TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Scerbo Alberto e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega a margine del ricorso
E
nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi Valentina e domiciliato presso il suo studio in Rovereto largo Posta n.5, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 27.04.2024 in Villa Lagarina nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del giorno 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Pomarolo (TN), in via Masi n. 13/C, verrà
assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, alla sig.ra Parte_1
che rimarrà a vivervi con i figli minori. Le spese per manutenzione ordinaria, utenze e spese condominiali saranno ad esclusivo carico dell'assegnataria. Il sig. i impegna a prelevare i propri effetti CP_1
personali, oltre che l'attrezzatura presente in garage e una lavatrice, e a lasciare l'appartamento nella disponibilità alla moglie entro il termine del
28.02.26;
3) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
4) Dopo il suo trasferimento in un altro appartamento, il padre godrà del più
ampio diritto di visita dei figli e starà con gli stessi nelle giornate pag. 2 di 5 infrasettimanali del martedì e giovedì, dal prelievo da scuola sino alla riconsegna a scuola la mattina successiva, quando non starà con loro nel week-end, e nella giornata infrasettimanale del mercoledì, sempre dal prelievo da scuola sino alla riconsegna a scuola la mattina successiva, quando starà con loro nel week-end. Il padre avrà diritto di stare con i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dei minori da scuola, alla domenica sera, con riconsegna dei minori presso l'abitazione materna dopocena entro le 21.00, salvo diversa richiesta/esigenza dei minori e/o fatti salvi diversi accordi tra le parti e deroghe al presente protocollo dettate da inderogabili motivi di lavoro;
5) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con i figli,
compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così
come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
6) il signor erserà mensilmente ed entro il giorno 15 di ogni mese alla CP_1
sig.ra l'importo di € 500,00.-, a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, ovvero € 250,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale Istat come per Legge (con prima rivalutazione dal pag. 3 di 5 luglio 2026), e ciò sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
7) le spese straordinarie per i figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense
dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
8) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
9) la signora fruirà in via esclusiva di ogni Pt_1
contributo/agevolazione, beneficio pubblico – a titolo esemplificativo l'assegno unico - derivante dall'aver collocato presso di sé i figli minori.
Ella fruirà altresì in via esclusiva degli assegni famigliari. Qualora il sig.
pag. 4 di 5 Cont percepisse già contributi, si impegna sin d'ora a rinunciarvi a favore della signora collaborando attivamente affinché sia Pt_1
quest'ultima a percepirli nell'interesse delle figli minori;
10) Le parti reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra dallo scioglimento della comunione.
11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Scerbo Alberto e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega a margine del ricorso
E
nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi Valentina e domiciliato presso il suo studio in Rovereto largo Posta n.5, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 27.04.2024 in Villa Lagarina nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del giorno 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Pomarolo (TN), in via Masi n. 13/C, verrà
assegnata, con tutto l'arredo ivi presente, alla sig.ra Parte_1
che rimarrà a vivervi con i figli minori. Le spese per manutenzione ordinaria, utenze e spese condominiali saranno ad esclusivo carico dell'assegnataria. Il sig. i impegna a prelevare i propri effetti CP_1
personali, oltre che l'attrezzatura presente in garage e una lavatrice, e a lasciare l'appartamento nella disponibilità alla moglie entro il termine del
28.02.26;
3) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
4) Dopo il suo trasferimento in un altro appartamento, il padre godrà del più
ampio diritto di visita dei figli e starà con gli stessi nelle giornate pag. 2 di 5 infrasettimanali del martedì e giovedì, dal prelievo da scuola sino alla riconsegna a scuola la mattina successiva, quando non starà con loro nel week-end, e nella giornata infrasettimanale del mercoledì, sempre dal prelievo da scuola sino alla riconsegna a scuola la mattina successiva, quando starà con loro nel week-end. Il padre avrà diritto di stare con i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo dei minori da scuola, alla domenica sera, con riconsegna dei minori presso l'abitazione materna dopocena entro le 21.00, salvo diversa richiesta/esigenza dei minori e/o fatti salvi diversi accordi tra le parti e deroghe al presente protocollo dettate da inderogabili motivi di lavoro;
5) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con i figli,
compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così
come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
6) il signor erserà mensilmente ed entro il giorno 15 di ogni mese alla CP_1
sig.ra l'importo di € 500,00.-, a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, ovvero € 250,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale Istat come per Legge (con prima rivalutazione dal pag. 3 di 5 luglio 2026), e ciò sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
7) le spese straordinarie per i figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense
dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
8) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
9) la signora fruirà in via esclusiva di ogni Pt_1
contributo/agevolazione, beneficio pubblico – a titolo esemplificativo l'assegno unico - derivante dall'aver collocato presso di sé i figli minori.
Ella fruirà altresì in via esclusiva degli assegni famigliari. Qualora il sig.
pag. 4 di 5 Cont percepisse già contributi, si impegna sin d'ora a rinunciarvi a favore della signora collaborando attivamente affinché sia Pt_1
quest'ultima a percepirli nell'interesse delle figli minori;
10) Le parti reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra dallo scioglimento della comunione.
11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5