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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' a pagare a gli interessi legali per il periodo CP_1 Parte_1
pagina 1 di 5 novembre 2024 – luglio 2024 maturati sulla sorte capitale di € 13.731,68.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali che vengono liquidate in complessivi € 2.900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 12.04.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del beneficio CP_1 dell'indennità di accompagnamento -ex art. 1 L. 18/1980- stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (con decorrenza da luglio 2022), all'esito del procedimento di ATPO dalla stessa instaurato dinanzi al Tribunale di
Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 3189/2022 del
19.08.2023. Riferisce che il Decreto di Omologa è stato ritualmente notificato alle competenti sedi dell' a mezzo PEC, in data 8.09.2023 e che il successivo CP_1
16.10.2023 trasmetteva all'Istituto - tramute Patronato Enapa- anche il Modello AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della prestazione, purtuttavia l' non ha provveduto al pagamento dei ratei maturati per cui si è vista CP_1 costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione dovuta alla ricorrente è CP_1 stata liquidata con provvedimento TE08 TP/150 M in data 5.07.2024 e che la rata corrente e gli arretrati sono stati accreditati con valuta 1.08.2024 nell'importo di €
13.731,68. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
23.01.2025 il procuratore della ricorrente confermava, con dichiarazione resa a verbale, quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria ricostituzione in CP_1 giudizio, ossia l'avvenuto pagamento degli arretrati per la sorte capitale dovuta alla sua assistita, ma sosteneva che la materia del contendere non è completamente cessata in quanto residua un credito a titolo di interessi. All'esito del deposito da parte del procuratore della ricorrente del conteggio analitico degli accessori rivendicati e del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 5 Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo
a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto alla stessa dovuto dall' a titolo di sorte capitale dell'indennità di CP_1 accompagnamento, come peraltro riconosciuto dal procuratore della parte a verbale dell'udienza del 23.01.2025 -con riferimento agli arretrati-, nonché ribadito nelle le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., va dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Residua, quindi, da verificare il diritto della ricorrente al pagamento degli accessori per la ritardata erogazione della prestazione.
Come è noto l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli Enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica. Ne discende, che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti socio- CP_1 economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, comunicati pagina 3 di 5 dall'interessato tramite invio della relativa documentazione, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve essere sospeso fino all'invio di detto
Modello all'Istituto, debitamente compilato. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che il pagamento di quanto esattamente dovuto dall' all'invalida è intervenuto nel mese di agosto 2024 (quindi con 5 mesi CP_1 di ritardo rispetto ai 120 giorni previsti dalla norma codicistica decorrenti dal
16.10.2023, data di invio del Modello AP70) e che l' ha corrisposto solo la sorte CP_1 capitale ma non anche gli accessori dovuti dalla data di riconoscimento del diritto
(luglio 2022) al pagamento.
Osserva il giudicante, che l'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994 prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi legali, secondo le norme del codice civile, sulle prestazioni dovute, senza, tuttavia, fornire indicazioni sul termine della decorrenza di tali interessi. L'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 dispone inoltre che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche ..”
Nella materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 156/1991 e n. 196/1993, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Deve, quindi applicarsi, la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 comma 6 citato e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi. L'art. 45 comma 6 della L. n.
448/1998 ha chiarito, inoltre, che tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da pagina 4 di 5 ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.
Gli accessori devono, dunque, riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali, quindi, argomentando dal combinato disposto degli artt. 7 della L. 533/1973 e 1219 comma 2 c.c. (cfr. Cass. S.U., n. 11843/1992 e Cass. n.
2555/1994), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel 121° giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato.
E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono peraltro applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento.
Infine, come detto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c. prevede il termine di 120 giorni dalla notifica del Decreto di Omologa che resta tuttavia sospeso fino all'invio all' dei CP_1
Modelli necessari per consentire l'adempimento debitamente compilati.
In applicazione dei suesposti principi la ricorrente aveva diritto al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto (quindi dal 16.03.2024), somma che non risulta quantificata dall' nè corrisposta in occasione dell'accredito degli arretrati e della rata corrente. CP_1
Diversamente, dal conteggio depositato del procuratore della ricorrente risulta che il ricorrente rivendica, a titolo di interessi, la somma di € 474,32 calcolata per il periodo da luglio 2022 al 31.07.2024, che tuttavia, per quanto detto, non spetta integralmente.
La relativa domanda va, quindi, in parte rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali deve tenersi conto del criterio della cd soccombenza virtuale e poiché l' al momento del deposito del ricorso CP_1 introduttivo del presente giudizio era inadempiente, né ha giustificato i motivi per i quali ha provveduto in ritardo al pagamento degli arretrati dovuti alla Sig.ra non Pt_1 appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono, pertanto, liquidate e distratte come in dispositivo (tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio) ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara in parte cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' a pagare a gli interessi legali per il periodo CP_1 Parte_1
pagina 1 di 5 novembre 2024 – luglio 2024 maturati sulla sorte capitale di € 13.731,68.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali che vengono liquidate in complessivi € 2.900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 12.04.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del beneficio CP_1 dell'indennità di accompagnamento -ex art. 1 L. 18/1980- stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (con decorrenza da luglio 2022), all'esito del procedimento di ATPO dalla stessa instaurato dinanzi al Tribunale di
Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 3189/2022 del
19.08.2023. Riferisce che il Decreto di Omologa è stato ritualmente notificato alle competenti sedi dell' a mezzo PEC, in data 8.09.2023 e che il successivo CP_1
16.10.2023 trasmetteva all'Istituto - tramute Patronato Enapa- anche il Modello AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della prestazione, purtuttavia l' non ha provveduto al pagamento dei ratei maturati per cui si è vista CP_1 costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione dovuta alla ricorrente è CP_1 stata liquidata con provvedimento TE08 TP/150 M in data 5.07.2024 e che la rata corrente e gli arretrati sono stati accreditati con valuta 1.08.2024 nell'importo di €
13.731,68. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
23.01.2025 il procuratore della ricorrente confermava, con dichiarazione resa a verbale, quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria ricostituzione in CP_1 giudizio, ossia l'avvenuto pagamento degli arretrati per la sorte capitale dovuta alla sua assistita, ma sosteneva che la materia del contendere non è completamente cessata in quanto residua un credito a titolo di interessi. All'esito del deposito da parte del procuratore della ricorrente del conteggio analitico degli accessori rivendicati e del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 5 Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo
a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto alla stessa dovuto dall' a titolo di sorte capitale dell'indennità di CP_1 accompagnamento, come peraltro riconosciuto dal procuratore della parte a verbale dell'udienza del 23.01.2025 -con riferimento agli arretrati-, nonché ribadito nelle le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., va dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Residua, quindi, da verificare il diritto della ricorrente al pagamento degli accessori per la ritardata erogazione della prestazione.
Come è noto l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli Enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica. Ne discende, che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti socio- CP_1 economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, comunicati pagina 3 di 5 dall'interessato tramite invio della relativa documentazione, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve essere sospeso fino all'invio di detto
Modello all'Istituto, debitamente compilato. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che il pagamento di quanto esattamente dovuto dall' all'invalida è intervenuto nel mese di agosto 2024 (quindi con 5 mesi CP_1 di ritardo rispetto ai 120 giorni previsti dalla norma codicistica decorrenti dal
16.10.2023, data di invio del Modello AP70) e che l' ha corrisposto solo la sorte CP_1 capitale ma non anche gli accessori dovuti dalla data di riconoscimento del diritto
(luglio 2022) al pagamento.
Osserva il giudicante, che l'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994 prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi legali, secondo le norme del codice civile, sulle prestazioni dovute, senza, tuttavia, fornire indicazioni sul termine della decorrenza di tali interessi. L'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 dispone inoltre che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche ..”
Nella materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 156/1991 e n. 196/1993, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Deve, quindi applicarsi, la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 comma 6 citato e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi. L'art. 45 comma 6 della L. n.
448/1998 ha chiarito, inoltre, che tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da pagina 4 di 5 ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.
Gli accessori devono, dunque, riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali, quindi, argomentando dal combinato disposto degli artt. 7 della L. 533/1973 e 1219 comma 2 c.c. (cfr. Cass. S.U., n. 11843/1992 e Cass. n.
2555/1994), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel 121° giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato.
E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono peraltro applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento.
Infine, come detto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c. prevede il termine di 120 giorni dalla notifica del Decreto di Omologa che resta tuttavia sospeso fino all'invio all' dei CP_1
Modelli necessari per consentire l'adempimento debitamente compilati.
In applicazione dei suesposti principi la ricorrente aveva diritto al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto (quindi dal 16.03.2024), somma che non risulta quantificata dall' nè corrisposta in occasione dell'accredito degli arretrati e della rata corrente. CP_1
Diversamente, dal conteggio depositato del procuratore della ricorrente risulta che il ricorrente rivendica, a titolo di interessi, la somma di € 474,32 calcolata per il periodo da luglio 2022 al 31.07.2024, che tuttavia, per quanto detto, non spetta integralmente.
La relativa domanda va, quindi, in parte rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali deve tenersi conto del criterio della cd soccombenza virtuale e poiché l' al momento del deposito del ricorso CP_1 introduttivo del presente giudizio era inadempiente, né ha giustificato i motivi per i quali ha provveduto in ritardo al pagamento degli arretrati dovuti alla Sig.ra non Pt_1 appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono, pertanto, liquidate e distratte come in dispositivo (tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio) ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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