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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/08/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott. Davide Naldi Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in C.da Mugavero, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carmen La Barbera;
-ricorrente- contro
, C.F.: , nato a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Elena Pesare;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto all'accoglimento del ricorso, con parere favorevole reso in data 15.05.2025.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
9.05.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/12/2023, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Enna in data
19.09.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 173 parte II serie A anno
1987, con , dalla cui unione sono nati i figli, (nata ad [...] il Controparte_1 Per_1
Per_ 30.11.1988), (nato ad [...] il [...]) e (nato ad [...] l'[...]). Per_3
Ha dedotto la ricorrente che con decreto del 8 giugno 2023, reso nel giudizio civile iscritto al n.
338/2023 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute che di seguito si riportano: “<< La casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra
, viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi, in quanto residenza Pt_1 prevalente e personale della stessa;
I figli essendo maggiorenni potranno decidere liberamente con chi dei due genitori vivere e la frequenza con cui trascorrere il tempo libero e/o le festività; Il sig.
corrisponderà un assegno mensile di € 150,00 quale mantenimento per il Controparte_1
Per_ figlio ed € 100,00 quale mantenimento per il figlio fino al raggiungimento della loro Per_3 indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese da bonificarsi presso il conto corrente intestato agli stessi figli. Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per i figli (spese mediche, sanitarie, specialistiche o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze Per_ e corso violino per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
I coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno ripartito fra loro ogni bene comune in sede di separazione, indi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al ricorso di separazione da intendersi in questa sede integralmente”.
La ricorrente ha altresì dedotto: (i) che nel tempo il rapporto si è logorato ed è venuto meno il vincolo di affectio coniugalis che aveva legato i due coniugi, a causa di contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza coniugale;
(ii) di esercitare attività lavorativa con un contratto part-time.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di:
“-Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lette. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1 celebrato in Enna in data 19 settembre 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Enna, anno 1987, parte II serie A n. 173, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
Per_
- Dire e confermare le condizioni di separazione ad eccezione del versamento diretto al figlio , a carico del sig. , di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese
a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato al figlio stesso. Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Per_ Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio (spese mediche, sanitarie, specialistiche
o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze e corso violino Per_ per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
- Dire e confermare che la casa coniugale sita in Enna, in C.da Mugavero snc, di proprietà del padre della sig.ra , viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi, in quanto Pt_1 residenza prevalente e personale della stessa”.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito il resistente, il quale ha precisato che, a seguito della notifica del ricorso, le parti congiuntamente hanno deciso di chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza congiunta di divorzio allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. “istanza congiunta divorzio”)., sottoscritta personalmente dalle parti il 2.04.2025, con firma autenticata dai loro avvocati e depositata nel fascicolo telematico il 15.05.2024.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando di chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta istanza di seguito riportate:
“➢ Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lette. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1 celebrato in Enna in data19 settembre 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Enna, anno 1987, parte II serie A n. 173, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
Per_
➢ Dire e confermare le condizioni di separazione ad eccezione del versamento diretto al figlio ,
a carico di entrambi i genitori, di un assegno mensile della complessiva somma di € 150,00 a titolo di mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato al figlio stesso pro-quota (€ 75,00 per ciascun genitore). Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Per_
➢ Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio (spese mediche, sanitarie, specialistiche o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_
➢ Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze e corso violino per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
➢ Dire e confermare che la casa coniugale sita in Enna, in C.da Mugavero snc, di proprietà del padre della sig.ra , viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi personali Pt_1 di questa, in quanto residenza prevalente e personale della stessa”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi. A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In conclusione, acquisito il parere del Pm in data 15.05.2025, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico il 15.05.2025, sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Enna il 07.12.2002 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CT), il 21.03.1959, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. 173 parte II serie A anno 1987; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.08.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott. Davide Naldi Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in C.da Mugavero, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carmen La Barbera;
-ricorrente- contro
, C.F.: , nato a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Elena Pesare;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto all'accoglimento del ricorso, con parere favorevole reso in data 15.05.2025.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
9.05.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/12/2023, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Enna in data
19.09.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 173 parte II serie A anno
1987, con , dalla cui unione sono nati i figli, (nata ad [...] il Controparte_1 Per_1
Per_ 30.11.1988), (nato ad [...] il [...]) e (nato ad [...] l'[...]). Per_3
Ha dedotto la ricorrente che con decreto del 8 giugno 2023, reso nel giudizio civile iscritto al n.
338/2023 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute che di seguito si riportano: “<< La casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra
, viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi, in quanto residenza Pt_1 prevalente e personale della stessa;
I figli essendo maggiorenni potranno decidere liberamente con chi dei due genitori vivere e la frequenza con cui trascorrere il tempo libero e/o le festività; Il sig.
corrisponderà un assegno mensile di € 150,00 quale mantenimento per il Controparte_1
Per_ figlio ed € 100,00 quale mantenimento per il figlio fino al raggiungimento della loro Per_3 indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese da bonificarsi presso il conto corrente intestato agli stessi figli. Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per i figli (spese mediche, sanitarie, specialistiche o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze Per_ e corso violino per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
I coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno ripartito fra loro ogni bene comune in sede di separazione, indi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al ricorso di separazione da intendersi in questa sede integralmente”.
La ricorrente ha altresì dedotto: (i) che nel tempo il rapporto si è logorato ed è venuto meno il vincolo di affectio coniugalis che aveva legato i due coniugi, a causa di contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza coniugale;
(ii) di esercitare attività lavorativa con un contratto part-time.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di:
“-Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lette. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1 celebrato in Enna in data 19 settembre 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Enna, anno 1987, parte II serie A n. 173, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
Per_
- Dire e confermare le condizioni di separazione ad eccezione del versamento diretto al figlio , a carico del sig. , di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese
a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato al figlio stesso. Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Per_ Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio (spese mediche, sanitarie, specialistiche
o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze e corso violino Per_ per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
- Dire e confermare che la casa coniugale sita in Enna, in C.da Mugavero snc, di proprietà del padre della sig.ra , viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi, in quanto Pt_1 residenza prevalente e personale della stessa”.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito il resistente, il quale ha precisato che, a seguito della notifica del ricorso, le parti congiuntamente hanno deciso di chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza congiunta di divorzio allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. “istanza congiunta divorzio”)., sottoscritta personalmente dalle parti il 2.04.2025, con firma autenticata dai loro avvocati e depositata nel fascicolo telematico il 15.05.2024.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando di chiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta istanza di seguito riportate:
“➢ Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lette. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1 celebrato in Enna in data19 settembre 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Enna, anno 1987, parte II serie A n. 173, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
Per_
➢ Dire e confermare le condizioni di separazione ad eccezione del versamento diretto al figlio ,
a carico di entrambi i genitori, di un assegno mensile della complessiva somma di € 150,00 a titolo di mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versare entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato al figlio stesso pro-quota (€ 75,00 per ciascun genitore). Tale assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
Per_
➢ Le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio (spese mediche, sanitarie, specialistiche o comunque non coperte dal SSN, universitarie, sportive, ricreative di istruzione, ecc.), previamente concordate e debitamente documentate, dalla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_
➢ Le ulteriori spese quali tasse universitarie, utenze e corso violino per il figlio sono da intendersi straordinarie e da versarsi separatamente;
➢ Dire e confermare che la casa coniugale sita in Enna, in C.da Mugavero snc, di proprietà del padre della sig.ra , viene lasciata a quest'ultima unitamente ai mobili ed arredi personali Pt_1 di questa, in quanto residenza prevalente e personale della stessa”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi. A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In conclusione, acquisito il parere del Pm in data 15.05.2025, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico il 15.05.2025, sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Enna il 07.12.2002 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CT), il 21.03.1959, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. 173 parte II serie A anno 1987; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.08.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca