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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9818/2018
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Romano Cardaropoli
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pasquariello, Controparte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Turati n. 55
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2018 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio affinché venisse accertata e dichiarata la legittimità e la Controparte_1 proporzionalità della sanzione disciplinare della multa pari a due ore di retribuzione, irrogata alla dipendente con lettera del 18 ottobre 2018 a seguito di contestazione disciplinare datata 25 settembre
2018, motivata dall'assenza della lavoratrice convenuta, dichiaratasi ammalata dal 30.03.2018 al
04.09.2018, alla visita medico fiscale del 06.08.2018 durante le fasce orarie di reperibilità.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità del ricorso nonché la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare;
nel merito, deduceva la insussistenza del fatto contestato nonché la sproporzione tra la condotta addebitata e la sanzione comminata, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Ed, infatti, la contestazione disciplinare descrive compiutamente e dettagliatamente la condotta addebitata alla dipendente consistita nella assenza di costei alla visita di controllo effettuata dal medico fiscale in data 6 agosto 2018 presso l'abitazione della lavoratrice durante la fascia oraria di reperibilità, e, precisamente alle ore 10.30 (cfr. lettera di addebito in atti).
Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate alla lavoratrice.
Ancora, in via preliminare, deve essere respinta la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare.
Come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014;
Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass. n. 12452 del 10.12.1998).
Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore.
Ed, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notizia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio
1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. Dalla documentazione versata in atti da emerge che il certificato Inps relativo all'esito Parte_1 della visita di controllo veniva elaborato in data 06.09.2018 mentre la contestazione disciplinare veniva redatta ed inviata alla lavoratrice convenuta in data 25.09.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (6 settembre 2018) e la contestazione disciplinare (25 settembre 2018), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza in quanto il lasso temporale decorso non risulta lesivo dei diritti del lavoratore, né contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore di retribuzione inflitta ai sensi degli artt. 52 e ss. del CCNL del 30.11.2017, alla dipendente applicata all'epoca dei fatti presso l' di Controparte_1 CP_2
Santa Maria Capua Vetere Centro in qualità di . Parte_2
In particolare, con nota di addebito del 25 settembre 2018, la società contestava alla lavoratrice convenuta, assente dal servizio per malattia dal 30.03.2018 al 04.09.2018, di non essere stata rinvenuta presso la propria abitazione, alle ore 10.30, durante la fascia oraria di reperibilità, in occasione della visita domiciliare fiscale effettuata dal medico Inps in data 06.08.2018 (cfr. doc. n.
3 in atti prod.ne Poste Italiane).
La lavoratrice, nell'ambito del procedimento disciplinare, rendeva le proprie giustificazioni con lettera del 08.10.2018 dove contestava gli addebiti rappresentando di non essersi allontanata dalla propria abitazione e che molto probabilmente, nel giorno oggetto di rilievo, non aveva sentito il citofono situato al piano terra, trovandosi lei, viceversa, al piano superiore della casa, impossibilitata, a causa dell'infortunio domestico che l'aveva costretta alla assenza dal servizio per malattia, a rispondere al citofono celermente (cfr. lettera di giustificazioni in atti).
All'esito della procedura, con lettera del 18 ottobre 2018, , ritenute insufficienti le Parte_1 giustificazioni rese dalla dipendente, richiamata la nota di contestazione disciplinare, irrogava alla lavoratrice la sanzione della multa pari a due ore di retribuzione.
Provata la regolarità formale del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di cui si controverte, non resta che verificare se la stessa sia eventualmente censurabile da un punto di vista sostanziale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte “la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato”, tanto che “l'assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per la cui sanzionabilità non è necessaria una specifica previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il mero riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro stabiliti direttamente dalla legge” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 7691/2004).
La Suprema Corte si è occupata numerose volte del problema di quando l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla malattia stessa, sia sotto il profilo di controlli diagnostici, in specie del proprio medico curante, sia di terapie da effettuare.
Sul punto è stato affermato, con orientamento ormai consolidato, che “l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (cfr., in tal senso, Cass. n. 22065/2004; Cass. n.
16996/2002; Cass. n. 8544/2001; Cass. n. 5150/1999).
L'onere di fornire tale prova grava, dunque, sul lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza;
e si tratta di un onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi esigibile (cfr. Cass. n. 3513/2004).
Tanto premesso, rileva il Tribunale come è stato versato in atti il certificato relativo all'esito della visita di controllo redatto dal medico Inps che ha constatato, in data 06.08.2018, l'assenza della lavoratrice dal proprio domicilio, sito in Vitulazio, alla via Circumvallazione Nord/Ovest n. 111.
Risulta documentalmente, in quanto attestato nel predetto certificato, che il controllo veniva effettuato dal medico Inps alle ore 10.30, dunque, durante la fascia oraria di reperibilità.
Orbene, il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (in tal senso, cfr. Cass. n. 5000/1999; Cass. n. 217/1987).
A fronte di tali risultanze documentali, la lavoratrice convenuta ha contestato di essersi allontanata in quel giorno dal proprio domicilio per qualsivoglia motivo, affermando, piuttosto, di non essere riuscita, a causa delle proprie condizioni di salute nonché della situazione logistica della propria abitazione, a rispondere al citofono.
Sul punto è stato escusso il teste il quale dichiarava: “Sono il marito della Testimone_1 ricorrente in regime di comunione dei beni;
risiedo insieme alla ricorrente nella medesima abitazione. Nel giorno 6 agosto 2018, giorno cui si riferiscono i fatti di cui alla contestazione disciplinare, io ero in ferie e dovevo accudire mia moglie che aveva ripotato una frattura al piede in virtù della quale aveva subito due interventi ed aveva una quindicina di viti al piede. La ricorrente non poteva muoversi se non con le stampelle e per piccoli tratti. La mattina del 6 agosto
2018 evidentemente all'ora in cui vi è stata la visita del medico non ero in casa perché ero andato a fare la spesa o altra commissione, non posso ricordare di preciso, tuttavia non ero in casa in quanto se fossi stato in casa avrei risposto al citofono. In quella giornata eravamo solo io e mia moglie in casa in quanto i miei figli erano tutti in vacanza ed ero io che dovevo occuparmi dell'assistenza anche sanitaria alla ricorrente che tutti i giorni doveva fare siringhe di eparina.
L'abitazione dove vivevamo sia io che la ricorrente non è dotata di un servizio di portierato, si tratta di una villetta inserita in contesto di nove villette a schiera, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza relative a quel giorno, al momento in cui abbiamo saputo il fatto, già non erano più disponibili in quanto si cancellano all'incirca dopo due mesi. Non avevamo una domestica, eravamo solo io e mia moglie, ci aiutavano a turno i nostri figli che, però, quel giorno erano tutti in ferie. L'abitazione è su quattro livelli, ogni livello ha il suo bagno, mia moglie in quel periodo stava all'ultimo piano in mansarda dove vi era l'aria condizionata ed il letto matrimoniale e pertanto stava più comoda. L'ingresso dell'abitazione è al piano strada, quindi al primo piano. Il citofono a quel tempo era ubicato solo all'ingresso, poi, successivamente, nel 2020 abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione e lo abbiamo messo su tutti i piani anche in virtù di quello che era successo;
prima non avevamo questa esigenza perché lavorando sia io che mia moglie non eravamo mai in casa se non nel tardo pomeriggio. Nella cassetta delle poste non abbiamo trovato alcun avviso della venuta del medico fiscale nel giorno oggetto di contestazione. Il citofono si sente dal piano dove mia moglie a quell'epoca stava in degenza, tuttavia, sono quattro rampe di scale e a quel tempo, per le condizioni in cui si trovava, la ricorrente non era in grado di farle. Non so se mia moglie sentì il citofono in quella occasione, non ricordo se mi disse qualcosa in proposito, è passato molto tempo.
Preciso che ogni qual volta mia moglie andava in ospedale o a fare la fisioterapia avvisava sempre preventivamente l'ufficio e poi inviava in seguito le certificazioni mediche. La ricorrente non ha comunicato all'ufficio che stava in quel periodo al quarto piano della abitazione dove viveva in quanto era una situazione temporanea legata al caldo ed al fatto che in mansarda vi era il condizionatore per cui stava meglio, condizionatore che non avevamo in altre parti della abitazione”.
Orbene, rileva il Tribunale come le risultanze del certificato medico in atti appaiono contrastare con quanto dichiarato dal teste escusso, marito della convenuta, il quale ha confermato la versione sostenuta dalla lavoratrice già nel corso del procedimento disciplinare. In realtà il contrasto è solo apparente poiché dalle dichiarazioni del teste emerge che sebbene la lavoratrice fosse presente presso il proprio domicilio nella data e nell'orario indicato nel certificato redatto dal medico convenzionato Inps, la stessa non era riuscita a rispondere al citofono in ragione della ubicazione di quest'ultimo al piano terra.
Le dichiarazioni rese dal teste, sebbene debbano essere oggetto di particolare vaglio sotto il profilo della relativa attendibilità, in quanto provenienti da soggetto legato da rapporti di coniugio con la convenuta, appaiono precise e circostanziate offrendo una rappresentazione degli accadimenti credibile e dotata di un elevato grado di ragionevolezza. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, le evenienze emerse all'esito della istruttoria, non appaiono in ogni caso idonee a dimostrare la non imputabilità alla lavoratrice convenuta del fatto contestato.
Al riguardo, va evidenziato che la ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale, peraltro, l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore
(così Cass. n. 5000/1999; Cass. n. 4216/1997; Cass. n. 2816/1994; Cass. n. 12534/1991).
In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
Orbene, rileva il Tribunale che, nel caso in esame, la dipendente, in omaggio al dovere di cooperazione nonché al generale obbligo di diligenza avrebbe dovuto preventivamente comunicare al datore di lavoro le difficoltà logistiche ed oggettive esistenti - legate alla struttura dell'abitazione articolata su più piani, alla degenza della lavoratrice al quarto piano, alla presenza del citofono solo al piano terra - che avrebbero, con un elevato grado di probabilità, impedito o comunque reso difficile l'espletamento della visita fiscale di controllo da parte del medico.
La lavoratrice convenuta ha omesso tale comunicazione di fatto ponendo in essere un comportamento contrario all'obbligo di diligenza che le avrebbe, viceversa, imposto di adottare ogni mezzo per superare eventuali difficoltà, anche solo di ordine pratico, che potevano in astratto frapporsi all'espletamento della visita di controllo.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che vada accertata la sussistenza del fatto contestato imputabile alla lavoratrice sanzionata.
Tale comportamento è ascrivibile alla fattispecie prevista dall'art. 54, comma 2, lett. g del CCNL in atti, secondo cui si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione proprio per la condotta del lavoratore che si sia reso colpevole di “comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dalla società”. La sanzione risulta altresì essere congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.
In definitiva la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice convenuta con provvedimento del 18.10.2018. La peculiarità e controvertibilità delle questioni esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittima la sanzione disciplinare della multa pari a due ore di retribuzione irrogata alla lavoratrice con provvedimento del Controparte_1
18.10.2018;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9818/2018
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Romano Cardaropoli
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pasquariello, Controparte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Turati n. 55
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2018 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio affinché venisse accertata e dichiarata la legittimità e la Controparte_1 proporzionalità della sanzione disciplinare della multa pari a due ore di retribuzione, irrogata alla dipendente con lettera del 18 ottobre 2018 a seguito di contestazione disciplinare datata 25 settembre
2018, motivata dall'assenza della lavoratrice convenuta, dichiaratasi ammalata dal 30.03.2018 al
04.09.2018, alla visita medico fiscale del 06.08.2018 durante le fasce orarie di reperibilità.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità del ricorso nonché la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare;
nel merito, deduceva la insussistenza del fatto contestato nonché la sproporzione tra la condotta addebitata e la sanzione comminata, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Ed, infatti, la contestazione disciplinare descrive compiutamente e dettagliatamente la condotta addebitata alla dipendente consistita nella assenza di costei alla visita di controllo effettuata dal medico fiscale in data 6 agosto 2018 presso l'abitazione della lavoratrice durante la fascia oraria di reperibilità, e, precisamente alle ore 10.30 (cfr. lettera di addebito in atti).
Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate alla lavoratrice.
Ancora, in via preliminare, deve essere respinta la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare.
Come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014;
Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass. n. 12452 del 10.12.1998).
Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore.
Ed, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notizia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio
1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. Dalla documentazione versata in atti da emerge che il certificato Inps relativo all'esito Parte_1 della visita di controllo veniva elaborato in data 06.09.2018 mentre la contestazione disciplinare veniva redatta ed inviata alla lavoratrice convenuta in data 25.09.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (6 settembre 2018) e la contestazione disciplinare (25 settembre 2018), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza in quanto il lasso temporale decorso non risulta lesivo dei diritti del lavoratore, né contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore di retribuzione inflitta ai sensi degli artt. 52 e ss. del CCNL del 30.11.2017, alla dipendente applicata all'epoca dei fatti presso l' di Controparte_1 CP_2
Santa Maria Capua Vetere Centro in qualità di . Parte_2
In particolare, con nota di addebito del 25 settembre 2018, la società contestava alla lavoratrice convenuta, assente dal servizio per malattia dal 30.03.2018 al 04.09.2018, di non essere stata rinvenuta presso la propria abitazione, alle ore 10.30, durante la fascia oraria di reperibilità, in occasione della visita domiciliare fiscale effettuata dal medico Inps in data 06.08.2018 (cfr. doc. n.
3 in atti prod.ne Poste Italiane).
La lavoratrice, nell'ambito del procedimento disciplinare, rendeva le proprie giustificazioni con lettera del 08.10.2018 dove contestava gli addebiti rappresentando di non essersi allontanata dalla propria abitazione e che molto probabilmente, nel giorno oggetto di rilievo, non aveva sentito il citofono situato al piano terra, trovandosi lei, viceversa, al piano superiore della casa, impossibilitata, a causa dell'infortunio domestico che l'aveva costretta alla assenza dal servizio per malattia, a rispondere al citofono celermente (cfr. lettera di giustificazioni in atti).
All'esito della procedura, con lettera del 18 ottobre 2018, , ritenute insufficienti le Parte_1 giustificazioni rese dalla dipendente, richiamata la nota di contestazione disciplinare, irrogava alla lavoratrice la sanzione della multa pari a due ore di retribuzione.
Provata la regolarità formale del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di cui si controverte, non resta che verificare se la stessa sia eventualmente censurabile da un punto di vista sostanziale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte “la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato”, tanto che “l'assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per la cui sanzionabilità non è necessaria una specifica previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il mero riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro stabiliti direttamente dalla legge” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 7691/2004).
La Suprema Corte si è occupata numerose volte del problema di quando l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla malattia stessa, sia sotto il profilo di controlli diagnostici, in specie del proprio medico curante, sia di terapie da effettuare.
Sul punto è stato affermato, con orientamento ormai consolidato, che “l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (cfr., in tal senso, Cass. n. 22065/2004; Cass. n.
16996/2002; Cass. n. 8544/2001; Cass. n. 5150/1999).
L'onere di fornire tale prova grava, dunque, sul lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza;
e si tratta di un onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi esigibile (cfr. Cass. n. 3513/2004).
Tanto premesso, rileva il Tribunale come è stato versato in atti il certificato relativo all'esito della visita di controllo redatto dal medico Inps che ha constatato, in data 06.08.2018, l'assenza della lavoratrice dal proprio domicilio, sito in Vitulazio, alla via Circumvallazione Nord/Ovest n. 111.
Risulta documentalmente, in quanto attestato nel predetto certificato, che il controllo veniva effettuato dal medico Inps alle ore 10.30, dunque, durante la fascia oraria di reperibilità.
Orbene, il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (in tal senso, cfr. Cass. n. 5000/1999; Cass. n. 217/1987).
A fronte di tali risultanze documentali, la lavoratrice convenuta ha contestato di essersi allontanata in quel giorno dal proprio domicilio per qualsivoglia motivo, affermando, piuttosto, di non essere riuscita, a causa delle proprie condizioni di salute nonché della situazione logistica della propria abitazione, a rispondere al citofono.
Sul punto è stato escusso il teste il quale dichiarava: “Sono il marito della Testimone_1 ricorrente in regime di comunione dei beni;
risiedo insieme alla ricorrente nella medesima abitazione. Nel giorno 6 agosto 2018, giorno cui si riferiscono i fatti di cui alla contestazione disciplinare, io ero in ferie e dovevo accudire mia moglie che aveva ripotato una frattura al piede in virtù della quale aveva subito due interventi ed aveva una quindicina di viti al piede. La ricorrente non poteva muoversi se non con le stampelle e per piccoli tratti. La mattina del 6 agosto
2018 evidentemente all'ora in cui vi è stata la visita del medico non ero in casa perché ero andato a fare la spesa o altra commissione, non posso ricordare di preciso, tuttavia non ero in casa in quanto se fossi stato in casa avrei risposto al citofono. In quella giornata eravamo solo io e mia moglie in casa in quanto i miei figli erano tutti in vacanza ed ero io che dovevo occuparmi dell'assistenza anche sanitaria alla ricorrente che tutti i giorni doveva fare siringhe di eparina.
L'abitazione dove vivevamo sia io che la ricorrente non è dotata di un servizio di portierato, si tratta di una villetta inserita in contesto di nove villette a schiera, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza relative a quel giorno, al momento in cui abbiamo saputo il fatto, già non erano più disponibili in quanto si cancellano all'incirca dopo due mesi. Non avevamo una domestica, eravamo solo io e mia moglie, ci aiutavano a turno i nostri figli che, però, quel giorno erano tutti in ferie. L'abitazione è su quattro livelli, ogni livello ha il suo bagno, mia moglie in quel periodo stava all'ultimo piano in mansarda dove vi era l'aria condizionata ed il letto matrimoniale e pertanto stava più comoda. L'ingresso dell'abitazione è al piano strada, quindi al primo piano. Il citofono a quel tempo era ubicato solo all'ingresso, poi, successivamente, nel 2020 abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione e lo abbiamo messo su tutti i piani anche in virtù di quello che era successo;
prima non avevamo questa esigenza perché lavorando sia io che mia moglie non eravamo mai in casa se non nel tardo pomeriggio. Nella cassetta delle poste non abbiamo trovato alcun avviso della venuta del medico fiscale nel giorno oggetto di contestazione. Il citofono si sente dal piano dove mia moglie a quell'epoca stava in degenza, tuttavia, sono quattro rampe di scale e a quel tempo, per le condizioni in cui si trovava, la ricorrente non era in grado di farle. Non so se mia moglie sentì il citofono in quella occasione, non ricordo se mi disse qualcosa in proposito, è passato molto tempo.
Preciso che ogni qual volta mia moglie andava in ospedale o a fare la fisioterapia avvisava sempre preventivamente l'ufficio e poi inviava in seguito le certificazioni mediche. La ricorrente non ha comunicato all'ufficio che stava in quel periodo al quarto piano della abitazione dove viveva in quanto era una situazione temporanea legata al caldo ed al fatto che in mansarda vi era il condizionatore per cui stava meglio, condizionatore che non avevamo in altre parti della abitazione”.
Orbene, rileva il Tribunale come le risultanze del certificato medico in atti appaiono contrastare con quanto dichiarato dal teste escusso, marito della convenuta, il quale ha confermato la versione sostenuta dalla lavoratrice già nel corso del procedimento disciplinare. In realtà il contrasto è solo apparente poiché dalle dichiarazioni del teste emerge che sebbene la lavoratrice fosse presente presso il proprio domicilio nella data e nell'orario indicato nel certificato redatto dal medico convenzionato Inps, la stessa non era riuscita a rispondere al citofono in ragione della ubicazione di quest'ultimo al piano terra.
Le dichiarazioni rese dal teste, sebbene debbano essere oggetto di particolare vaglio sotto il profilo della relativa attendibilità, in quanto provenienti da soggetto legato da rapporti di coniugio con la convenuta, appaiono precise e circostanziate offrendo una rappresentazione degli accadimenti credibile e dotata di un elevato grado di ragionevolezza. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, le evenienze emerse all'esito della istruttoria, non appaiono in ogni caso idonee a dimostrare la non imputabilità alla lavoratrice convenuta del fatto contestato.
Al riguardo, va evidenziato che la ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale, peraltro, l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore
(così Cass. n. 5000/1999; Cass. n. 4216/1997; Cass. n. 2816/1994; Cass. n. 12534/1991).
In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
Orbene, rileva il Tribunale che, nel caso in esame, la dipendente, in omaggio al dovere di cooperazione nonché al generale obbligo di diligenza avrebbe dovuto preventivamente comunicare al datore di lavoro le difficoltà logistiche ed oggettive esistenti - legate alla struttura dell'abitazione articolata su più piani, alla degenza della lavoratrice al quarto piano, alla presenza del citofono solo al piano terra - che avrebbero, con un elevato grado di probabilità, impedito o comunque reso difficile l'espletamento della visita fiscale di controllo da parte del medico.
La lavoratrice convenuta ha omesso tale comunicazione di fatto ponendo in essere un comportamento contrario all'obbligo di diligenza che le avrebbe, viceversa, imposto di adottare ogni mezzo per superare eventuali difficoltà, anche solo di ordine pratico, che potevano in astratto frapporsi all'espletamento della visita di controllo.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che vada accertata la sussistenza del fatto contestato imputabile alla lavoratrice sanzionata.
Tale comportamento è ascrivibile alla fattispecie prevista dall'art. 54, comma 2, lett. g del CCNL in atti, secondo cui si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione proprio per la condotta del lavoratore che si sia reso colpevole di “comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dalla società”. La sanzione risulta altresì essere congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.
In definitiva la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice convenuta con provvedimento del 18.10.2018. La peculiarità e controvertibilità delle questioni esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittima la sanzione disciplinare della multa pari a due ore di retribuzione irrogata alla lavoratrice con provvedimento del Controparte_1
18.10.2018;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni