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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
25/09/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. VINCIPROVA VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
Con gli Avv.ti OCCHIENA MASSIMO, NAPPI FRANCESCA e NARDOIANNI RAFFAELE
2) Controparte_2
Con l'Avv. SAM ALDO
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti in epigrafe riportati, disapplicandoli e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale per i periodi in cui la ricorrente non ha potuto esercitare la propria professione, quantificato già in €
2.191,38, oltre al pagamento degli oneri previdenziali (a carico del lavoratore ed a carico del datore di lavoro) non versati nel periodo di sospensione dal lavoro, nonchè dei danni morali da quantificare in via equitativa;
- condannare le parti resistenti alle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge, incluso il contributo unificato.
PER LA RESISTENTE CP_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in ogni caso dichiarare inammissibile il ricorso e comunque rigettare tutte le domande CP_1
proposte dalla parte ricorrente, condannandola alla refusione delle spese e dei compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge.
PER IL RESISTENTE DI Controparte_2 CP_2
Nel merito: respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo in data 25/9/2023 a seguito dell'intervenuta sentenza N.
126/2023 depositata il 29/3/2023 con cui il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo in favore del Giudice Ordinario la signora , nel dedurre: Parte_1
• di essere una professionista sanitaria, iscritta all'Albo degli infermieri tenuto dall'
[...]
per la Provincia di risultando impiegata presso il Controparte_2 CP_2
Policlinico “S. Giorgio” di CP_2
• di essere in quanto tale soggetta all'obbligo di cui all'art. 4 co 1 D.L. N. 44 /2021 che disciplina l'obbligo della vaccinazione per la prevenzione del contagio da SARS Covid 19 nei confronti degli esercenti una professione sanitaria;
• di aver fornito riscontro documentale comunicando all'O.P.I. di aver subito il contagio da SARS
Covid 19 allegando successivamente certificazione dell'ASFO di avvenuta guarigione rilasciatale a seguito dell'esito del tampone negativo;
• di aver quindi ottenuto, per effetto del contagio e della guarigione, il rilascio ad opera del
Ministero della Salute della certificazione verde o DCG da guarigione di cui all'art. 9 D.L. N.
52/2021disciplinante, come noto, il cd. con data di inizio validità decorrente dal CP_3
9 gennaio 2022
evocava in giudizio l di nonché la Controparte_2 CP_2 [...]
censurando l'assunto secondo cui l'avvenuta Controparte_1 guarigione non è equiparabile all'adempimento dell'obbligo vaccinale e chiedendo la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e morale per il periodo in cui la ricorrente veniva illegittimamente sospesa dalla professione e dalla retribuzione previa disapplicazione:
- del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo N. 2241/2022 recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4 co 5 ultimo periodo del D.L. 44/2021;
- della nota del 23/5/2022 dell' con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento CP_4
promossa ex art. 21 octies L. 241/90 in data 17/5/22;
- del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo N. 2570/2022 del 15/6/22 recante la cessazione temporanea dell'efficacia della sospensione e contestuale cancellazione temporanea dell'annotazione della sospensione dall'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co 5 quarto periodo D.L. 44/2021,
- l'atto presupposto (in riferimento al provvedimento O.P.I. N. 2570/2022 del 15/6/2022) costituito dalla circolare N. 57/2022 del 13/6/2022 nella parte in cui consiglia agli CP_1
O.P.I. territoriali la cessazione dell'efficacia della sospensione solamente per 6 mesi e non anche per 12 mesi dalla guarigione;
- del provvedimento dell'O.P.I. protocollo N. 2834/2022 del 15/7/2022 recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4 co 5 ultimo periodo D.L. 44/2021
(convertito con L. 28/5/2021 N. 76).
Ciò premesso, non può innanzitutto l'adito Tribunale esimersi dal rilevare come l'odierna ricorrente abbia inteso agire nei confronti di soggetti privi di titolarità passiva del rapporto, stante l'incontestata circostanza:
- che la signora è professionista sanitaria e lavoratrice dipendente;
Pt_1
- che né l' di né la ricoprono la qualifica di soggetto datoriale, CP_4 CP_2 CP_1 identificandosi quest'ultimo nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
In particolare per quanto concerne il ruolo svolto dalla nel procedimento disciplinato CP_1 dall'art. 4, DL 44/2021, nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore del DL 172/2021
(convertito, con modificazioni, nella legge 3/2022), si deve chiarire che ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 la svolge (ha svolto) unicamente la funzione di interfaccia tra la CP_1
Piattaforma nazionale-DGC e gli Ordini territoriali, limitandosi a trasmettere il flusso telematico dei dati concernenti lo stato vaccinale dei singoli iscritti agli O.P.I. di competenza, peraltro senza in alcun modo potere accedere ai predetti dati.
Inoltre, in caso di accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, la CP_1 riceveva dagli Ordini la comunicazione di avvenuta sospensione dell' ai soli fini Parte_2 dell'annotazione nell'Albo nazionale della predetta sospensione, che per chiaro dettato normativo ha natura dichiarativa e non disciplinare.
Pertanto, alla luce di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente la non CP_1
riveste (non ha rivestito) alcun ruolo decisionale, né può intervenire nel procedimento di verifica del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e nessuna domanda, tantomeno una domanda risarcitoria, può legittimamente essere svolta nei suoi confronti né in questa, né in altre sedi. Nel merito appare ad ogni modo opportuno da subito evidenziare che la situazione in cui la ricorrente si
è trovata origina esclusivamente dal fatto di essersi sottratta, per sua scelta e senza giustificazione alcuna, all'obbligo vaccinale imposto ai professionisti sanitari con il d.l. 44/21, entrato in vigore nell'aprile 2021, successivamente più volte modificato ed integrato ed infine abrogato dal d.l.
162/22, convertito in l. 199/22, a far data dal 1° novembre 2022.
Laddove la professionista avesse ottemperato all'obbligo, non sarebbe incorsa nella sospensione. Alcun impedimento per ragioni mediche è stato addotto.
L'Ordine ha semplicemente messo in esecuzione quanto previsto dal Legislatore, né avrebbe potuto fare diversamente, dato che è stato, appunto, il Legislatore a prevedere la sospensione dall'esercizio della professione quale conseguenza automatica dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale, in difetto di valido motivo di esenzione o differimento.
La norma non consentiva alcuna discrezionalità, né graduazione tra diversi provvedimenti. L'Ordine mai ed in nessun caso avrebbe potuto prendere in considerazione le istanze inviate dalla ricorrente, dovendosi adeguare al dettato normativo ed, eventualmente, ad una pronuncia dell'Autorità giudiziaria sul caso specifico.
Nel caso di specie il giudicante è chiamato a valutare se il convenuto abbia agito nel rispetto CP_2
della legalità e conseguentemente se la domanda risarcitoria proposta dall'iscritta abbia un fondamento.
Necessita in proposito muovere dall'assunto che all'epoca alla quale si riferiscono i fatti la guarigione non era equiparata dalla legge alla vaccinazione come sostenuto dall'odierna attrice.
Ed invero solo con la modifica introdotta dal D.L. 24/22, entrato in vigore il 25 marzo 2022 e poi convertito in L. 52/22, il co 5 novellato del D.L. 44/21 prevedeva che “in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Per quel che concerne l'aspetto controverso della normativa in punto durata della copertura dopo la guarigione, reputa il decidente di fare propria la ricostruzione a livello normativo e di richiami giurisprudenziali effettuata dal convenuto e che qui si Controparte_2
riportano integralmente per comodità espositive.
Il comma 5 dell'art. 4 D.L. 44/21 era una norma che potremmo definire “in bianco”: esso rimandava, infatti, alle circolari del Ministero della Salute per stabilire il termine di differimento della vaccinazione per i guariti.
Parte attrice, nel secondo motivo del ricorso, ha ricostruito il complesso iter che ha portato le ad adottare provvedimenti come Controparte_5 quello oggetto del presente procedimento.
Quanto esposto sarebbe già sufficiente a dar conto della situazione di estrema incertezza e notevole difficoltà in cui si sono trovati gli Ordini, già improvvidamente gravati dal Legislatore di tutti gli oneri connessi alla vigilanza sull'obbligo vaccinale imposto ai sanitari e subissati da diffide, denunce, istanze e ricorsi da parte degli iscritti no vax.
È indispensabile integrare quanto riportato ex adverso, in modo da avere un quadro fedele della situazione.
Nel marzo 2021, il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 8284, che così disponeva: “… è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La circolare, dunque, stabiliva un periodo entro il quale la vaccinazione NON può essere eseguita (tre mesi dall'infezione) ed uno entro il quale deve preferibilmente effettuarsi (sei mesi dall'infezione).
Nel luglio del 2021 il Ministero diramava la circolare 32884, sulla cui interpretazione si sono pronunciati in via cautelare i TAR della Lombardia, nonché il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Padova.
Il testo della circolare 32884 si apriva con la locuzione “Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-
03/03/2021-DGPRE…”, il che già di per sé consente di escludere che il Ministero avesse inteso sostituire la 8284/21. E proseguiva: “…è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in
maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Nulla si dice del termine minimo da far decorrere dopo la guarigione per potersi vaccinare, che rimaneva fissato dalla circolare 8284/21.
La circolare di luglio affrontava, poi, un problema del tutto diverso da quello oggetto della circolare di marzo, vale a dire la possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due.
In questo senso andava anche la nota del 29 marzo del Capo di Gabinetto del dicastero (all. 2). Anche il
Ministero della Salute, con la circolare 11 luglio 2022 n. 32264 (all. 3), ha indirettamente dato un'indicazione chiara, raccomandando per over 60 e determinate categorie a rischio una seconda dose di richiamo “purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo...”.
Gli Ordini hanno inteso adottare prudenzialmente la linea di far cessare la sospensione dei sanitari non in regola con l'obbligo vaccinale per 180 giorni dopo le pronunce dei TAR Lombardia, non senza interpellare nuovamente il Ministero per avere chiarimenti. Il Capo di Gabinetto ha riscontrato la richiesta (all. 4), riferendo di aver a sua volta interpellato il Consiglio Superiore di Sanità, il quale non si è mai pronunciato.
Senonché a fronte dell'inestricabile ginepraio nel quale si è trovato l'odierno Ordine resistente è intervenuto il Giudice delle leggi che, con le pronunce 14, 15, 16 e 171/2023 ha posto la parola fine ad ogni discussione in punto costituzionalità dell'obbligo vaccinale.
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto disattesa la domanda giudizialmente azionata.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierna ricorrente in riassunzione 2) Condanna quest'ultima a rifondere alle convenute
[...]
di le spese di lite Controparte_6 CP_2 liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte processuale.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
25/09/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. VINCIPROVA VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
Con gli Avv.ti OCCHIENA MASSIMO, NAPPI FRANCESCA e NARDOIANNI RAFFAELE
2) Controparte_2
Con l'Avv. SAM ALDO
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti in epigrafe riportati, disapplicandoli e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale per i periodi in cui la ricorrente non ha potuto esercitare la propria professione, quantificato già in €
2.191,38, oltre al pagamento degli oneri previdenziali (a carico del lavoratore ed a carico del datore di lavoro) non versati nel periodo di sospensione dal lavoro, nonchè dei danni morali da quantificare in via equitativa;
- condannare le parti resistenti alle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge, incluso il contributo unificato.
PER LA RESISTENTE CP_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in ogni caso dichiarare inammissibile il ricorso e comunque rigettare tutte le domande CP_1
proposte dalla parte ricorrente, condannandola alla refusione delle spese e dei compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge.
PER IL RESISTENTE DI Controparte_2 CP_2
Nel merito: respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo in data 25/9/2023 a seguito dell'intervenuta sentenza N.
126/2023 depositata il 29/3/2023 con cui il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo in favore del Giudice Ordinario la signora , nel dedurre: Parte_1
• di essere una professionista sanitaria, iscritta all'Albo degli infermieri tenuto dall'
[...]
per la Provincia di risultando impiegata presso il Controparte_2 CP_2
Policlinico “S. Giorgio” di CP_2
• di essere in quanto tale soggetta all'obbligo di cui all'art. 4 co 1 D.L. N. 44 /2021 che disciplina l'obbligo della vaccinazione per la prevenzione del contagio da SARS Covid 19 nei confronti degli esercenti una professione sanitaria;
• di aver fornito riscontro documentale comunicando all'O.P.I. di aver subito il contagio da SARS
Covid 19 allegando successivamente certificazione dell'ASFO di avvenuta guarigione rilasciatale a seguito dell'esito del tampone negativo;
• di aver quindi ottenuto, per effetto del contagio e della guarigione, il rilascio ad opera del
Ministero della Salute della certificazione verde o DCG da guarigione di cui all'art. 9 D.L. N.
52/2021disciplinante, come noto, il cd. con data di inizio validità decorrente dal CP_3
9 gennaio 2022
evocava in giudizio l di nonché la Controparte_2 CP_2 [...]
censurando l'assunto secondo cui l'avvenuta Controparte_1 guarigione non è equiparabile all'adempimento dell'obbligo vaccinale e chiedendo la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e morale per il periodo in cui la ricorrente veniva illegittimamente sospesa dalla professione e dalla retribuzione previa disapplicazione:
- del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo N. 2241/2022 recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4 co 5 ultimo periodo del D.L. 44/2021;
- della nota del 23/5/2022 dell' con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento CP_4
promossa ex art. 21 octies L. 241/90 in data 17/5/22;
- del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo N. 2570/2022 del 15/6/22 recante la cessazione temporanea dell'efficacia della sospensione e contestuale cancellazione temporanea dell'annotazione della sospensione dall'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co 5 quarto periodo D.L. 44/2021,
- l'atto presupposto (in riferimento al provvedimento O.P.I. N. 2570/2022 del 15/6/2022) costituito dalla circolare N. 57/2022 del 13/6/2022 nella parte in cui consiglia agli CP_1
O.P.I. territoriali la cessazione dell'efficacia della sospensione solamente per 6 mesi e non anche per 12 mesi dalla guarigione;
- del provvedimento dell'O.P.I. protocollo N. 2834/2022 del 15/7/2022 recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4 co 5 ultimo periodo D.L. 44/2021
(convertito con L. 28/5/2021 N. 76).
Ciò premesso, non può innanzitutto l'adito Tribunale esimersi dal rilevare come l'odierna ricorrente abbia inteso agire nei confronti di soggetti privi di titolarità passiva del rapporto, stante l'incontestata circostanza:
- che la signora è professionista sanitaria e lavoratrice dipendente;
Pt_1
- che né l' di né la ricoprono la qualifica di soggetto datoriale, CP_4 CP_2 CP_1 identificandosi quest'ultimo nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
In particolare per quanto concerne il ruolo svolto dalla nel procedimento disciplinato CP_1 dall'art. 4, DL 44/2021, nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore del DL 172/2021
(convertito, con modificazioni, nella legge 3/2022), si deve chiarire che ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 la svolge (ha svolto) unicamente la funzione di interfaccia tra la CP_1
Piattaforma nazionale-DGC e gli Ordini territoriali, limitandosi a trasmettere il flusso telematico dei dati concernenti lo stato vaccinale dei singoli iscritti agli O.P.I. di competenza, peraltro senza in alcun modo potere accedere ai predetti dati.
Inoltre, in caso di accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, la CP_1 riceveva dagli Ordini la comunicazione di avvenuta sospensione dell' ai soli fini Parte_2 dell'annotazione nell'Albo nazionale della predetta sospensione, che per chiaro dettato normativo ha natura dichiarativa e non disciplinare.
Pertanto, alla luce di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente la non CP_1
riveste (non ha rivestito) alcun ruolo decisionale, né può intervenire nel procedimento di verifica del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e nessuna domanda, tantomeno una domanda risarcitoria, può legittimamente essere svolta nei suoi confronti né in questa, né in altre sedi. Nel merito appare ad ogni modo opportuno da subito evidenziare che la situazione in cui la ricorrente si
è trovata origina esclusivamente dal fatto di essersi sottratta, per sua scelta e senza giustificazione alcuna, all'obbligo vaccinale imposto ai professionisti sanitari con il d.l. 44/21, entrato in vigore nell'aprile 2021, successivamente più volte modificato ed integrato ed infine abrogato dal d.l.
162/22, convertito in l. 199/22, a far data dal 1° novembre 2022.
Laddove la professionista avesse ottemperato all'obbligo, non sarebbe incorsa nella sospensione. Alcun impedimento per ragioni mediche è stato addotto.
L'Ordine ha semplicemente messo in esecuzione quanto previsto dal Legislatore, né avrebbe potuto fare diversamente, dato che è stato, appunto, il Legislatore a prevedere la sospensione dall'esercizio della professione quale conseguenza automatica dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale, in difetto di valido motivo di esenzione o differimento.
La norma non consentiva alcuna discrezionalità, né graduazione tra diversi provvedimenti. L'Ordine mai ed in nessun caso avrebbe potuto prendere in considerazione le istanze inviate dalla ricorrente, dovendosi adeguare al dettato normativo ed, eventualmente, ad una pronuncia dell'Autorità giudiziaria sul caso specifico.
Nel caso di specie il giudicante è chiamato a valutare se il convenuto abbia agito nel rispetto CP_2
della legalità e conseguentemente se la domanda risarcitoria proposta dall'iscritta abbia un fondamento.
Necessita in proposito muovere dall'assunto che all'epoca alla quale si riferiscono i fatti la guarigione non era equiparata dalla legge alla vaccinazione come sostenuto dall'odierna attrice.
Ed invero solo con la modifica introdotta dal D.L. 24/22, entrato in vigore il 25 marzo 2022 e poi convertito in L. 52/22, il co 5 novellato del D.L. 44/21 prevedeva che “in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Per quel che concerne l'aspetto controverso della normativa in punto durata della copertura dopo la guarigione, reputa il decidente di fare propria la ricostruzione a livello normativo e di richiami giurisprudenziali effettuata dal convenuto e che qui si Controparte_2
riportano integralmente per comodità espositive.
Il comma 5 dell'art. 4 D.L. 44/21 era una norma che potremmo definire “in bianco”: esso rimandava, infatti, alle circolari del Ministero della Salute per stabilire il termine di differimento della vaccinazione per i guariti.
Parte attrice, nel secondo motivo del ricorso, ha ricostruito il complesso iter che ha portato le ad adottare provvedimenti come Controparte_5 quello oggetto del presente procedimento.
Quanto esposto sarebbe già sufficiente a dar conto della situazione di estrema incertezza e notevole difficoltà in cui si sono trovati gli Ordini, già improvvidamente gravati dal Legislatore di tutti gli oneri connessi alla vigilanza sull'obbligo vaccinale imposto ai sanitari e subissati da diffide, denunce, istanze e ricorsi da parte degli iscritti no vax.
È indispensabile integrare quanto riportato ex adverso, in modo da avere un quadro fedele della situazione.
Nel marzo 2021, il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 8284, che così disponeva: “… è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La circolare, dunque, stabiliva un periodo entro il quale la vaccinazione NON può essere eseguita (tre mesi dall'infezione) ed uno entro il quale deve preferibilmente effettuarsi (sei mesi dall'infezione).
Nel luglio del 2021 il Ministero diramava la circolare 32884, sulla cui interpretazione si sono pronunciati in via cautelare i TAR della Lombardia, nonché il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Padova.
Il testo della circolare 32884 si apriva con la locuzione “Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-
03/03/2021-DGPRE…”, il che già di per sé consente di escludere che il Ministero avesse inteso sostituire la 8284/21. E proseguiva: “…è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in
maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Nulla si dice del termine minimo da far decorrere dopo la guarigione per potersi vaccinare, che rimaneva fissato dalla circolare 8284/21.
La circolare di luglio affrontava, poi, un problema del tutto diverso da quello oggetto della circolare di marzo, vale a dire la possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due.
In questo senso andava anche la nota del 29 marzo del Capo di Gabinetto del dicastero (all. 2). Anche il
Ministero della Salute, con la circolare 11 luglio 2022 n. 32264 (all. 3), ha indirettamente dato un'indicazione chiara, raccomandando per over 60 e determinate categorie a rischio una seconda dose di richiamo “purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo...”.
Gli Ordini hanno inteso adottare prudenzialmente la linea di far cessare la sospensione dei sanitari non in regola con l'obbligo vaccinale per 180 giorni dopo le pronunce dei TAR Lombardia, non senza interpellare nuovamente il Ministero per avere chiarimenti. Il Capo di Gabinetto ha riscontrato la richiesta (all. 4), riferendo di aver a sua volta interpellato il Consiglio Superiore di Sanità, il quale non si è mai pronunciato.
Senonché a fronte dell'inestricabile ginepraio nel quale si è trovato l'odierno Ordine resistente è intervenuto il Giudice delle leggi che, con le pronunce 14, 15, 16 e 171/2023 ha posto la parola fine ad ogni discussione in punto costituzionalità dell'obbligo vaccinale.
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto disattesa la domanda giudizialmente azionata.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierna ricorrente in riassunzione 2) Condanna quest'ultima a rifondere alle convenute
[...]
di le spese di lite Controparte_6 CP_2 liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte processuale.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci