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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3387 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Zaro del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate via Sant'Antonio n. 2, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/8675 del 16.1.2025 del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano
APPELLANTE
pagina 1 di 10 contro
, nato a Reggio Calabria il 5.3.1958, C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in TA (MI) via Lamarmora 12/14, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Simonetta Donzelli del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Edmondo De Amicis n.
46, APPELLATO
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022
R.G. il 24.4.2024, pubblicata il 30.4.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
4654/2024 emessa dal Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, in composizione collegiale con
Presidente Relatore Estensore il Giudice dott.ssa Fulvia De CA nell'ambito del giudizio RGN
48044/2022, depositata in Cancelleria il 30.4.2024 mai notificata, disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione, di così giudicare: nel merito: dichiararsi per il motivo di cui al punto 1 del ricorso in appello, il riconoscimento in capo all'appellante dell'assegno divorzile quantomeno nella sua componente assistenziale e, per l'effetto, porre a carico del signor l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1 mensile di € 500,00 (oltre a rivalutazione Istat) da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa o di altra somma che la Corte adita riterrà congrua, con decorrenza di pagamento dalla data di proposizione delle domanda formulata nel giudizio di primo grado (comparsa di costituzione del 18.4.2023); in subordine con decorrenza dal mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio;
revocarsi, per i motivi di cui al ricorso in appello, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante a corrispondere all'appellato metà delle spese di lite liquidate in primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone ai capitoli di prova per interpello e testi articolati nella comparsa di costituzione del
12.3.2025 di parte avversaria essendo generici, valutativi, negativi, nonché de relato ex parte;
pagina 2 di 10 nel caso di loro ammissione si indicano a prova contraria sugli stessi i seguenti testi: Testimone_1
di Venegono Superiore e di Venegono Superiore;
Testimone_2 si chiede l'ammissione, anche per interpello dell'appellante, dei capitoli di prova già articolati in primo grado, riportati nell'atto di appello con i testi sopra indicati:
1. Vero che la la sig.ra è temporaneamente ospitata dalla figlia in Venegono Superiore via Pt_1
Monte Bianco 2;
2.Vero che la figlia e il genero della sig.ra hanno tre figli minori a carico;
Pt_1
3.Vero che la sig.ra necessita di continue cure, anche private, per problemi di salute derivanti Pt_1
da ipertrofia tiroidea, ipertensione e aritmie;
4.Vero che dell'accudimento della prole della di lei figlia se ne occupa direttamente quest'ultima;
5.Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra si occupava della conduzione della vita Pt_1
familiare;
6.Vero che su richiesta del marito ha dovuto temporaneamente occuparsi anche dell'assistenza della madre di quest'ultimo;
7.Vero che l'attività casalinga di produzione e confezionamento dei saponi era finalizzata all'effettuazione di regalie a favore della clientela del marito;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche di primo grado, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cap”
Parte appellata:
In via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra per tutti i motivi di cui al CP_2 Parte_1 presente atto e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza di primo grado del Tribunale di
Milano; in via subordinata: accertare l'inesistenza dei presupposti di legge perché si faccia luogo all'erogazione di un assegno mensile divorzile in favore della resistente;
in ogni caso rigettare ogni eventuale diversa domanda a qualsivoglia titolo proposta dalla sig.ra
[...]
nei confronti del ricorrente per il proprio mantenimento e7o per ogni altra ragione;
Controparte_3
con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio;
pagina 3 di 10 in via istruttoria il sig. insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in Pt_2
primo grado, qui riprodotte:
1.Vero che del reddito relativo all'anno 2021 fa parte l'incasso della somma di € 8800,00 derivante dalla conciliazione di una causa intentata dall'esponente nei confronti di un precedente datore di lavoro, come da doc. 23-24 di primo grado che si rammostrano;
teste: DE DU Testimone_3
2.Vero che nell'estate del 2020, dopo la morte della madre, avvenuta nel marzo 2020, il sig. Parte_2
si è accordato con la sorella, , nel senso che l'appartamento sito in Reggio
[...] Parte_3
Calabria sarà messo in vendita e il ricavato andrà alla sorella a copertura dei debiti contratti dall'esponente verso la medesima, fra i quali i prestiti ricevuti per il pagamento di varie imposte, nonché gli oneri tutti del detto immobile, come risulta anche dai docc. 25-29 di primo grado che si rammostrano;
teste: , Milano Email_1
3.Vero che il signor titolare dell'Agenzia Proalfa per la quale lavora il ricorrente, in più Testimone_4 occasioni e da ultimo il 28 giugno 2023, nel corso di una riunione con i collaboratori dell'Agenzia, fra i quali il signor e il signor ha comunicato che l'azienda si trova in un Parte_2 Persona_1
momento di notevoli difficoltà economiche, anche a causa della generale crisi economica che ha investito l'editoria, particolarmente quella scolastica, per la quale si prevede un prossimo taglio delle provvigioni, che, con riguardo alla situazione dell'esponente, potrebbe tradursi in un minor guadagno di circa € 9.000 annui;
teste: Milano;
Persona_1
4.Vero che nel mese di luglio 2016, poco prima del matrimonio, in un colloquio che aveva ad oggetto le prospettive della futura vita insieme, il signor aveva rappresentato alla signora che il Pt_2 Pt_1
proprio reddito non sarebbe stato sufficiente a garantire ad entrambi un tenore di vita accettabile e la signora aveva dichiarato che si sarebbe impegnata a contribuire alla vita familiare cercando una attività lavorativa continuativa;
teste: Parte_3
5.Vero che negli anni dal 2017 al 2019 la sig.ra ha svolto attività di assistenza domiciliare, Pt_1
percependo i relativi compensi, presso alcune famiglie, fra i quali la famiglia di TA e la Per_2
famiglia di Milano;
Per_3
teste: , Milano Parte_3
pagina 4 di 10 6.Vero che la signora ha svolto, presso l'abitazione coniugale, attività di produzione Pt_1
artigianale di articoli per la cura della persona, quali saponi naturali, che poi vendeva attraverso una rete di conoscenti;
teste: Parte_3
7.Vero che nel mese di agosto 2020, dopo la morte della madre del ricorrente, avvenuta nel marzo di quell'anno, , dovendo recarsi in Calabria per una settimana per portarvi le ceneri della Parte_3
madre, non volendo lasciare sola la collaboratrice domestica, che viveva con la famiglia di origine del ricorrente da anni e che, malata, era rimasta in quel periodo presso l'abitazione della famiglia , Pt_2
chiese ed ottenne che la sig.ra le tenesse compagnia e vero che per quella attività fu Pt_1
remunerata; teste: Parte_3
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 29.11.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022 R.G. il 24.4.2024, depositata il 30.4.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_2 Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra condannando la stessa alla rifusione al sig. delle spese di lite nella misura Pt_1 Pt_2 della metà
Il Tribunale ha ritenuto, circa il rigetto dell'assegno divorzile, le seguenti circostanze:
matrimonio durato 5 anni e contratto in età avanzata;
il sig. è agente di commercio attivo nel settore dell'editoria scolastica e ha dichiarato in fase Pt_2 presidenziale di guadagnare per provvigioni € 1700 mensili corrispondente ai riscontri documentali: PF
2021 reddito complessivo € 33.917,00, imposte e contributi € 9606,00, su 12 mensilità reddito netto € 1680,00; PF 2022 reddito complessivo € 43.984,00, imposte e contributi € 13.010,00, su 12 mensilità reddito netto € 2.000,00; redditi corrispondenti a quelli degli anni 2018 e 2019; PF 2023 reddito complessivo € 28831,00, imposte e contributi € 8.634,00, su 12 mensilità reddito netto € 1.380,00; redditi corrispondenti a quelli degli anni 2018 e 2019; vive in immobile di proprietà senza mutuo;
la sig.ra è senza lavoro, non ha redditi e vive a casa della figlia;
non è stato dedotto e provato Pt_1 nulla circa il contributo dato dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare e alla conduzione pagina 5 di 10 della famiglia;
ha assistito la madre di lui ma è stata retribuita con € 400/600 al mese;
non ha provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro.
Con l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Milano il mancato Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 500,00 mensili come da domanda in primo grado.
Parte appellante contesta al Tribunale di aver errato a motivare il rigetto della domanda di assegno divorzile e delle istanze istruttorie;
sostiene la sussistenza del diritto all'assegno divorzile per la componente assistenziale: è priva di risorse per vivere autonomamente e non può procurasele in concreto;
vive con la figlia e non ha nulla;
ha 66 anni e è priva di alcuna professionalità; come documentato è affetta da ipertensione grave e ipotiroidismo;
l'assegno deve essere liquidato ai minimi vitali pari ad € 500;
le sue allegazioni circa condizioni di vita e salute, sul fatto che aiuta la figlia con la piccola nipote, che si occupava della famiglia durante il matrimonio, che ha assistito la suocera e che l'attività di casalinga di produzione e confezionamento dei saponi era finalizzata a regalie a clienti del marito sono state dedotte a prova con i capitoli da 1 a 7 (nota trattazione scritta 13.12.2023); contesta la condanna alle spese.
Si è costituito in data 13.3.2025, per chiedere il rigetto dell'appello e l'ammissione Parte_2 delle sue prove.
Allega che: si sono conosciuti all'età di 56 anni con vite già vissute (lei sposata già due volte con due figli dal secondo marito, maggiorenni e autosufficienti); matrimonio durato soli 5 anni, lei non ha mai voluto cercarsi un lavoro con il suo diploma da assistente sociosanitaria e questo ha creato conflittualità tra i coniugi;
conferma che la moglie produceva saponi in casa ma non per lui, attività che tuttora prosegue;
l'assegno di natura assistenziale puro non è ammissibile;
l'ipertiroidismo è antecedente al matrimonio e non è invalidante;
ha subito un peggioramento delle condizioni reddituali e ha spese mensili per € 1200; ha la casa e il
50% di un appartamento ereditato dalla madre i cui costi sono sostenuti dalla sorella;
l'appello sul rigetto delle istanze istruttorie è inammissibile e corretta la pronuncia sulle spese.
Chiede l'ammissione di prove volte a dimostrare: reddito 2021 aumentato per l'incasso di € 8800 per la conciliazione di una causa;
intenzione di vendere la casa ereditata e dare il ricavato alla sorella a copertura di quanto da lei pagato;
l'azienda per cui lavora è in crisi con previsione di taglio delle provvigioni;
invito dato alla allora moglie a trovarsi un lavoro per aiutare l'economia familiare;
dal
2017 al 2019 la sig.ra ha svolto attività di assistenza domiciliare e produzioni di saponi che Pt_1 vendeva a conoscenti e dopo la morte della suocera è stata remunerata per far compagnia alla sorella pagina 6 di 10 All'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 12.12.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante e Appella, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di natura assistenziale a favore della sig.ra . Parte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale pagina 7 di 10 oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto non sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte.
Risulta determinante nel caso di specie valutare:
la circostanza della breve durata del matrimonio, contratto il 23.11.2016 con separazione omologata il
22.2.2022, i cui accordi avevano previsto la corresponsione alla moglie di € 450,00 mensili per un anno con decorrenza da novembre 2021, data di presentano del ricorso consensuale di separazione, al fine di dare un supporto alla stessa nella prima fase della separazione;
la mancata prova afferente al contributo eventualmente reso dalla moglie alla conduzione della vita familiare, nonché alla formazione del patrimonio familiare durante il breve periodo di convivenza, risultando invece che la sig.ra sia Pt_1 stata retribuita con € 400/600 mensili per l'assistenza resa alla madre del marito, come dalla stessa allegato;
mancano allegazioni o deduzioni volte a provare che i coniugi abbiano adoperato scelte condivise di indirizzo familiare volte a condizionare o sacrificare aspettative formative e lavorative della moglie, peraltro comprensibilmente trattandosi di matrimonio contratto nel 2016 quando le parti avevano 58 anni con vite già vissute e impostate in modo autonomo.
Le istanze istruttorie formulate da parte appellante hanno contenuti inidonei a portare ad acquisire elementi probatori sulle esposte circostanze e la differenza reddituale e patrimoniale che nel caso di specie sussiste, essendo il sig. titolare di reddito da lavoro e di proprietà immobiliare, come ut Pt_2 supra riportato, non può costituire unico parametro utile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, considerato che parte appellante concentra il motivo di impugnazione su questo punto, nel caso in cui la parte che chiede il riconoscimento dell'assegno divorzile non abbia comunque provato di aver cercato di rendersi economicamente indipendente dopo la separazione, senza esserci riuscita per cause oggettive.
La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura esclusivamente assistenziale a favore di parte appellante.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa la non sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico pagina 8 di 10 e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza Parte_1 alle spese di lite a favore di , nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle Parte_2 tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
Con decreto separato la Corte provvederà sulla liquidazione delle spese del difensore di parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito del deposito della relativa istanza di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022 R.G. il
24.4.2024, depositata il 30.4.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 Parte_2 nella misura di € 3.500,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
pagina 9 di 10 3)non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dott.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Zaro del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate via Sant'Antonio n. 2, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/8675 del 16.1.2025 del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano
APPELLANTE
pagina 1 di 10 contro
, nato a Reggio Calabria il 5.3.1958, C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in TA (MI) via Lamarmora 12/14, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Simonetta Donzelli del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Edmondo De Amicis n.
46, APPELLATO
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022
R.G. il 24.4.2024, pubblicata il 30.4.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
4654/2024 emessa dal Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, in composizione collegiale con
Presidente Relatore Estensore il Giudice dott.ssa Fulvia De CA nell'ambito del giudizio RGN
48044/2022, depositata in Cancelleria il 30.4.2024 mai notificata, disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione, di così giudicare: nel merito: dichiararsi per il motivo di cui al punto 1 del ricorso in appello, il riconoscimento in capo all'appellante dell'assegno divorzile quantomeno nella sua componente assistenziale e, per l'effetto, porre a carico del signor l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1 mensile di € 500,00 (oltre a rivalutazione Istat) da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa o di altra somma che la Corte adita riterrà congrua, con decorrenza di pagamento dalla data di proposizione delle domanda formulata nel giudizio di primo grado (comparsa di costituzione del 18.4.2023); in subordine con decorrenza dal mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio;
revocarsi, per i motivi di cui al ricorso in appello, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante a corrispondere all'appellato metà delle spese di lite liquidate in primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone ai capitoli di prova per interpello e testi articolati nella comparsa di costituzione del
12.3.2025 di parte avversaria essendo generici, valutativi, negativi, nonché de relato ex parte;
pagina 2 di 10 nel caso di loro ammissione si indicano a prova contraria sugli stessi i seguenti testi: Testimone_1
di Venegono Superiore e di Venegono Superiore;
Testimone_2 si chiede l'ammissione, anche per interpello dell'appellante, dei capitoli di prova già articolati in primo grado, riportati nell'atto di appello con i testi sopra indicati:
1. Vero che la la sig.ra è temporaneamente ospitata dalla figlia in Venegono Superiore via Pt_1
Monte Bianco 2;
2.Vero che la figlia e il genero della sig.ra hanno tre figli minori a carico;
Pt_1
3.Vero che la sig.ra necessita di continue cure, anche private, per problemi di salute derivanti Pt_1
da ipertrofia tiroidea, ipertensione e aritmie;
4.Vero che dell'accudimento della prole della di lei figlia se ne occupa direttamente quest'ultima;
5.Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra si occupava della conduzione della vita Pt_1
familiare;
6.Vero che su richiesta del marito ha dovuto temporaneamente occuparsi anche dell'assistenza della madre di quest'ultimo;
7.Vero che l'attività casalinga di produzione e confezionamento dei saponi era finalizzata all'effettuazione di regalie a favore della clientela del marito;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche di primo grado, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cap”
Parte appellata:
In via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra per tutti i motivi di cui al CP_2 Parte_1 presente atto e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza di primo grado del Tribunale di
Milano; in via subordinata: accertare l'inesistenza dei presupposti di legge perché si faccia luogo all'erogazione di un assegno mensile divorzile in favore della resistente;
in ogni caso rigettare ogni eventuale diversa domanda a qualsivoglia titolo proposta dalla sig.ra
[...]
nei confronti del ricorrente per il proprio mantenimento e7o per ogni altra ragione;
Controparte_3
con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio;
pagina 3 di 10 in via istruttoria il sig. insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in Pt_2
primo grado, qui riprodotte:
1.Vero che del reddito relativo all'anno 2021 fa parte l'incasso della somma di € 8800,00 derivante dalla conciliazione di una causa intentata dall'esponente nei confronti di un precedente datore di lavoro, come da doc. 23-24 di primo grado che si rammostrano;
teste: DE DU Testimone_3
2.Vero che nell'estate del 2020, dopo la morte della madre, avvenuta nel marzo 2020, il sig. Parte_2
si è accordato con la sorella, , nel senso che l'appartamento sito in Reggio
[...] Parte_3
Calabria sarà messo in vendita e il ricavato andrà alla sorella a copertura dei debiti contratti dall'esponente verso la medesima, fra i quali i prestiti ricevuti per il pagamento di varie imposte, nonché gli oneri tutti del detto immobile, come risulta anche dai docc. 25-29 di primo grado che si rammostrano;
teste: , Milano Email_1
3.Vero che il signor titolare dell'Agenzia Proalfa per la quale lavora il ricorrente, in più Testimone_4 occasioni e da ultimo il 28 giugno 2023, nel corso di una riunione con i collaboratori dell'Agenzia, fra i quali il signor e il signor ha comunicato che l'azienda si trova in un Parte_2 Persona_1
momento di notevoli difficoltà economiche, anche a causa della generale crisi economica che ha investito l'editoria, particolarmente quella scolastica, per la quale si prevede un prossimo taglio delle provvigioni, che, con riguardo alla situazione dell'esponente, potrebbe tradursi in un minor guadagno di circa € 9.000 annui;
teste: Milano;
Persona_1
4.Vero che nel mese di luglio 2016, poco prima del matrimonio, in un colloquio che aveva ad oggetto le prospettive della futura vita insieme, il signor aveva rappresentato alla signora che il Pt_2 Pt_1
proprio reddito non sarebbe stato sufficiente a garantire ad entrambi un tenore di vita accettabile e la signora aveva dichiarato che si sarebbe impegnata a contribuire alla vita familiare cercando una attività lavorativa continuativa;
teste: Parte_3
5.Vero che negli anni dal 2017 al 2019 la sig.ra ha svolto attività di assistenza domiciliare, Pt_1
percependo i relativi compensi, presso alcune famiglie, fra i quali la famiglia di TA e la Per_2
famiglia di Milano;
Per_3
teste: , Milano Parte_3
pagina 4 di 10 6.Vero che la signora ha svolto, presso l'abitazione coniugale, attività di produzione Pt_1
artigianale di articoli per la cura della persona, quali saponi naturali, che poi vendeva attraverso una rete di conoscenti;
teste: Parte_3
7.Vero che nel mese di agosto 2020, dopo la morte della madre del ricorrente, avvenuta nel marzo di quell'anno, , dovendo recarsi in Calabria per una settimana per portarvi le ceneri della Parte_3
madre, non volendo lasciare sola la collaboratrice domestica, che viveva con la famiglia di origine del ricorrente da anni e che, malata, era rimasta in quel periodo presso l'abitazione della famiglia , Pt_2
chiese ed ottenne che la sig.ra le tenesse compagnia e vero che per quella attività fu Pt_1
remunerata; teste: Parte_3
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 29.11.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022 R.G. il 24.4.2024, depositata il 30.4.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_2 Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra condannando la stessa alla rifusione al sig. delle spese di lite nella misura Pt_1 Pt_2 della metà
Il Tribunale ha ritenuto, circa il rigetto dell'assegno divorzile, le seguenti circostanze:
matrimonio durato 5 anni e contratto in età avanzata;
il sig. è agente di commercio attivo nel settore dell'editoria scolastica e ha dichiarato in fase Pt_2 presidenziale di guadagnare per provvigioni € 1700 mensili corrispondente ai riscontri documentali: PF
2021 reddito complessivo € 33.917,00, imposte e contributi € 9606,00, su 12 mensilità reddito netto € 1680,00; PF 2022 reddito complessivo € 43.984,00, imposte e contributi € 13.010,00, su 12 mensilità reddito netto € 2.000,00; redditi corrispondenti a quelli degli anni 2018 e 2019; PF 2023 reddito complessivo € 28831,00, imposte e contributi € 8.634,00, su 12 mensilità reddito netto € 1.380,00; redditi corrispondenti a quelli degli anni 2018 e 2019; vive in immobile di proprietà senza mutuo;
la sig.ra è senza lavoro, non ha redditi e vive a casa della figlia;
non è stato dedotto e provato Pt_1 nulla circa il contributo dato dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare e alla conduzione pagina 5 di 10 della famiglia;
ha assistito la madre di lui ma è stata retribuita con € 400/600 al mese;
non ha provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro.
Con l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Milano il mancato Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 500,00 mensili come da domanda in primo grado.
Parte appellante contesta al Tribunale di aver errato a motivare il rigetto della domanda di assegno divorzile e delle istanze istruttorie;
sostiene la sussistenza del diritto all'assegno divorzile per la componente assistenziale: è priva di risorse per vivere autonomamente e non può procurasele in concreto;
vive con la figlia e non ha nulla;
ha 66 anni e è priva di alcuna professionalità; come documentato è affetta da ipertensione grave e ipotiroidismo;
l'assegno deve essere liquidato ai minimi vitali pari ad € 500;
le sue allegazioni circa condizioni di vita e salute, sul fatto che aiuta la figlia con la piccola nipote, che si occupava della famiglia durante il matrimonio, che ha assistito la suocera e che l'attività di casalinga di produzione e confezionamento dei saponi era finalizzata a regalie a clienti del marito sono state dedotte a prova con i capitoli da 1 a 7 (nota trattazione scritta 13.12.2023); contesta la condanna alle spese.
Si è costituito in data 13.3.2025, per chiedere il rigetto dell'appello e l'ammissione Parte_2 delle sue prove.
Allega che: si sono conosciuti all'età di 56 anni con vite già vissute (lei sposata già due volte con due figli dal secondo marito, maggiorenni e autosufficienti); matrimonio durato soli 5 anni, lei non ha mai voluto cercarsi un lavoro con il suo diploma da assistente sociosanitaria e questo ha creato conflittualità tra i coniugi;
conferma che la moglie produceva saponi in casa ma non per lui, attività che tuttora prosegue;
l'assegno di natura assistenziale puro non è ammissibile;
l'ipertiroidismo è antecedente al matrimonio e non è invalidante;
ha subito un peggioramento delle condizioni reddituali e ha spese mensili per € 1200; ha la casa e il
50% di un appartamento ereditato dalla madre i cui costi sono sostenuti dalla sorella;
l'appello sul rigetto delle istanze istruttorie è inammissibile e corretta la pronuncia sulle spese.
Chiede l'ammissione di prove volte a dimostrare: reddito 2021 aumentato per l'incasso di € 8800 per la conciliazione di una causa;
intenzione di vendere la casa ereditata e dare il ricavato alla sorella a copertura di quanto da lei pagato;
l'azienda per cui lavora è in crisi con previsione di taglio delle provvigioni;
invito dato alla allora moglie a trovarsi un lavoro per aiutare l'economia familiare;
dal
2017 al 2019 la sig.ra ha svolto attività di assistenza domiciliare e produzioni di saponi che Pt_1 vendeva a conoscenti e dopo la morte della suocera è stata remunerata per far compagnia alla sorella pagina 6 di 10 All'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 12.12.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante e Appella, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di natura assistenziale a favore della sig.ra . Parte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale pagina 7 di 10 oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto non sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte.
Risulta determinante nel caso di specie valutare:
la circostanza della breve durata del matrimonio, contratto il 23.11.2016 con separazione omologata il
22.2.2022, i cui accordi avevano previsto la corresponsione alla moglie di € 450,00 mensili per un anno con decorrenza da novembre 2021, data di presentano del ricorso consensuale di separazione, al fine di dare un supporto alla stessa nella prima fase della separazione;
la mancata prova afferente al contributo eventualmente reso dalla moglie alla conduzione della vita familiare, nonché alla formazione del patrimonio familiare durante il breve periodo di convivenza, risultando invece che la sig.ra sia Pt_1 stata retribuita con € 400/600 mensili per l'assistenza resa alla madre del marito, come dalla stessa allegato;
mancano allegazioni o deduzioni volte a provare che i coniugi abbiano adoperato scelte condivise di indirizzo familiare volte a condizionare o sacrificare aspettative formative e lavorative della moglie, peraltro comprensibilmente trattandosi di matrimonio contratto nel 2016 quando le parti avevano 58 anni con vite già vissute e impostate in modo autonomo.
Le istanze istruttorie formulate da parte appellante hanno contenuti inidonei a portare ad acquisire elementi probatori sulle esposte circostanze e la differenza reddituale e patrimoniale che nel caso di specie sussiste, essendo il sig. titolare di reddito da lavoro e di proprietà immobiliare, come ut Pt_2 supra riportato, non può costituire unico parametro utile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, considerato che parte appellante concentra il motivo di impugnazione su questo punto, nel caso in cui la parte che chiede il riconoscimento dell'assegno divorzile non abbia comunque provato di aver cercato di rendersi economicamente indipendente dopo la separazione, senza esserci riuscita per cause oggettive.
La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura esclusivamente assistenziale a favore di parte appellante.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa la non sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico pagina 8 di 10 e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza Parte_1 alle spese di lite a favore di , nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle Parte_2 tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
Con decreto separato la Corte provvederà sulla liquidazione delle spese del difensore di parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito del deposito della relativa istanza di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4654/2024 – emessa nella causa civile n. 48044/2022 R.G. il
24.4.2024, depositata il 30.4.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 Parte_2 nella misura di € 3.500,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
pagina 9 di 10 3)non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dott.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
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