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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3410/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PARMEGGIANI CRISTINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PARMEGGIANI CRISTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente che il Tribunale di Mantova Voglia accogliere le conclusioni di seguito riportate:
1.1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1
a garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori adotteranno in via condivisa le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute di . Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla Per_1 cura quotidiana della figlia quando è sottoposta al relativo accudimento. Ogni Per_1 genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà attivarsi per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ciascun genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ciascun genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambin a. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun genitore, nell'esercizio della bigenitorialità dovrà evitare di coinvolgere nelle eventuali discussioni tra Per_1 loro;
dovrà evitare che riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o Per_1 assista a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; dovrà evitare di utilizzare la figlia quale messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
1.2. La residenza abituale e preferenziale di sarà presso l'abitazione della madre, Per_1 sita in Mantova, Via Franco Cesana n.
9. Eventuali modifiche alla residenza abituale CP_ della minore dovranno essere comunicate al OR e preventivamente autorizzate dallo stesso. CP_ 1.2.1. Il OR lascerà la Casa Familiare entro il 31.07.2024 e si trasferirà in altro immobile consono alle esigenze di . Una volta individuato l'immobile, il OR Per_1 CP_
ne darà immediata comunicazione alla RA fornendogli l'indirizzo. Pt_1
1.3. resterà con la madre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - tre giorni a Per_1 CP_ settimana, da concordarsi con il OR in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con pernottamento - per il periodo estivo, la RA potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, Pt_1 CP_ comunicando al OR il periodo di ferie prescelto entro il 31.05 di ciascun anno .
1.4. resterà con il padre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - due giorni a Per_1 settimana, incluso pernottamento, da concordarsi con la RA in relazione Pt_1 agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, con ri -accompagnamento presso la madre dalle 19.00 circa;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con CP_ pernottamento - per il periodo estivo, il OR potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, comunicando alla RA il periodo di ferie Pt_1 prescelto entro il 31.05 di ciascun anno. CP_ 1.4.1. In attesa che il OR trovi un alloggio consono, le visite alla figlia Per_1 potranno essere effettuate presso la Casa Familiare in giorni e orari concordati tra i genitori, con esonero del pernottamento della bambina presso il padre. CP_ 1.5. A titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , il OR , Per_1 CP_ a decorrere dal mese di luglio 2024, verserà mensilmente alla RA , mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 24 di ciascun mese, sulle seguenti coordinate bancarie [...], la somma di euro 400,00
(quattrocento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente a far tempo dal mese di novembre di ciascun, secondo gli indici ISTAT.
1.6. Spese straordinarie: le spese extra assegno relative ai figli a saranno Per_1 ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese, secondo lo schema in uso al Tribunale di Mantova, troveranno la seguente regolamentazione: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiest i dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post -scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di euro 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta” .
1.7. Il costo dell'eventuale baby-sitter resterà invece interamente a carico del genitore che ne farà uso durante le rispettive ore di visita.
1.8. L'assegno Unico resterà a intero CP_ favore della RA con espressa rinuncia del OR a decorrere dalla Pt_1 compilazione dell'ISEE 2024.
2. Quanto alla Casa Familiare
2.1. La Casa Familiare resterà nella disponibilità della RA che la abiterà Pt_1 unitamente alla figlia.
CP_ 2.2. Le Parti convengono che la quota di proprietà della Casa Familiare del OR venga acquistata dalla RA al prezzo di euro 55.171,06 (valuta giugno Pt_1
CP_ 2024), pari al residuo della quota di spettanza del Mutuo in capo al OR . Detta
CP_ cifra non sarà quindi versata al OR ma verrà corrisposta mediante accollo del
CP_ Mutuo da parte della RA con liberazione del OR . Pt_1
2.2.1. In ragione di ciò, a decorrere dal mese di luglio 2024, la RA si Pt_1 accollerà interamente il pagamento delle rate residue del mutuo, pari ad euro 517,23 CP_ mensili, con liberazione del OR , da formalizzarsi presso la Banca concessionaria del mutuo a seguito della cessione della quota di proprietà della Casa Familiare del CP_ OR alla RA dinanzi a Notaio scelto da quest'ultima . Pt_1
2.2.2. Il rogito della cessione verrà stipulato, innanzi a Notaio scelto dalla RA
entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione. Pt_1
3. Altri aspetti economici tra i coniugi 3.1. Il c/c cointestato acceso presso Banca Intesa
San Paolo verrà estinto dai coniugi entro il 30.08.2024; i coniugi provvederanno alla ripartizione del saldo alla data di estinzione.
3.1.1. La RA aprirà un c/c Pt_1 personale presso la medesima Banca su cui verrà addebitata la rata del Mutuo.
3.2. L'autovettura Ford Fiesta, targata EV329KK (data immatricolazione 24.03.2014) di CP_ proprietà del OR verrà ceduta alla RA entro il 31.12.2025; nel Pt_1 frattempo, la RA ne farà liberamente uso e provvederà al pagamento del Pt_1 bollo auto e dell'assicurazione, oltre alle spese di manutenzione della stessa .
I Coniugi, Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi , decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 02.09.2017 in regime di separazione dei beni, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 444 , parte 2, serie A;
B. ordinare al Comune di Palermo di annotar e l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. omologare le seguenti condizioni 2. Quanto alla figlia minore (bigenitorialità) Per_1
1.1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1
a garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori adotteranno in via condivisa le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute di . Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla Per_1 cura quotidiana della figlia quando è sottoposta al relativo accudimento. Ogni Per_1 genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà attivarsi per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figli a e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ciascun genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ciascun genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambin a. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun genitore, nell'esercizio della bigenitorialità dovrà evitare di coinvolgere nelle eventuali discussioni tra Per_1 loro;
dovrà evitare che riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o Per_1 assista a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; dovrà evitare di utilizzare la figlia quale messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
1.2. La residenza abituale e preferenziale di sarà presso l'abitazione della madre, Per_1 sita in Mantova, Via Franco Cesana n. 13/A. Eventuali modifiche alla residenza abituale CP_ della minore dovranno essere comunicate al OR e preventivamente autorizzate dallo stesso. CP_ 1.2.1. Il OR lascerà la Casa Familiare entro il e si trasferirà in altro immobile CP_ consono alle esigenze di . Una volta individuato l'immobile, il OR ne darà Per_1 immediata comunicazione alla RA fornendogli l'indirizzo. Pt_1
1.3. resterà con la madre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - tre giorni a Per_1 CP_ settimana, da concordarsi con il OR in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con pernottamento - per il periodo estivo, la RA potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, Pt_1 CP_ comunicando al OR il periodo di ferie prescelto entro il 31.05 di ciascun anno.
1.4. resterà con il padre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - due giorni a Per_1 settimana, incluso pernottamento, da concordarsi con la RA in relazione Pt_1 agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week-end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, con ri -accompagnamento presso la madre dalle 19.00 circa;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al
(mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con
CP_ pernottamento - per il periodo estivo, il OR potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, comunicando alla RA il periodo di ferie Pt_1 prescelto entro il 31.05 di ciascun anno.
CP_ 1.4.1. Qualora il OR non abbia ancora trovato un alloggio consono, le visite alla figlia potranno essere effettuate presso la Casa Familiare in giorni e orari Per_1 concordati tra i genitori, con esonero del pernottamento della bambina presso il padre.
CP_ 1.5. A titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , il OR , Per_1
CP_ a decorrere dal mese di luglio 2024, vers a mensilmente alla RA , mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 24 di ciascun mese, sulle seguenti coordinate bancarie [...], la somma di euro 400,00
(quattrocento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente a far tempo dal mese di novembre di ciascun, secondo gli indici ISTAT.
1.6. Spese straordinarie: le spese extra assegno relative alla figlia saranno Per_1 ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese, secondo lo schema in uso al Tribunale di Mantova, troveranno la seguente regolamentazione : “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: b) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiest i dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post -scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di euro 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta ” .
1.7. Il costo dell'eventuale baby-sitter resterà invece interamente a carico del genitore che ne farà uso durante le rispettive ore di visita.
1.8. L'assegno Unico resterà a intero favore della RA con espressa Pt_1 CP_ rinuncia del OR a decorrere dalla compilazione dell'ISEE 2024.
2. Quanto alla Casa Familiare
2.1. La Casa Familiare resterà nella disponibilità della RA che la abiterà Pt_1 unitamente alla figlia.
CP_ 2.2. Le Parti convengono che la quota di proprietà della Casa Familiare del OR venga acquistata dalla RA al prezzo di euro 55.171,06 (valuta giugno Pt_1
CP_ 2024), pari al residuo della quota di spettanza del Mutuo in capo al OR . Detta
CP_ cifra non sarà quindi versata al OR ma verrà corrisposta mediante accollo del
CP_ Mutuo da parte della RA con liberazione del OR . Pt_1
2.2.1. In ragione di ciò, a decorrere dal mese di luglio 2024, la RA si Pt_1 accollerà interamente il pagamento delle rate residue del mutuo, pari ad euro 517,23 CP_ mensili, con liberazione del OR , da formalizzarsi presso la Banca concessionaria del Mutuo a seguito della cessione della quota di proprietà della Casa Familiare del CP_ OR alla RA dinanzi a Notaio scelto da quest'ultima.
2.2.2. Il rogito Pt_1 della cessione verrà stipulato, innanzi a Notaio scelto dalla RA entro un Pt_1 anno dall'emissione della sentenza di separazione.
3. Altri aspetti economici tra i coniugi
3.1. La Ford Fiesta, targata EV329KK (data immatricolazione 24.03.2014) di proprietà CP_ del OR verrà ceduta alla RA entro il 31.12.2025; nel frattempo, la Pt_1 RA ne farà liberamente uso e provvederà al pagamento del bollo auto e Pt_1 dell'assicurazione, oltre alle spese di manutenzione della stessa. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PALERMO in data 02/09/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 444, parte II, serie A, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
14.11.2024 La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3410/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PARMEGGIANI CRISTINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PARMEGGIANI CRISTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente che il Tribunale di Mantova Voglia accogliere le conclusioni di seguito riportate:
1.1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1
a garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori adotteranno in via condivisa le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute di . Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla Per_1 cura quotidiana della figlia quando è sottoposta al relativo accudimento. Ogni Per_1 genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà attivarsi per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ciascun genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ciascun genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambin a. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun genitore, nell'esercizio della bigenitorialità dovrà evitare di coinvolgere nelle eventuali discussioni tra Per_1 loro;
dovrà evitare che riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o Per_1 assista a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; dovrà evitare di utilizzare la figlia quale messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
1.2. La residenza abituale e preferenziale di sarà presso l'abitazione della madre, Per_1 sita in Mantova, Via Franco Cesana n.
9. Eventuali modifiche alla residenza abituale CP_ della minore dovranno essere comunicate al OR e preventivamente autorizzate dallo stesso. CP_ 1.2.1. Il OR lascerà la Casa Familiare entro il 31.07.2024 e si trasferirà in altro immobile consono alle esigenze di . Una volta individuato l'immobile, il OR Per_1 CP_
ne darà immediata comunicazione alla RA fornendogli l'indirizzo. Pt_1
1.3. resterà con la madre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - tre giorni a Per_1 CP_ settimana, da concordarsi con il OR in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con pernottamento - per il periodo estivo, la RA potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, Pt_1 CP_ comunicando al OR il periodo di ferie prescelto entro il 31.05 di ciascun anno .
1.4. resterà con il padre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - due giorni a Per_1 settimana, incluso pernottamento, da concordarsi con la RA in relazione Pt_1 agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, con ri -accompagnamento presso la madre dalle 19.00 circa;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con CP_ pernottamento - per il periodo estivo, il OR potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, comunicando alla RA il periodo di ferie Pt_1 prescelto entro il 31.05 di ciascun anno. CP_ 1.4.1. In attesa che il OR trovi un alloggio consono, le visite alla figlia Per_1 potranno essere effettuate presso la Casa Familiare in giorni e orari concordati tra i genitori, con esonero del pernottamento della bambina presso il padre. CP_ 1.5. A titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , il OR , Per_1 CP_ a decorrere dal mese di luglio 2024, verserà mensilmente alla RA , mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 24 di ciascun mese, sulle seguenti coordinate bancarie [...], la somma di euro 400,00
(quattrocento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente a far tempo dal mese di novembre di ciascun, secondo gli indici ISTAT.
1.6. Spese straordinarie: le spese extra assegno relative ai figli a saranno Per_1 ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese, secondo lo schema in uso al Tribunale di Mantova, troveranno la seguente regolamentazione: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiest i dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post -scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di euro 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta” .
1.7. Il costo dell'eventuale baby-sitter resterà invece interamente a carico del genitore che ne farà uso durante le rispettive ore di visita.
1.8. L'assegno Unico resterà a intero CP_ favore della RA con espressa rinuncia del OR a decorrere dalla Pt_1 compilazione dell'ISEE 2024.
2. Quanto alla Casa Familiare
2.1. La Casa Familiare resterà nella disponibilità della RA che la abiterà Pt_1 unitamente alla figlia.
CP_ 2.2. Le Parti convengono che la quota di proprietà della Casa Familiare del OR venga acquistata dalla RA al prezzo di euro 55.171,06 (valuta giugno Pt_1
CP_ 2024), pari al residuo della quota di spettanza del Mutuo in capo al OR . Detta
CP_ cifra non sarà quindi versata al OR ma verrà corrisposta mediante accollo del
CP_ Mutuo da parte della RA con liberazione del OR . Pt_1
2.2.1. In ragione di ciò, a decorrere dal mese di luglio 2024, la RA si Pt_1 accollerà interamente il pagamento delle rate residue del mutuo, pari ad euro 517,23 CP_ mensili, con liberazione del OR , da formalizzarsi presso la Banca concessionaria del mutuo a seguito della cessione della quota di proprietà della Casa Familiare del CP_ OR alla RA dinanzi a Notaio scelto da quest'ultima . Pt_1
2.2.2. Il rogito della cessione verrà stipulato, innanzi a Notaio scelto dalla RA
entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione. Pt_1
3. Altri aspetti economici tra i coniugi 3.1. Il c/c cointestato acceso presso Banca Intesa
San Paolo verrà estinto dai coniugi entro il 30.08.2024; i coniugi provvederanno alla ripartizione del saldo alla data di estinzione.
3.1.1. La RA aprirà un c/c Pt_1 personale presso la medesima Banca su cui verrà addebitata la rata del Mutuo.
3.2. L'autovettura Ford Fiesta, targata EV329KK (data immatricolazione 24.03.2014) di CP_ proprietà del OR verrà ceduta alla RA entro il 31.12.2025; nel Pt_1 frattempo, la RA ne farà liberamente uso e provvederà al pagamento del Pt_1 bollo auto e dell'assicurazione, oltre alle spese di manutenzione della stessa .
I Coniugi, Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi , decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 02.09.2017 in regime di separazione dei beni, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 444 , parte 2, serie A;
B. ordinare al Comune di Palermo di annotar e l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. omologare le seguenti condizioni 2. Quanto alla figlia minore (bigenitorialità) Per_1
1.1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1
a garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori adotteranno in via condivisa le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute di . Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla Per_1 cura quotidiana della figlia quando è sottoposta al relativo accudimento. Ogni Per_1 genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà attivarsi per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figli a e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ciascun genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ciascun genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambin a. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun genitore, nell'esercizio della bigenitorialità dovrà evitare di coinvolgere nelle eventuali discussioni tra Per_1 loro;
dovrà evitare che riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o Per_1 assista a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; dovrà evitare di utilizzare la figlia quale messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
1.2. La residenza abituale e preferenziale di sarà presso l'abitazione della madre, Per_1 sita in Mantova, Via Franco Cesana n. 13/A. Eventuali modifiche alla residenza abituale CP_ della minore dovranno essere comunicate al OR e preventivamente autorizzate dallo stesso. CP_ 1.2.1. Il OR lascerà la Casa Familiare entro il e si trasferirà in altro immobile CP_ consono alle esigenze di . Una volta individuato l'immobile, il OR ne darà Per_1 immediata comunicazione alla RA fornendogli l'indirizzo. Pt_1
1.3. resterà con la madre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - tre giorni a Per_1 CP_ settimana, da concordarsi con il OR in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week -end alterni;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al (mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con pernottamento - per il periodo estivo, la RA potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, Pt_1 CP_ comunicando al OR il periodo di ferie prescelto entro il 31.05 di ciascun anno.
1.4. resterà con il padre, salvo diverse determinazioni delle Parti: - due giorni a Per_1 settimana, incluso pernottamento, da concordarsi con la RA in relazione Pt_1 agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- a week-end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, con ri -accompagnamento presso la madre dalle 19.00 circa;
- festività e ponti, a seconda della cadenza da calendario;
- ad anni alterni: o dal 24.12 al
(mattina del) 31.12 o dal 31.12 al (mattina del) 06.01 o Pasqua o lunedì dell'Angelo con
CP_ pernottamento - per il periodo estivo, il OR potrà tenere AR con sé per quindici giorni consecutivi, comunicando alla RA il periodo di ferie Pt_1 prescelto entro il 31.05 di ciascun anno.
CP_ 1.4.1. Qualora il OR non abbia ancora trovato un alloggio consono, le visite alla figlia potranno essere effettuate presso la Casa Familiare in giorni e orari Per_1 concordati tra i genitori, con esonero del pernottamento della bambina presso il padre.
CP_ 1.5. A titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , il OR , Per_1
CP_ a decorrere dal mese di luglio 2024, vers a mensilmente alla RA , mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 24 di ciascun mese, sulle seguenti coordinate bancarie [...], la somma di euro 400,00
(quattrocento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente a far tempo dal mese di novembre di ciascun, secondo gli indici ISTAT.
1.6. Spese straordinarie: le spese extra assegno relative alla figlia saranno Per_1 ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese, secondo lo schema in uso al Tribunale di Mantova, troveranno la seguente regolamentazione : “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: b) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiest i dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post -scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di euro 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta ” .
1.7. Il costo dell'eventuale baby-sitter resterà invece interamente a carico del genitore che ne farà uso durante le rispettive ore di visita.
1.8. L'assegno Unico resterà a intero favore della RA con espressa Pt_1 CP_ rinuncia del OR a decorrere dalla compilazione dell'ISEE 2024.
2. Quanto alla Casa Familiare
2.1. La Casa Familiare resterà nella disponibilità della RA che la abiterà Pt_1 unitamente alla figlia.
CP_ 2.2. Le Parti convengono che la quota di proprietà della Casa Familiare del OR venga acquistata dalla RA al prezzo di euro 55.171,06 (valuta giugno Pt_1
CP_ 2024), pari al residuo della quota di spettanza del Mutuo in capo al OR . Detta
CP_ cifra non sarà quindi versata al OR ma verrà corrisposta mediante accollo del
CP_ Mutuo da parte della RA con liberazione del OR . Pt_1
2.2.1. In ragione di ciò, a decorrere dal mese di luglio 2024, la RA si Pt_1 accollerà interamente il pagamento delle rate residue del mutuo, pari ad euro 517,23 CP_ mensili, con liberazione del OR , da formalizzarsi presso la Banca concessionaria del Mutuo a seguito della cessione della quota di proprietà della Casa Familiare del CP_ OR alla RA dinanzi a Notaio scelto da quest'ultima.
2.2.2. Il rogito Pt_1 della cessione verrà stipulato, innanzi a Notaio scelto dalla RA entro un Pt_1 anno dall'emissione della sentenza di separazione.
3. Altri aspetti economici tra i coniugi
3.1. La Ford Fiesta, targata EV329KK (data immatricolazione 24.03.2014) di proprietà CP_ del OR verrà ceduta alla RA entro il 31.12.2025; nel frattempo, la Pt_1 RA ne farà liberamente uso e provvederà al pagamento del bollo auto e Pt_1 dell'assicurazione, oltre alle spese di manutenzione della stessa. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PALERMO in data 02/09/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 444, parte II, serie A, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
14.11.2024 La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola