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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2375/2021 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Francesco Amodeo;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Nicodemo Fuscaldo;
resistente nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti dall'Avv. Caterina Alfì; interventrice volontaria nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2021, , premesso che: Parte_1
1 - il 23.12.1998 in Umbriatico (KR) aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
- dalla loro unione era nata la figlia (l'1.11.1999) ed era nato il figlio (il CP_2 Per_1
6.6.2006);
- con sentenza n. 114/2020 del 3.2.2020 il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni sancite dalla sentenza di separazione: affidamento del figlio minore entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre ed assegnazione della casa coniugale a lei;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole per complessivi € 450,00 mensili (€ 250,00 per ed € 200,00 CP_2 per ), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% spese straordinarie. Per_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il quale, pur Controparte_1 aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva una riduzione dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, secondo la somma ritenuta di giustizia e, in subordine, la conferma delle condizioni separative relative all'affidamento, al collocamento, alle visite ed alla ripartizione delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, deduceva un peggioramento della propria condizione economica e che per lui l'unica fonte certa di sostentamento era la percezione del reddito di cittadinanza pari a € 500,00 mensili, oltre ad altri piccoli guadagni derivanti da saltuarie attività lavorative.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il 24.5.2022, il Presidente del
Tribunale, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e confermava le condizioni della separazione, designando il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con comparsa depositata il 12.12.2022 interveniva in giudizio la figlia per Controparte_2 chiedere che il padre fosse obbligato a versare direttamente nelle sue mani il contributo per il suo mantenimento, di cui chiedeva la conferma a € 250,00 mensili.
A sostegno della domanda, deduceva di convivere con sua madre e di non essere economicamente indipendente, in quanto riusciva a frequentare il secondo anno del corso di laurea di Economia Aziendale e Management dell'Università di Cosenza grazie ad una borsa di studio che le dava diritto di alloggiare nella casa studenti.
2 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documentazione, prova testimoniale e prova per interpello e, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 9.1.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c..
Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Preliminarmente, va osservato che , intervenuta nel processo quale figlia Controparte_2 maggiorenne della coppia genitoriale, è certamente legittimata ad avanzare domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in suo favore, alla luce del principio secondo cui l'art. 337-septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento, che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, qualora sia stata avanzata apposita domanda giudiziale (così, da ultimo, Cass. civ., sez. 6^, 16.9.2022, n. 27308 e molte altre dello stesso tenore).
3. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Umbriatico (KR), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4. Affidamento, collocamento e visite.
3 A modifica dell'ordinanza presidenziale devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione degli incontri del figlio
(classe 2006), nelle more del giudizio divenuto maggiorenne. Per_1
5. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con i due figli, i quali sono maggiorenni non economicamente indipendenti, come incontestato (arg. tra tante Cass. n.
32151/2023).
6. Mantenimento prole.
Va rammentato che il dovere di mantenimento dei figli, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, non cessa,
"ipso facto" ed automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel caso di specie, è pacifico che i due figli maggiorenni della coppia non siano economicamente autosufficienti, essendo invece oggetto di contestazione il quantum del contributo paterno al mantenimento dei medesimi.
Innanzitutto, quanto alla condizione della prole, va evidenziato, da un lato, che ha Per_1 appena diciannove anni e risulta convivere con la madre nella casa coniugale e, dall'altro, che , venticinquenne, è iscritta all'università della Calabria – facoltà Economia CP_2
Aziendale e Management, non risulta svolgere attività lavorativa e convive con la madre nella casa coniugale, non comportando la permanenza universitaria a Cosenza una residenza stabile, essendo legata alle necessità di frequenza e di studio (cfr. autocertificazione versata dall'interventrice e prova testimoniale svolta sul punto).
Quanto alla determinazione del contributo, deve tenersi conto delle allegazioni delle parti e della situazione patrimonial-reddituale prospettata e documentata nei rispettivi atti di causa.
Al riguardo, il resistente non ha adeguatamente dimostrato il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche, rilevando l'inattendibilità delle deduzioni difensive da lui svolte in proposito alla luce dell'istruttoria svolta (vd. in particolar modo l'attestazione ISEE
2023 dep. dal resistente con la memoria istruttoria n. 2 e quanto dichiarato, in corso di causa, dalla teste, attendibile e credibile, : “so anche che lui attualmente Testimone_1
4 lavora nella azienda agricola intestata alla sua compagn ” e dalla teste Parte_2 Tes_2
, della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, che ha riferito che: “il
[...] resistente ha trasferito i bovini e il trattore di cui alla circostanza che mi viene letta a Pt_2
”).
[...]
Lo stesso resistente ha, peraltro, ammesso di svolgere, seppur occasionalmente, attività lavorativa, beneficiando quindi di introiti economici.
Giova, poi, precisare che ai presenti fini non rileva il miglioramento della condizione economica della ricorrente, come prospettato dal resistente, dovendo darsi continuità all'orientamento di cui a Cass. n. 18538 del 2013, secondo cui la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
Pertanto, alla stregua degli elementi dianzi evidenziati e delle esigenze della prole, in considerazione dell'età e delle condizioni di vita, appare equo confermare gli importi stabiliti in sede di separazione, ossia € 200,00 per e € 250,00 per , oltre adeguamento Per_1 CP_2 annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
Il contributo al mantenimento della figlia sarà versato direttamente a lei, che ne ha CP_2 fatto espressa richiesta, intervenendo in giudizio.
Ed invero, valutate le circostanze della situazione concreta ed in particolare l'età della figlia, il suo grado di autonomia, il fatto che ella studia all'Università della Calabria e dimora e non risultando elementi atti ad evidenziare l'inopportunità del versamento diretto, che anzi può servire da stimolo e contribuire ad una maggiore responsabilizzazione delle figlie, si ritiene opportuno disporre che il padre versi l'assegno sopra indicato direttamente alla predetta figlia avente diritto.
7. Spese.
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, ai rapporti tra le parti ed alla volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Umbriatico (KR) il 23.12.1998 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica delle condizioni della separazione, revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita con riferimento al figlio;
Per_1
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6) conferma l'obbligo del resistente di corrispondere in favore della ricorrente un assegno mensile di € 200,00 da versarsi entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese Per_1 straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di versare direttamente alla figlia , entro il dieci CP_2 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di € 250,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
8) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2375/2021 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Francesco Amodeo;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Nicodemo Fuscaldo;
resistente nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti dall'Avv. Caterina Alfì; interventrice volontaria nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2021, , premesso che: Parte_1
1 - il 23.12.1998 in Umbriatico (KR) aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
- dalla loro unione era nata la figlia (l'1.11.1999) ed era nato il figlio (il CP_2 Per_1
6.6.2006);
- con sentenza n. 114/2020 del 3.2.2020 il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni sancite dalla sentenza di separazione: affidamento del figlio minore entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre ed assegnazione della casa coniugale a lei;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole per complessivi € 450,00 mensili (€ 250,00 per ed € 200,00 CP_2 per ), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% spese straordinarie. Per_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il quale, pur Controparte_1 aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva una riduzione dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, secondo la somma ritenuta di giustizia e, in subordine, la conferma delle condizioni separative relative all'affidamento, al collocamento, alle visite ed alla ripartizione delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, deduceva un peggioramento della propria condizione economica e che per lui l'unica fonte certa di sostentamento era la percezione del reddito di cittadinanza pari a € 500,00 mensili, oltre ad altri piccoli guadagni derivanti da saltuarie attività lavorative.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il 24.5.2022, il Presidente del
Tribunale, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e confermava le condizioni della separazione, designando il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con comparsa depositata il 12.12.2022 interveniva in giudizio la figlia per Controparte_2 chiedere che il padre fosse obbligato a versare direttamente nelle sue mani il contributo per il suo mantenimento, di cui chiedeva la conferma a € 250,00 mensili.
A sostegno della domanda, deduceva di convivere con sua madre e di non essere economicamente indipendente, in quanto riusciva a frequentare il secondo anno del corso di laurea di Economia Aziendale e Management dell'Università di Cosenza grazie ad una borsa di studio che le dava diritto di alloggiare nella casa studenti.
2 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documentazione, prova testimoniale e prova per interpello e, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 9.1.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c..
Il P.M. interveniva regolarmente.
2. Preliminarmente, va osservato che , intervenuta nel processo quale figlia Controparte_2 maggiorenne della coppia genitoriale, è certamente legittimata ad avanzare domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in suo favore, alla luce del principio secondo cui l'art. 337-septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento, che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, qualora sia stata avanzata apposita domanda giudiziale (così, da ultimo, Cass. civ., sez. 6^, 16.9.2022, n. 27308 e molte altre dello stesso tenore).
3. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Umbriatico (KR), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4. Affidamento, collocamento e visite.
3 A modifica dell'ordinanza presidenziale devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione degli incontri del figlio
(classe 2006), nelle more del giudizio divenuto maggiorenne. Per_1
5. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con i due figli, i quali sono maggiorenni non economicamente indipendenti, come incontestato (arg. tra tante Cass. n.
32151/2023).
6. Mantenimento prole.
Va rammentato che il dovere di mantenimento dei figli, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, non cessa,
"ipso facto" ed automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel caso di specie, è pacifico che i due figli maggiorenni della coppia non siano economicamente autosufficienti, essendo invece oggetto di contestazione il quantum del contributo paterno al mantenimento dei medesimi.
Innanzitutto, quanto alla condizione della prole, va evidenziato, da un lato, che ha Per_1 appena diciannove anni e risulta convivere con la madre nella casa coniugale e, dall'altro, che , venticinquenne, è iscritta all'università della Calabria – facoltà Economia CP_2
Aziendale e Management, non risulta svolgere attività lavorativa e convive con la madre nella casa coniugale, non comportando la permanenza universitaria a Cosenza una residenza stabile, essendo legata alle necessità di frequenza e di studio (cfr. autocertificazione versata dall'interventrice e prova testimoniale svolta sul punto).
Quanto alla determinazione del contributo, deve tenersi conto delle allegazioni delle parti e della situazione patrimonial-reddituale prospettata e documentata nei rispettivi atti di causa.
Al riguardo, il resistente non ha adeguatamente dimostrato il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche, rilevando l'inattendibilità delle deduzioni difensive da lui svolte in proposito alla luce dell'istruttoria svolta (vd. in particolar modo l'attestazione ISEE
2023 dep. dal resistente con la memoria istruttoria n. 2 e quanto dichiarato, in corso di causa, dalla teste, attendibile e credibile, : “so anche che lui attualmente Testimone_1
4 lavora nella azienda agricola intestata alla sua compagn ” e dalla teste Parte_2 Tes_2
, della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, che ha riferito che: “il
[...] resistente ha trasferito i bovini e il trattore di cui alla circostanza che mi viene letta a Pt_2
”).
[...]
Lo stesso resistente ha, peraltro, ammesso di svolgere, seppur occasionalmente, attività lavorativa, beneficiando quindi di introiti economici.
Giova, poi, precisare che ai presenti fini non rileva il miglioramento della condizione economica della ricorrente, come prospettato dal resistente, dovendo darsi continuità all'orientamento di cui a Cass. n. 18538 del 2013, secondo cui la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
Pertanto, alla stregua degli elementi dianzi evidenziati e delle esigenze della prole, in considerazione dell'età e delle condizioni di vita, appare equo confermare gli importi stabiliti in sede di separazione, ossia € 200,00 per e € 250,00 per , oltre adeguamento Per_1 CP_2 annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
Il contributo al mantenimento della figlia sarà versato direttamente a lei, che ne ha CP_2 fatto espressa richiesta, intervenendo in giudizio.
Ed invero, valutate le circostanze della situazione concreta ed in particolare l'età della figlia, il suo grado di autonomia, il fatto che ella studia all'Università della Calabria e dimora e non risultando elementi atti ad evidenziare l'inopportunità del versamento diretto, che anzi può servire da stimolo e contribuire ad una maggiore responsabilizzazione delle figlie, si ritiene opportuno disporre che il padre versi l'assegno sopra indicato direttamente alla predetta figlia avente diritto.
7. Spese.
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, ai rapporti tra le parti ed alla volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Umbriatico (KR) il 23.12.1998 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica delle condizioni della separazione, revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita con riferimento al figlio;
Per_1
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6) conferma l'obbligo del resistente di corrispondere in favore della ricorrente un assegno mensile di € 200,00 da versarsi entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese Per_1 straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di versare direttamente alla figlia , entro il dieci CP_2 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di € 250,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
8) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6