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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15658 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NIGLIO ROSANNA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno Sociale
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, ultrasessantacinquenne, in data 6.9.2023 ha presentato all' domanda di CP_1 assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95, negato dall'Istituto sul presupposto dell'insussistenza dello stato di bisogno avendo la ricorrente in sede di separazione coniugale dichiarato di essere autosufficiente.
Precisato che in sede di separazione consensuale i coniugi convenivano un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore dell'odierna ricorrente con decorrenza 2023 e sino al reperimento di nuovo impiego, la ha contestato il provvedimento di diniego Parte_1
e la rilevanza dello stato di bisogno e, ribadita la sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali, ha chiesto la condanna dell al pagamento dell'assegno sociale. CP_1
1 Costituitosi in giudizio, l' ha ribadito la propria posizione, già espressa in sede CP_1
amministrativa, evidenziando che lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente deve ritenersi volontario, avendo la stessa concordato con il marito un assegno di mantenimento del tutto irrisorio.
La domanda attorea è fondata.
Premesso che dalla documentazione prodotta risulta che la è legalmente Parte_1 separata dal proprio coniuge, e che non è in contestazione la mancanza in capo alla stessa di redditi propri, va in primo luogo osservato che il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione.
E' pertanto del tutto irrilevante che la ricorrente abbia concordato in sede di separazione un assegno di mantenimento di soli 200 Euro mensili, anche perché non vi è dimostrazione alcuna che l'ex coniuge fosse in grado di erogare un mantenimento superiore.
Peraltro, in tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale (cfr. Cass.
18.3.2010, n. 6570).
In base a quanto esposto, pertanto, essendo solo questo il motivo ostativo addotto dall' deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale ex art. 3, CP_1 comma 6, della legge n. 335/95, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa CP_1
(scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 50% in considerazione della semplicità e serialità del contenzioso
P.Q.M.
2 condanna l' all'erogazione dell'assegno sociale a decorrere dal 1.10.2023 oltre CP_1
interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
1.864,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma, 6.6.2025
Il giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15658 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NIGLIO ROSANNA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno Sociale
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, ultrasessantacinquenne, in data 6.9.2023 ha presentato all' domanda di CP_1 assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95, negato dall'Istituto sul presupposto dell'insussistenza dello stato di bisogno avendo la ricorrente in sede di separazione coniugale dichiarato di essere autosufficiente.
Precisato che in sede di separazione consensuale i coniugi convenivano un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore dell'odierna ricorrente con decorrenza 2023 e sino al reperimento di nuovo impiego, la ha contestato il provvedimento di diniego Parte_1
e la rilevanza dello stato di bisogno e, ribadita la sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali, ha chiesto la condanna dell al pagamento dell'assegno sociale. CP_1
1 Costituitosi in giudizio, l' ha ribadito la propria posizione, già espressa in sede CP_1
amministrativa, evidenziando che lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente deve ritenersi volontario, avendo la stessa concordato con il marito un assegno di mantenimento del tutto irrisorio.
La domanda attorea è fondata.
Premesso che dalla documentazione prodotta risulta che la è legalmente Parte_1 separata dal proprio coniuge, e che non è in contestazione la mancanza in capo alla stessa di redditi propri, va in primo luogo osservato che il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione.
E' pertanto del tutto irrilevante che la ricorrente abbia concordato in sede di separazione un assegno di mantenimento di soli 200 Euro mensili, anche perché non vi è dimostrazione alcuna che l'ex coniuge fosse in grado di erogare un mantenimento superiore.
Peraltro, in tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale (cfr. Cass.
18.3.2010, n. 6570).
In base a quanto esposto, pertanto, essendo solo questo il motivo ostativo addotto dall' deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale ex art. 3, CP_1 comma 6, della legge n. 335/95, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa CP_1
(scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione del 50% in considerazione della semplicità e serialità del contenzioso
P.Q.M.
2 condanna l' all'erogazione dell'assegno sociale a decorrere dal 1.10.2023 oltre CP_1
interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
1.864,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma, 6.6.2025
Il giudice
F. R. Pucci
3