Ordinanza cautelare 14 giugno 2022
Sentenza 2 aprile 2024
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05173/2025REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, proposto da AR SA ST ARno, rappresentata e difesa dall'avvocato Paride Cesare Cretì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio Scolastico Regionale PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Prima) n. 1234/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale PU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Paride Cesare Cretì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe con cui l’adito TAR della PU ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. 44431 del 6 agosto 2024, notificato il 5 settembre 2024, con il quale il Direttore generale dell’U.S.R. per la PU ha disposto la sua esclusione per assenza dei requisiti dalla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria I-II grado, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 2575 del 6 dicembre 2023, e di conseguenza della graduatoria di merito del predetto concorso per la classe A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I–II grado) e del relativo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024, nella parte in cui non è contemplato il suo nominativo.
La motivazione del TAR si è incentrata sul fatto che l’atto impugnato ha natura pluristrutturata e che “ nessuna contestazione è stata mossa sul diverso versante dei crediti previsti nelle varie discipline. Infatti, il provvedimento di esclusione è stato adottato non solo per l’assenza dei citati 24 CFU (rispetto ai quali la ricorrente risulta pienamente titolata), ma anche perché risultano mancanti ulteriori CFU necessari al fine di integrare il requisito di accesso per la classe di concorso AO22 ”.
2.- L’appello censura la correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso e ripropone gli originari motivi di ricorso, articolandoli come ragioni di critica specifica avverso la sentenza, così sostanzialmente devolvendo alla odierna cognizione tutta la originaria materia del contendere.
In buona sostanza, l’appellante sostiene di avere censurato tutte le motivazioni sulle quali si reggeva l’atto impugnato e, quanto alla fondatezza della propria pretesa, di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso alla procedura concorsuale per come richiesti dal bando, e cioè la laurea conseguita in data 7 aprile 2010 e i 24 CFU da conseguire entro la data del 31 ottobre 2022 per come richiesto dalla normativa di settore (in particolare, il riconoscimento dei CFU è avvenuto il 31 luglio 2020).
3.- Resistono il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale PU.
4.- Con ordinanza cautelare n. 466/2025 si è ritenuto che le esigenze cautelari prospettate da parte appellante fossero adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e, in ottica sollecitatoria del giudizio, si è altresì sottoposta al contraddittorio delle parti la questione concernente l’applicabilità, al caso dell’esame, della previsione contenuta all’art. 18- bis , comma 4, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, prendendo specifica posizione sulla questione loro indicata.
6.- Alla udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è fondato.
8.- La sentenza impugnata va anzitutto riformata con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, visto che già con il ricorso introduttivo la ricorrente richiamava, tra gli atti impugnati, anche la nota n. 21328 del 6 novembre 2023, ed evidenziava come la sua esclusione fosse illegittima sia che si riferisse al possesso dei 24 CFU, sia al possesso degli ulteriori CFU richiesti per la classe di concorso A022, visto che alla procedura concorsuale potevano partecipare anche coloro che non avevano conseguito l’abilitazione per la classe di concorso.
9.- Nel merito, si passano ora ad esaminare i motivi riproposti.
In fatto, la vicenda è chiara: con decreto dipartimentale prot. n° 2575 del 6 dicembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, ha bandito un concorso su base regionale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. n° 205 del 26 ottobre 2023.
Ha partecipato alla prefata procedura concorsuale la odierna appellante per la classe di concorso A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, dichiarando, nella domanda di partecipazione, i titoli posseduti, ovverossia la laurea in 93/S - SPECIALISTICA STORIA ANTICA conseguita in data 7 aprile 2010 presso l’Università del Salento e 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti, entro il 31 ottobre 2022, in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, oltre ad almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Con il decreto qui impugnato l’Amministrazione ha escluso la ricorrente per assenza dei requisiti di accesso alla classe di concorso di che trattasi, ex art. 3 del DM 205 del 26.10.2023 e art. 4 DPIT 2575 del 6.12.202.
In diritto, la questione giuridica ruota intorno alla esegesi dell’art. 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (in Suppl. ordinario n. 23 alla Gazz. Uff., 16 maggio 2017, n. 112). - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’articolo reca le Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo e prevede:
“ 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
(…)
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune e su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis , con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 -bis. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2 -ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria ”.
Ciò significa che nel regime transitorio e per la prima procedura concorsuale (entro il 31 dicembre 2024) il prefato decreto ha previsto espressamente la partecipazione al concorso sia di coloro che hanno conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario/accademico in coerenza con il profilo delle competenze professionali del docente abilitato, sia di coloro che, come la ricorrente, hanno conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Il regime differenziato riguarda invece la natura giuridica del contratto che verrà stipulato, in quanto coloro che sono privi di abilitazione, se vincitori, saranno assunti dapprima a tempo determinato, conseguiranno l’abilitazione (durante l’a.s. svolto a tempo determinato) e poi saranno assunti in ruolo. I vincitori di concorso già abilitati, invece, saranno assunti direttamente a tempo indeterminato.
Non va inoltre sottaciuto come lo stesso Ministero, con la nota n. 21328 del 6 novembre 2023, ha specificato che: alla prima procedura concorsuale possono accedere, oltre al personale abilitato: a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per riferimento alla classe di concorso, (…) b) coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All’esito di questa prima procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Infine, depone in tal senso la ratio legis della disposizione in commento, ossia quella di favorire e garantire la partecipazione per le procedure concorsuali entro l’anno 2024 a quei docenti che, in virtù della riforma sul reclutamento pubblicata nel 2022, inerente ai requisiti di partecipazione, non potrebbero partecipare in quanto non in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.
10.- In definitiva, per quanto appena illustrato, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati, tra cui, in particolare, la disposta esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto.
Nel riesercitare il potere, l’Amministrazione osserverà i vincoli conformativi nascenti dall’odierno giudicato.
11.- Le spese del doppio grado possono tuttavia compensarsi, stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati, tra cui, in particolare, la disposta esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO