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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 93 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FIORE ANGELA e SABATO ANTONIO Pt_1
MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 1.3.2021, l' (di seguito Parte_2 per brevità ATM), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2021 del 19.1.2021 richiesto ed ottenuto dal sig. per il pagamento di € 5.654,52 a Controparte_1 titolo di retribuzioni non corrisposte per le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, importo da maggiorarsi degli accessori di legge e delle spese del procedimento monitorio. A fondamento della spiegata opposizione la ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito perché il non ha prestato la propria attività di lavoro per non essere CP_1 stato riammesso in servizio a conclusione del periodo di assenza per malattia perché non idoneo alla mansione di autista cui era assegnato, l'erroneità dei prospetti paga rilasciati al lavoratore e dai quali risulta che egli avesse effettivamente svolto attività di lavoro. Si è costituito tempestivamente in giudizio il sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, e insistendo per l'accoglimento della domanda spiegata già in via monitoria, previa declaratoria di provvisoria esecutività del decreto opposto. Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato la discussione e decisione all'udienza del 04.02.2025, da trattare in modalità cartolare.
***
2. L'opposizione deve essere rigettata. È necessario premettere che oggetto del presente giudizio è esclusivamente il diritto del ricorrente alla percezione delle decurtazioni delle retribuzioni di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 impostagli a titolo di aspettativa non retribuita non richiesta dal lavoratore, per il quale questi ha ottenuto il d.i. n. 2/2021, impugnato. Nel merito, ha azionato il credito mediante ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo producendo le buste paga emesse dal datore di lavoro Parte_2
dalle quali risulta la trattenuta effettuata a titolo di aspettativa non
[...] retribuita mai richiesta dal lavoratore. La nel proprio ricorso in opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, non ha contestato né il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la retribuzione astrattamente dovuta, né il fatto di aver collocato d'imperio il lavoratore in aspettativa non retribuita;
l'opponente ha, in particolare, unicamente dedotto di aver collocato prima in ferie e poi in aspettativa non retribuita il lavoratore perché, a causa del blocco dei licenziamenti in vigore – all'epoca – fino al 31.03.2021, l'ispettorato nazionale del lavoro non gli aveva consentito di attivare la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'inidoneità al servizio per malattia del dipendente. Dunque, se è vero che le buste paga prodotte (aventi valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento) non integrano, in via autonoma, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e costituiscono un mero indizio (in questo senso, tra le molte, Cass., 20 settembre 1999, n. 10160; Cass. 23 luglio 1994, n. 6879; Cass., 23 giugno 1997, n. 5573), nel caso di specie, la prova indiziaria offerta dalle buste paga prodotte deve essere integrata dalla “non contestazione” del mancato pagamento dell'intera retribuzione da parte opponente (sulla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, si veda, da ultimo, Cass., 28 ottobre 2004, n. 20916). Deve ritenersi provato, allo stato, il titolo del richiesto pagamento;
parte opponente ha ammesso di non aver corrisposto al lavoratore l'importo relativo al credito richiesto, e la deduzione relativa al fatto impeditivo della pretesa, ossia il collocamento in aspettativa non retribuita, non è meritevole di apprezzamento positivo. 2.1. L'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, prevedeva nella sua formulazione originaria: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Per quanto interessa in questa sede, il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, inizialmente previsto fino alla data del 17.5.2020, è stato una prima volta prorogato fino alla data del 17.8.2020 dall'art. 80 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, quindi ulteriormente prorogato dall'art. 14 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Rilancio 2”) conv. con mod. dalla L. n. 126/2020 e successivamente dall'art. 12, comma 10, del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) conv. con mod. dalla L. n. 176/2020, il quale ha stabilito: “Fino alla stessa data di cui al comma 9 (id est 31.1.2021), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all' articolo 7 della medesima legge”. Tralasciando le proroghe successive, basti rilevare che in forza di quest'ultima disposizione, nel periodo in cui è intercorsa la presente vicenda (agosto 2020), era operante la moratoria dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo stabilita dalla normativa emergenziale citata. Non possono esservi dubbi sulla ricomprensione nell'ambito applicativo del blocco dei licenziamento per G.M.O. di cui all'art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inabilità; non solo perché tale motivo di licenziamento è indubbiamente oggettivo (non è disciplinare) nella dicotomia dell'art. 3 della L. n. 604/1966, ma anche perché, in concreto, per tale licenziamento valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale (art. 1: “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché' di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese…”) che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per G.M.O. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.
2.2. Se ciò è vero, costituirebbe un mero aggiramento del disposto normativo quello di collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore, che per legge non può essere licenziato, fino al venir meno del divieto imposto dalla legge;
e non può dunque trovare legittimazione la condotta del datore di lavoro che, invece di avvalersi dei sostegni istituiti proprio in ragione della situazione eccezionale (come la cassa integrazione guadagni straordinaria) decida di perseguire il medesimo effetto di un licenziamento – impedendo al dipendente di lavorare e ricevere la retribuzione – pur senza concretamente irrogarlo. Del resto, che l'aspettativa non retribuita sia stata imposta proprio in ragione del blocco dei licenziamenti per g.m.o. è circostanza riconosciuta dalla stessa Azienda. Non potendosi avallare tale comportamento elusivo delle norme imperative, poste dal legislatore in una situazione eccezionale quale quella dell'epidemia da covid-19 proprio al fine di tutelare una categoria debole quale quella dei lavoratori dipendenti, facendo ricadere sugli operatori economicamente più forti (prevedendo comunque delle misure a supporto) i rischi dati dalle contingenze economiche, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2/2021 del 19.1.2021;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Pt_1 Controparte_1 che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Di Vito, antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27/05/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 93 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FIORE ANGELA e SABATO ANTONIO Pt_1
MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 1.3.2021, l' (di seguito Parte_2 per brevità ATM), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2021 del 19.1.2021 richiesto ed ottenuto dal sig. per il pagamento di € 5.654,52 a Controparte_1 titolo di retribuzioni non corrisposte per le mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, importo da maggiorarsi degli accessori di legge e delle spese del procedimento monitorio. A fondamento della spiegata opposizione la ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito perché il non ha prestato la propria attività di lavoro per non essere CP_1 stato riammesso in servizio a conclusione del periodo di assenza per malattia perché non idoneo alla mansione di autista cui era assegnato, l'erroneità dei prospetti paga rilasciati al lavoratore e dai quali risulta che egli avesse effettivamente svolto attività di lavoro. Si è costituito tempestivamente in giudizio il sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, e insistendo per l'accoglimento della domanda spiegata già in via monitoria, previa declaratoria di provvisoria esecutività del decreto opposto. Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato la discussione e decisione all'udienza del 04.02.2025, da trattare in modalità cartolare.
***
2. L'opposizione deve essere rigettata. È necessario premettere che oggetto del presente giudizio è esclusivamente il diritto del ricorrente alla percezione delle decurtazioni delle retribuzioni di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 impostagli a titolo di aspettativa non retribuita non richiesta dal lavoratore, per il quale questi ha ottenuto il d.i. n. 2/2021, impugnato. Nel merito, ha azionato il credito mediante ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo producendo le buste paga emesse dal datore di lavoro Parte_2
dalle quali risulta la trattenuta effettuata a titolo di aspettativa non
[...] retribuita mai richiesta dal lavoratore. La nel proprio ricorso in opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, non ha contestato né il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la retribuzione astrattamente dovuta, né il fatto di aver collocato d'imperio il lavoratore in aspettativa non retribuita;
l'opponente ha, in particolare, unicamente dedotto di aver collocato prima in ferie e poi in aspettativa non retribuita il lavoratore perché, a causa del blocco dei licenziamenti in vigore – all'epoca – fino al 31.03.2021, l'ispettorato nazionale del lavoro non gli aveva consentito di attivare la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'inidoneità al servizio per malattia del dipendente. Dunque, se è vero che le buste paga prodotte (aventi valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento) non integrano, in via autonoma, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e costituiscono un mero indizio (in questo senso, tra le molte, Cass., 20 settembre 1999, n. 10160; Cass. 23 luglio 1994, n. 6879; Cass., 23 giugno 1997, n. 5573), nel caso di specie, la prova indiziaria offerta dalle buste paga prodotte deve essere integrata dalla “non contestazione” del mancato pagamento dell'intera retribuzione da parte opponente (sulla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, si veda, da ultimo, Cass., 28 ottobre 2004, n. 20916). Deve ritenersi provato, allo stato, il titolo del richiesto pagamento;
parte opponente ha ammesso di non aver corrisposto al lavoratore l'importo relativo al credito richiesto, e la deduzione relativa al fatto impeditivo della pretesa, ossia il collocamento in aspettativa non retribuita, non è meritevole di apprezzamento positivo. 2.1. L'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, prevedeva nella sua formulazione originaria: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Per quanto interessa in questa sede, il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, inizialmente previsto fino alla data del 17.5.2020, è stato una prima volta prorogato fino alla data del 17.8.2020 dall'art. 80 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, quindi ulteriormente prorogato dall'art. 14 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Rilancio 2”) conv. con mod. dalla L. n. 126/2020 e successivamente dall'art. 12, comma 10, del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) conv. con mod. dalla L. n. 176/2020, il quale ha stabilito: “Fino alla stessa data di cui al comma 9 (id est 31.1.2021), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all' articolo 7 della medesima legge”. Tralasciando le proroghe successive, basti rilevare che in forza di quest'ultima disposizione, nel periodo in cui è intercorsa la presente vicenda (agosto 2020), era operante la moratoria dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo stabilita dalla normativa emergenziale citata. Non possono esservi dubbi sulla ricomprensione nell'ambito applicativo del blocco dei licenziamento per G.M.O. di cui all'art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inabilità; non solo perché tale motivo di licenziamento è indubbiamente oggettivo (non è disciplinare) nella dicotomia dell'art. 3 della L. n. 604/1966, ma anche perché, in concreto, per tale licenziamento valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale (art. 1: “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché' di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese…”) che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per G.M.O. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.
2.2. Se ciò è vero, costituirebbe un mero aggiramento del disposto normativo quello di collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore, che per legge non può essere licenziato, fino al venir meno del divieto imposto dalla legge;
e non può dunque trovare legittimazione la condotta del datore di lavoro che, invece di avvalersi dei sostegni istituiti proprio in ragione della situazione eccezionale (come la cassa integrazione guadagni straordinaria) decida di perseguire il medesimo effetto di un licenziamento – impedendo al dipendente di lavorare e ricevere la retribuzione – pur senza concretamente irrogarlo. Del resto, che l'aspettativa non retribuita sia stata imposta proprio in ragione del blocco dei licenziamenti per g.m.o. è circostanza riconosciuta dalla stessa Azienda. Non potendosi avallare tale comportamento elusivo delle norme imperative, poste dal legislatore in una situazione eccezionale quale quella dell'epidemia da covid-19 proprio al fine di tutelare una categoria debole quale quella dei lavoratori dipendenti, facendo ricadere sugli operatori economicamente più forti (prevedendo comunque delle misure a supporto) i rischi dati dalle contingenze economiche, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2/2021 del 19.1.2021;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Pt_1 Controparte_1 che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Di Vito, antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27/05/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio