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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90005522 62 notificata il 3/4/2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Avellino, fondata su diverse cartelle per tributi:
Cartella 012 2012 000 66036 74 000 notificata il 26/07/2013 relativa a TARI - Atripalda 2008 per €. 332,00
Cartella 012 2017 000 1437939000 notificata il 11/09/2017 relativa a Tari - Avellino 2015 per €. 406,00
Accertamento TEFM01390 notificato il 05/12/2012 da Agenzia Entrate - Avellino 2007 per €. 3.843,36
Ha eccepito che:
A) l'atto TEFM0139, Agenzia entrate di Avellino, sarebbe stato notificato il 5/12/2012 e, quindi, erano oramai decorsi più di dieci anni alla data di notifica (2025) dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione
B) il tributo TARI, Comune di Avellino, la cui cartella sembra essere stata notificata il 1/9/2017, e quindi si
è verificata la prescrizione che è di cinque anni, vista la natura periodica del pagamento. Ciò ai sensi dell'art. 2948 c.c. (Cass., n. 4283/2010).
C) il tributo Tari, Comune di Atripalda, la cui cartella sembra essere stata notificata il 6/7/2013, e, quindi, si
è verificata la prescrizione poiché sono decorsi più di dieci anni alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, qui impugnata.
Si è maturata, quindi, la prescrizione dei crediti tributari sopra riportati così come delle sanzioni.
Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato atto e, in ogni caso, dichiarare non dovute le sanzioni per intervenuta prescrizione.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso per il suo rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è fondato.
La resistente ha prodotto intimazione di pagamento notificata il giorno 8 novembre 2019 eccependo che in virtù della legislazione emergenziale emessa nel periodo pandemico, la sospensione dell'attività di notifica sarebbe durata dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, quindi, anche per l'effetto interruttivo della suddetta intimazione e degli effetti sospensivi, non si sarebbe maturata alcuna prescrizione.
La tesi non può essere accolta.
Ha chiarito la Suprema Corte (cfr. ordinanza n°960 del 15/1/2025) che ai 5 anni di prescrizione vanno aggiunti solo 85 giorni di sospensione.
Conseguentemente, stante l'ultimo atto interruttivo del 18/11/2019, la prescrizione si è maturata già dal 3 febbraio 2025 e quindi l'intimazione oggetto di impugnazione, che è stata notificata il 3 aprile 2025, è relativa a crediti erariali già prescritti
Deve, pertanto, provvedersi come da dispositivo;
l'incertezza normativa sulle cause di sospensione impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90005522 62 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90005522 62 notificata il 3/4/2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Avellino, fondata su diverse cartelle per tributi:
Cartella 012 2012 000 66036 74 000 notificata il 26/07/2013 relativa a TARI - Atripalda 2008 per €. 332,00
Cartella 012 2017 000 1437939000 notificata il 11/09/2017 relativa a Tari - Avellino 2015 per €. 406,00
Accertamento TEFM01390 notificato il 05/12/2012 da Agenzia Entrate - Avellino 2007 per €. 3.843,36
Ha eccepito che:
A) l'atto TEFM0139, Agenzia entrate di Avellino, sarebbe stato notificato il 5/12/2012 e, quindi, erano oramai decorsi più di dieci anni alla data di notifica (2025) dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione
B) il tributo TARI, Comune di Avellino, la cui cartella sembra essere stata notificata il 1/9/2017, e quindi si
è verificata la prescrizione che è di cinque anni, vista la natura periodica del pagamento. Ciò ai sensi dell'art. 2948 c.c. (Cass., n. 4283/2010).
C) il tributo Tari, Comune di Atripalda, la cui cartella sembra essere stata notificata il 6/7/2013, e, quindi, si
è verificata la prescrizione poiché sono decorsi più di dieci anni alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, qui impugnata.
Si è maturata, quindi, la prescrizione dei crediti tributari sopra riportati così come delle sanzioni.
Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato atto e, in ogni caso, dichiarare non dovute le sanzioni per intervenuta prescrizione.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso per il suo rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è fondato.
La resistente ha prodotto intimazione di pagamento notificata il giorno 8 novembre 2019 eccependo che in virtù della legislazione emergenziale emessa nel periodo pandemico, la sospensione dell'attività di notifica sarebbe durata dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, quindi, anche per l'effetto interruttivo della suddetta intimazione e degli effetti sospensivi, non si sarebbe maturata alcuna prescrizione.
La tesi non può essere accolta.
Ha chiarito la Suprema Corte (cfr. ordinanza n°960 del 15/1/2025) che ai 5 anni di prescrizione vanno aggiunti solo 85 giorni di sospensione.
Conseguentemente, stante l'ultimo atto interruttivo del 18/11/2019, la prescrizione si è maturata già dal 3 febbraio 2025 e quindi l'intimazione oggetto di impugnazione, che è stata notificata il 3 aprile 2025, è relativa a crediti erariali già prescritti
Deve, pertanto, provvedersi come da dispositivo;
l'incertezza normativa sulle cause di sospensione impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese.