Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1371/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALASSI Parte_1 C.F._1
SIMONA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GALASSI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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residenza.
2) Il signor ha già prelevato dalla ex casa familiare i propri effetti personali ed i beni di CP_1
sua proprietà esclusiva.
3) I coniugi convengono e danno atto che gli altri beni mobili allocati nella casa ex familiare rimarranno di proprietà della signora Parte_1
4) A completa definizione dei rapporti economici e/o patrimoniali sorti in virtù del rapporto matrimoniale e ritenendo gli accordi che seguono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale, richiedendo altresì l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e Sent. n. 154/99 Corte Costituzionale, convengono:
a) Con la sottoscrizione del presente atto il signor promette di trasferire entro tre mesi CP_1
dalla sentenza di omologa di separazione alla signora che accetta di acquistare la Parte_1 proprietà della propria quota di una metà pro indiviso dell'immobile acquistato con il citato atto di compravendita a ministero Notaio dott. in data 28 settembre 2015, Rep. n. Persona_1
76.906/22.268 (doc. n. 3), al cui atto le parti fanno espresso riferimento, con i patti, gli impegni ed obblighi in esso presenti, con i diritti proporzionali, con gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze ed accessioni, con gli usi, diritti e ragioni, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti.
Tutte le spese necessarie per il trasferimento della quota dell'immobile sopra descritto, compresi gli onorari del Notaio, saranno a carico della signora Parte_1
Nello stipulando contratto di cessione di diritti reali immobiliari a seguito di sentenza di omologa di separazione personale consensuale dei coniugi la signora si riserverà il diritto di Parte_1 continuare ad usufruire delle detrazioni d'imposta non ancora utilizzate dipendenti da interventi di recupero edilizio per i quali non è ancora trascorso l'intero periodo per fruire della agevolazione fiscale.
b) Il corrispettivo della quota immobiliare oggetto di trasferimento viene determinato in € 30.000,00
(trentamila/00) da corrispondersi da parte della signora al signor con le seguenti Pt_1 CP_1 modalità: € 10.000,00 (diecimila/00) contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita che le parti si obbligano a sottoscrivere avanti a Notaio scelto dalla signora Parte_1 nel termine sopra precisato e il residuo importo sarà versato dalla stessa mediante rate di €
[...]
400,00 (quattrocento/00) mensili, a decorrere dal mese successivo a quello della stipulazione del rogito sino all'estinzione e senza interessi.
pagina 2 di 4 c) La signora con il trasferimento dell'immobile e al momento del rogito si impegna Parte_1 ad estinguere interamente la parte rimanente dei mutui sopracitati gravanti sull'immobile, contratti con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ora BPER Banca S.p.A.
d) Il signor garantisce la proprietà e la disponibilità della porzione immobiliare in CP_1
oggetto, nonché la sua libertà da qualsiasi peso o ipoteca, oneri reali, privilegi anche fiscali, ad eccezione delle iscrizioni ipotecarie volontarie derivante dai contratti di mutuo fondiario concessi dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per mezzo di atto a ministero Notaio dott.
[...]
Per_1
e) In attesa del suddetto trasferimento la casa familiare verrà assegnata alla signora
[...]
. Parte_1
f) Le rate di entrambi i mutui sino alla stipula del rogito sono pagati dal sig. per € 700,00 CP_1
(settecento/00) e dalla signora per € 260,00 (duecentosessanta/00). Nel caso in cui Parte_1 il signor dovesse uscire dalla casa coniugale prima della stipula del rogito, l'intero CP_1 importo relativo ai mutui di € 960,00 (novecentosessanta/00) sarà a carico della signora
[...]
. Parte_1
5) I coniugi hanno già ripartito fra loro il saldo del conto corrente comune, che provvederanno a chiudere dopo la stipula del rogito.
6) Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
7) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata.
9) Le spese del presente giudizio sono pagate metà ciascuno tra le parti”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 3 di 4 legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 9/6/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FANANO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 1 Parte I
III – Spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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