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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Sovraindebitamento E Calcolo Del Merito CreditizioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025
Hai troppi debiti, stai valutando una procedura di sovraindebitamento e ti stai chiedendo se il tuo “merito creditizio” può influenzare l'esito? Oppure temi che i tuoi precedenti finanziari possano impedirti di accedere a un piano di rientro? Nel sovraindebitamento, il merito creditizio non è un giudizio sul passato, ma uno strumento per valutare la sostenibilità del piano proposto. Capire come viene calcolato ti aiuta a difenderti meglio e ottenere un risultato favorevole. Cos'è il merito creditizio nel sovraindebitamento? – È la valutazione della tua capacità attuale e futura di rispettare un piano di pagamento – Serve a verificare se la proposta che presenti ai creditori è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 116/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di omologazione n. 129/24 emessa il 16.12.2024 e comunicata il 18.12.2024 (v. doc.ti 2 e 2a), resa nel procedimento per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale 202/2024 n. R.g. V.G., con cui il Tribunale di Trani ha omologato la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
promosso da
(capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente versato, Parte_3
codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA ), P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
D'Arcangelo (C.F.: CodiceFiscale_1
RECLAMANTE
Contro
, (C.F.: , e , (C.F.: ), Parte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Sabino Patruno (C.F.: , domiciliati presso lo studio C.F._4
legale sito in Corato (Ba), Viale Vittorio Veneto n.122.
RESISTENTI
1 All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
e in data 23.9.2024, depositavano innanzi al Tribunale di Trani Parte_1 Parte_2
il ricorso per la ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 14/2019, col quale, descritta la loro situazione patrimoniale, proponevano di estinguere i loro debiti corrispondendo ai creditori la complessiva somma di € 55.000,0, versando € 10.000,00 con finanza esterna e n. 120 rate mensili di € 375,00 ciascuna, per una durata totale di anni 10.
Dei creditori presenti nella procedura l'ADE presentava precisazione del credito, mentre la
[...]
contestava la convenienza del piano e la meritevolezza degli istanti. Parte_3
Con sentenza del 16.12.2024 il Tribunale di Trani omologava il piano del consumatore rilevato che:
- la precisazione del credito dell'ADE afferiva debiti sorti successivamente alla presentazione del piano del consumatore e gli istanti avevano comunque adeguato il piano inglobando l'ulteriore debito sorto;
Cont
- l'opposizione della banca sulla convenienza era preclusa dalla valutazione negativa del merito creditizio operata dai gestori e l'Istituto di Credito in ogni caso non aveva provato quanto dedotto all'interno delle osservazioni in merito alle presunte dichiarazioni reddituali coniugi e Pt_1
. Pt_2
In data 29.01.2025 la presentava reclamo innanzi a questa Corte di Parte_3
D'Appello lamentando l'errata valutazione del primo giudice circa la convenienza economica del piano rispetto alla procedura liquidatoria, e l'assenza di meritevolezza del debitore. Cont Rilevava infatti la che, con la proposta di ristrutturazione dei debiti, gli istanti, infatti, riportavano che la loro situazione debitoria ammonta a € 124.094,34 ovvero:
- € 3.355,00 nei confronti dell'O.C.C. di Trani quale credito residuo sul compenso e sulle spese procedurali dell'organismo di composizione della crisi;
- € 6.344,00 nei confronti dell'avv. Fabrizio Capano quale credito derivante dal compenso come professionista delegato alle vendite nella proc. N. R.G. Es. imm. 149/2022 del Tribunale di Trani;
- € 98.521, 20 nei confronti della quale credito residuo derivante Parte_3
dal mutuo ipotecario stipulato in data 30.10.2007;
- €. 11.780,60 nei confronti dell'avv. Raffaele Frontino quale credito derivante da compenso per assistenza nel giudizio n. r.g. 2870/2022 del Tribunale di Trani;
2 - € 378,73 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione quali crediti vantati da Enti vari
(Amm. finanziaria;
; ) ed iscritti a ruolo;
CP_2 Controparte_3
-€ 113,09 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione quali crediti vantati da Enti vari
(Amm. finanziaria;
; ) ed iscritti a ruolo;
CP_2 Controparte_3
- € 3.601,72 nei confronti del , tramite Sixt S.p.A., quale credito per omesso Controparte_3
versamento TARI-TARES anni 2013, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Sempre nella relazione particolareggiata, i coniugi e esponevano che l'attivo Pt_1 Pt_2
patrimoniale liquidabile era costituito solo dall'immobile ipotecato e sottoposto a pignoramento, il cui valore era stato stimato in € 82.296,13 dal perito stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al tribunale di Trani e iscritta al n. r.g. es. 149/2022.
Nel termine di 20 giorni previsto dall'art 70, comma 3, C.C.I.I. venivano formulate osservazioni solo da parte della e da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Parte_3
Segnatamente, l'odierna reclamante aveva contestato la convenienza del piano proposto dagli istanti soprattutto per le seguenti ragioni:
a) era meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che si trovava già nella fase della vendita;
i ricorrenti proponevano una falcidia del credito ipotecario di pari al CP_4
Cont 43%: euro € 42.918,00, a fronte del maggior credito di euro 133.669,93 vantato da che, come detto, in forza del richiamato mutuo, aveva già incardinato l'esecuzione immobiliare n. 149/22 di R.G.Es. Tribunale di Trani, delegata per la vendita e il 4 giugno 2024 vi era stato il secondo esperimento d'asta al prezzo base di Euro 61.722,10.
Non si riteneva quindi equilibrata la proposta, che prevedeva sia la falcidia del credito Cont ipotecario di per il 43 %, sia il pagamento del residuo in dieci anni secondo il seguente schema:
“1) (…) € 301,00 a (a titolo di acconto del credito ipotecario Parte_3
inserito nel piano);
2) dalla rata 1 alla rata 113: € 375,00 a (a titolo di acconto Parte_3
del credito ipotecario inserito nel piano);
3) rata 114: € 242,00 a (a titolo di saldo del credito Parte_3
ipotecario inserito nel piano per l'importo complessivo di € 42.918,00)”.
b) le 360 rate mensili previste del mutuo erano dei seguenti importi:
- dal 31/12/2007 IMP. RATA EURO 500,76,
- dal 31/12/2012 IMP. RATA EURO 540,82,
3 - dal 31/12/2017 IMP. RATA EURO 584,09,
- dal 31/12/2022 IMP. RATA EURO 630,82,
- dal 31/12/2027 IMP. RATA EURO 681,29
- dal 31/12/2032 IMP. RATA EURO 735,79.
Inoltre, rappresentava la che, nel corso dell'istruttoria del mutuo i richiedenti dichiaravano di Pt_3
avere un reddito annuale di euro 18.910,31 (circa 1.500 euro al mese) e non avevamo alcun protesto o pregiudizievoli di altro tipo che potesse far dubitare sull'affidabilità del cliente e la possibilità di rimborso. Cont Con il reclamo, quindi la contestava:
✓ l'errata valutazione della convenienza economica del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
✓ La mancanza del requisito di meritevolezza del debitore
In via istruttoria chiedeva procedersi, se del caso, al deferimento di interrogatorio formale ai coniugi e in ordine a quanto dichiarato in occasione della domanda di mutuo. Pt_1 Pt_2
Chiedevano in conclusione la riforma della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza del piano di ristrutturazione dei debiti.
Costituitisi, e , eccepivano l'inammissibilità del reclamo per mancata valutazione Pt_1 Pt_2
del merito creditizio e nel merito comunque il rigetto.
All'udienza del 18.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
4 Tanto premesso rileva la Corte che la reclamante, mediante i due motivi di impugnazione Pt_3
sopra richiamati, ha censurato la sentenza per l'errata valutazione della convenienza economica del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria denunciando la mancanza del requisito della meritevolezza in capo ai debitori.
Sul punto a giudizio del Tribunale, sarebbe stata inibita in favore della qualunque indagine Pt_3
sulla convenienza economica stante l'omessa corretta valutazione del merito creditizio, non avendo la accertato in modo specifico e puntuale la capacità dei coniugi e di Pt_3 Pt_1 Pt_2
restituire la somma mutuata.
A giudizio della Corte i due motivi, da trattarsi congiuntamente, stante l'intima connessione fra gli stessi, non sono fondati, pur per diversa motivazione.
Non è superfluo rilevare, brevemente in diritto, che quando viene richiesto un prestito, l'Istituto di credito effettua i dovuti controlli per comprendere in ordine alla capacità di restituzione da parte del richiedente alla scadenza, valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione economica al tempo della richiesta, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento.
Questa verifica è un controllo imposto dalla legge.
L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.
La mancata valutazione del merito creditizio ha come conseguenza l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.
Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del
Codice della Crisi d'Impresa dispone che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“.
5 Tanto è avvenuto nel caso di specie e il Tribunale ha condiviso le determinazioni, sul punto dell'OCC.
Si legge, infatti, nella Relazione del Gestore della crisi del 23.09.2024 che “(…) onde valutare il merito creditizio degli istanti deve tenersi conto che il sig. , unico percettore di redditi nel nucleo Parte_1
familiare, nell'anno 2006 aveva percepito un reddito complessivo, derivante dal suo lavoro, pari ad
€ 6.206,00, come risulta dal modello 730/2007 (v. all. n. 39), ossia pari ad una disponibilità mensile di € 517,17, disponibilità mensile di per sé sicuramente insufficiente a garantire la sostenibilità del finanziamento, tenuto conto altresì della necessità di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare.
In realtà il reddito del sig. all'epoca non avrebbe consentito di per sé la sostenibilità di alcun Pt_1
finanziamento, men che meno del mutuo erogato dalla come si evince Parte_3
dal prospetto di seguito riportato”.
Rileva tuttavia, la Corte che, come documentato dalla Banca creditrice, nel questionario di raccolta informazioni preliminare alla stipula del contratto di mutuo del 2007 i coniugi e Pt_1 Pt_2
riferivano di avere un reddito annuo pari ad € 18.910,31, considerando anche introiti percepiti “al nero” dalla o comunque aliunde rispetto a quelli rinvenienti dall'attività lavorativa Pt_2
principale; sul punto il Tribunale ha evidenziato la mancanza di sottoscrizione in calce ai documenti prodotti dalla e l'incertezza sulla capacità di restituzione della somma mutuata da parte dei Pt_3
richiedenti, ma tali obiezioni risultano superate dall'oggettivo assolvimento di ogni onere da parte degli che hanno provveduto puntualmente al pagamento delle rate del mutuo Parte_4
per oltre dieci anni.
Il questionario di raccolta informazioni preliminare alla stipula del contratto, di prassi fornito al contraente, è infatti, utilizzato dall'Istituto per assicurarsi che il soggetto che richiede il finanziamento sia capiente e in grado di soddisfare gli oneri finanziari derivanti dall'apertura di una nuova linea di credito, anche richiedendo informazioni non reperibili in Banche dati.
D'altraparte come affermato dallo stesso Tribunale la possibilità di adempiere era stata definitivamente messa in crisi dal periodo di disoccupazione derivante dalla pandemia e dai documentati problemi di salute sopravvenuti.
Senza dire, che nel contratto di mutuo vi erano anche due garanti.
Nella specie va al contempo esclusa l'eccezione di non meritevolezza dei debitori prospettata dalla ravvisandosi in capo ai medesimi un comportamento gravemente colposo. CP_5
L'art. 69 CCI primo comma dispone che: “Il consumatore non può accedere alla procedura
6 disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Ne deriva allora che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente.
Non può infatti non considerarsi che nella specie sono intervenuti specifici e documentati fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro, dovuto alla pandemia e la malattia invalidante da cui è stato colpito il signor . Pt_1
Ugualmente va valutata positivamente la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il regolare pagamento rateale per un periodo di oltre 10 anni.
In altre parole, sulla base della documentazione depositata, può ragionevolmente escludersi negligenza o colpevole stato di sovraindebitamento.
Va inoltre evidenziato che a mente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n.
27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio
Calabria 25 gennaio 2024,) formatasi sul punto, diversamente dall'art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
E' stato quindi espunto il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore escluso la dimostrazione di requisiti soggettivi troppo stringenti, in consideraione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento.
Pertanto, l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 67 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, è necessaria una valutazione complessiva, discrezionale, che guardi all'insorgenza del sovraindebitamento nel suo complesso e non più in
7 relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione, posto che il discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nella intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte.
Va, pertanto, ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
In tema di meritevolezza del debitore, la valutazione del giudice va incentrata nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un verosimile margine positivo di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza all'eventuale responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.
La sentenza reclamata va condivisa con riguardo alla rilevata sussistenza del requisito della meritevolezza.
Passando quindi all'esame della convenienza del piano, secondo la reclamante erroneamente valutata dal Tribunale, avendo i ricorrenti proposto una falcidia del credito ipotecario di CP_4
Cont pari al 43%: euro € 42.918,00, a fronte del maggior credito di euro 133.669,93 oggi vantato da cosicché l'alternativa liquidatoria sarebbe più vantaggiosa sia per i minori tempi di realizzo della soddisfazione del credito, essendo la procedura già delegata per la vendita, sia, avuto riguardo al valore di stima del bene, per le possibilità concrete in asta di ricavare dalla vendita più di quanto indicato nella proposta omologata.
Rileva sul punto la Corte che le obiezioni della Banca reclamante non sono condivisibili.
Come si evince dagli atti, e riportato dalla Relazione del Gestore della Crisi, diversamente da quanto Cont prospettato dalla in caso di ipotesi liquidatoria la banca ricaverebbe addirittura meno del 43% del proprio credito.
8 Il piano infatti prevede il pagamento di € 42.918,00 per sorte capitale, oltre il pagamento degli ulteriori compensi in prededuzione, dell'OCC di Trani e delle spese di procedura esecutiva in favore della stessa Banca e del delegato alla vendita (per un totale di € 10.546,04) e degli altri creditori, per un totale di € 56.732,04.
La liquidazione del patrimonio dei coniugi e invece consentirebbe un incasso di Pt_1 Pt_2
una cifra nettamente inferiore, pari, circa, a € 34.718,69; ciò in quanto l'unico bene suscettibile di liquidazione sarebbe l'appartamento in ove attualmente risiede l'intero nucleo familiare, CP_3
oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani e iscritta al n°
149/2022 R.G. Es., nella quale, stanti i tentativi di vendita già espletati, l'ultima offerta minima di vendita ammontava appunto a € 34.718,69 (Cfr. pagina 20 relazione particolareggiata e avviso di vendita), e non certo a € 61.722,10 come indicato dal creditore ipotecario nelle proprie osservazioni.
La convenienza del piano risiede proprio in tale differenza oltre che nel fatto che tutti i creditori si avvantaggerebbero, nell'immediato, della somma di € 10.000,00 derivante da finanza esterna.
Anche l'obiezione relativa ai tempi di restituzione ritenuti non ragionevoli, non può trovare condivisione soprattutto considerando che il mutuo erogato era trentennale ed aveva scadenza al
30.11.2037, termine superiore a quello indicato nel piano.
Sulla questione è espressamente intervenuta la Suprema Corte affermando che, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto rispetto all'ipotesi liquidatoria (cfr. Cass., sez. I, ord. 28 ottobre 2019, n. 27544).
Anche questa Corte con sentenza del 23.07.2024 emessa nel nel procedimento n. 711/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 36/2024 pubblicata il
13.05.2024 ha recepito il medesimo principio e previamente richiamando la motivazione della sentenza di legittimità sopra indicata laddove afferma che “la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura” e che “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” rammentando che “con la vendita all'incanto di beni immobili è
9 difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura del ricavato”.
Pertanto, a giudizio della SC “se la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale”.
Tale soluzione avrebbe quindi, il merito di “valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10
Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”.
Un'interpretazione eccessivamente restrittiva, da una parte può minare l'effettività dello strumento e dall'altra non è conforme al processo, in atto a livello europeo, di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance, soprattutto laddove si consideri che la legge n. 10 3 del 2012 è stata introdotta, oltre che su spinta delle istituzioni europee, anche per arginare il triste fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati.
Nella specie come si evince dalla Relazione dell'OCC
“Gli Istanti hanno proposto un piano che prevede il superamento della crisi da sovraindebitamento, destinando alla ristrutturazione dei propri debiti, la complessiva somma di € 55.000,00, da corrispondere ai creditori, in base al titolo di collocazione preferenziale del loro credito, secondo le seguenti modalità:
− n° 1 rata unica di € 10.000,00, da corrispondere immediatamente, in caso di omologa del piano, mediante il ricorso a risorse esterne messe a disposizione da parte dei figli (v. all. n. 37 e 38);
− n° 120 rate dell'importo di € 375,00 ciascuna, da corrispondere mensilmente anche mediante il ricorso a risorse esterne messe a disposizione da parte dei figli.
La sostenibilità di tale piano, come già indicato, sarebbe garantita anche dall'impegno dei figli, sig.ra
e che attualmente svolgono attività lavorative che consentono Controparte_6 Persona_1
loro di mantenersi in modo autonomo, contribuendo significativamente a incrementare il reddito
10 familiare complessivo disponibile.
In particolare, nell'anno 2022 la sig.ra ha percepito un reddito complessivo da Controparte_6
lavoro dipendente pari ad € 15.255,00 (v. all. n. 39), mentre il sig. ha percepito un Persona_1
reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad € 3.292,25 (v. all. n. 40).
Tale piano consentirebbe la soddisfazione dei creditori secondo le seguenti percentuali:
a) soddisfazione nella misura del 100% del credito in prededuzione vantato dall'O.C.C. Trani per un importo pari ad € 3.355,00 (al netto degli acconti già versati);
b) soddisfazione nella misura del 100% del credito in prededuzione vantato dall'Avv. Fabrizio
Capano (professionista delegato alle vendite nella procedura esecutiva immobiliare n°
149/2022 R.G. Es.) per un importo pari ad € 6.344,00;
c) soddisfazione nella misura del 43% circa del credito ipotecario vantato da
[...]
per un importo pari ad € 42.918,00; Parte_3
d) soddisfazione nella misura del 30% dei crediti vantati dagli altri creditori privilegiati per un importo complessivo pari ad € 1.194,00;
e) soddisfazione nella misura del 10% dei crediti vantati dai residui creditori chirografari per un importo complessivo pari ad € 1.189,00.”
Come evidenziato nella Relazione, peraltro, il piano, oltre ad offrire una maggiore convenienza anche con riferimento a tutti gli altri crediti esistenti, consentirebbe l'estinzione della debitoria in epoca anteriore all'originaria scadenza trentennale del mutuo (30.11.37); viepiù, l'importo di € 42.918,00, offerto per l'estinzione del credito vantato dalla pari alla misura Parte_3
del 43% circa del credito precettato, se si considerano le rate già regolarmente corrisposte dai mutuatari per dieci anni, andrebbe coprire l'intero capitale erogato pari ad € 100.000,00, pur escluse le spese e gli interessi convenzionali e di mora.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (IV scaglione valori medi ad eccezione che per la fase di istruttoria/trattazione, da liquidarsi secondo i valori minimi non essendo stata svolta l'istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 129/24 emessa il 16.12.2024, così provvede:
11 - rigetta il reclamo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei reclamati costituiti in misura CP_4
di € 6.713,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 22.04.2025
Il presidente rel. est.
dr. Maria Mitola
12
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 116/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di omologazione n. 129/24 emessa il 16.12.2024 e comunicata il 18.12.2024 (v. doc.ti 2 e 2a), resa nel procedimento per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale 202/2024 n. R.g. V.G., con cui il Tribunale di Trani ha omologato la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
promosso da
(capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente versato, Parte_3
codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA ), P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
D'Arcangelo (C.F.: CodiceFiscale_1
RECLAMANTE
Contro
, (C.F.: , e , (C.F.: ), Parte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Sabino Patruno (C.F.: , domiciliati presso lo studio C.F._4
legale sito in Corato (Ba), Viale Vittorio Veneto n.122.
RESISTENTI
1 All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
e in data 23.9.2024, depositavano innanzi al Tribunale di Trani Parte_1 Parte_2
il ricorso per la ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 14/2019, col quale, descritta la loro situazione patrimoniale, proponevano di estinguere i loro debiti corrispondendo ai creditori la complessiva somma di € 55.000,0, versando € 10.000,00 con finanza esterna e n. 120 rate mensili di € 375,00 ciascuna, per una durata totale di anni 10.
Dei creditori presenti nella procedura l'ADE presentava precisazione del credito, mentre la
[...]
contestava la convenienza del piano e la meritevolezza degli istanti. Parte_3
Con sentenza del 16.12.2024 il Tribunale di Trani omologava il piano del consumatore rilevato che:
- la precisazione del credito dell'ADE afferiva debiti sorti successivamente alla presentazione del piano del consumatore e gli istanti avevano comunque adeguato il piano inglobando l'ulteriore debito sorto;
Cont
- l'opposizione della banca sulla convenienza era preclusa dalla valutazione negativa del merito creditizio operata dai gestori e l'Istituto di Credito in ogni caso non aveva provato quanto dedotto all'interno delle osservazioni in merito alle presunte dichiarazioni reddituali coniugi e Pt_1
. Pt_2
In data 29.01.2025 la presentava reclamo innanzi a questa Corte di Parte_3
D'Appello lamentando l'errata valutazione del primo giudice circa la convenienza economica del piano rispetto alla procedura liquidatoria, e l'assenza di meritevolezza del debitore. Cont Rilevava infatti la che, con la proposta di ristrutturazione dei debiti, gli istanti, infatti, riportavano che la loro situazione debitoria ammonta a € 124.094,34 ovvero:
- € 3.355,00 nei confronti dell'O.C.C. di Trani quale credito residuo sul compenso e sulle spese procedurali dell'organismo di composizione della crisi;
- € 6.344,00 nei confronti dell'avv. Fabrizio Capano quale credito derivante dal compenso come professionista delegato alle vendite nella proc. N. R.G. Es. imm. 149/2022 del Tribunale di Trani;
- € 98.521, 20 nei confronti della quale credito residuo derivante Parte_3
dal mutuo ipotecario stipulato in data 30.10.2007;
- €. 11.780,60 nei confronti dell'avv. Raffaele Frontino quale credito derivante da compenso per assistenza nel giudizio n. r.g. 2870/2022 del Tribunale di Trani;
2 - € 378,73 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione quali crediti vantati da Enti vari
(Amm. finanziaria;
; ) ed iscritti a ruolo;
CP_2 Controparte_3
-€ 113,09 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione quali crediti vantati da Enti vari
(Amm. finanziaria;
; ) ed iscritti a ruolo;
CP_2 Controparte_3
- € 3.601,72 nei confronti del , tramite Sixt S.p.A., quale credito per omesso Controparte_3
versamento TARI-TARES anni 2013, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Sempre nella relazione particolareggiata, i coniugi e esponevano che l'attivo Pt_1 Pt_2
patrimoniale liquidabile era costituito solo dall'immobile ipotecato e sottoposto a pignoramento, il cui valore era stato stimato in € 82.296,13 dal perito stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al tribunale di Trani e iscritta al n. r.g. es. 149/2022.
Nel termine di 20 giorni previsto dall'art 70, comma 3, C.C.I.I. venivano formulate osservazioni solo da parte della e da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Parte_3
Segnatamente, l'odierna reclamante aveva contestato la convenienza del piano proposto dagli istanti soprattutto per le seguenti ragioni:
a) era meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che si trovava già nella fase della vendita;
i ricorrenti proponevano una falcidia del credito ipotecario di pari al CP_4
Cont 43%: euro € 42.918,00, a fronte del maggior credito di euro 133.669,93 vantato da che, come detto, in forza del richiamato mutuo, aveva già incardinato l'esecuzione immobiliare n. 149/22 di R.G.Es. Tribunale di Trani, delegata per la vendita e il 4 giugno 2024 vi era stato il secondo esperimento d'asta al prezzo base di Euro 61.722,10.
Non si riteneva quindi equilibrata la proposta, che prevedeva sia la falcidia del credito Cont ipotecario di per il 43 %, sia il pagamento del residuo in dieci anni secondo il seguente schema:
“1) (…) € 301,00 a (a titolo di acconto del credito ipotecario Parte_3
inserito nel piano);
2) dalla rata 1 alla rata 113: € 375,00 a (a titolo di acconto Parte_3
del credito ipotecario inserito nel piano);
3) rata 114: € 242,00 a (a titolo di saldo del credito Parte_3
ipotecario inserito nel piano per l'importo complessivo di € 42.918,00)”.
b) le 360 rate mensili previste del mutuo erano dei seguenti importi:
- dal 31/12/2007 IMP. RATA EURO 500,76,
- dal 31/12/2012 IMP. RATA EURO 540,82,
3 - dal 31/12/2017 IMP. RATA EURO 584,09,
- dal 31/12/2022 IMP. RATA EURO 630,82,
- dal 31/12/2027 IMP. RATA EURO 681,29
- dal 31/12/2032 IMP. RATA EURO 735,79.
Inoltre, rappresentava la che, nel corso dell'istruttoria del mutuo i richiedenti dichiaravano di Pt_3
avere un reddito annuale di euro 18.910,31 (circa 1.500 euro al mese) e non avevamo alcun protesto o pregiudizievoli di altro tipo che potesse far dubitare sull'affidabilità del cliente e la possibilità di rimborso. Cont Con il reclamo, quindi la contestava:
✓ l'errata valutazione della convenienza economica del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
✓ La mancanza del requisito di meritevolezza del debitore
In via istruttoria chiedeva procedersi, se del caso, al deferimento di interrogatorio formale ai coniugi e in ordine a quanto dichiarato in occasione della domanda di mutuo. Pt_1 Pt_2
Chiedevano in conclusione la riforma della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza del piano di ristrutturazione dei debiti.
Costituitisi, e , eccepivano l'inammissibilità del reclamo per mancata valutazione Pt_1 Pt_2
del merito creditizio e nel merito comunque il rigetto.
All'udienza del 18.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
4 Tanto premesso rileva la Corte che la reclamante, mediante i due motivi di impugnazione Pt_3
sopra richiamati, ha censurato la sentenza per l'errata valutazione della convenienza economica del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria denunciando la mancanza del requisito della meritevolezza in capo ai debitori.
Sul punto a giudizio del Tribunale, sarebbe stata inibita in favore della qualunque indagine Pt_3
sulla convenienza economica stante l'omessa corretta valutazione del merito creditizio, non avendo la accertato in modo specifico e puntuale la capacità dei coniugi e di Pt_3 Pt_1 Pt_2
restituire la somma mutuata.
A giudizio della Corte i due motivi, da trattarsi congiuntamente, stante l'intima connessione fra gli stessi, non sono fondati, pur per diversa motivazione.
Non è superfluo rilevare, brevemente in diritto, che quando viene richiesto un prestito, l'Istituto di credito effettua i dovuti controlli per comprendere in ordine alla capacità di restituzione da parte del richiedente alla scadenza, valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione economica al tempo della richiesta, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento.
Questa verifica è un controllo imposto dalla legge.
L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.
La mancata valutazione del merito creditizio ha come conseguenza l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.
Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del
Codice della Crisi d'Impresa dispone che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“.
5 Tanto è avvenuto nel caso di specie e il Tribunale ha condiviso le determinazioni, sul punto dell'OCC.
Si legge, infatti, nella Relazione del Gestore della crisi del 23.09.2024 che “(…) onde valutare il merito creditizio degli istanti deve tenersi conto che il sig. , unico percettore di redditi nel nucleo Parte_1
familiare, nell'anno 2006 aveva percepito un reddito complessivo, derivante dal suo lavoro, pari ad
€ 6.206,00, come risulta dal modello 730/2007 (v. all. n. 39), ossia pari ad una disponibilità mensile di € 517,17, disponibilità mensile di per sé sicuramente insufficiente a garantire la sostenibilità del finanziamento, tenuto conto altresì della necessità di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare.
In realtà il reddito del sig. all'epoca non avrebbe consentito di per sé la sostenibilità di alcun Pt_1
finanziamento, men che meno del mutuo erogato dalla come si evince Parte_3
dal prospetto di seguito riportato”.
Rileva tuttavia, la Corte che, come documentato dalla Banca creditrice, nel questionario di raccolta informazioni preliminare alla stipula del contratto di mutuo del 2007 i coniugi e Pt_1 Pt_2
riferivano di avere un reddito annuo pari ad € 18.910,31, considerando anche introiti percepiti “al nero” dalla o comunque aliunde rispetto a quelli rinvenienti dall'attività lavorativa Pt_2
principale; sul punto il Tribunale ha evidenziato la mancanza di sottoscrizione in calce ai documenti prodotti dalla e l'incertezza sulla capacità di restituzione della somma mutuata da parte dei Pt_3
richiedenti, ma tali obiezioni risultano superate dall'oggettivo assolvimento di ogni onere da parte degli che hanno provveduto puntualmente al pagamento delle rate del mutuo Parte_4
per oltre dieci anni.
Il questionario di raccolta informazioni preliminare alla stipula del contratto, di prassi fornito al contraente, è infatti, utilizzato dall'Istituto per assicurarsi che il soggetto che richiede il finanziamento sia capiente e in grado di soddisfare gli oneri finanziari derivanti dall'apertura di una nuova linea di credito, anche richiedendo informazioni non reperibili in Banche dati.
D'altraparte come affermato dallo stesso Tribunale la possibilità di adempiere era stata definitivamente messa in crisi dal periodo di disoccupazione derivante dalla pandemia e dai documentati problemi di salute sopravvenuti.
Senza dire, che nel contratto di mutuo vi erano anche due garanti.
Nella specie va al contempo esclusa l'eccezione di non meritevolezza dei debitori prospettata dalla ravvisandosi in capo ai medesimi un comportamento gravemente colposo. CP_5
L'art. 69 CCI primo comma dispone che: “Il consumatore non può accedere alla procedura
6 disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Ne deriva allora che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente.
Non può infatti non considerarsi che nella specie sono intervenuti specifici e documentati fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro, dovuto alla pandemia e la malattia invalidante da cui è stato colpito il signor . Pt_1
Ugualmente va valutata positivamente la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il regolare pagamento rateale per un periodo di oltre 10 anni.
In altre parole, sulla base della documentazione depositata, può ragionevolmente escludersi negligenza o colpevole stato di sovraindebitamento.
Va inoltre evidenziato che a mente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n.
27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio
Calabria 25 gennaio 2024,) formatasi sul punto, diversamente dall'art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
E' stato quindi espunto il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore escluso la dimostrazione di requisiti soggettivi troppo stringenti, in consideraione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento.
Pertanto, l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 67 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, è necessaria una valutazione complessiva, discrezionale, che guardi all'insorgenza del sovraindebitamento nel suo complesso e non più in
7 relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione, posto che il discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nella intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte.
Va, pertanto, ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
In tema di meritevolezza del debitore, la valutazione del giudice va incentrata nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un verosimile margine positivo di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza all'eventuale responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.
La sentenza reclamata va condivisa con riguardo alla rilevata sussistenza del requisito della meritevolezza.
Passando quindi all'esame della convenienza del piano, secondo la reclamante erroneamente valutata dal Tribunale, avendo i ricorrenti proposto una falcidia del credito ipotecario di CP_4
Cont pari al 43%: euro € 42.918,00, a fronte del maggior credito di euro 133.669,93 oggi vantato da cosicché l'alternativa liquidatoria sarebbe più vantaggiosa sia per i minori tempi di realizzo della soddisfazione del credito, essendo la procedura già delegata per la vendita, sia, avuto riguardo al valore di stima del bene, per le possibilità concrete in asta di ricavare dalla vendita più di quanto indicato nella proposta omologata.
Rileva sul punto la Corte che le obiezioni della Banca reclamante non sono condivisibili.
Come si evince dagli atti, e riportato dalla Relazione del Gestore della Crisi, diversamente da quanto Cont prospettato dalla in caso di ipotesi liquidatoria la banca ricaverebbe addirittura meno del 43% del proprio credito.
8 Il piano infatti prevede il pagamento di € 42.918,00 per sorte capitale, oltre il pagamento degli ulteriori compensi in prededuzione, dell'OCC di Trani e delle spese di procedura esecutiva in favore della stessa Banca e del delegato alla vendita (per un totale di € 10.546,04) e degli altri creditori, per un totale di € 56.732,04.
La liquidazione del patrimonio dei coniugi e invece consentirebbe un incasso di Pt_1 Pt_2
una cifra nettamente inferiore, pari, circa, a € 34.718,69; ciò in quanto l'unico bene suscettibile di liquidazione sarebbe l'appartamento in ove attualmente risiede l'intero nucleo familiare, CP_3
oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani e iscritta al n°
149/2022 R.G. Es., nella quale, stanti i tentativi di vendita già espletati, l'ultima offerta minima di vendita ammontava appunto a € 34.718,69 (Cfr. pagina 20 relazione particolareggiata e avviso di vendita), e non certo a € 61.722,10 come indicato dal creditore ipotecario nelle proprie osservazioni.
La convenienza del piano risiede proprio in tale differenza oltre che nel fatto che tutti i creditori si avvantaggerebbero, nell'immediato, della somma di € 10.000,00 derivante da finanza esterna.
Anche l'obiezione relativa ai tempi di restituzione ritenuti non ragionevoli, non può trovare condivisione soprattutto considerando che il mutuo erogato era trentennale ed aveva scadenza al
30.11.2037, termine superiore a quello indicato nel piano.
Sulla questione è espressamente intervenuta la Suprema Corte affermando che, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto rispetto all'ipotesi liquidatoria (cfr. Cass., sez. I, ord. 28 ottobre 2019, n. 27544).
Anche questa Corte con sentenza del 23.07.2024 emessa nel nel procedimento n. 711/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 36/2024 pubblicata il
13.05.2024 ha recepito il medesimo principio e previamente richiamando la motivazione della sentenza di legittimità sopra indicata laddove afferma che “la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura” e che “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” rammentando che “con la vendita all'incanto di beni immobili è
9 difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura del ricavato”.
Pertanto, a giudizio della SC “se la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale”.
Tale soluzione avrebbe quindi, il merito di “valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10
Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”.
Un'interpretazione eccessivamente restrittiva, da una parte può minare l'effettività dello strumento e dall'altra non è conforme al processo, in atto a livello europeo, di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance, soprattutto laddove si consideri che la legge n. 10 3 del 2012 è stata introdotta, oltre che su spinta delle istituzioni europee, anche per arginare il triste fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati.
Nella specie come si evince dalla Relazione dell'OCC
“Gli Istanti hanno proposto un piano che prevede il superamento della crisi da sovraindebitamento, destinando alla ristrutturazione dei propri debiti, la complessiva somma di € 55.000,00, da corrispondere ai creditori, in base al titolo di collocazione preferenziale del loro credito, secondo le seguenti modalità:
− n° 1 rata unica di € 10.000,00, da corrispondere immediatamente, in caso di omologa del piano, mediante il ricorso a risorse esterne messe a disposizione da parte dei figli (v. all. n. 37 e 38);
− n° 120 rate dell'importo di € 375,00 ciascuna, da corrispondere mensilmente anche mediante il ricorso a risorse esterne messe a disposizione da parte dei figli.
La sostenibilità di tale piano, come già indicato, sarebbe garantita anche dall'impegno dei figli, sig.ra
e che attualmente svolgono attività lavorative che consentono Controparte_6 Persona_1
loro di mantenersi in modo autonomo, contribuendo significativamente a incrementare il reddito
10 familiare complessivo disponibile.
In particolare, nell'anno 2022 la sig.ra ha percepito un reddito complessivo da Controparte_6
lavoro dipendente pari ad € 15.255,00 (v. all. n. 39), mentre il sig. ha percepito un Persona_1
reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad € 3.292,25 (v. all. n. 40).
Tale piano consentirebbe la soddisfazione dei creditori secondo le seguenti percentuali:
a) soddisfazione nella misura del 100% del credito in prededuzione vantato dall'O.C.C. Trani per un importo pari ad € 3.355,00 (al netto degli acconti già versati);
b) soddisfazione nella misura del 100% del credito in prededuzione vantato dall'Avv. Fabrizio
Capano (professionista delegato alle vendite nella procedura esecutiva immobiliare n°
149/2022 R.G. Es.) per un importo pari ad € 6.344,00;
c) soddisfazione nella misura del 43% circa del credito ipotecario vantato da
[...]
per un importo pari ad € 42.918,00; Parte_3
d) soddisfazione nella misura del 30% dei crediti vantati dagli altri creditori privilegiati per un importo complessivo pari ad € 1.194,00;
e) soddisfazione nella misura del 10% dei crediti vantati dai residui creditori chirografari per un importo complessivo pari ad € 1.189,00.”
Come evidenziato nella Relazione, peraltro, il piano, oltre ad offrire una maggiore convenienza anche con riferimento a tutti gli altri crediti esistenti, consentirebbe l'estinzione della debitoria in epoca anteriore all'originaria scadenza trentennale del mutuo (30.11.37); viepiù, l'importo di € 42.918,00, offerto per l'estinzione del credito vantato dalla pari alla misura Parte_3
del 43% circa del credito precettato, se si considerano le rate già regolarmente corrisposte dai mutuatari per dieci anni, andrebbe coprire l'intero capitale erogato pari ad € 100.000,00, pur escluse le spese e gli interessi convenzionali e di mora.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (IV scaglione valori medi ad eccezione che per la fase di istruttoria/trattazione, da liquidarsi secondo i valori minimi non essendo stata svolta l'istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 129/24 emessa il 16.12.2024, così provvede:
11 - rigetta il reclamo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei reclamati costituiti in misura CP_4
di € 6.713,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 22.04.2025
Il presidente rel. est.
dr. Maria Mitola
12