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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 209/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 209/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Iannello;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Santoro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 27.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “previa impugnazione di ogni assunto, eccezione e istanza formulate ex adverso in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive note cartolari, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto, nulla escluso o rinunziato, dal precedente difensore in atto di appello e nelle successive note cartolari nonché nei verbali di causa che fa
1 proprie e che devono ritenersi qui tutte per intero ritrascritte e riproposte ed insiste per l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto nella propria Comparsa di Costituzione e
Risposta, che qui è da ritenere per intero trascritta ed insiste per l'accoglimento in toto delle Conclusioni ivi rassegnate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 8.6.2015, il Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2015 emesso il 27.4.2015 dal
Tribunale di Crotone, avente ad oggetto il pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 57.062,39 oltre accessori e spese.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che la pretesa creditoria del era Pt_1
fondata sul pagamento degli interessi moratori, dal novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di esecuzione lavori del 29.5.2009, per il ritardo nel pagamento della rata del saldo di € 206.333,47 relativa all'appalto dei lavori di riordino, adeguamento e ottimizzazione impianti della pubblica illuminazione comunale;
che il opponente aveva effettuato il pagamento del saldo in data CP_1
15.6.2012 ed in data 9.8.2013, nel rispetto della condizione stabilita nel contratto d'appalto in essere tra le parti il cui art. 7 prevedeva che il pagamento a saldo avrebbe dovuto essere effettuato entro 90 gg. dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo l'erogazione delle somme da parte dell'ente finanziatore (Regione Calabria); che, in effetti, contestualmente all'erogazione delle somme da parte della Regione, in data 12.6.2012 il aveva pagato la somma CP_1 di € 201.497,07 al e, in data 9.8.2013 aveva pagato la somma residua di € Pt_1
4.836,40, atteso che la Regione solo in data 31.12.2013 erogava la restante somma finanziata;
che il calcolo degli interessi effettuato dal era erroneo, perché non Pt_1
teneva conto dei differenti tempi di pagamento, considerato che la prima tranche era stata pagata il 12.6.2012 e che nella specie era inapplicabile l'art. 1194 co. 2 c.c..
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e, in subordine, che il fosse condannato al pagamento della minor somma di € 33.321,42 o CP_1
€28.662,69.
2 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Deduceva, in particolare, che il capitolato speciale del contratto di appalto in essere tra le parti prevedeva, all'art. 24, che il pagamento del saldo dovesse essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso il 29.5.2009; che il pagamento non avrebbe potuto essere subordinato all'erogazione del finanziamento regionale, risolvendosi tale clausola in una condizione meramente potestativa e quindi nulla;
che comunque il saldo del pagamento era avvenuto oltre cinque mesi dopo l'ultima tranche di finanziamento erogato dalla Regione. In subordine, chiedeva la rideterminazione del quantum dovuto dal e la condanna dello stesso al pagamento della somma CP_1
risultante dal ricalcolo.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 819/18 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u.
a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva valida la clausola contenuta nell'art. 7 del contratto d'appalto inter partes, che subordinava il pagamento alla effettiva erogazione delle somme da parte dell'Ente finanziatore (Regione Calabria).
Richiamava, in proposito, la pronuncia n. 2509/18 con cui la Corte di Cassazione “ha ritenuto che nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di altro ente, non è nulla a norma della l. 10.12.1981 n. 741 art. 4 co. 3, che commina la nullità dei patti contrati o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine di adempimento dell'obbligazione e, con essa, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nei confronti dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito”.
3 Avendo il dimostrato di aver pagato la prima e la seconda tranche non CP_1 appena ricevuta l'erogazione del finanziamento da parte della Regione e il pagamento della terza ed ultima rata addirittura prima di ricevere l'ultima parte del finanziamento regionale, ad avviso del Tribunale la domanda del Tavano non poteva essere accolta.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, , sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice ha applicato il principio di diritto di cui all'ordinanza della Cass. 1.2.2018, n. 2509 inerente l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 741 del 1981, ratione temporis non applicabile alla fattispecie de qua poiché abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, essendo per converso applicabile la disciplina contenuta nel DM LL.PP. 145/2000 nonché nel d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamati nel capitolato speciale di appalto;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato le circostanze di fatto che rendevano il principio di diritto enunciato non applicabile al caso di specie;
nel caso esaminato dalla Suprema Corte sia i bandi sia i capitolati speciali d'appalto prevedevano una disciplina derogatoria degli interessi, laddove invece nella fattispecie in controversia il capitolato speciale di appalto prevedeva all'art. 24 che il pagamento del saldo dovesse essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori, senza alcun riferimento al pagamento da parte dell'ente finanziatore;
3) illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha attribuito rilevanza al contratto sottoscritto tra le parti anziché al disciplinare del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto, costituenti la lex specialis della gara;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittima la clausola contenuta nel contratto senza considerare che: essa introduceva una condizione meramente potestativa;
violava l'art. 29 del D.M. 145/00, l'art. 133 del d.lgs. 163/06, il capitolato speciale d'appalto, la normativa comunitaria e persino la
Convenzione di finanziamento intercorsa tra la Regione Calabria e il CP_1
relativa ai lavori oggetto causa che al punto 8 prevedeva che la << la
[...]
liquidazione finale della restante somma >> da parte della Regione Calabria all'ente beneficiario sarebbe avvenuta entro 60 giorni dalla presentazione del conto finale, regolarmente firmato dal
Direttore dei lavori e con allegata idonea documentazione finale (fatture quietanzate) e certificazioni di legge a testimonianza dell'intervento realizzato >>;
4 violava le norme di correttezza e buona fede ed in quanto vessatoria non era stata specificamente approvata per iscritto;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che i pagamenti effettuati dal Controparte_1
fossero in ritardo rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di
“accertare e dichiarare che il ha provveduto in ritardo al Controparte_1 pagamento delle somme dovute alla e per l'effetto rigettare Controparte_2
la spiegata opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
condannare il previa disapplicazione e/o dichiarazione di Controparte_1
invalidità delle clausole illegittime, nulle o annullabili, al pagamento del capitale residuo, dedotti gli acconti, oltre interessi moratori ex art. 231/2002 oppure ex
D.lgs.163/2006. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.04.2019 il che Controparte_1
resisteva al gravame chiedendo il rigetto dello stesso ovvero, in subordine, per il caso di riforma della sentenza, la rideterminazione del quantum nella misura calcolata dal c.t.u. in primo grado pari ad €26.077,42.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene la Corte che i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, siano fondati per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Deve darsi conto che sul tema in rassegna e, cioè, in merito alla validità della clausola contrattuale in materia di appalti di opere pubbliche che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli stati di avanzamento lavori
5 e/o per il saldo finale all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, si registrano, sia pure in relazione all'interpretazione di cui all'art. 4 L. 741/1981 (norma abrogata dall'art. 231 del DPR
n. 554/1999) e dei richiamati artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962 (come si vedrà inapplicabili alla fattispecie in rassegna) orientamenti diversi nella giurisprudenza del
Giudice di legittimità.
Una prima elaborazione, infatti, ha riconosciuto la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi in questione anche con riferimento a particolari modalità o termini dilatori per l'esercizio della pretesa, sottolineando, in particolare, la nullità proprio della clausola contrattuale che lega la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento ad un momento, ritenuto incerto, quale quello dell'acquisizione della relativa provvista finanziaria (v. Cass. 3064/2013; Cass. 16814/2006, Cass.
13125/2004; Cass. 14974/2002, Cass. 15788/2000, Cass. 1196/1998).
Una diversa, più recente, tesi, invece (cfr. Cass. 34687/23; Cass.
21180/2018; Cass. 2509/2018; Cass. 974/2017; Cass. 26336/2016 e Cass.
22996/2014), muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 D.P.R.
1063/1962 (circa i ritardi nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo), richiamate dall'art. 4 L. 741/1981 avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal ha ritenuto la validità della clausola, Controparte_3
negoziata da un ente pubblico diverso dallo Stato, che subordina il pagamento del prezzo d'appalto all'acquisizione da parte della stazione appaltante della relativa risorsa finanziaria proveniente da altri enti.
In particolare, si è al riguardo affermato che siffatta clausola "estranea all'ambito sanzionatorio .... prevale, in virtù del principio di specialità, sulla disciplina del
Capitolato generale, seppur richiamato a scopo integrativo, ma residuale per i soli aspetti non espressamente disciplinati" (così Cass. 3548/2009); che essa non implica una rinuncia dell'appaltatore agli interessi, ma integra "una particolare modalità di pagamento del corrispettivo d'appalto ... in connessione ai finanziamenti erogati"
(così, in particolare, Cass. 974/2017 citata) e, dunque, "un diverso dies a quo per il loro decorso, non irragionevole, nel caso di specie, tenuto conto della fonte esterna regionale di finanziamento" (v. Cass. n. 3648/2009)"; che detta clausola ha "la funzione di determinare il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante-debitore". Infine si è escluso che
6 si tratti di "condizione meramente potestativa (poiché l'adempimento dipende da un accadimento che, pur rimesso alla volontà e attività di una sola parte, non è mai configurabile alla stregua di un mero si voluero)" e rilevandone la "piena funzionalità ad uno specifico interesse dedotto nel contratto" (cfr. Cass. n. 22996/2014, che richiama Cass. 9587/2000 e Cass. 20444/2009).
Tanto premesso, ritiene la Corte che tale ultimo orientamento non possa essere applicato nella fattispecie in esame e che la soluzione adottata dalla prima elaborazione giurisprudenziale sia quella da seguire alla luce del dato normativo applicabile.
Nello specifico, nell'ipotesi in discussione, occorre muovere dalla disciplina, ratione temporis applicabile, giusta peraltro espresso richiamo nel capitolato speciale d'appalto (art. 24), costituita:
- dall'art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, secondo cui "In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... ";
- dall'art. 29, d.m. 145/2000 che al comma 2 prevede che “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione..” ed al comma terzo precisa che "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori".
- dall'art. 30, co. 2, d.m. 145/2000 secondo cui "Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori", aggiungendo al comma terzo che "Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso".
7 A giudizio della Corte, la disposizione del menzionato art. 133, nel prevedere che i termini di pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo stabiliti nel contratto "non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento"
(che - come sopra esposto - consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal regolamento medesimo), conferma ed amplia (stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato) la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal dell'inderogabilità della suddetta Controparte_3
normativa e, dunque, della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
Tale conclusione si fonda sulla suindicata perentoria previsione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo stabilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regolamento, come prescritto dall'art. 29, co. 2 seconda parte, d.m.
145/2000, restando invece e per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore), il termine di adempimento stabilito dal regolamento.
La previsione dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 va, dunque, letta nel segno di una normativa inderogabile (in pejus) in tema di decorrenza degli interessi moratori, in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di pagamento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattualmente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posizione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione temporale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito “Tale interpretazione, peraltro, è quella che non si pone in contrasto con la Direttiva
2011/7/CE, la quale, all'art. 4, co. 3 lett. a), prevede che "Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:
a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini..." ivi indicati (corrispondenti
8 a trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, oppure dalla data di ricevimento delle merci
o di prestazione dei servizi o, ancora, ove previsto, dalla data di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto), con ciò, quindi, fornendo l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini (brevi e) predeterminati e con esso orientando l'interpretazione del suindicato dato normativo nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni” (App. Napoli sentenza n. 808/2021).
Deve ulteriormente rilevarsi che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 145/00 il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento. 1
La validità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto inter partes va dunque scrutinata alla luce della inderogabilità della previsione di cui all'art. 133
d.lgs. 163/06.
Ora, ritiene la Corte che, dovendo prediligersi l'interpretazione che conserva la validità ed efficacia della singola disposizione contrattuale, l'espressione “e comunque dopo l'erogazione delle somme da parte dell'ente finanziatore” contenuta nella predetta clausola vada interpretata nel senso che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto dopo l'erogazione del finanziamento ove detta erogazione fosse intervenuta prima del termine di novanta giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. Così intesa la clausola in questione risulta conforme alla norma imperativa di cui all'art. 133 d.lgs. 163/03 e alle previsioni di cui all'art. 29 D.M.
145/00 in quanto introduce un termine di pagamento inferiore a quello ivi previsto.
Inoltre, la stessa clausola si pone in linea con l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto che al comma 8 dispone che il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dalla emissione del certificato di regolare esecuzione ed al comma 9 che “I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL. PP. 145/2000 e l'impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 133 del d.lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000”.
9 Diversamente, laddove la clausola venga interpretata nei termini prospettati dal essa è irrimediabilmente nulla ed è sostituita di diritto dal citato art. 29 D.M. CP_1
145/00.
Consegue a tanto che, in ragione del pacifico ritardato pagamento rispetto al termine di 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, competono al Tavano gli interessi di cui agli artt. 29 e 30 d.m. 145/2000.
2.1. Per quanto attiene alla quantificazione degli interessi, deve ritenersi corretto il calcolo effettuato dal c.t.u. nominato in primo grado in quanto avvenuto in conformità al disposto dell'art. 30 del regolamento 145/00 (richiamato dall'art. 24 del capitolato speciale) che ai commi 3 e 4 disciplina la misura degli interessi dovuti in caso di ritardo prevedendo che: “3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”; “4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile”.
Il calcolo operato dal c.t.u. è poi conforme al dettato dell'art. 1193 c.c..
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al CP_1 pagamento dell'importo di €26.077,42. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal 28.04.2015 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. L'incertezza interpretativa sulla questione sopra esaminata, resa evidente dai diversi orientamenti del Giudice di legittimità in precedenza illustrati, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado si pongono per intero a carico del
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata l'11.01.2019, nei confronti del Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 819/2018, pubblicata il 27.06.2018, così provvede:
10 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 262/2015 emesso in data 27.4.2015 dal
Tribunale di Crotone, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 26.077,42, oltre interessi legali dal 28.04.2015 Parte_1
al saldo;
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
d) pone interamente a carico del le spese della c.t.u. svolta in primo grado, CP_1
per l'importo già liquidato in quel giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1 comma 2 D.M. 145/00: “Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto d'appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 209/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Iannello;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Santoro;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 27.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “previa impugnazione di ogni assunto, eccezione e istanza formulate ex adverso in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive note cartolari, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto, nulla escluso o rinunziato, dal precedente difensore in atto di appello e nelle successive note cartolari nonché nei verbali di causa che fa
1 proprie e che devono ritenersi qui tutte per intero ritrascritte e riproposte ed insiste per l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto nella propria Comparsa di Costituzione e
Risposta, che qui è da ritenere per intero trascritta ed insiste per l'accoglimento in toto delle Conclusioni ivi rassegnate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 8.6.2015, il Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2015 emesso il 27.4.2015 dal
Tribunale di Crotone, avente ad oggetto il pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 57.062,39 oltre accessori e spese.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che la pretesa creditoria del era Pt_1
fondata sul pagamento degli interessi moratori, dal novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di esecuzione lavori del 29.5.2009, per il ritardo nel pagamento della rata del saldo di € 206.333,47 relativa all'appalto dei lavori di riordino, adeguamento e ottimizzazione impianti della pubblica illuminazione comunale;
che il opponente aveva effettuato il pagamento del saldo in data CP_1
15.6.2012 ed in data 9.8.2013, nel rispetto della condizione stabilita nel contratto d'appalto in essere tra le parti il cui art. 7 prevedeva che il pagamento a saldo avrebbe dovuto essere effettuato entro 90 gg. dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo l'erogazione delle somme da parte dell'ente finanziatore (Regione Calabria); che, in effetti, contestualmente all'erogazione delle somme da parte della Regione, in data 12.6.2012 il aveva pagato la somma CP_1 di € 201.497,07 al e, in data 9.8.2013 aveva pagato la somma residua di € Pt_1
4.836,40, atteso che la Regione solo in data 31.12.2013 erogava la restante somma finanziata;
che il calcolo degli interessi effettuato dal era erroneo, perché non Pt_1
teneva conto dei differenti tempi di pagamento, considerato che la prima tranche era stata pagata il 12.6.2012 e che nella specie era inapplicabile l'art. 1194 co. 2 c.c..
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e, in subordine, che il fosse condannato al pagamento della minor somma di € 33.321,42 o CP_1
€28.662,69.
2 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Deduceva, in particolare, che il capitolato speciale del contratto di appalto in essere tra le parti prevedeva, all'art. 24, che il pagamento del saldo dovesse essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso il 29.5.2009; che il pagamento non avrebbe potuto essere subordinato all'erogazione del finanziamento regionale, risolvendosi tale clausola in una condizione meramente potestativa e quindi nulla;
che comunque il saldo del pagamento era avvenuto oltre cinque mesi dopo l'ultima tranche di finanziamento erogato dalla Regione. In subordine, chiedeva la rideterminazione del quantum dovuto dal e la condanna dello stesso al pagamento della somma CP_1
risultante dal ricalcolo.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 819/18 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u.
a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva valida la clausola contenuta nell'art. 7 del contratto d'appalto inter partes, che subordinava il pagamento alla effettiva erogazione delle somme da parte dell'Ente finanziatore (Regione Calabria).
Richiamava, in proposito, la pronuncia n. 2509/18 con cui la Corte di Cassazione “ha ritenuto che nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di altro ente, non è nulla a norma della l. 10.12.1981 n. 741 art. 4 co. 3, che commina la nullità dei patti contrati o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine di adempimento dell'obbligazione e, con essa, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nei confronti dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito”.
3 Avendo il dimostrato di aver pagato la prima e la seconda tranche non CP_1 appena ricevuta l'erogazione del finanziamento da parte della Regione e il pagamento della terza ed ultima rata addirittura prima di ricevere l'ultima parte del finanziamento regionale, ad avviso del Tribunale la domanda del Tavano non poteva essere accolta.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, , sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice ha applicato il principio di diritto di cui all'ordinanza della Cass. 1.2.2018, n. 2509 inerente l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 741 del 1981, ratione temporis non applicabile alla fattispecie de qua poiché abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, essendo per converso applicabile la disciplina contenuta nel DM LL.PP. 145/2000 nonché nel d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamati nel capitolato speciale di appalto;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato le circostanze di fatto che rendevano il principio di diritto enunciato non applicabile al caso di specie;
nel caso esaminato dalla Suprema Corte sia i bandi sia i capitolati speciali d'appalto prevedevano una disciplina derogatoria degli interessi, laddove invece nella fattispecie in controversia il capitolato speciale di appalto prevedeva all'art. 24 che il pagamento del saldo dovesse essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori, senza alcun riferimento al pagamento da parte dell'ente finanziatore;
3) illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha attribuito rilevanza al contratto sottoscritto tra le parti anziché al disciplinare del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto, costituenti la lex specialis della gara;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittima la clausola contenuta nel contratto senza considerare che: essa introduceva una condizione meramente potestativa;
violava l'art. 29 del D.M. 145/00, l'art. 133 del d.lgs. 163/06, il capitolato speciale d'appalto, la normativa comunitaria e persino la
Convenzione di finanziamento intercorsa tra la Regione Calabria e il CP_1
relativa ai lavori oggetto causa che al punto 8 prevedeva che la << la
[...]
liquidazione finale della restante somma >> da parte della Regione Calabria all'ente beneficiario sarebbe avvenuta entro 60 giorni dalla presentazione del conto finale, regolarmente firmato dal
Direttore dei lavori e con allegata idonea documentazione finale (fatture quietanzate) e certificazioni di legge a testimonianza dell'intervento realizzato >>;
4 violava le norme di correttezza e buona fede ed in quanto vessatoria non era stata specificamente approvata per iscritto;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che i pagamenti effettuati dal Controparte_1
fossero in ritardo rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di
“accertare e dichiarare che il ha provveduto in ritardo al Controparte_1 pagamento delle somme dovute alla e per l'effetto rigettare Controparte_2
la spiegata opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
condannare il previa disapplicazione e/o dichiarazione di Controparte_1
invalidità delle clausole illegittime, nulle o annullabili, al pagamento del capitale residuo, dedotti gli acconti, oltre interessi moratori ex art. 231/2002 oppure ex
D.lgs.163/2006. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.04.2019 il che Controparte_1
resisteva al gravame chiedendo il rigetto dello stesso ovvero, in subordine, per il caso di riforma della sentenza, la rideterminazione del quantum nella misura calcolata dal c.t.u. in primo grado pari ad €26.077,42.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019, la causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene la Corte che i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, siano fondati per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Deve darsi conto che sul tema in rassegna e, cioè, in merito alla validità della clausola contrattuale in materia di appalti di opere pubbliche che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli stati di avanzamento lavori
5 e/o per il saldo finale all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, si registrano, sia pure in relazione all'interpretazione di cui all'art. 4 L. 741/1981 (norma abrogata dall'art. 231 del DPR
n. 554/1999) e dei richiamati artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962 (come si vedrà inapplicabili alla fattispecie in rassegna) orientamenti diversi nella giurisprudenza del
Giudice di legittimità.
Una prima elaborazione, infatti, ha riconosciuto la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi in questione anche con riferimento a particolari modalità o termini dilatori per l'esercizio della pretesa, sottolineando, in particolare, la nullità proprio della clausola contrattuale che lega la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento ad un momento, ritenuto incerto, quale quello dell'acquisizione della relativa provvista finanziaria (v. Cass. 3064/2013; Cass. 16814/2006, Cass.
13125/2004; Cass. 14974/2002, Cass. 15788/2000, Cass. 1196/1998).
Una diversa, più recente, tesi, invece (cfr. Cass. 34687/23; Cass.
21180/2018; Cass. 2509/2018; Cass. 974/2017; Cass. 26336/2016 e Cass.
22996/2014), muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 D.P.R.
1063/1962 (circa i ritardi nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo), richiamate dall'art. 4 L. 741/1981 avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal ha ritenuto la validità della clausola, Controparte_3
negoziata da un ente pubblico diverso dallo Stato, che subordina il pagamento del prezzo d'appalto all'acquisizione da parte della stazione appaltante della relativa risorsa finanziaria proveniente da altri enti.
In particolare, si è al riguardo affermato che siffatta clausola "estranea all'ambito sanzionatorio .... prevale, in virtù del principio di specialità, sulla disciplina del
Capitolato generale, seppur richiamato a scopo integrativo, ma residuale per i soli aspetti non espressamente disciplinati" (così Cass. 3548/2009); che essa non implica una rinuncia dell'appaltatore agli interessi, ma integra "una particolare modalità di pagamento del corrispettivo d'appalto ... in connessione ai finanziamenti erogati"
(così, in particolare, Cass. 974/2017 citata) e, dunque, "un diverso dies a quo per il loro decorso, non irragionevole, nel caso di specie, tenuto conto della fonte esterna regionale di finanziamento" (v. Cass. n. 3648/2009)"; che detta clausola ha "la funzione di determinare il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante-debitore". Infine si è escluso che
6 si tratti di "condizione meramente potestativa (poiché l'adempimento dipende da un accadimento che, pur rimesso alla volontà e attività di una sola parte, non è mai configurabile alla stregua di un mero si voluero)" e rilevandone la "piena funzionalità ad uno specifico interesse dedotto nel contratto" (cfr. Cass. n. 22996/2014, che richiama Cass. 9587/2000 e Cass. 20444/2009).
Tanto premesso, ritiene la Corte che tale ultimo orientamento non possa essere applicato nella fattispecie in esame e che la soluzione adottata dalla prima elaborazione giurisprudenziale sia quella da seguire alla luce del dato normativo applicabile.
Nello specifico, nell'ipotesi in discussione, occorre muovere dalla disciplina, ratione temporis applicabile, giusta peraltro espresso richiamo nel capitolato speciale d'appalto (art. 24), costituita:
- dall'art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, secondo cui "In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... ";
- dall'art. 29, d.m. 145/2000 che al comma 2 prevede che “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione..” ed al comma terzo precisa che "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori".
- dall'art. 30, co. 2, d.m. 145/2000 secondo cui "Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori", aggiungendo al comma terzo che "Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso".
7 A giudizio della Corte, la disposizione del menzionato art. 133, nel prevedere che i termini di pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo stabiliti nel contratto "non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento"
(che - come sopra esposto - consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal regolamento medesimo), conferma ed amplia (stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato) la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal dell'inderogabilità della suddetta Controparte_3
normativa e, dunque, della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
Tale conclusione si fonda sulla suindicata perentoria previsione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo stabilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regolamento, come prescritto dall'art. 29, co. 2 seconda parte, d.m.
145/2000, restando invece e per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore), il termine di adempimento stabilito dal regolamento.
La previsione dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 va, dunque, letta nel segno di una normativa inderogabile (in pejus) in tema di decorrenza degli interessi moratori, in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di pagamento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattualmente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posizione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione temporale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito “Tale interpretazione, peraltro, è quella che non si pone in contrasto con la Direttiva
2011/7/CE, la quale, all'art. 4, co. 3 lett. a), prevede che "Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:
a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini..." ivi indicati (corrispondenti
8 a trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, oppure dalla data di ricevimento delle merci
o di prestazione dei servizi o, ancora, ove previsto, dalla data di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto), con ciò, quindi, fornendo l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini (brevi e) predeterminati e con esso orientando l'interpretazione del suindicato dato normativo nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni” (App. Napoli sentenza n. 808/2021).
Deve ulteriormente rilevarsi che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 145/00 il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento. 1
La validità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto inter partes va dunque scrutinata alla luce della inderogabilità della previsione di cui all'art. 133
d.lgs. 163/06.
Ora, ritiene la Corte che, dovendo prediligersi l'interpretazione che conserva la validità ed efficacia della singola disposizione contrattuale, l'espressione “e comunque dopo l'erogazione delle somme da parte dell'ente finanziatore” contenuta nella predetta clausola vada interpretata nel senso che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto dopo l'erogazione del finanziamento ove detta erogazione fosse intervenuta prima del termine di novanta giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. Così intesa la clausola in questione risulta conforme alla norma imperativa di cui all'art. 133 d.lgs. 163/03 e alle previsioni di cui all'art. 29 D.M.
145/00 in quanto introduce un termine di pagamento inferiore a quello ivi previsto.
Inoltre, la stessa clausola si pone in linea con l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto che al comma 8 dispone che il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dalla emissione del certificato di regolare esecuzione ed al comma 9 che “I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL. PP. 145/2000 e l'impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 133 del d.lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000”.
9 Diversamente, laddove la clausola venga interpretata nei termini prospettati dal essa è irrimediabilmente nulla ed è sostituita di diritto dal citato art. 29 D.M. CP_1
145/00.
Consegue a tanto che, in ragione del pacifico ritardato pagamento rispetto al termine di 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, competono al Tavano gli interessi di cui agli artt. 29 e 30 d.m. 145/2000.
2.1. Per quanto attiene alla quantificazione degli interessi, deve ritenersi corretto il calcolo effettuato dal c.t.u. nominato in primo grado in quanto avvenuto in conformità al disposto dell'art. 30 del regolamento 145/00 (richiamato dall'art. 24 del capitolato speciale) che ai commi 3 e 4 disciplina la misura degli interessi dovuti in caso di ritardo prevedendo che: “3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”; “4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile”.
Il calcolo operato dal c.t.u. è poi conforme al dettato dell'art. 1193 c.c..
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al CP_1 pagamento dell'importo di €26.077,42. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal 28.04.2015 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
§ 4. Le spese processuali
4.1. L'incertezza interpretativa sulla questione sopra esaminata, resa evidente dai diversi orientamenti del Giudice di legittimità in precedenza illustrati, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado si pongono per intero a carico del
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata l'11.01.2019, nei confronti del Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 819/2018, pubblicata il 27.06.2018, così provvede:
10 a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 262/2015 emesso in data 27.4.2015 dal
Tribunale di Crotone, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 26.077,42, oltre interessi legali dal 28.04.2015 Parte_1
al saldo;
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
d) pone interamente a carico del le spese della c.t.u. svolta in primo grado, CP_1
per l'importo già liquidato in quel giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1 comma 2 D.M. 145/00: “Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto d'appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento”