare la fondatezza nel quantum della domanda di parte ricorrente (e accertato, anche perché incontestato, che l'opera che era stata commissionata non era stata eseguita) occorre analizzare la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente che ha chiesto di compensare tale somma con il rimborso dei costi sostenuti pari ad € 45.735,03 e alla percentuale prevista contrattualmente e forfettariamente dal contratto a titolo di mancato guadagno in caso di recesso del committente. Ed infatti, l'articolo 1671 c.c., nell'attribuire al committente il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto prevede che egli tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
All'obbligo indennitario gravante sul committente sono, per giurisprudenza costante … applicabili i principi in tema di risarcimento del danno da inadempimento. Tale indennizzo assume dunque natura risarcitoria, scomponibile nelle tradizionali voci di danno emergente (per le spese sostenute ed i lavori eseguiti) e lucro cessante (mancato guadagno), la cui prova è in capo dell'appaltatore”. (cfr. atto di citazione in appello, p. 6-7).
Ebbene, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nell'applicare il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. perché incombeva sul , e non sulla appaltatrice la dimostrazione che gli CP_1
acconti dallo stesso versato fossero privi di un titolo giustificativo;
infatti, il recesso ex art. 1671 c.c., non operando retroattivamente, comporta il fatto che le prestazioni eseguite prima del recesso stesso abbiano una idonea giustificazione causale e come tali non debbano essere restituite. Ha, quindi, errato il giudice di primo grado nel ritenere fondata la domanda di restituzione degli acconti, come ha errato nel far gravare sull'appaltatore l'onere di dover dimostrare il proprio diritto di trattenere la prestazione contrattuale resa dal . CP_1
In altri termini, le prestazioni scambiate tra le parti prima dell'effettivo recesso mantengono la loro giustificazione causale e, quindi, “l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione degli acconti versati sarebbe spettato al committente e, conseguentemente, il mancato assolvimento di tale onere probatorio avrebbe dovuto condurre il Tribunale a rigettare integralmente la domanda del committente” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 9-10).
Con il secondo motivo, intitolato “2° motivo di appello: per avere ritenuto il Tribunale che
l'appellante non abbia dimostrato il danno emergente subito, in conseguenza del recesso dal contratto
pagina 7 di 15 esercitato dal committente”, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che: “Sotto il profilo del danno emergente, parte convenuta allega un prospetto riassuntivo (doc. 17) delle spese sostenute, che però non assume alcun valore probatorio essendo un
Parte mero riepilogo di spese che non trovano ulteriore riscontro documentale. Le fatture allegate da
(ed i relativi DDT) hanno date anteriori rispetto al contratto stipulato nel 2022 (sul punto va precisato che le parti avevano inizialmente stipulato un altro contratto che però è stato sostituito nel luglio del
2022) e dalle stesse non vi è alcuna riferibilità dei prezzi ivi indicati all'appalto del . Si tratta CP_1
di fatture che contengono ordini che non erano specificamente richiesti per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto con il ma che attengono all'attività svolta dalla società CP_1
resistente e che quindi non possono costituire spese effettuate per il cantiere oggetto di causa che possono comportare una decurtazione dell'importo da restituire al 6 . Anche l'affidamento CP_1 dell'incarico di progettazione strutturale all'architetto (doc. 25 convenuta) non assume Per_1 rilevanza sotto il profilo in esame, non essendo stato provato dalla convenuta l'avvenuto pagamento a favore del professionista dell'importo indicato in fattura e quindi il diritto al rimborso di 10 tali costi”
(cfr. atto di citazione in appello, pp. 10-11) Parte_ Lungi dal non aver assolto il proprio onere probatorio, ritiene di aver prodotto adeguata documentazione in grado di provare la fondatezza dei costi sostenuti, ai fini dell'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di appalto censurando, altresì, il fatto di come il Tribunale abbia immotivatamente rigettato le richieste istruttorie formulate in proposito. Inoltre, sottolinea che il primo contratto d'appalto stipulato con il è stato concluso in data 13.12.2021, mentre quello del CP_1
14.07.2022 rappresentava semplicemente una modifica del precedente, quindi, non rileva che gli ordini di acquisto dei materiali risalgano ad un periodo anteriore al 14.07.2022 perché, appunto, vi è stata una unicità economica e negoziale. Infine, l'appellante censura il mancato accoglimento della prova orale che avrebbe consentito di dimostrare la corrispondenza dei materiali acquistati con lo specifico progetto previsto per il committente.
Con il terzo motivo, intitolato “3° motivo di appello: errata applicazione dell'art. 12 del contratto di Parte_ appalto”, si duole della statuizione del Tribunale secondo cui “Passando ora ad esaminare la domanda di condanna della convenuta ad indennizzare il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), la stessa deve essere accolta in quanto ai sensi dell'articolo 12 del contratto era previsto che in caso di Parte recesso del committente non imputabile a colpa della (che come visto è stata esclusa alla luce delle motivazioni di cui sopra) le parti hanno previsto una forfettizzazione del mancato guadagno nella misura del 20% dell'appalto residuo. La forfettizzazione di tale danno dimostra che le parti abbiano
pagina 8 di 15 voluto pattuire una clausola penale per il recesso del committente e quindi risulta dovuta a prescindere da ogni allegazione e prova del danno da parte del convenuto e deve essere quantificata nella misura indicata dallo stesso pari ad €10.212,99 (somma non contestata nel quantum dalla ricorrente)” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 14-15).
Parte_ Ebbene, poiché il Tribunale ha accertato che non ha svolto alcuna prestazione inerente l''appalto di cui si discute, ne consegue che il Tribunale stesso avrebbe dovuto quantificare in modo differente la percentuale del mancato guadagno. Infatti, “se il valore dell'appalto è contrattualmente stato definito in € 98.600,00 oltre IVA e si assume che l'attività svolta dall'appaltatrice sia pari a zero, allora il residuo valore dell'appalto (parametro a cui, a norma dell'art. 23 12 del contratto andava applicata la percentuale del 20%) è necessariamente l'intero e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il sig. a versare all'appaltatrice la somma di € 19.360,00 (= 96.800,00 x 20 / 100)” (cfr. atto CP_1
di citazione in appello, p. 15).
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre mettere in evidenza come sia incontroverso che l'appellante e il CP_1
abbiano stipulato, in data 14.07.2022, un contratto d'appalto (artt. 1655 ss. c.c.) avente ad oggetto la progettazione e successiva costruzione di un edificio monofamiliare da installarsi su un terreno di proprietà dell'appellato (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado), per un corrispettivo pari a €
96.800,00. È parimenti pacifico che il (committente) abbia esercitato il diritto di recesso, ex CP_1
art. 1671 c.c. attraverso una e-mail (doc. n. 11 appellato, fascicolo di primo grado) inviata a mezzo
PEC, datata 22.10.2022: “la presente vale quale recesso a formalizzare e confermare la cessazione di ogni effetto del contratto […]” (tra l'altro, sul recesso dal contratto si è formato il giudicato). Ed è, altresì, parimenti pacifico che l'appaltatrice non abbia consegnato al committente alcuno di materiali di cui al prospetto riassuntivo sub doc.17 prodotto in atti. Inoltre, come correttamente accertato dal
Tribunale, il contratto di cui si discute ha integralmente sostituito il precedente accordo del 13.12.2021
(per le ragioni che verranno meglio illustrate con riferimento al secondo motivo di gravame) al quale le parti non hanno dato seguito e per il quale, comunque, il aveva versato la somma di CP_1
€10.000,00.
Fatta questa premessa, è da ritenersi senz'altro infondato il primo motivo.
L'appellante, sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di cui all'art. 2697 c.c., in relazione alla declaratoria di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., perché spettava al dimostrare i fatti CP_1
costitutivi (mancanza di un titolo giustificativo alla base del versamento) della domanda di restituzione pagina 9 di 15 degli acconti, onere questo non assolto, perché di per sé il diritto di recesso non priva di giustificazione causale le prestazioni eseguite anteriormente ad esso (e quindi il pagamento delle
Parte_ somme a titolo di acconto); aggiunge come “Sul punto soccorre il 2° comma dell'art. 1373 cod. civ. che espressamente esclude che il recesso possa avere effetto per le prestazioni già eseguite. Tale norma è espressione del principio generale poi declinato, nel campo specifico dell'appalto, dall'art.
1671 cod. civ.” (cfr. memorie conclusionali, p. 2). Quindi, a differenza di quanto stabilità dal Tribunale, non spettava all'appellante dimostrare le ragioni giustificative per poter trattenere le somme di cui si discute.
Al, contrario, rileva la Corte che:
- l'art. 1671 c.c. accorda al committente un diritto di recesso ad nutum (esercitabile, quindi, secondo il suo mero arbitrio, senza che sia necessaria una giusta causa), il quale rappresenta uno strumento di carattere eccezionale nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive poiché derogatorio del principio della vincolatività del contratto ex art. 1372 c.c.;
- ai sensi dell'art. 1373 c.c. il contratto, una volta concluso, può essere sciolto unilateralmente,
per effetto del recesso di un contraente, solo in quanto la relativa facoltà sia stata attribuita a una o a entrambe le parti, eventualmente dietro la prestazione di un corrispettivo.
- gli artt. 1373 e 1671 c.c. hanno una struttura e svolgono una funzione diametralmente opposta: mentre la fattispecie normativa di cui all'art. 1373 c.c. disciplina un diritto di recesso convenzionalmente pattuito dalle parti, esercitabile prima che il contratto abbia avuto esecuzione, l'art. 1671 c.c. accorda al committente un diritto di recesso ex lege esercitabile, invece, in qualsiasi momento, e quindi anche in un momento successivo all'esecuzione del contratto medesimo. Ciò, tra l'altro, è ribadito dal costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore;
diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c., la quale presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del
pagina 10 di 15 medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario” (Cass. Civ., Sez. II, n. 5368/2018);
- E ancora: le due disposizioni non solo hanno, come testé ricordato, una struttura e una natura giuridica differenti, ma rispondono altresì ad una ratio difforme: l'art. 1373 c.c., infatti, risponde ad una esigenza di libertà negoziale, attraverso la quale le parti contrattuali possono modulare come meglio credono il rapporto obbligatorio tra loro costituitosi;
l'art. 1671 c.c., viceversa, è una norma eccezionale tipica del contratto d'appalto, in quanto il Legislatore vuole impedire l'ultimazione dell'opera, prevista nel negozio, qualora il committente non la ritenga più conveniente o qualora venga meno il rapporto di fiducia che lega il committente medesimo con l'appaltatore (di modo che si evitino perdite di tempo e dispersioni di ricchezza);
- Inoltre, anche laddove gli artt. 1373 e 1671 c.c. avessero la medesima natura giuridica (e non la hanno), anche laddove i due enunciati normativi fossero sovrapponibili (e non lo sono), il disposto di cui all'art. 1373 co. 2 c.c. secondo cui “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”, sarebbe in ogni caso inapplicabile al contratto di appalto poiché tale fattispecie negoziale non rientra nella categoria dei contratti a esecuzione continuata o periodica, ma fa parte della differente categoria dei contratti ad esecuzione prolungata.
Perciò, data la differenza intercorrente tra l'art. 1671 c.c. e l'art. 1373 c.c., e dato che “in tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati” (Cass. Civ., Sez. II, n. 421/2024) nel caso di specie, il ha ampiamente dimostrato il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto CP_1
versato perché, appunto, l'opera non è stata nemmeno iniziata ed i materiali non sono stati consegnati, per cui l'esborso sostenuto di € 53.240,00 non trova alcuna giustificazione causale.
È parimenti infondato anche il secondo motivo: come già detto nel caso in cui il committente eserciti il diritto di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., egli è tenuto a tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno;
per costante orientamento della Suprema Corte
“l'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art. 1671 c. c., nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria, come si evince dal significato etimologico-lessicale dell'espressione e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, sicché, vertendosi in tema di debito di valore,
e non di valuta, il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione” (Cass. Civ., n. 1911/1980).
pagina 11 di 15 Essendo dinanzi ad una fattispecie risarcitoria (e non meramente indennitaria) trova applicazione l'art. 1223 c.c., per cui il risarcimento del danno deve comprendere tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante (il mancato guadagno) e spetta all'appaltatore l'onere della prova sul punto.
Per quanto concerne il danno emergente (per il mancato guadagno si veda la trattazione del terzo motivo di appello), non possono ottenere ristoro le somme pagate per l'acquisto di determinati materiali (vedasi, ad esempio, docc. n. 31-36 appellante, fascicolo di primo grado;
oppure docc. n. 20-
23 appellante, fascicolo di primo grado): dai predetti documenti non è possibile riferire l'acquisto di tali
Parte_ materiali al contratto di appalto stipulato con il . La stessa ha evidenziato come “è CP_1 prassi dell'appellante acquistare in serie i pezzi delle diverse costruzioni per cui ha ricevuto commesse in un dato periodo, salvo poi imputare i relativi costi all'appalto per cui gli stessi sono stati sostenuti solo dopo aver provveduto alla loro lavorazione […] per altre opere” (cfr. atto di citazione in appello,
p.13). Quindi, è l'appellante stessa a sostenere che l'acquisto di tali beni sarebbe potuto servire per l'esecuzione di altre opere, estranee al contratto stipulato con il stesso. CP_1
A ciò si aggiunga che molte di queste fatture riportano una data anteriore a quella della stipulazione del contratto in causa (v. ad esempio doc. n. 19 appellante, fascicolo di primo grado): è del tutto irrilevante che tra le parti sia stato stipulato anteriormente un altro contratto, in quanto il negozio oggetto del giudizio è chiaramente un contratto dotato di una propria autonomia e non un mero contratto modificativo di una precedente pattuizione per le seguenti ragioni:
- Un contratto modificativo deve contenere l'indicazione del contratto modificato, tale aspetto difetta nella previsione negoziale del 14.07.2022;
- i due contratti prevedono corrispettivi differenti (il corrispettivo in un contratto d'appalto è sicuramente un elemento essenziale e non un elemento accessorio/incidentale);
- oltre a corrispettivi diversi, sono previste modalità di pagamento differenti;
- nel primo contratto, a differenza del secondo, è stato previsto un deposito cauzionale di €
10.000,00;
- la metratura della costruzione indicata nel primo negozio è diversa rispetto a quella indicata nel secondo, configurando, quindi, due costruzioni differenti e ragione per cui le due stipule hanno addirittura un oggetto contrattuale differente;
- mentre il contratto del 13.12.2021 si è concluso con la semplice accettazione da parte del committente, il contratto del 14.07.2022, ai fini della sua valida conclusione, ha richiesto altresì il versamento delle somme a titolo di acconto (se fosse stato realmente un contratto meramente modificativo non sarebbe stato richiesto il versamento di ulteriori somme, per l'appunto, a titolo di acconto);
pagina 12 di 15 - tra le due pattuizioni sono parzialmente diversi gli oneri a carico del committente;
- nel contratto del 14.07.2022 non è previsto, da parte dell'appaltatrice, il deposito/denuncia delle opere strutturali lignee;
- in ogni caso, si è formato il giudicato sul fatto che sia stato esercitato il diritto di recesso con riferimento al solo contratto del 14.07.2022 (e non quello del 13.12.2021 da considerarsi superato ) senza che rilevino altre previsioni negoziali, conseguenzialmente si è formato il giudicato sul fatto che la stipula del 2022 costituisca un contratto autonomo e non sia
Parte_ meramente modificativa;
la stessa nel precedente grado di giudizio chiedeva che venisse accertato il recesso nei confronti del contratto del 2021, questione che invece non ripropone in appello (d'altra parte neanche per le fatture del 2021 vi è prova che siano connesse al contratto del 13.12.2021).
Non merita accoglimento neppure la doglianza dell'appellante limitatamente al mancato riconoscimento dei costi sostenuti con riferimento all'onorario dell'arch. Premesso che “in tema Per_1
di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì, include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. Civ., Sez. III, n. 22826/2010), rileva la Corte Parte_ come abbia depositato in giudizio una mera nota- proforma (doc. n. 25 appellante, fascicolo di primo grado) con la quale si sarebbe impegnata a pagare un importo pari ad una somma di € 11.558,34 al Dott. come corrispettivo per una prestazione professionale che però è antecedente (datata Per_1
31.01.2022) al contratto del 14.07.2022, in quanto si riferisce al negozio del 13.12.2021 (docc. nn.
2-3 appellante, fascicolo di primo grado).
L'appellante non può, dunque, essere risarcita per spese che avrebbe sostenuto per un contratto che non
è oggetto del presente giudizio (le spese risarcibili sono solo quelle relative al recesso unilaterale del contratto del 2022) e che in ogni caso si è sciolto. A ciò si aggiunga, altresì, come una mera proforma non possa di sicuro attestare l'assunzione di un'obbligazione di pagamento (la proforma, tra l'altro, non Parte_ è stata neppure firmata da .
Anche il terzo motivo è infondato.
In caso di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., il committente oltre al risarcimento del danno emergente
è tenuto, altresì, al risarcimento del mancato guadagno. Quest'ultimo, in generale, consiste in quel pagina 13 di 15 margine di profitto che l'appaltatore avrebbe conseguito se avesse portato a termine i lavori e, dal punto di vista probatorio, “grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (Cass. Civ., Sez. II, n. 28402/2017).
Nel caso di specie, il mancato guadagno, in caso di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., è stato forfettariamente previsto dalle parti nella misura del 20% sull'ammontare residuo dell'appalto (cfr. art. 12 contratto) ed è stato correttamente quantificato dal Tribunale nella somma di € 10.212,99. Parte_ contesta tale statuizione affermando che “non vi è infatti chi non veda come, se il valore dell'appalto è contrattualmente definito in € 98.600,00 oltre IVA e si assume che l'attività svolta dall'appaltatrice sia pari a zero, allora il residuo valore dell'appalto (parametro a cui, a norma dell'art. 12 del contratto andava applicata la percentuale del 20%) è necessariamente l'intero e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il sig. a versare all'appaltatrice la somma CP_1 di € 19.360,00 (= 96.800,00 x 20 / 100)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15).
In realtà, anche sotto questo profilo, la decisione del Tribunale ha pregio per i seguenti motivi: Parte_
- la stessa in primo grado aveva quantificato il risarcimento per il mancato guadagno, nell'importo di €10.212,99;
- se il Tribunale avesse accordato un risarcimento minore, avrebbe violato il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) che mira a separare i fatti pacifici da quelli controversi (Cass.
Civ., Sez. III, n. 21176/2015), in quanto il non ha mai contestato tale cifra;
CP_1
- se il Tribunale avesse accordato un risarcimento maggiore, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) che pone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione non corrispondente alla domanda di merito;
Parte_
- l'impostazione di è logicamente contradditoria: in primo grado riteneva di avere diritto ad un risarcimento di € 10.212,99 per avere svolto attività per un valore di € 45.703,03, nel presente giudizio, invece, per aver eseguito un'attività di valore pari a zero, richiede un risarcimento di € 19.360,00: ebbene, si riscontra facilmente la contraddizione nel chiedere il doppio del risarcimento per non aver eseguito alcunché;
- in sede di conclusioni viene, poi, sempre richiesta la cifra di € 10.212,99;
- in ogni caso, la domanda è inammissibile ex art. 345 c.p.c.: posto che chiedere nel grado di appello un risarcimento di importo superiore rispetto a quello richiesto in primo grado non è, di per sé, inammissibile (Cass. Civ., Sez. III, n. 25431/2015), tuttavia, si sfocia nel divieto di ius
pagina 14 di 15 novorum, come nel presente caso, nel momento in cui, contestualmente a tale richiesta, vengono fatte, nel giudizio di gravame, nuove contestazioni di fatto non esplicate in primo grado in quanto si trasformerebbe il grado di appello in un nuovo giudizio, modello, questo, sconosciuto al sistema processualistico italiano (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Sulla base delle motivazioni tutte sopra esposte deve trovare conferma la sentenza n. 534/2024 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. a carico dell'appellante ex D.M.
55/2014 e sue modifiche tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e €
260.00,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 532/2024 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 9.991,00 oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il consigliere est il presidente
Maria Teresa Brena Alberto Vigorelli
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