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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
sospensione disciplinare,
REPUBBLICA ITALIANA impugnazione ; normativa speciale autoferrotranvieri
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 961/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Daniele Federici) Parte_1
- ricorrente -
Contro
avv. Riccardo Bolognesi) Controparte_1
- ricorrente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
23.9.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 27.7.2024, Parte_1
per sentire dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni irrogatagli dalla propria datrice di lavoro ed in subordine la “non proporzionalità”, stabilendone la Controparte_1
riduzione entro i limiti edittali, nonché la condanna della stessa al rimborso della somma di € 704,22, ovvero di quella minore ritenuta di giustizia. Ha premesso di lavorare alle dipendenze della resistente con mansioni di capo operatore tecnico, ha dedotto di avere ricevuto, in data 10.8.2022, comunicazione dalla datrice di lavoro con la quale gli è stato contestato di avere, in data 3.7.2022, affisso durante il turno di lavoro un avviso al di fuori dell'officina aziendale e di avere successivamente pubblicato, sullo stato dell'applicazione Whatsapp collegato attivata sul telefono aziendale, “un avviso contenente ingiurie scritte contro altri agenti dell'azienda”, reiterando analoghe condotte offensive con lo stesso mezzo anche in data 19.7.2022. Riferisce di essersi giustificato per iscritto scusandosi per il contenuto dei messaggi e il linguaggio scurrile utilizzato, sottolineando l'episodicità della condotta e l'impatto circoscritto delle affermazioni, tenuto conto sia della natura privata dello stato Whatsapp -
visualizzabile ai soli contatti registrati nella rubrica telefonica – e del fatto che l'accesso all'officina è riservato ai soli colleghi meccanici. Ha aggiunto di avere presentato ricorso al Consiglio di disciplina e che, ciononostante, con delibera del 20.11.2022,
questo ha confermato il provvedimento sanzionatorio. Ha, infine, censurato la sproporzione della sospensione di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, trattandosi di una sanzione pari alla soglia massima prevista dalla legge e dal CCNL di settore.
2. Costituitasi con memoria del 12.9.2025, ribadendo la Controparte_1
specialità della disciplina in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri di cui all' all. A) al R.D. 148/1931 rispetto alla normativa di carattere generale, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta acquiescenza del lavoratore alla delibera del Consiglio di Disciplina del 12.12.2022,
nonché l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 10 del medesimo regio decreto.
Ha, inoltre, difeso la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 42, punto 18) all. A
del R.D., il quale commina la sanzione della sospensione “per avere rivolto accuse
infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti
dell'azienda”, anche in considerazione delle modalità con cui si è concretizzata la condotta del rammentando che, nell'ipotesi di cui al punto 18) richiamata, è Pt_1
possibile estendere la sospensione della retribuzione dal servizio sino addirittura a 15
giorni.
3. All'udienza del 23.9.2025, fallito il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa.
4. Giova, in via preliminare rispetto all'esame dell'eccezioni di rito sollevate dalla resistente, affrontare la questione afferente alla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata dal R.D. 148/1931, applicabile al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. A tale proposito, il principio secondo
22 cui la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al medesimo decreto, costituisce un autonomo corpus organico ha subito una progressiva erosione (cfr. Cass. S.U. 13 gennaio 2005, n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo. Tra i più significativi, si rammenta la l. n. 1054 del 22.9.1960, che ha previsto per le aziende di modeste dimensioni con meno di 26 dipendenti l'operatività, in materia disciplinare, del regime privatistico in sostituzione delle norme del decreto e, nei limiti di interesse ai fini della disamina della fattispecie in esame, la l.
n. 270 del 12.7.1988, che, all'art. 1 co. 2, ha attribuito alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento A) allegato al R.D. 148/1931,
contenente “disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione”, escludendo, al contempo, la possibilità per i regolamenti aziendali di derogare ai contratti collettivi. Più di recente, il d.l. 20 giugno
2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto -
all'art. 9-quinquies, co.
1 - l'abrogazione del co. 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva, a sua volta, interamente abrogato il Regio Decreto facendone salva l'applicazione "fino al
primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sicché il legislatore ha inteso mantenere in vigore la normativa speciale concernente il personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, con i temperamenti cui s'è fatto cenno.
4.1 Sulla base della premessa normativa che precede, le eccezioni di inammissibilità
dell'azione per acquiescenza alla decisione assunta dal Collegio di disciplina e di improcedibilità per omesso, preventivo, esperimento del ricorso gerarchico sono infondate.
Gli artt. 52 e 58 del r.d. n. 148 dell'8.1.1931 stabiliscono, rispettivamente, che “Le
punizioni per le mancanze di cui all'art. 421 sono inflitte, previo accertamento dei fatti
costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le
33 funzioni” e, nei limiti di interesse, che: “Le decisioni del Consiglio di disciplina sono
definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve
essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda. Contro le
punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito
può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore,
purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data
partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a
20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di
disciplina”.
Nel caso in esame, il ha subìto l'irrogazione della sospensione disciplinare da Pt_1
parte del direttore ed ha interposto ricorso al competente Consiglio di disciplina che ha confermato la misura, espletando, in tal modo, l'unico adempimento richiesto dalla normativa, in funzione deflattiva del contenzioso, prima di rivolgersi all'Autorità
giudiziaria. Non induce a diverse considerazioni l'art. 10 del r.d., laddove prescrive l'espletamento del ricorso all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emesso la sanzione (a pena di improcedibilità del ricorso, cfr Corte Costituzionale
93/1979) giacché detta norma è derogata per specialità dai riportati artt. 52 e 58 e, del resto, ipotizzare che il superiore gerarchico del direttore potrebbe rivedere la decisione di un organo collegiale composto da rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro renderebbe del tutto privo di senso l'intervento di un consesso con una simile composizione facendo retrocedere il procedimento ad uno stadio anteriore.
Non merita seguito, in conclusione sul punto, l'accenno che la difesa della resistente ha fatto, nel corso della discussione orale svolta all'udienza del 23.9.2025, alla qualificazione della decisione del Collegio di disciplina come lodo irrituale (atto in quanto tale impugnabile nei limiti dell'art. 808 ter c.p.c.), poiché trattasi di una prospettazione differente da quella di intervenuta acquiescenza ad una decisione contestabile formalizzata in sede di costituzione ed in quanto tale tardiva (cfr sul punto
Cass., sez. lavoro, 4542/2006).
5. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
44 5.1 Con nota del 10.8.2022, la società resistente ha contestato al ricorrente che l'Ing.
responsabile della Savit, società presso la quale il era distaccato, ha Per_1 Pt_1
comunicato che quest'ultimo, da una parte, il 3.7.2022, ha affisso sulla porta di ingresso dei locali dell'officina aziendale e poi riportato sullo stato del profilo whatsapp attivato sul telefono l'aziendale il seguente avviso: “Si ricorda che con qualifica Parte_1
di capo operatore tecnico reparto elettrauto dipendente distaccato sarà in ferie dal CP_1
giorno 04/07/2022 fino al giorno 15/07/2022 n.b. per i leccaculi e quelli che non si fanno i cazzi
loro mai i miei…il giorno 16/07/2022 e il 18/07/2022 sono a casa in 104!!” e, dall'altra parte,
che ha postato, sempre sullo stato dell'applicazione Whatsapp, una foto che lo ritraeva in compagnia di due donne accompagnata dal commento “Unica soddisfazione del
lavoro”, con emoticon sorridente e il seguente messaggio: “E poi arriva quel fatidico
giorno…che rientri dalle ferie e non vedi l'ora di rivedere sul posto di lavoro quei volti leccaculi
anime vendute con poteri acquisiti e padronanza…che fino al giorno della pensione non
dovranno fare altro che chinare il capo per quello che gli è stato concesso!!” (con l'aggiunta di tre mani che esibiscono il dito medio) e “Sempre leccato il culo aficato mai quello vicino ai
coglioni”. Nella nota è stato constatato che la condotta descritta ha integrato violazione del codice etico del gruppo al punto n. 4, oltre ai generali obblighi Controparte_2
di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro subordinato. Nelle
giustificazioni, il dipendente ha osservato che soltanto i colleghi dell'officina avevano potuto visionare il cartello, che dal 18.5.2022 l'utenza telefonica n. 3357743684 non aveva carattere aziendale perché gestita mediante un contratto personalmente stipulato dallo stesso con operatore non aziendale, che l'accesso allo stato dell'applicazione whatsapp era limitato ai contatti presenti nella rubrica dietro apposito accesso e si è
scusato per il contenuto dei messaggi divulgati, dando atto di avere utilizzato un linguaggio scurrile, spiegando di avere espresso uno stato di disagio dovuto a “svariati
episodi posti in essere da alcuni colleghi volti a screditare la mia persona e ad escludermi dal
gruppo di lavoro” ed impegnandosi per il futuro a rispettare i principi del codice etico aziendale. Con provvedimento del 16.11.2022, il direttore delle risorse umane ha comunicato di non potere accogliere le giustificazioni ed ha irrogato al ricorrente, ai sensi dell'art. 42, comma 1, punto 18, del regolamento, all. A, del r.d. 148/1931 la
55 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. A seguito di ricorso del basato sulle circostanze addotte quali giustificazioni e sull'assenza di Pt_1
precedenti disciplinari, il Consiglio di disciplina ha confermato la sanzione con deliberazione assunta a maggioranza.
5.2 I fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare sono incontroversi tra le parti, sicché l'unica questione da vagliare ai fini della verifica della legittimità del provvedimento è l'osservanza del canone di gradualità. L'azienda ha ritenuto che i comportamenti hanno determinato la violazione del codice etico, con particolare riferimento all'art.
5.4 che, tra l'altro, impone il rispetto della dignità dei colleghi e un'interlocuzione rispettosa e cortese ed integrato la fattispecie disciplinare prevista dal primo comma, n. 18 dell'art. 42 del r.d. 148/1931 e cioè “…per avere rivolte accuse
infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro gli altri agenti
dell'azienda…” che, secondo il penultimo comma dà luogo ad una sospensione dal servizio fino a 15 giorni.
Ritiene lo scrivente che le accuse siano fondate, giacché rivolgersi ai propri colleghi apostrofandoli reiteratamente come “leccaculi”, al netto di ogni ovvia considerazione sul carattere offensivo e particolarmente volgare del linguaggio utilizzato, veicola ad una collettività indistinta un'accusa del tutto generica di tenere un atteggiamento di piaggeria e supina adulazione finalizzato a trarre vantaggio personale che lede gravemente il decoro e la dignità personale dei destinatari e costituisce senz'altro un'accusa dalla quale, per la sua indeterminatezza oggettiva e soggettiva, è impossibile difendersi ed è quindi, oltre che ingiuriosa, infondata. Ciò vale sia per il cartello affisso al locale in cui il operava all'epoca dei fatti, ben visibile al personale che Pt_1
operava sul posto che per i messaggi inseriti nello “stato” dell'applicazione whatsapp dello smartphone del dipendente. Ogni discettazione sulla natura aziendale dell'utenza o sul grado di limitazione dell'accesso allo stato impostato dal lavoratore non ha alcun rilievo, posto che la segnalazione effettuata dall'Ing. dimostra, Per_1
al di là di ogni ragionevole dubbio, che i messaggi erano visionabili e sono stati visionati all'esterno da terzi, alcuni dei quali per giunta diretti interessati dalle contumelie. La gravità della condotta è particolarmente elevata sia perché il messaggio
66 trascritto sul cartello è stato inserito anche sull'applicativo whatsapp per garantirne maggiore diffusione sia perché, a distanza di pochi giorni, le offese sono state ripetute,
con il medesimo linguaggio e rincarando la dose, facendo riferimento ad indistinti atteggiamenti supini verso il potere, inserendo immagini (il dito medio) ed una frase dal contenuto particolarmente volgare, davvero lontanissima non solo dall'interlocuzione rispettosa richiamata dal codice etico ma anche dai canoni ordinari del vivere civile noti a tutti e validi anche fuori dal contesto lavorativo.
Pertanto, non soltanto il comportamento serbato integra la fattispecie individuata dal r.d. n. 148/1931 cui ha fatto riferimento l'azienda, ma anche quelle di cui alle lett. a e b dell'art. 62 del CCNL, secondo cui sono mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni quelle indicate dall'art. 61 se particolarmente gravi (e la lett. f di detto articolo contempla comprovati e gravi atti e/o
comportamenti lesivi della dignità della persona in qualunque modalità attuati) e le ingiurie gravi verso altri dipendenti o manifestazioni diffamatorie/calunniose anche nei confronti dell'azienda. Tali disposizioni, per inciso, costituiscono il più saldo riferimento delle prerogative disciplinari esercitate, posto che il CCNL ha derogato le disposizioni del r.d., prevedendo, in ossequio al disposto dell'art. 7, quarto comma St.
lav., che la sospensione dal servizio può essere irrogata nella misura massima di dieci giorni come accaduto nel caso in esame.
5.3 La valutazione di legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, della sanzione irrogata, supera la richiesta subordinata del ricorrente di riduzione della sanzione che, fra l'altro, costituisce una richiesta ammissibile solo ed esclusivamente nei rapporti di pubblico impiego privatizzato (cfr art. 63, comma 2 bis del d.lgs. n.
165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017), in mancanza, nel settore privato, di una disposizione di legge che permetta al Giudice di sostituirsi al datore di lavoro convertendo una sanzione conservativa ritenuta sproporzionata con un'altra: “Il potere
di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel
potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui
all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al
giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo
77 procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso
in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto
in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro,
costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito
al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché
in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed
eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima.” (Cass., sez. lavoro,
3896/2019).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e del valore della stessa (scaglione fra € 0,01 ed € 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e cap come per legge.
Perugia, lì 23.9.2025
Il Giudice
Marco Medoro
88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La controversia in esame concerne, per l'appunto, la contestazione di una sanzione disciplinare irrogata dal direttore ai sensi dell'art. 42, primo comma, n. 18.
REPUBBLICA ITALIANA impugnazione ; normativa speciale autoferrotranvieri
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 961/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Daniele Federici) Parte_1
- ricorrente -
Contro
avv. Riccardo Bolognesi) Controparte_1
- ricorrente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
23.9.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 27.7.2024, Parte_1
per sentire dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni irrogatagli dalla propria datrice di lavoro ed in subordine la “non proporzionalità”, stabilendone la Controparte_1
riduzione entro i limiti edittali, nonché la condanna della stessa al rimborso della somma di € 704,22, ovvero di quella minore ritenuta di giustizia. Ha premesso di lavorare alle dipendenze della resistente con mansioni di capo operatore tecnico, ha dedotto di avere ricevuto, in data 10.8.2022, comunicazione dalla datrice di lavoro con la quale gli è stato contestato di avere, in data 3.7.2022, affisso durante il turno di lavoro un avviso al di fuori dell'officina aziendale e di avere successivamente pubblicato, sullo stato dell'applicazione Whatsapp collegato attivata sul telefono aziendale, “un avviso contenente ingiurie scritte contro altri agenti dell'azienda”, reiterando analoghe condotte offensive con lo stesso mezzo anche in data 19.7.2022. Riferisce di essersi giustificato per iscritto scusandosi per il contenuto dei messaggi e il linguaggio scurrile utilizzato, sottolineando l'episodicità della condotta e l'impatto circoscritto delle affermazioni, tenuto conto sia della natura privata dello stato Whatsapp -
visualizzabile ai soli contatti registrati nella rubrica telefonica – e del fatto che l'accesso all'officina è riservato ai soli colleghi meccanici. Ha aggiunto di avere presentato ricorso al Consiglio di disciplina e che, ciononostante, con delibera del 20.11.2022,
questo ha confermato il provvedimento sanzionatorio. Ha, infine, censurato la sproporzione della sospensione di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, trattandosi di una sanzione pari alla soglia massima prevista dalla legge e dal CCNL di settore.
2. Costituitasi con memoria del 12.9.2025, ribadendo la Controparte_1
specialità della disciplina in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri di cui all' all. A) al R.D. 148/1931 rispetto alla normativa di carattere generale, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta acquiescenza del lavoratore alla delibera del Consiglio di Disciplina del 12.12.2022,
nonché l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 10 del medesimo regio decreto.
Ha, inoltre, difeso la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 42, punto 18) all. A
del R.D., il quale commina la sanzione della sospensione “per avere rivolto accuse
infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti
dell'azienda”, anche in considerazione delle modalità con cui si è concretizzata la condotta del rammentando che, nell'ipotesi di cui al punto 18) richiamata, è Pt_1
possibile estendere la sospensione della retribuzione dal servizio sino addirittura a 15
giorni.
3. All'udienza del 23.9.2025, fallito il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa.
4. Giova, in via preliminare rispetto all'esame dell'eccezioni di rito sollevate dalla resistente, affrontare la questione afferente alla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata dal R.D. 148/1931, applicabile al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. A tale proposito, il principio secondo
22 cui la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al medesimo decreto, costituisce un autonomo corpus organico ha subito una progressiva erosione (cfr. Cass. S.U. 13 gennaio 2005, n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo. Tra i più significativi, si rammenta la l. n. 1054 del 22.9.1960, che ha previsto per le aziende di modeste dimensioni con meno di 26 dipendenti l'operatività, in materia disciplinare, del regime privatistico in sostituzione delle norme del decreto e, nei limiti di interesse ai fini della disamina della fattispecie in esame, la l.
n. 270 del 12.7.1988, che, all'art. 1 co. 2, ha attribuito alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento A) allegato al R.D. 148/1931,
contenente “disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione”, escludendo, al contempo, la possibilità per i regolamenti aziendali di derogare ai contratti collettivi. Più di recente, il d.l. 20 giugno
2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto -
all'art. 9-quinquies, co.
1 - l'abrogazione del co. 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva, a sua volta, interamente abrogato il Regio Decreto facendone salva l'applicazione "fino al
primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sicché il legislatore ha inteso mantenere in vigore la normativa speciale concernente il personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, con i temperamenti cui s'è fatto cenno.
4.1 Sulla base della premessa normativa che precede, le eccezioni di inammissibilità
dell'azione per acquiescenza alla decisione assunta dal Collegio di disciplina e di improcedibilità per omesso, preventivo, esperimento del ricorso gerarchico sono infondate.
Gli artt. 52 e 58 del r.d. n. 148 dell'8.1.1931 stabiliscono, rispettivamente, che “Le
punizioni per le mancanze di cui all'art. 421 sono inflitte, previo accertamento dei fatti
costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le
33 funzioni” e, nei limiti di interesse, che: “Le decisioni del Consiglio di disciplina sono
definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve
essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda. Contro le
punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito
può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore,
purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data
partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a
20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di
disciplina”.
Nel caso in esame, il ha subìto l'irrogazione della sospensione disciplinare da Pt_1
parte del direttore ed ha interposto ricorso al competente Consiglio di disciplina che ha confermato la misura, espletando, in tal modo, l'unico adempimento richiesto dalla normativa, in funzione deflattiva del contenzioso, prima di rivolgersi all'Autorità
giudiziaria. Non induce a diverse considerazioni l'art. 10 del r.d., laddove prescrive l'espletamento del ricorso all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emesso la sanzione (a pena di improcedibilità del ricorso, cfr Corte Costituzionale
93/1979) giacché detta norma è derogata per specialità dai riportati artt. 52 e 58 e, del resto, ipotizzare che il superiore gerarchico del direttore potrebbe rivedere la decisione di un organo collegiale composto da rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro renderebbe del tutto privo di senso l'intervento di un consesso con una simile composizione facendo retrocedere il procedimento ad uno stadio anteriore.
Non merita seguito, in conclusione sul punto, l'accenno che la difesa della resistente ha fatto, nel corso della discussione orale svolta all'udienza del 23.9.2025, alla qualificazione della decisione del Collegio di disciplina come lodo irrituale (atto in quanto tale impugnabile nei limiti dell'art. 808 ter c.p.c.), poiché trattasi di una prospettazione differente da quella di intervenuta acquiescenza ad una decisione contestabile formalizzata in sede di costituzione ed in quanto tale tardiva (cfr sul punto
Cass., sez. lavoro, 4542/2006).
5. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
44 5.1 Con nota del 10.8.2022, la società resistente ha contestato al ricorrente che l'Ing.
responsabile della Savit, società presso la quale il era distaccato, ha Per_1 Pt_1
comunicato che quest'ultimo, da una parte, il 3.7.2022, ha affisso sulla porta di ingresso dei locali dell'officina aziendale e poi riportato sullo stato del profilo whatsapp attivato sul telefono l'aziendale il seguente avviso: “Si ricorda che con qualifica Parte_1
di capo operatore tecnico reparto elettrauto dipendente distaccato sarà in ferie dal CP_1
giorno 04/07/2022 fino al giorno 15/07/2022 n.b. per i leccaculi e quelli che non si fanno i cazzi
loro mai i miei…il giorno 16/07/2022 e il 18/07/2022 sono a casa in 104!!” e, dall'altra parte,
che ha postato, sempre sullo stato dell'applicazione Whatsapp, una foto che lo ritraeva in compagnia di due donne accompagnata dal commento “Unica soddisfazione del
lavoro”, con emoticon sorridente e il seguente messaggio: “E poi arriva quel fatidico
giorno…che rientri dalle ferie e non vedi l'ora di rivedere sul posto di lavoro quei volti leccaculi
anime vendute con poteri acquisiti e padronanza…che fino al giorno della pensione non
dovranno fare altro che chinare il capo per quello che gli è stato concesso!!” (con l'aggiunta di tre mani che esibiscono il dito medio) e “Sempre leccato il culo aficato mai quello vicino ai
coglioni”. Nella nota è stato constatato che la condotta descritta ha integrato violazione del codice etico del gruppo al punto n. 4, oltre ai generali obblighi Controparte_2
di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro subordinato. Nelle
giustificazioni, il dipendente ha osservato che soltanto i colleghi dell'officina avevano potuto visionare il cartello, che dal 18.5.2022 l'utenza telefonica n. 3357743684 non aveva carattere aziendale perché gestita mediante un contratto personalmente stipulato dallo stesso con operatore non aziendale, che l'accesso allo stato dell'applicazione whatsapp era limitato ai contatti presenti nella rubrica dietro apposito accesso e si è
scusato per il contenuto dei messaggi divulgati, dando atto di avere utilizzato un linguaggio scurrile, spiegando di avere espresso uno stato di disagio dovuto a “svariati
episodi posti in essere da alcuni colleghi volti a screditare la mia persona e ad escludermi dal
gruppo di lavoro” ed impegnandosi per il futuro a rispettare i principi del codice etico aziendale. Con provvedimento del 16.11.2022, il direttore delle risorse umane ha comunicato di non potere accogliere le giustificazioni ed ha irrogato al ricorrente, ai sensi dell'art. 42, comma 1, punto 18, del regolamento, all. A, del r.d. 148/1931 la
55 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. A seguito di ricorso del basato sulle circostanze addotte quali giustificazioni e sull'assenza di Pt_1
precedenti disciplinari, il Consiglio di disciplina ha confermato la sanzione con deliberazione assunta a maggioranza.
5.2 I fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare sono incontroversi tra le parti, sicché l'unica questione da vagliare ai fini della verifica della legittimità del provvedimento è l'osservanza del canone di gradualità. L'azienda ha ritenuto che i comportamenti hanno determinato la violazione del codice etico, con particolare riferimento all'art.
5.4 che, tra l'altro, impone il rispetto della dignità dei colleghi e un'interlocuzione rispettosa e cortese ed integrato la fattispecie disciplinare prevista dal primo comma, n. 18 dell'art. 42 del r.d. 148/1931 e cioè “…per avere rivolte accuse
infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro gli altri agenti
dell'azienda…” che, secondo il penultimo comma dà luogo ad una sospensione dal servizio fino a 15 giorni.
Ritiene lo scrivente che le accuse siano fondate, giacché rivolgersi ai propri colleghi apostrofandoli reiteratamente come “leccaculi”, al netto di ogni ovvia considerazione sul carattere offensivo e particolarmente volgare del linguaggio utilizzato, veicola ad una collettività indistinta un'accusa del tutto generica di tenere un atteggiamento di piaggeria e supina adulazione finalizzato a trarre vantaggio personale che lede gravemente il decoro e la dignità personale dei destinatari e costituisce senz'altro un'accusa dalla quale, per la sua indeterminatezza oggettiva e soggettiva, è impossibile difendersi ed è quindi, oltre che ingiuriosa, infondata. Ciò vale sia per il cartello affisso al locale in cui il operava all'epoca dei fatti, ben visibile al personale che Pt_1
operava sul posto che per i messaggi inseriti nello “stato” dell'applicazione whatsapp dello smartphone del dipendente. Ogni discettazione sulla natura aziendale dell'utenza o sul grado di limitazione dell'accesso allo stato impostato dal lavoratore non ha alcun rilievo, posto che la segnalazione effettuata dall'Ing. dimostra, Per_1
al di là di ogni ragionevole dubbio, che i messaggi erano visionabili e sono stati visionati all'esterno da terzi, alcuni dei quali per giunta diretti interessati dalle contumelie. La gravità della condotta è particolarmente elevata sia perché il messaggio
66 trascritto sul cartello è stato inserito anche sull'applicativo whatsapp per garantirne maggiore diffusione sia perché, a distanza di pochi giorni, le offese sono state ripetute,
con il medesimo linguaggio e rincarando la dose, facendo riferimento ad indistinti atteggiamenti supini verso il potere, inserendo immagini (il dito medio) ed una frase dal contenuto particolarmente volgare, davvero lontanissima non solo dall'interlocuzione rispettosa richiamata dal codice etico ma anche dai canoni ordinari del vivere civile noti a tutti e validi anche fuori dal contesto lavorativo.
Pertanto, non soltanto il comportamento serbato integra la fattispecie individuata dal r.d. n. 148/1931 cui ha fatto riferimento l'azienda, ma anche quelle di cui alle lett. a e b dell'art. 62 del CCNL, secondo cui sono mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni quelle indicate dall'art. 61 se particolarmente gravi (e la lett. f di detto articolo contempla comprovati e gravi atti e/o
comportamenti lesivi della dignità della persona in qualunque modalità attuati) e le ingiurie gravi verso altri dipendenti o manifestazioni diffamatorie/calunniose anche nei confronti dell'azienda. Tali disposizioni, per inciso, costituiscono il più saldo riferimento delle prerogative disciplinari esercitate, posto che il CCNL ha derogato le disposizioni del r.d., prevedendo, in ossequio al disposto dell'art. 7, quarto comma St.
lav., che la sospensione dal servizio può essere irrogata nella misura massima di dieci giorni come accaduto nel caso in esame.
5.3 La valutazione di legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, della sanzione irrogata, supera la richiesta subordinata del ricorrente di riduzione della sanzione che, fra l'altro, costituisce una richiesta ammissibile solo ed esclusivamente nei rapporti di pubblico impiego privatizzato (cfr art. 63, comma 2 bis del d.lgs. n.
165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017), in mancanza, nel settore privato, di una disposizione di legge che permetta al Giudice di sostituirsi al datore di lavoro convertendo una sanzione conservativa ritenuta sproporzionata con un'altra: “Il potere
di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel
potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui
all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al
giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo
77 procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso
in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto
in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro,
costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito
al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché
in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed
eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima.” (Cass., sez. lavoro,
3896/2019).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e del valore della stessa (scaglione fra € 0,01 ed € 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e cap come per legge.
Perugia, lì 23.9.2025
Il Giudice
Marco Medoro
88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La controversia in esame concerne, per l'appunto, la contestazione di una sanzione disciplinare irrogata dal direttore ai sensi dell'art. 42, primo comma, n. 18.